CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 ottobre 2011
552.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO
Pag. 32

ALLEGATO

Disposizioni in materia di affondamento di navi radiate dai ruoli del naviglio militare (C. 3626 Chiappori e C. 3943 Di Stanislao).

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO

AUTORIZZAZIONE ALL'AFFONDAMENTO SPERIMENTALE DI UNA NAVE RADIATA DAI RUOLI DEL NAVIGLIO MILITARE E RELATIVE ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Art. 1.
(Bonifica e affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare).

1. Al fine di favorire la creazione di zone marine di ripopolamento ittico, di incrementare il patrimonio culturale sommerso e di incentivare il turismo subacqueo attraverso l'inabissamento di relitti, il Ministero della difesa è autorizzato ad effettuare l'affondamento sperimentale di una nave radiata dai ruoli del naviglio militare dello Stato.
2. L'affondamento è eseguito dalla Marina militare, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con la regione Liguria, previa la bonifica della nave prescelta, dalla quale sono asportati tutti gli elementi potenzialmente inquinanti e i materiali ritenuti pericolosi, scelta tra quelle dislocate nel porto militare della Spezia alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il completamento della bonifica è accertato dalle competenti autorità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede:
a) all'individuazione della nave di cui al comma 1;
b) alla scelta del sito per l'inabissamento, da effettuarsi previa richiesta degli enti locali interessati e d'intesa con la regione Liguria, assicurando ai soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché ai soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio, la facoltà di intervenire nel procedimento di selezione nell'osservanza dei princìpi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) alla specificazione delle modalità tecniche di effettuazione delle attività di bonifica sulla base di linee guida predisposte in collaborazione con le università e gli istituti di cui all'articolo 2;
d) all'individuazione dei soggetti competenti a dar corso alle attività di bonifica.

Art. 2.
(Monitoraggio).

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stipula convenzioni con università ed istituti di ricerca al fine di monitorare gli effetti dell'inabissamento del relitto sulla quantità e sulla qualità della fauna e della flora marina. Gli esiti del monitoraggio sono semestralmente pubblicati in apposita sezione del sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.