CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 gennaio 2011
430.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04100 Fluvi: Ambito di applicazione della disciplina in materia di cancellazione automatica delle ipoteche relative a mutui immobiliari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, l'onorevole Fluvi ed altri chiedono al Governo chiarimenti riguardo al campo di applicazione della disciplina relativa alla cancellazione delle ipoteche, già contenuta nel decreto-legge n. 7 del 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge n. 40, 2 aprile 2007, quale risultante dall'inserimento nel Testo unico bancario dell'articolo 40-bis ad opera del decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010.
Al riguardo, si ha presente che sono stati effettivamente sollevati dubbi sul campo di applicazione della disposizione, in relazione a lievi difformità dell'articolo 40-bis del Testo unico bancario rispetto al decreto-legge n. 7 del 2007 e alla collocazione della previsione all'interno di una sezione dedicata ai finanziamenti bancari aventi le caratteristiche del credito fondiario ovvero alle opere pubbliche. In particolare, è stata avanzata l'ipotesi che sia stato ristretto il campo di applicazione della norma, in termini sia soggettivi (la disposizione risulterebbe ora applicabile ai soli finanziamenti erogati da banche e non più anche a quelli erogati da intermediari finanziari) che oggettivi (la disposizione non interesserebbe più tutti i finanziamenti assistiti da ipoteca ma solo quelli aventi le caratteristiche del credito fondiario).
In proposito, sentita anche la Banca d'Italia, si osserva, in via generale, che la collocazione sistematica non è decisiva per definire il campo di applicazione della norma, dovendo, invece, prevalere la formulazione letterale della disposizione, che dovrebbe necessariamente mantenere una portata applicativa ampia. In ogni caso, la restrizione del campo di applicazione della disposizione contenuta nel decreto legge n. 7 del 2007 sarebbe contraria alla delega legislativa in forza della quale è stato adottato il decreto legislativo n. 141 del 2010.
Si fa presente che sussiste la possibilità di intervenire con il decreto legislativo correttivo, ai sensi dell'articolo 44, comma 2, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria per il 2008), che prevede tale possibilità nel termine di due anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 141/2010.

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ALLEGATO 2

5-04101 Fugatti: Attività di accertamento svolta da Equitalia Trentino Alto Adige-Sudtirol Spa.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento alla problematica posta con il documento in esame si fa presente che l'attività di riscossione svolta nella Provincia di Trento è stata già oggetto di discussione, presso questa Commissione finanze, in data 7 luglio 2010, nel corso dello svolgimento del question time (5-03190) presentato dallo stesso onorevole interrogante.
Al riguardo, come già evidenziato in quella occasione, si osserva che Equitalia Alto Adige (ora denominata Equitalia Trentino Alto Adige-Sudtirol) ha acquisito la riscossione del Trentino il 1o luglio 2008, mentre solo il 1o luglio 2009 è stata completata la migrazione informatica.
Questo evento ha consentito un migliore controllo delle cartelle da inviare ai contribuenti, pertanto è stato possibile raggiungere l'obiettivo di ridurre al minimo gli errori e, conseguentemente, tutelare i contribuenti da eventuali disservizi.
Infatti, anche dai controlli effettuati recentemente, alla società Equitalia non risulta che i contribuenti residenti in provincia di Trento siano stati interessati da un invio massiccio di cartelle di pagamento.
A conferma di questo dato la predetta società ha fornito, come richiesto dall'onorevole interrogante, i dati relativi all'invio di cartelle di pagamento nelle province di Trento, Verona e Brescia.
In particolare, da tali dati emerge che, nel periodo dal 1o gennaio 2009 al 30 novembre 2010 (ultimo dato disponibile), nella provincia di Trento sono state inviate 160.254 cartelle di pagamento, nella provincia di Verona 388.190 e nella provincia di Brescia 468.492.
Ai fini di una disamina di carattere generale si osserva che gli esiti dell'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria sono comunicati al contribuente con raccomandata o mediante avviso telematico agli intermediari che hanno trasmesso la dichiarazione, tramite il canale telematico Entratel, qualora il contribuente abbia espresso in dichiarazione tale opzione e l'intermediario abbia accettato.
Tali mezzi di notifica utilizzati dall'Amministrazione finanziaria permettono di tracciare l'intero percorso effettuato dalle comunicazioni ed assicurano la possibilità di conoscere in qualsiasi momento la situazione delle stesse.
L'utilizzo di tali meccanismi è necessario per ottemperare a quanto stabilito all'articolo 6 comma 5 dello statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212) in base al quale «Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. [...]. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma».
La raccomandata con avviso di ricevimento è lo strumento principale attraverso

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il quale si estrinseca il «dialogo» tra Amministrazione finanziaria e contribuente ed è pertanto necessario che i dati sul domicilio fiscale del contribuente siano costantemente aggiornati.
Premesso che i casi di mancata o dubbia notifica sono comunque di numero esiguo se confrontati all'ingente numero di comunicazioni che ogni anno vengono spedite a seguito dell'attività di controllo dell'Amministrazione, è comunque possibile che alcune comunicazioni non siano recapitate per possibili disguidi.
Tuttavia, l'Amministrazione finanziaria, anche dopo la notifica della cartella di pagamento, nei casi in cui il contribuente non abbia ricevuto la comunicazione, ha disposto l'annullamento della maggiori sanzioni in sede di autotutela. Tale circostanza è indicata anche nelle avvertenze della cartella ove è riportata la seguente frase: «Il contribuente, qualora non abbia ricevuto la comunicazione può, entro 30 giorni dalla notifica della presente cartella, rappresentare il disguido all'ufficio che ha effettuato l'iscrizione a ruolo. L'ufficio, esperiti gli opportuni controlli, disporrà l'eventuale sgravio delle somme iscritte a titolo di sanzioni ed interessi».