CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 gennaio 2011
429.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER IL MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DELL'UE

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 25 gennaio 2011.

Audizione informale del prof. Roberto Adam, Capo Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio e coordinatore della struttura di missione sul contenzioso comunitario e le procedure di infrazione, sullo stato delle procedure giurisdizionali e di contenzioso dell'Unione europea relative all'Italia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.40.

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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 25 gennaio 2011. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/14/CE che modifica la direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso.
Atto n. 314.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2011.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) valutata la conformità del provvedimento alla normativa dell'Unione europea, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Gianluca PINI, presidente, intervenendo a nome del gruppo LNP, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/44/CE che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti.
Atto n. 312.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva 2009/44/CE del 6 maggio 2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha modificato le direttive 98/26/CE (concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli) e 2002/47/CE (relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti).
La direttiva 98/26/CE ha creato un regime che garantisce il carattere definitivo degli ordini di trasferimento e del netting, oltre che l'efficacia della garanzia finanziaria nei confronti dei partecipanti nazionali ed esteri nel regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli. La Commissione europea ha tuttavia sottolineato, alla luce di alcuni importanti cambiamenti nel settore dei sistemi di pagamento e di regolamento titoli, l'opportunità di chiarire e semplificare la direttiva 98/26/CE, precisando tra l'altro il concetto di sistema interoperabile e la responsabilità degli operatori del sistema.
Per quanto concerne la direttiva 2002/47/CE, questa ha creato un quadro giuridico comunitario uniforme per l'uso transfrontaliero delle garanzie finanziarie e pertanto ha abolito la maggior parte dei requisiti formali tradizionalmente imposti ai contratti di garanzia. La Banca centrale europea, che ha introdotto i crediti tra le tipologie idonee di garanzia per le operazioni di credito dell'Eurosistema, ha raccomandato un'estensione dell'ambito di

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applicazione della direttiva 2002/47/CE. Concordemente anche la Commissione ha evidenziato che facilitare ulteriormente l'uso dei crediti come garanzia beneficerebbe anche i consumatori e i debitori, dato che l'uso dei crediti come garanzia potrebbe in ultima analisi portare ad una maggiore concorrenza e ad una migliore disponibilità di credito. Da qui, per facilitare l'uso dei crediti, l'importanza di abolire o proibire eventuali norme amministrative, quali gli obblighi di notificazione e di registrazione, che renderebbero impossibile la cessione dei crediti. Analogamente, per non compromettere la posizione del beneficiario della garanzia, i debitori dovrebbero poter rinunciare ai loro diritti di compensazione nei confronti dei creditori. Lo stesso principio dovrebbe applicarsi all'esigenza di introdurre la possibilità per il debitore di rinunciare alle norme sul segreto bancario, poiché, in caso contrario, il beneficiario della garanzia non disporrebbe di informazioni sufficienti con le quali valutare adeguatamente il valore dei crediti sottostanti.
Rispetto a tali esigenze la direttiva 2009/44/CE - il cui termine di recepimento è fissato per gli Stati membri al 30 dicembre 2010, che ne applicano le disposizioni a decorrere dal 30 giugno 2011 - ha provveduto a modificare di conseguenza le direttive 98/26/CE e 2002/47/CE.
I criteri e i principi direttivi per la sua attuazione, prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009), sono individuati dall'articolo 23, comma 1, dello stesso provvedimento.
Questi sono, in sintesi:
a) previsione di modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli, con particolare riferimento ai sistemi interoperabili, all'operatore del sistema e al «giorno lavorativo»;
b) nel caso di sistemi interoperabili, introduzione di norme che favoriscano il coordinamento delle regole sul momento di immissione e irrevocabilità di ordini di trasferimento in detti sistemi per evitare incertezze giuridiche in caso di inadempimento;
c) previsione di modifiche alle norme concernenti l'ambito di applicazione e il regime giuridico della disciplina in materia di garanzie finanziarie, con particolare riferimento ai crediti dati in garanzia, anche mediante il coordinamento tra l'esigenza di limitare le formalità amministrative gravanti sui soggetti che costituiscono e utilizzano la garanzia e il fine di tutelare il debitore ceduto e i terzi;
d) introduzione di modifiche normative per i singoli settori interessati dalla disciplina da attuare, a fini di coordinamento;
e) revisione, ove necessario, della disciplina delle insolvenze di mercato di cui agli articoli 72 e 202 del decreto legislativo n. 58 del 1998 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - c.d. TUF), tenuto conto dell'obiettivo di ridurre le turbative ai sistemi derivanti dall'insolvenza di un partecipante.

Il testo in esame, composto di 5 articoli, recepisce la direttiva 2009/44/CE apportando una serie di modifiche anzitutto al decreto legislativo n. 210 del 2001 e al decreto legislativo n. 170 del 2004 che hanno recepito, rispettivamente, la direttiva 98/26/CE e la direttiva 2002/47/CE. Reca quindi una serie limitata di modifiche al decreto legge n. 155 del 2008 e al TUF, in attuazione dei criteri di delega previsti dalle lettere c), d) ed e) dell'articolo 23, comma 1, della legge comunitaria 2009.
Quanto al contenuto degli articoli, ricorda sinteticamente che l'articolo 1 modifica ed introduce una serie di definizioni recate dal decreto legislativo n. 210 del 2001. Esso reca inoltre diverse modifiche al medesimo decreto legislativo, concernenti la definitività degli ordini di trasferimento e della compensazione, la decorrenza dell'irrevocabilità degli ordini, l'adempimento degli obblighi nei confronti

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del sistema, la realizzazione della garanzia nella procedura di insolvenza, nonché la designazione dei sistemi, anzitutto attribuendo alla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, il potere di designare i sistemi per l'esecuzione di ordini di trasferimento e i rispettivi operatori del sistema. Viene altresì attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di notificare alla Commissione europea i sistemi italiani designati e i rispettivi operatori del sistema. Si attribuisce poi alla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, il potere di equiparare in determinati casi il partecipante indiretto ai partecipanti al sistema. Ulteriori disposizioni concernono le informazioni sulla partecipazione ai sistemi, prevedendo che la relativa comunicazione alla Banca d'Italia da parte dei partecipanti sia realizzata da ciascun operatore di sistemi italiani. L'articolo 2 reca anch'esso una serie di modifiche alle definizioni recate dal decreto legislativo n. 170 del 2004; vengono inoltre aggiornati una serie di riferimenti alle norme comunitarie e viene precisato che nel caso di pegno o di cessione del credito la garanzia si perfeziona con la consegna per iscritto di un atto al beneficiario con l'individuazione del credito.
Viene quindi modificato l'articolo 2 del decreto legislativo n. 170 del 2004 concernente l'ambito di applicazione del provvedimento, anche al fine di prevedere, per i crediti oggetto del contratto di garanzia finanziaria, che la consegna per iscritto di un atto al beneficiario della garanzia con l'individuazione del credito è sufficiente a provare la fornitura del credito costituito in garanzia tra le parti. Vengono altresì aggiunti due nuovi commi diretti, rispettivamente, ad escludere dall'ambito applicativo del decreto i crediti per i quali il debitore è un consumatore, salvo i casi in cui il beneficiario o il datore della garanzia siano banche centrali o organismi bancari internazionali e a consentire ai debitori dei crediti di rinunciare per iscritto ai diritti di compensazione nei confronti dei creditori e a specifici diritti derivanti dalle norme sul segreto bancario.
Si provvede poi a modificare l'articolo 3 del decreto legislativo n. 170 del 2004 concernente l'efficacia della garanzia finanziaria, inserendovi un nuovo comma diretto a specificare i requisiti di efficacia della garanzia finanziaria nel caso di pegno o di cessione del credito. Viene altresì modificato l'articolo 5 del medesimo decreto legislativo concernente il potere di disposizione delle attività finanziarie oggetto del pegno, al fine di escludere i crediti dall'ambito di applicazione dello stesso articolo 5.
L'articolo 3 modifica il comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, con il quale sono state introdotte una serie di misure urgenti per la stabilità del sistema creditizio colpito dalla crisi dei mercati finanziari nel settembre 2008. Per effetto di tale modifica viene fissato un limite temporale (il 31 dicembre 2011) alla disciplina derogatoria che è stata disposta dal comma 1 dell'articolo 3 dello stesso decreto, secondo cui, qualora la Banca d'Italia eroghi finanziamenti garantiti mediante pegno o cessione di credito al fine di soddisfare esigenze di liquidità delle banche, la garanzia si intende prestata, con effetto nei confronti del debitore e dei terzi aventi causa, all'atto della sottoscrizione del contratto di garanzia finanziaria, in deroga agli articoli 1264, 1265 e 2800 del codice civile e al decreto legislativo n. 170 del 2004 e la garanzia prestata viene sottratta a revocatoria fallimentare.
L'articolo 4 reca due modifiche al TUF. Il comma 1 modifica l'articolo 72 del TUF, con il quale viene dettata la disciplina delle insolvenze di mercato. Il nuovo articolo 72 prevede che l'insolvenza di mercato dei soggetti ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione e dei partecipanti ai sistemi previsti dall'articolo 70, è dichiarata e disciplinata dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, che ne stabilisce i presupposti, l'ambito di applicazione e le modalità di accertamento e di

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liquidazione. Il nuovo articolo 72 disciplina inoltre l'ipotesi dell'apertura, da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa competente, di una procedura di liquidazione o di risanamento nei confronti dei soggetti sopra citati, che costituisce presupposto per la dichiarazione di insolvenza di mercato. Il comma 4 concerne le ipotesi in cui la liquidazione delle insolvenze di mercato può essere effettuata dalle società di gestione, dai gestori dei sistemi previsti dagli articoli 70 e 77-bis e da altri soggetti, prevedendo altresì che le spese relative siano poste a carico dei soggetti che gestiscono i mercati o i sistemi nei quali l'insolvente ha operato. Il comma 5 prevede la possibilità di prevedere clausole di «close-out netting « per i contratti e per le operazioni previsti al comma precedente; il comma 6 concerne la conclusione della procedura di liquidazione dell'insolvenza di mercato mentre, da ultimo, il comma 7 rimanda, ove ne ricorrano i presupposti, alla disciplina comunitaria.
Il comma 2 abroga invece l'articolo 202 del TUF, con il quale vengono dettate disposizioni in tema di liquidazione coattiva di borsa e che prevede l'applicazione di una procedura speciale alla liquidazione dei contratti stipulati dalle imprese di investimento e dalle banche autorizzate allo svolgimento dell'attività di negoziazione in conto proprio e per conto terzi, attribuendo altresì alla Consob le competenze relative.
L'articolo 5 reca disposizioni finali e transitorie, prevedendo che le disposizioni del decreto in esame si applicano a decorrere dal 30 giugno 2011, ad eccezione di quella contenuta nell'articolo 3 che si applica dal momento di entrata in vigore del provvedimento. I due commi conclusivi recano invece una disciplina transitoria concernente, rispettivamente, i sistemi designati per l'esecuzione di ordini di trasferimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 210 del 2001 prima del 30 giugno 2011 e gli ordini di trasferimento immessi in un sistema entro il 29 giugno 2011 ma regolati dopo tale data.

Gianluca PINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.
Atto n. 319.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Enrico FARINONE (PD), relatore, segnala che la XIV Commissione politiche dell'Unione europea è chiamata ad esprimere il prescritto parere sullo schema di decreto legislativo attuativo della direttiva 2008/114/CE, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.
Più in particolare, l'articolo 1, definendo l'oggetto del provvedimento, prevede che esso è volto a disciplinare le procedure per l'individuazione e la designazione di infrastrutture critiche europee (ICE), nei settori dell'energia e dei trasporti, nonché le modalità di valutazione della sicurezza di tali infrastrutture e le relative prescrizioni minime di protezione dalle minacce di origine umana accidentale e volontaria, tecnologica e dalle catastrofi naturali. Le procedure descritte nel decreto riguardano sia infrastrutture che si trovano in territorio nazionale sia infrastrutture che sono site nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea e che l'Italia ha interesse a far designare come infrastrutture critiche europee.
L'articolo 2 introduce talune definizioni, integrando quelle utilizzate dalla direttiva 2008/114/CE con altre definizioni funzionali alla delineazione dell'assetto nazionale in ambito Infrastrutture Critiche.

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L'articolo 3 regolamenta l'attribuzione dell'adeguata classifica di segretezza, ai sensi dell'articolo 42 della legge n. 124 del 2007, alle informazioni sensibili relative alle infrastrutture in esame nonché ai dati ed alle notizie relativi al processo d'individuazione, di designazione e di protezione delle stesse infrastrutture, richiamando l'obbligo di garantire che l'accesso alle informazioni con classifica superiore a «riservato» sia consentito solo a persone in possesso di nulla osta di segretezza nazionale (NOS) ed UE adeguato.
L'articolo 4 disciplina le strutture istituzionali investite di responsabilità decisionali e operative in materia di Infrastrutture critiche. In particolare, il decreto specifica che, per le attività inerenti il decreto stesso, sono chiamati a far parte del Nucleo Interministeriale Situazione e Pianificazione i rappresentanti del Ministero dello Sviluppo economico. per il settore energia, del Ministero delle Infrastrutture e trasporti ed Enti vigilati, per il settore trasporti. Inoltre, l'articolo prevede una «struttura responsabile», da individuarsi con appositi decreti tra gli Uffici della Presidenza del Consiglio, cui assegnare compiti di supporto al Nucleo per le attività tecniche e scientifiche riguardanti l'individuazione delle Infrastrutture critiche e per ogni altra attività connessa nonché per i rapporti con la Commissione europea e con le analoghe strutture degli altri Stati membri dell'Unione europea.
L'articolo 5 attribuisce alla struttura responsabile, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, per il settore energia, e con il Ministero delle Infrastrutture ed Enti vigilati, per il settore trasporti, il compito di determinare il limite percentuale del criterio di valutazione settoriale oltre il quale l'infrastruttura può essere potenzialmente critica. L'individuazione delle infrastrutture potenzialmente critiche a livello europeo, in base al criterio di valutazione settoriale di cui sopra, è responsabilità del Ministero dello Sviluppo economico, per il settore energia, e del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, per il settore trasporti.
L'articolo 6 riguarda l'individuazione delle potenziali Infrastrutture Critiche Europee, stabilendo che ogni infrastruttura in tal modo individuata deve risultare essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione. A tal fine, sono introdotti i criteri di valutazione intersettoriali, che risultano applicabili in modo trasversale a tutti i settori.
L'articolo 7 riguarda le procedure di individuazione delle potenziali Infrastrutture, stabilendo, in particolare, che sono individuate come infrastrutture critiche quelle per le quali i possibili effetti negativi esterni ed intrinseci, in caso di danneggiamento o distruzione dell'infrastruttura, superano i limiti comuni dei criteri di valutazione intersettoriale stabiliti nel corso delle discussioni bilaterali multilaterali.
L'articolo 8 disciplina la procedura per la designazione delle Infrastrutture critiche, prevedendo in tal senso che la struttura responsabile formula la relativa proposta al Nucleo che, a sua volta, qualora ne condivida la scelta, la inoltra al Presidente del Consiglio, cui compete la designazione. L'articolo stabilisce inoltre che la struttura responsabile provveda ad elaborare un'intesa con i rappresentanti degli altri Stati membri interessati per designare ICE l'infrastruttura individuata ai sensi dell'articolo 7 comma 3.
L'articolo 9 fissa alla data di entrata in vigore del decreto legislativo la scadenza della prima tornata di individuazione e designazione delle ICE, prevedendo un riesame quinquennale del processo.
L'articolo 10 stabilisce che l'informazione relativa alla designazione di una ICE sia inoltrata dalla struttura responsabile esclusivamente agli Stati membri con cui è stato sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 8; l'articolo prevede, inoltre, che la struttura responsabile comunichi annualmente alla Commissione europea solo il numero di ICE ubicate nel territorio nazionale, per ciascun settore, nonché il numero degli Stati membri che dipendono da ciascuna di esse.

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L'articolo 11 stabilisce che il Ministero dell'interno, della Difesa, il Dipartimento della Protezione civile ed il Ministero dello Sviluppo economico, per il settore energia, ed il Ministero delle Infrastrutture, per il settore trasporti, pongono in essere, per gli aspetti di propria competenza, ogni utile azione di coordinamento per favorire la protezione delle ICE, ubicate in territorio nazionale, avvalendosi dei propri organi centrali e delle articolazioni locali e tenendo informato il Nucleo. A livello locale la responsabilità della protezione delle ICE è attribuita al Prefetto territorialmente competente.
L'articolo 12 stabilisce che l'operatore di una ICE designata, nel termine di 30 giorni dalla designazione, è tenuto a comunicare al Prefetto competente, al proprietario ed alla struttura responsabile, il nominativo di un funzionario designato quale punto di contatto in materia di sicurezza. I funzionari designati dai Ministeri e dal Dipartimento della protezione civile e la struttura responsabile collaborano con l'operatore ed il proprietario dell'ICE per l'analisi dei rischi e per la redazione e l'aggiornamento del piano di sicurezza dell'operatore (PSO), che deve essere completato al termine di un anno dalla designazione dell'infrastruttura come ICE. L'Allegato B riporta i parametri minimi per il Piano di sicurezza concordati in sede comunitaria; stabilisce, inoltre, che qualora l'ICE designata disponga già di un PSO e di un funzionario di collegamento in materia di sicurezza, ai sensi di norme e leggi vigenti, il Prefetto si limita ad accertare che tali disposizioni rispettino i parametri minimi riportati in Allegato B.
L'articolo 13 individua il Nucleo quale punto di contatto nazionale, verso gli altri Stati Membri e la Commissione europea, per la protezione delle ICE; a tale scopo il Nucleo acquisisce dalla Commissione europea le migliori prassi e metodologie disponibili in materia di protezione, ponendoli a disposizione degli operatori e dei Prefetti interessati.
L'articolo 14 stabilisce che il Nucleo promuove e coordina l'elaborazione di direttive interministeriali contenenti parametri integrativi di protezione; prevede, altresì, che il Nucleo, entro un anno dalla designazione di una ICE, elabori una valutazione delle possibili minacce nei riguardi del sottosettore nel cui ambito la stessa opera. L'inoltro alla Commissione europea della valutazione delle possibili minacce c dei dati generali sui diversi tipi di rischi, minacce e vulnerabilità è a carico della struttura responsabile.
L'articolo 15 stabilisce che le modalità del concorso informativo degli organismi di cui agli articolo 4, 6 e 7 delle legge n. 124 del 2007, sono stabiliti con provvedimenti del Presidente del Consiglio da adottarsi ai sensi dell'articolo 1 comma 3, della stessa legge.
L'articolo 16 reca la clausola d'invarianza finanziaria.

Gianluca PINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2010/12/UE recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 92/82/CEE, 95/59/CE e 2008/118/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati.
Atto n. 316.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda come lo schema di decreto in esame sia volto a recepire la direttiva 2010/12/UE, che modifica le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise gravanti sui tabacchi, nonché la direttiva 2008/118/CE, e apporta significative novità alla normativa dell'Unione in materia di accise sui prodotti del tabacco. Come emerge dai considerando, essa risponde alla necessità di garantire il corretto funzionamento del mercato interno

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ed assicurare, al contempo, un livello elevato di protezione della salute, come richiesto dall'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Ricorda che la direttiva 2010/12/UE, per quanto concerne le sigarette, mira a semplificare le disposizioni esistenti al fine di creare condizioni neutre di concorrenza per i produttori, ridurre la frammentazione dei mercati del tabacco e mettere in rilievo gli obiettivi di tipo sanitario. A tale scopo, il concetto di «classe di prezzo più richiesta», valido per quantificare l'accisa minima europea, è sostituito dal «prezzo medio ponderato» di vendita al minuto, calcolato in riferimento al valore totale di tutte le sigarette immesse in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di sigarette immesse in consumo.
Le norme della direttiva prevedono una crescita progressiva dell'accisa globale (specifica più ad valorem, esclusa l'IVA) sino a raggiungere, dal 1o gennaio 2014, almeno il 60 per cento del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo; allo stesso periodo l'accisa non potrà essere inferiore a 90 EUR per 1000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto. Il medesimo criterio del prezzo medio ponderato viene utilizzato anche per il tabacco trinciato a taglio fino, da usarsi per arrotolare le sigarette: tra le finalità della direttiva vi è infatti quella di allineare i livelli minimi di tassazione per le due tipologie, dal momento che una maggiore convergenza contribuirebbe anche a garantire un elevato livello di protezione della salute umana.
L'articolo 3 della direttiva modifica parzialmente le definizioni di prodotti da fumo rilevanti ai fini dell'applicazione dell'accisa.
L'articolo 4 lascia agli Stati membri (tranne quelli coinvolti nella fase transitoria di adeguamento), a partire dal 1o gennaio 2014, relativamente alle sigarette che possono essere introdotte nel loro territorio senza pagamento di un'ulteriore accisa, la possibilità di disporre un limite quantitativo, non inferiore a 300 pezzi, per le sigarette immesse da uno Stato membro che applica accise inferiori ai livelli minimi previsti dalle norme comunitarie, a decorrere dalla medesima data.
La direttiva 2010/12/UE prevede periodi transitori di attuazione al fine di consentire agli Stati membri di adattarsi gradualmente ai nuovi livelli dell'accisa globale, limitando, in tal modo, gli eventuali effetti secondari e specifici regimi d'accisa per alcuni territori dell'UE.
Il termine entro il quale ciascuno Stato membro dovrà conformarsi alla direttiva mediante l'emanazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie, è fissato al 1o gennaio 2011.
Lo schema di decreto in esame interviene sul Testo Unico delle Accise - TUA (decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504) e, in particolare, il Capo III-bis dedicato alla disciplina dei tabacchi lavorati.
L'articolo 1 dello schema, alla lettera a), modifica l'articolo 6, comma 15 del TUA, al fine di escludere dalle disposizioni relative alla circolazione delle merci in regime sospensivo il tabacco da fiuto e da masticare.
La successiva lettera b) reca attuazione del già menzionato disposto dell'articolo 4 della direttiva 2010/12/UE, che consente ad alcuni Stati membri di applicare a decorrere dal 1o gennaio 2014 riduzioni dei quantitativi di sigarette introdotte nel proprio territorio senza pagamento di ulteriori accise, ove le stesse provengano da uno Stato membro che applica accise inferiori al limite minimo comunitario, a decorrere dalla stessa data. Attualmente il quantitativo di sigarette che può essere trasportato in Italia da un altro Stato membro è pari a 800 pezzi. La disposizione in esame intende ridurre, a partire dal 1o gennaio 2014, a 300 pezzi il quantitativo di sigarette che possono essere portati in Italia da alcuni Stati membri che applicano accise inferiori ai minimi comunitari. In particolare, la norma si riferisce agli Stati menzionati all'articolo 2 della direttiva 92/79/CEE (come modificata dalla direttiva da recepire), ovvero Bulgaria, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania,

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Ungheria, Polonia e Romania. Le disposizioni proposte affidano poi a un provvedimento del Direttore dei Monopoli di Stato il compito di determinare, con cadenza annuale, gli Stati membri per cui sarà operativa la predetta restrizione.
La lettera c) aggiorna le diciture di alcune disposizioni del TUA per adeguarle ad alcuni provvedimenti intervenuti, nel tempo, in materia di inquadramento del personale della Guardia di finanza e struttura ordinativa della medesima.
La lettera d) e la lettera e) aggiornano le definizioni dei tabacchi lavorati e dei prodotti ad essi assimilati sottoposti ad accisa, modificando gli articoli 39-bis e 39-ter del TUA, al fine di armonizzarle a quanto previsto dalle norme comunitarie.
La lettera f) abroga il comma 5 dell'articolo 39-quater, che consentiva - con lo scopo di perseguire obiettivi di pubblico interesse, ivi compresi quelli di difesa della salute pubblica - di individuare criteri e modalità di determinazione di un prezzo minimo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati tramite provvedimento del Direttore dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sentito il Ministero della salute.
L'abrogazione, come spiega la Relazione illustrativa, consegue alla sentenza di condanna pronunciata il 24 giugno 2010 dalla Corte di Giustizia UE nei confronti dell'Italia (Causa C-571/08): la Corte ha ritenuto infatti che la Repubblica italiana, prevedendo un prezzo minimo di vendita per le sigarette, fosse venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 9, comma 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 1995, 95/59/CE, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 12 febbraio 2002, 2002/10/CE.
La norma della direttiva, infatti, prevede che i produttori, nonché gli importatori di Paesi terzi, dei tabacchi lavorati possano stabilire liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti per ciascuno Stato membro in cui sono destinati ad essere immessi in consumo. La direttiva stabilisce altresì che tale disposizione non osta all'applicazione delle legislazioni nazionali sul controllo del livello dei prezzi imposti, sempre che siano compatibili con la normativa comunitaria. Ad avviso della Corte di giustizia, con la sua legislazione l'Italia avrebbe determinato distorsioni della concorrenza in relazione all'impossibilità, da parte di taluni produttori o importatori, di trarre vantaggio da prezzi di costo inferiori che consentirebbero loro di proporre prezzi di vendita più allettanti.
La lettera g) introduce il concetto di «prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette» nel TUA, ai fini di determinare anche l'elemento specifico dell'accisa (modificando all'uopo l'articolo 39-quinquies del decreto legislativo n. 504 del 1995).
La successiva lettera h) adegua il Testo Unico sulle accise alle disposizioni della direttiva 2010/12/UE che - come illustrato in precedenza - prevedono un innalzamento graduale dell'importo specifico fisso relativo alle sigarette. Le norme proposte prevedono, tra l'altro (punto 1 della lettera h)) che l'importo specifico fisso sia pari al 5 per cento fino al 31 dicembre 2011, al 5,5 per cento dal 1o gennaio 2012, pari al 6 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2013 e pari al 7,5 per cento dal 1o gennaio 2014. La Relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame chiarisce che, dovendosi incrementare tale valore dall'attuale 5 per cento a decorrere dal 2014, le norme proposte stabiliscono aumenti graduali dal 2011 al 2014, con lo scopo di evitare «brusche ricadute sul complesso sistema della tassazione delle sigarette». La Relazione precisa inoltre che ad un aumento del predetto importo specifico consegue, «a causa del vincolo esistente tra le componenti (fissa e proporzionale) dell'accisa, una contestuale [...] riduzione della tassazione proporzionale applicata alle sigarette; tale meccanismo potrebbe comportare, qualora si verificassero contemporaneamente altre circostanze nell'ambito dei consumi complessivi delle sigarette e in quello dell'oscillazione dei relativi prezzi di vendita, minori

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entrate, per quanto di modesta entità, rispetto al gettito erariale complessivo relativo agli stessi prodotti».
L'articolo 2 dello schema di decreto reca disposizioni transitorie per i primi sei mesi successivi all'entrata in vigore delle disposizioni proposte, volte a disciplinare l'accisa (con finalità di smaltimento) applicata ai tabacchi lavorati già prodotti al 31 dicembre 2010, le cui specifiche tecniche non sono ancora coerenti alle novelle in esame. Nel dettaglio si prevede che, per i sigaretti ed il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette (di cui all'articolo 39-bis del TUA), prodotti entro il 31 dicembre 2010 con le specifiche previste dalle norme attualmente vigenti, l'accisa sia applicata con modalità analoghe a quelle previste dalle norme al momento in vigore, purché vi sia immissione in consumo entro il 30 giugno 2011. Analoghe previsioni sono recate al comma 2 dell'articolo 2 per quanto attiene alle sigarette.
L'articolo 3 dello schema reca la copertura finanziaria delle eventuali minori entrate derivanti dalle disposizioni del commentato articolo 1, comma 1, lettera h), punto 1, che propongono l'innalzamento graduale dell'importo specifico fisso per le sigarette. La norma proposta rimanda alle modalità già previste dall'articolo 55, comma 2-quater del decreto-legge n. 78 del 2010: a fronte di eventuali minori entrate, per gli anni dal 2011 al 2014 si prevede che un provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze (Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato) disponga la variazione percentuale di alcune aliquote di imposta sui tabacchi lavorati, al fine di assicurare il conseguimento degli attuali livelli di entrate a titolo di imposte sui medesimi tabacchi.
L'articolo 4 dello schema affida a un provvedimento direttoriale dell'AAMS la possibilità di elevare l'aliquota di base delle sigarette ove l'importo dell'accisa globale risulti inferiore alle soglie minime previste dalla direttiva da recepire al fine di rispettare le prescrizioni comunitarie in materia di accisa minima armonizzata.
L'articolo 5 reca disposizioni sulla rete distributiva dei tabacchi lavorati, novellando l'articolo 16, comma 2, della legge 22 dicembre 1957 n. 1293, relativa all'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio. In particolare si dispone che i punti vendita al pubblico di generi di monopolio siano istituiti dall'Ufficio regionale AAMS, secondo norme di massima stabilite con provvedimento del Direttore generale dell'AAMS.
Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, le disposizioni proposte dovrebbero entrare in vigore il 1o gennaio 2011.
In ordine ai documenti all'esame delle istituzioni europea, il 9 novembre 2010 la Commissione europea ha presentato una proposta modificata di direttiva relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato, recante la codificazione delle direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CEE. La proposta, senza apportare ulteriori modificazioni sostanziali degli atti che ne sono oggetto, riunisce in un unico testo le tre direttive e le loro successive modifiche, tra cui quelle introdotte con la direttiva 2010/12/UE.

Gianluca PINI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

RISOLUZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO

Martedì 25 gennaio 2011. - Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 15.40.

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2010 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare (relazione intermedia).
Doc. XII, n. 576.

(Parere alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 125 del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della risoluzione del Parlamento europeo in oggetto.

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Sandro GOZI (PD), relatore, illustra i contenuti dell'Atto, evidenziando come l'esame della Risoluzione sulla crisi finanziaria, economica e sociale da parte della Camera presenti un significativo rilievo sia sul piano del merito sia su quello del metodo.
Sotto il primo profilo, sottolinea che la Risoluzione costituisce la tappa intermedia di una riflessione di ampio respiro sulle cause, gli effetti e le possibili soluzioni alla crisi economica e finanziaria avviata dal Parlamento europeo su iniziativa della Commissione speciale per la crisi.
Rispetto alle misure adottate o proposte dalla Commissione europea e dal Consiglio, la risoluzione, e la relazione della Commissione sulla crisi di cui essa costituisce la traduzione, rivelano la giusta ambizione di non tralasciare alcun aspetto della crisi e di fornire risposte non soltanto in relazione ai mercati finanziari e alla governance economica, ma anche con riferimento alle questioni sociali e occupazionali.
Sul piano metodologico, è di estrema importanza l'iniziativa della Commissione sulla crisi di ricevere dai competenti organi dei Parlamenti nazionali osservazioni in vista della predisposizione della sua relazione definitiva e dell'approvazione da parte del Parlamento europeo della risoluzione finale sulla crisi entro il prossimo luglio. Si tratta di un segnale di forte attenzione verso i Parlamenti nazionali, consultati in una fase precoce e sulla base di indicazioni puntuali, riassunte in un apposito questionario. È auspicabile che questo metodo di interlocuzione tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali si consolidi e si estenda a questioni e procedure di grande rilievo, quale in particolare il semestre europeo.
Venendo all'esame della risoluzione del Parlamento europeo, che si compone di ben 225 paragrafi, valuta anzitutto condivisibile l'analisi delle cause della crisi, innescata dalla politica monetaria espansiva ed eccessivamente elastica degli Stati Uniti ed esplosa per effetto di gravi patologie del sistema finanziario, come la complessità e l'opacità di taluni strumenti speculativi e i sistemi di remunerazione a breve termine. La risoluzione sottolinea opportunamente come la diffusione della crisi sia stata favorita se non amplificata dall'assenza, a livello globale ed europeo, di adeguati meccanismi di allarme e di reazione: anzitutto l'integrazione globale dei mercati finanziari non è stata accompagnata dall'introduzione di strutture di governance mondiale, in grado di monitorare gli equilibri o squilibri mondiali; a ciò si è accompagnata la mancanza di una regolamentazione e vigilanza finanziaria rigoroso, nonché di strumenti per la gestione delle crisi. Si tratta di elementi più volte mesi in luce dalla Camera e, in particolare, dalla XIV Commissione, in sede di analisi della riforma della vigilanza finanziaria e della istituzione della nuova governance economica europea.
Per quanto riguarda l'analisi degli effetti della crisi, il Parlamento europeo ricorda che, secondo i dati Eurostat, il deficit pubblico medio nell'UE è passato dal 2,3 per cento del PIL del 2008 al 7,5 per cento nel 2010 e nella zona euro dal 2 al 6,3 per cento; nello stesso periodo il rapporto tra debito pubblico e PIL nei Paesi dell'Unione ha segnato, un incremento di 18 punti percentuali, passando dal 61,6 per cento al 79,6 per cento, mentre, per i paesi della zona euro è passato dal 69,4 per cento all'84,7 per cento, con un incremento quindi del 15,3 per cento.
Il merito della Risoluzione sta tuttavia nel rilevare come a questo peggioramento dei saldi di finanza pubblica si sia accompagnato un significativo costo sociale, troppo speso sottovalutato: la disoccupazione che ha raggiunto nell'UE un livello medio del 10 per cento, con punte, relativamente alla disoccupazione giovanile, del 40 per cento; non meno grave è stato poi il notevole incremento delle persone che, pur occupate, vivono comunque al di sotto della soglia della povertà.
Da questa analisi rigorosa il Parlamento europeo trae la stessa conclusione cui era giunta la XIV Commissione, congiuntamente alla Commissione Bilancio,

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nell'esaminare le proposte di riforma della governance: il rapido consolidamento delle finanze pubbliche, mediante la riduzione di debito e disavanzo, è irrinunciabile ma non deve avvenire a scapito dei sistemi di protezione sociale e dei servizi pubblici, di cui la crisi ha reso evidente il ruolo stabilizzatori automatici e di ammortizzatori.
Di notevole interesse è anche la valutazione operata dal Parlamento europeo delle risposte adottate sinora per fronteggiare l'emergenza della crisi: il salvataggio del sistema bancario con l'impiego di oltre 60 trilioni di dollari, l'aumento degli aiuti di Stato, le misure della BCE, l'aumento dei prestiti e le garanzie offerte dalla BEI al sistema produttivo europeo, il meccanismo di stabilizzazione per l'area euro al fine di affrontare i rischi di insolvenza di Stati membri.
Pur condividendo nel complesso tali misure, il Parlamento europeo denuncia giustamente due elementi di forte criticità: il primo attiene al deficit democratico strutturale delle decisioni per uscire dalla crisi elaborate dal Consiglio, che non prevedono la consultazione del Parlamento europeo e che, va aggiunto, si sono tradotte, almeno in Italia, anche a livello nazionale in uno scarso raccordo tra Parlamento e Governo.
Il secondo rilievo attiene alla debolezza del coordinamento a livello europeo dei piani di rilancio posti in essere a livello nazionale, che ha non consentito di conseguire un effetto moltiplicatore degli stanziamenti e di leva degli investimenti che pur sarebbe stato necessario. Sarebbe stato, peraltro, opportuno che il Parlamento europeo denunciasse in modo più esplicito la mancanza di risorse adeguate del bilancio dell'UE per finanziare in modo diretto il piano europeo di ripresa, producendo appunto un reale effetto leva.
Più in generale, la Risoluzione, sottolineata l'esigenza di riformare le economie dei Paesi membri al fine di affrontare il nodo della competitività e di garantire una maggiore e più solida crescita economica, riducendo gli attuali squilibri macroeconomici, ha il merito di concentrarsi sul nodo critico di fondo: la necessità di una maggiore coerenza delle politiche economiche nazionali. La crisi ha dimostrato come la frammentazione impedisca all'Unione di adottare misure efficaci per il rilancio della crescita, analoghe a quelle assunte dagli Stati Uniti e dal Giappone e di essere influente nei dibattiti sui grandi squilibri macroeconomici.
Sulla base di questa analisi accurata, il Parlamento europeo trae conclusioni complessivamente condivisibili, partendo dalla constatazione per cui, se non si trova il giusto equilibrio tra sviluppo e stabilità, si rischia una crescita fiacca per un lungo periodo, accompagnata da una disoccupazione persistente, e quindi l'inesorabile erosione della competitività globale dell'Europa.
Una prima serie di raccomandazioni concerne la riforma della governance economica e si fonda su una critica molto lucida delle lacune del sistema vigente e, in particolare, del Patto di stabilità, in buona parte rilevate anche negli atti di indirizzo approvati in materia dalla Camera. La base della posizione del Parlamento sul tema è molto chiara: occorre riconoscere la possibilità di compromessi tra crescita, equità e stabilità finanziaria, dotando l'Unione a dotarsi di migliori strumenti anticiclici di gestione delle politiche economiche. Una spesa pubblica di qualità gestita in modo responsabile (in particolare materia di istruzione, formazione, infrastrutture, ricerca, ambiente) può avere infatti un effetto stabilizzante sull'economia, promuovendo una crescita forte e sostenuta nel tempo, soprattutto se combinata con un rafforzamento del potenziale imprenditoriale e di innovazione del settore privato.
Il Parlamento europeo osserva infatti come il Patto di stabilità non contenga meccanismi correttivi adeguati per compensare gli squilibri attuali e gestire i periodi di crisi o di crescita molto debole e non tenga conto di a importanti squilibri finanziari, come l'impatto del debito privato. Conseguentemente la risoluzione, pur condividendo l'esigenza di rafforzare il

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Patto e in particolare il suo braccio preventivo, suggerisce, con riferimento alle proposte di riforma del Patto di stabilità. che sia i Paesi con un rapporto debito/PIL elevato sia quelli con alti livelli di deficit siano tenuti a effettuare adeguamenti di bilancio non in base a regole rigide ed automatiche ma secondo modalità da stabilire caso per caso. Inoltre, il sistema di sanzioni relative al debito eccessivo dovrebbe tener conto di ogni circostanza specifica di ciascun Paese e consentire differenti scadenzari per il recupero dei crediti. In particolare, il Parlamento europeo sottolinea l'opportunità di modificare le norme vigenti del Patto di stabilità e crescita al fine di tener conto di altri squilibri come quelli del debito privato e delle partite correnti.
In coerenza con l'impostazione di base, il paragrafo 107 della risoluzione afferma coraggiosamente l'opportunità che i Paesi membri dell'area euro passino ad una fase ulteriore dell'unione monetaria «che consentirebbe l'emissione mutua di una parte del debito sovrano degli Stati membri, gestita gettando le basi di una sorveglianza multilaterale più elaborata, con l'assistenza di un Fondo monetario europeo, al fine di garantire una più grande attrattività del mercato di tutta l'area euro, nonché una gestione comune del debito».
Pienamente condivisibile, nella stessa ottica è la proposta di estendere il mandato della BEI affinché possa emettere eurobond per investire in grandi progetti strutturali in linea con le priorità strategiche UE.
Interessante è anche la proposta di istituire un «Mr/Mrs Euro», conferendo la responsabilità per gli affari economici e monetari a un Vicepresidente della Commissione che presiederebbe, al tempo stesso il Consiglio Ecofin e l'Eurogruppo e rappresenterebbe l'UE presso gli organismi internazionali competenti. Peraltro, tale iniziativa andrebbe collocata nell'ambito di un più ampio rafforzamento della dimensione esterna della governance economica europea, sfruttando le potenzialità offerte dal TFUE.
Una seconda serie di raccomandazioni concerne la regolamentazione e la vigilanza finanziaria. La risoluzione parte da una premessa quanto mai condivisibile: la finalità ultima del sistema finanziario è di fornire strumenti appropriati al risparmio destinandolo ad investimenti a sostegno all'economia reale, assumendosi parte del rischio delle imprese e creando posti di lavoro.
Per ristabilire un corretto funzionamento del settore finanziario, il Parlamento europeo sottolinea l'esigenza di una massima trasparenza dei rendiconti finanziari sia degli Stati membri che delle imprese e chiede la creazione di sistema di vigilanza a livello globale al fine di addivenire all'applicazione di regole comuni per i servizi finanziari. Inoltre, la risoluzione chiede di utilizzare una serie sufficientemente ampia di criteri per quanto concerne i rischi sistemici ai fini della classificazione degli istituti finanziari, in particolare in seno all'Unione europea, attraverso i quali poter accertare la capacità di un singolo istituto di perturbare il funzionamento del mercato interno.
Vanno sicuramente sostenute anche le proposte del Parlamento europeo relative all'istituzione di un'agenzia europea di valutazione dei crediti pubblica e indipendente e l'attribuzione alle Corti dei conti, in quanto organi indipendenti, dovrebbero fornire un contributo attivo alla valutazione del debito sovrano.
Una terza serie di raccomandazioni concerne l'attuazione degli obiettivi della strategia 2020, mediante il rilancio di una vera politica industriale europea, il completamento del mercato interno e il ricorso al bilancio dell'UE quale catalizzatore di tutti gli sforzi per la crescita profusi a livello nazionale.
La risoluzione chiede anzitutto alla Commissione europea di farsi direttamente carico del pilotaggio e del finanziamento dei progetti, in particolare nei seguenti settori: nuovi investimenti in ricerca e sviluppo e nella diffusione delle fonti di energia rinnovabile, nell'efficienza energetica, in particolare nel parco immobiliare europeo, così come nell'uso efficiente delle

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risorse più in generale; potenziamento della rete energetica europea attraverso l'interconnessione di reti nazionali e la distribuzione di energia da importanti centri di produzione di energia rinnovabile ai consumatori, nonché l'introduzione di nuove forme di immagazzinamento dell'energia e della corrente continua ad alta tensione (HVDC) europea «super rete»; promozione delle infrastrutture UE basate nello spazio nel settore della radionavigazione e dell'osservazione terrestre al fine di incrementare la fornitura di nuovi servizi UE e lo sviluppo di applicazioni innovative nonché di agevolare l'attuazione della legislazione e delle politiche dell'UE; sviluppo di un servizio ferroviario pubblico ad alta velocità che colleghi l'Unione da est a ovest e da nord a sud, unitamente a piani volti ad agevolare gli investimenti nelle sue infrastrutture e nelle infrastrutture critiche di proprietà pubblica; fornitura di un accesso veloce ad Internet in tutta l'Unione, esecuzione rapida dell'agenda digitale dell'UE e fornitura a tutti i cittadini di un accesso affidabile e libero; potenziamento del ruolo guida dell'UE nel settore della sanità elettronica; completamento dello sviluppo della mobilità elettrica e definizione di standard comuni ad essa applicabili.
Si tratta di progetti ed obiettivi ad alto valore aggiunto già previsti in ampia parte dalla strategia 2020, inclusi anche nelle priorità indicate dalla Camera nella risoluzione approvata sul tema dalle Commissioni politiche UE e bilancio nel marzo 2010. L'elemento importante di novità prospettato dal Parlamento europeo sta nella richiesta di un ruolo più forte della Commissione europea nella selezione e nel finanziamento dei progetti; ruolo che presuppone, tuttavia, un consistente incremento degli stanziamenti del bilancio europeo.
Di particolare rilevanza è poi l'accento posto dal Parlamento europeo sulla necessità, ai fini della credibilità della strategia Europa 2020, di una maggiore compatibilità e complementarità tra i bilanci nazionali dei 27 Stati membri e il bilancio dell'UE. È pienamente condivisibile - e coerente con gli indirizzi formulati in più occasione dalla Camera - l'invito alla Commissione e al Consiglio, con il sostegno di Eurostat, a rafforzare la comparabilità della spesa dei bilanci nazionali, per identificare il carattere complementare e convergente delle politiche attuate.
Con riferimento al mercato interno, la risoluzione - espresso pieno sostegno alle iniziative prospettate nell'Atto per il mercato interno - ha il merito di riconoscere che la mancanza di un armonizzazione fiscale, soprattutto con riferimento alle imposte sulle società, ha comportato l'insorgere di una concorrenza fiscale tra gli Stati membri.
Il Parlamento europeo sottolinea, inoltre, che la sostenibilità delle finanze pubbliche richiede non soltanto una spesa responsabile, ma anche una tassazione adeguata ed improntata ad equità, un più efficace processo di prelievo delle imposte da parte delle competenti autorità fiscali e una più intensa lotta all'evasione. A quest'ultimo riguardo, è interessante la proposta di valorizzare le best practices relative alla lotta all'evasione ed alla frode fiscale, la cui riduzione potrebbe contribuire significativamente al contenimento dei disavanzi pubblici senza la necessità di innalzare ulteriormente la pressione fiscale ovvero di ridurre la spesa sociale.
Significativo è anche l'affermazione del ruolo fondamentale delle piccole e medie imprese in termini di produttività e creazione di nuove attività e della conseguente esigenza di svilupparne la presenza in tutto il mercato interno, istituendo piattaforme transeuropee che garantiscano alle PMI un accesso ampliato alle informazioni utili per cogliere nuove possibilità commerciali.
Una posizione centrale tra le raccomandazioni del Parlamento europeo assume la proposta di istituire una tassa sulle transazioni finanziarie che, oltre a ridurre la speculazione e migliorare il funzionamento dei mercati finanziari, assicurerebbe risorse finanziarie aggiuntive sia a livello UE sia a livello nazionale, contribuendo a ridurre i deficit pubblici.

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Una quarta serie di raccomandazioni concerne la coesione regionale, economica e sociale, che viene considerata uno dei pilastri della politica economia dell'Unione europea, potendo essere orientata contro la crisi e facendosi carico a breve termine degli stimoli alla domanda investendo contestualmente nella crescita e nella competitività a lungo termine. La risoluzione sottolinea che le regioni continueranno ad assumere sempre maggiore importanza nel definire le priorità economiche dell'Unione europea, evidenziando l'opportunità di mantenere o addirittura rafforzare il sistema dei prestiti locali e di valorizzare il ruolo delle banche regionali.
Un ultimo gruppo di raccomandazioni attiene alla governance globale.
La Risoluzione chiede di assumere iniziative volte a migliorare, mediante le opportune riforme, l'efficacia e la responsabilità del Fondo monetario internazionale e di altre istituzioni delle Nazioni unite, al fine di dotarle del mandato di operare quali piattaforme per iniziative di coordinamento globale del settore economico e finanziario. In tale ambito, auspica un contributo attivo dell'Unione alla riforma dell'ONU e delle Organizzazioni internazionali collegate, trasformandole in istituzioni globali con reali poteri politici moltiplicatori in merito a questioni di rilevanza internazionale come il cambiamento climatico, la vigilanza e la regolamentazione finanziaria, la riduzione della povertà e gli obiettivi di sviluppo del millennio. Analoga attenzione viene riservata al miglioramento del funzionamento del Comitato di Basilea e dell'OCSE e alla convocazione di un G20 dedicato proprio alla riforma della governance globale.
Di grande importanza è infine, come già accennato, l'auspicio contenuto nella risoluzione per un dialogo più intenso tra il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali, soprattutto in materia di questioni di bilancio e finanziarie.
In questa ottica, il Parlamento europeo ha chiesto alla Camera e agli altri Parlamenti nazionali di formulare osservazioni in particolare sui specifici quesiti, allegati alla lettera con cui la risoluzione è stata trasmessa al Parlamento italiano, che la XIV Commissione deve pertanto considerare come una linea guida per la predisposizione del parere.
Con il primo quesito viene chiesto di indicare quali progetti, azioni e proposte legislative dell'UE andrebbero incoraggiati per migliorare il potenziale dell'economia dell'Unione in termini di sostenibilità, competitività e occupazione in una prospettiva decennale, tenendo conto della strategia UE 2020 e del funzionamento del mercato interno; in che modo intenda promuovere l'innovazione, la competitività e gli investimenti a lungo termine, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI).
Con il secondo si chiede quali risorse finanziarie si raccomandino a livello dell'UE per rilanciare la ripresa economica, tenendo conto dei principi di sostenibilità, sussidiarietà e solidarietà e quale sia l'orientamento in merito all'introduzione di meccanismi di finanziamento propri all'Unione europea, come i cosiddetti «Eurobond», in quanto strumento di finanziamento di progetti specifici dell'Unione europea.
Con il terzo quesito si chiede se vi sia condivisione in merito all'introduzione di una tassa sulle transazioni finanziarie.
Il quarto attiene alle azioni per accrescere la coesione territoriale e regionale e la coesione sociale, nonché per stimolare un mercato del lavoro inclusivo e mobile, come anche la sostenibilità dei nostri modelli sociali.
Il quinto quesito si concentra sui meccanismi per creare una governance economica europea efficace, che consenta di superare gli squilibri macroeconomici; di uscire dalla crisi del debito pubblico e di impedire che essa si ripresenti negli Stati membri, promuovendo nel contempo la crescita, l'occupazione e la coesione sociale. In particolare, viene chiesto il nostro orientamento in merito a un meccanismo permanente di risoluzione delle crisi a livello dell'Unione europea.
Il sesto quesito attiene alle ulteriori iniziative che dovrebbero essere prese a livello globale e, in particolare, a livello

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dell'UE per stabilizzare e riformare i mercati finanziari nella prospettiva di investimenti a lungo termine e di uno sviluppo sostenibile.
Con l'ultimo quesito si chiede se si condivide una riforma delle strutture globali di governance finanziaria ed economica, ad esempio una riforma del G20, dell'FMI e della Banca mondiale.
Va sottolineato che sulla massima parte delle tematiche oggetto dei quesiti formulati dal Parlamento europeo la Camera si è già espressa in diversi atti di indirizzo.
Ricorda, in particolare, la risoluzione approvata in Assemblea nello scorso luglio in esito all'esame degli strumenti di programmazione legislativa e politica dell'UE, il documento approvato all'unanimità dalle Commissioni riunite V e XIV il 10 dicembre 2010, in esito all'esame delle proposte di riforma della governance economica nonché i documenti approvati dalle medesime Commissioni il 30 luglio 2010, in merito alla Comunicazione della Commissione europea «Rafforzare il coordinamento delle politiche economiche», e l'11 marzo 2010, in merito alla strategia UE 2020.
Questi indirizzi possono sicuramente essere ribaditi nel parere della XIV Commissione. Tuttavia, va tenuto presente che l'esame della Risoluzione dovrebbe tenere conto nei contenuti e nel metodo di un importante elemento di novità, costituito dall'avvio del semestre europeo per il coordinamento ex ante delle politiche economiche, per effetto delle presentazione lo scorso 12 gennaio dell'analisi annuale sulla crescita della Commissione europea. Tale documento richiederà ovviamente un autonomo esame, anche attraverso le opportune attività conoscitive; tuttavia, i dati e le indicazioni politiche in esso contenute forniscono importanti spunti di riflessione ai fini della predisposizione di una risposta efficace alla crisi economica, anche in relazione ad alcuni dei quesiti posti dal Parlamento europeo.
Alla luce delle considerazioni esposte formula sin d'ora una proposta di parere (vedi allegato), che sottopone alla valutazione dei colleghi, illustrandola nel dettaglio, ed auspica che si possa pervenire in tempi rapidi ad una sua approvazione.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) concorda, in particolare, con l'opportunità di sostenere la proposta, preannunciata nell'atto per il mercato interno, che intende assicurare una maggiore simmetria nell'accesso agli appalti pubblici nei paesi industrializzati e nei grandi paesi emergenti al fine di superare le divergenze attuali tra la relativa apertura del mercato degli appalti nell'UE e la mancanza di accesso dell'UE agli appalti dei propri partner commerciali. Sottolinea in proposito come si tratta di una posizione da tempo sostenuta dal gruppo della Lega, anche con riferimento all'ingresso della Cina nell'OMC.

Nicola FORMICHELLA (PdL) condivide le posizioni illustrate dal relatore, anche con riferimento ai temi delle piccole e medie imprese e della politica di coesione, e sottolinea come il suo gruppo sarà parte attiva nel sostenere le istanze richiamate.

Gianluca PINI, presidente, intervenendo a nome del gruppo LNP, osserva come il tema della reciprocità nell'accesso ai bandi di gara per l'aggiudicazione di appalti pubblici rivesta particolare importanza, sia con l'obiettivo di pervenire ad una reale competitività del mercato, che con finalità di controllo sull'operato delle imprese. Osserva infatti come vi siano casi di imprese appositamente create in Paesi di recente affiliazione all'UE con l'intento di partecipare a gare d'appalto, che pur essendo apparentemente in regola si rivelano poi totalmente inadeguate, con effetti estremamente negativi sotto il profilo della concorrenza, della efficienza e anche della sicurezza delle opere, soprattutto nel caso di appalti connessi con la realizzazione di infrastrutture.
Condivide altresì la necessità di creare una rappresentanza unitaria dell'euro presso il Fondo monetario internazionale; ritiene altresì indispensabile, per contrastare le politiche speculative d'oltreoceano, la creazione di una agenzia di rating

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europea, anche a carattere pubblico, ed auspica che sul punto possa essere inserita una osservazione nel parere della XIV Commissione.

Sandro GOZI (PD) richiama la terza osservazione di cui alla lettera f) della proposta di parere che, alla luce delle osservazioni condivisibili del collega Pini potrebbe essere rafforzata, nel senso di indicare che occorre procedere con urgenza all'istituzione di un'agenzia europea di valutazione dei crediti pubblica e indipendente, con particolare riferimento alla valutazione del debito sovrano.

Gianluca PINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.