CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 maggio 2011
483.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 maggio 2011. - Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. - Intervengono il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli, e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Francesco Belsito.

La seduta comincia alle 12.10.

Comunicazioni del Presidente sui lavori della Commissione.

Enrico LA LOGGIA, presidente, comunica che in data 19 maggio 2011 è stato assegnato alla Commissione lo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (atto n. 365). Il termine per l'espressione del parere è stabilito per il 18 luglio 2011.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi.
Atto n. 339.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Enrico LA LOGGIA, presidente, comunica che, in relazione alla richiesta deliberata dalla Commissione nella seduta del 3 maggio 2011, il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, ha disposto, sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 42 del 2009, la proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere da parte della Commissione sullo schema in esame. Il predetto termine verrà pertanto a scadere il 2 giugno 2011.

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Il deputato Roberto SIMONETTI (LNP), relatore, ricorda che lo schema in esame, allo scopo di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio degli enti territoriali, determina modifiche per l'adozione di regole contabili uniformi, di un comune piano integrato, di schemi di bilancio comuni, articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dai regolamenti comunitari in materia di contabilità. Omettendo di illustrare il contenuto dello schema di decreto, illustra le criticità del provvedimento emerse nel corso delle audizioni effettuate. In particolare ritiene necessario il potenziamento del bilancio di cassa (anche se la legge n. 196 del 2009 come recentemente modificata ne ha disposto uno slittamento temporale), la conferma dell'obbligatorietà della redazione del bilancio consolidato, nonché la copertura dei programmi informatici per ottenere una unitaria banca dati della Pubblica Amministrazione in modo che le amministrazioni adottino un unico modello per la predisposizione dei bilanci. Evidenziando la difformità tra il principio della competenza giuridica previsto dalla legge n. 196 e il principio di competenza finanziaria contenuto nello schema in esame, auspica l'adozione di un comune piano dei conti integrato omogeneo con quello previsto dalla legge n. 196 per le amministrazioni diverse da quelle territoriali. Ritiene inoltre che sia necessario rivedere le disposizioni contenute all'articolo 2, comma 4, sulla sperimentazione del passaggio al bilancio di sola cassa, alla luce dell'adeguamento della riforma della contabilità ai nuovi vincoli europei del doppio bilancio, sia in termini di competenza che di cassa. Ricorda il disallineamento tra lo schema e la Carta delle autonomie all'esame del Senato in merito alla classificazione dei programmi: lo schema prevede infatti una classificazione per missioni e programmi, mentre la Carta articola i programmi in servizi e in interventi. Segnala poi come un ampio approfondimento dovrà essere assicurato al tema dei residui attivi e passivi, considerando la formulazione recata dal principio contabile n. 16 dello schema in esame in base alla quale le obbligazioni che danno luogo a entrate e spese per l'ente sono registrate nelle scritture contabili imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza, con conseguenti disallineamenti tra competenza giuridica e competenza finanziaria, nonché con l'altro schema di decreto sull'armonizzazione dei bilancio degli enti pubblici non territoriali all'esame della Commissione bilancio. Ricordando come la Corte dei conti abbia sollevato perplessità sulla deroga relativa alla sperimentazione prevista al comma 2 dell'articolo 35, ritiene opportuno prevedere il coinvolgimento anche delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, in quanto si tratta di una semplice armonizzazione delle scritture contabili degli enti, che non intacca in alcun modo competenze costituzionali. Per quanto riguarda il consolidamento dei bilanci delle società partecipate in quello degli enti territoriali ritiene che sia necessario porre una particolare attenzione al fine di evitare di porre in sofferenza economica gli enti locali che, dovendo tramite il consolidamento incorporare le eventuali perdite di esercizio delle società partecipate, si troveranno nell'impossibilità di trovare adeguate risorse per coprire le perdite medesime. Reputa infine auspicabile una maggiore rappresentazione nella contabilità degli enti territoriali delle poste relative ai costi e fabbisogni standard, al fine di evidenziare in modo chiaro e nitido gli effetti della riforma federalista della legge 42, che si basa sul passaggio dei trasferimenti dalla spesa storica al costo standard, che permetterà ai cittadini di poter giudicare le capacità e modalità di spesa delle amministrazioni.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI), relatore, sottolinea come lo schema di decreto legislativo in esame, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, pur presentando

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caratteri fortemente tecnici, rivesta tuttavia un decisivo valore politico. La sua impostazione e le modalità della sua attuazione sono infatti la condizione per rendere effettive, sul piano dei cambiamenti sostanziali, due riforme approvate in questa legislatura cui governo e maggioranza attribuiscono enorme importanza per la modernizzazione del Paese e la responsabilizzazione dell'intero sistema amministrativo.
La prima di tali riforme è il federalismo fiscale introdotto dalla legge n. 42 del 2009. In particolare, la legge delega stabilisce, all'articolo 2, comma 2, lettera h), le finalità e i criteri direttivi per realizzare un sistema di contabilità pubblica capace di rappresentare i fenomeni su cui la riforma stessa è costruita: costi standard e costi effettivi delle singole prestazioni e dei servizi pubblici collegati alle caratteristiche qualitative della prestazione stessa; dinamica di convergenza dei costi; comparabilità dei fenomeni contabili e gestionali dei diversi enti; trasparenza e accessibilità dei dati, quali condizioni essenziali per l'esercizio del controllo da parte dei cittadini sulla qualità della gestione degli enti territoriali e degli organismi responsabili della erogazione dei servizi, al fine di rendere effettivo il circuito virtuoso «vedo, pago, voto» di cui tanto si è favoleggiato. Tale provvedimento va, a suo avviso, sostanzialmente collegato all'attuazione di altre parti della legge 42, rispetto alle quali esso riveste carattere di strumentalità: si riferisce, in particolare, all'articolo 17, comma 1, lettera d) riguardante il «coordinamento e la disciplina fiscale dei diversi livelli di governo» che richiede la «individuazione di indicatori di efficienza e di adeguatezza atti a garantire adeguati livelli qualitativi dei servizi» e all'articolo 18, riguardante il Patto di convergenza, nonché allo schema di decreto riguardante i premi e le sanzioni per gli amministratori, che è stato recentemente trasmesso alle Camere. A tale proposito, ritiene che i meccanismi previsti in tale ultimo provvedimento rappresenterebbero un'operazione velleitaria in assenza di bilanci di previsione e di rendicontazione in grado di rappresentare con veridicità, affidabilità e tempestività i fatti responsabili della creazione di deficit o di debito. Tali elementi costituiscono parti essenziali del progetto complessivo del federalismo fiscale, le quali senza un sistema di contabilità adeguato rimarrebbero lettera morta.
La seconda riforma che, per essere realizzata e non solo annunciata, esige una contabilità capace di fornire gli elementi sopradescritti è la riforma della amministrazione pubblica di cui alla legge 15 del 2009 che (come, d'altronde, anche la riforma dell'università) è tutta incentrata sulla valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle singole unità amministrative, valutazione che è alla base sia dei nuovi sistemi meritocratici di retribuzione e di avanzamento del personale che dei criteri per l'assegnazione delle risorse alle singole unità e comparti dell'amministrazione.
Paventa il rischio che le citate riforme non saranno in grado di conseguire i risultati attesi senza una profonda evoluzione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche. In particolare, il federalismo fiscale, lungi dall'essere un fattore di cambiamento, si limiterebbe a finanziare con diversi meccanismi la spesa storica. Tale rischio è d'altra parte ben presente alla Commissione bicamerale sin dalle prime battute del suo lavoro: ricorda, a questo proposito, l'intervento di un autorevole esponente della COPAFF, che, nel corso dell'istruttoria del decreto sulla definizione dei costi e fabbisogni standard dei comuni e delle province, definì «medievale» lo stato della contabilità degli enti locali, i cui bilanci risulterebbero non idonei a costituire la base contabile su cui calcolare i costi standard delle funzioni fondamentali, operazione che fu infatti affidata alla SOSE che sta procedendo con altre metodologie, il cui esito è ancora da verificare.
Sottolinea inoltre che il processo di armonizzazione dei bilanci pubblici riguarda l'intero sistema: infatti in parallelo con lo schema in esame è all'esame delle

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Commissioni parlamentari l'analogo decreto emanato per la contabilità dello Stato in attuazione di una specifica delega contenuta nella legge 196 del 2009, legge che a suo tempo intervenne anche sulla legge 42 al fine di assicurare coerenza e coordinamento tra le due normative di delega.
Ricorda che la materia in esame rientra, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, tra le competenze concorrenti, ma che l'intervento legislativo dello Stato si fonda anche su competenze esclusive che attengono al coordinamento del sistema tributario e, soprattutto, all'adempimento degli obblighi comunitari relativi, nel caso di specie, all'obbligo di trasparenza, consolidamento e rendicontazione dei conti dell'intero sistema pubblico. Per tali ragioni - ed è questa la prima osservazione sul testo - ritiene che non possa essere accolta l'indicazione emersa dalla Conferenza unificata e recepita dal Governo di escludere le Regioni e Province a statuto speciale dall'ambito di applicazione del decreto. A tale riguardo, reputa che un punto debba essere affermato in linea di principio, ossia che tutte le norme volte alla trasparenza, comparabilità e accessibilità dei dati contabili e di gestione non possano essere considerate alla stregua di violazioni delle autonomie costituzionalmente garantite. Al contrario, ritiene che siano strumenti essenziali per dare concretezza e operatività al principio di leale collaborazione tra le diverse istituzioni della Repubblica e al fondamentale principio democratico della accountability, ovvero della responsabilità sull'operato delle amministrazioni e degli amministratori pubblici. Da questo punto di vista una maggiore centralità dell'ISTAT nel sistema di contabilità della Repubblica, data la sua posizione di terzietà e indipendenza rispetto ai diversi livelli di governo, eviterebbe, a suo avviso, ogni possibile gerarchizzazione dei rapporti informativi e incentiverebbe la disclosure dei conti delle amministrazioni regionali e locali.
Con riferimento al contenuto dello schema in esame, esso si compone di tre parti distinte: la prima relativa ai principi contabili generali riferiti a tutti i livelli sub-statali (regioni, province e comuni), la seconda riguardante il solo settore sanitario. Tali parti hanno carattere prescrittivo mentre la terza, che pure fa parte integrante del testo normativo, contiene i principi contabili cui le amministrazioni sono tenute ad attenersi (principi che peraltro, come si osserverà in seguito, sembrano per alcuni aspetti essere contraddetti già dal testo del decreto).
Nel ricordare che la Commissione ha svolto una serie di audizioni - formali e informali - di istituzioni ed esperti della materia anche acquisendo preziosi documenti, fa presente che tale attività istruttoria ha consentito di focalizzare le principali questioni che risultano non sufficientemente sviluppate o risolte dal testo in esame. Si tratta peraltro di questioni che attengono ad alcuni dei criteri più qualificanti ed innovativi della delega e dalla cui applicazione dipende, in definitiva, l'esito dell'operazione.
Rileva in via preliminare che la complessità della materia richiede, inevitabilmente, un approccio graduale e sperimentale: valuta pertanto positiva la norma che prevede l'avvio di un biennio di sperimentazione per gli aspetti più innovativi, quali ad esempio la contabilità economico- patrimoniale, il principio della competenza finanziaria e la previsione del bilancio consolidato. Ritiene che il decreto, nella sua attuale formulazione, è quanto mai evasivo sui punti decisivi e andrebbe invece meglio precisato per orientare la sperimentazione verso obiettivi e metodologie predefinite.
Considera in ogni caso necessario il coinvolgimento del Parlamento nella conoscenza delle diverse fasi della sperimentazione al fine di poter condividere in modo processuale e sostanziale il punto di arrivo della sperimentazione stessa, che sarà poi tradotto dai decreti correttivi da adottare alla fine del biennio. In tal senso, dovrà essere opportunamente integrato l'articolo 35 del decreto prevedendo la trasmissione al Parlamento

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dei DPCM ivi previsti, con una temporizzazione della loro emanazione tale da consentire alle Commissioni parlamentari competenti (ove ritenuto opportuno) di pronunciarsi con un atto di indirizzo, anche prevedendo eventualmente report semestrali sull'andamento della sperimentazione.
Quanto poi ai singoli aspetti problematici del provvedimento, sottolinea come questi costituiscano anche gli elementi decisivi sui quali lavorare per apportare i necessari miglioramenti al testo, ad iniziare da una delle principali novità previste dalle leggi n. 196 e n. 42 del 2009, ossia il piano dei conti, volto a coordinare i nostri conti a quelli europei, sulla scorta dell'esperienza più avanzata in tal senso quale quella francese. In particolare, precisa che il piano integrato dei conti dovrebbe consentire il consolidamento delle contabilità economico-patrimoniali delle amministrazioni pubbliche, che rappresenta un'operazione allo stato molto ambiziosa, che presuppone che vengano attuate in modo coerente le altre parti del decreto. Ritiene inoltre che, onde evitare che il piano integrato si risolva nel mero consolidamento delle contabilità finanziarie, sarebbe forse utile esplicitare la successione anche temporale delle diverse fasi di attuazione del nuovo sistema contabile.
Un'ulteriore novità del provvedimento è rappresentata dal principio di competenza finanziaria, che ha un forte impatto ai fini della decisione politica, della sua trasparenza e della possibilità di valutare i risultati della gestione. Si tratta di avvicinare la gestione di fatto a quella di diritto, di responsabilizzare le amministrazioni rispetto alle previsioni e alle proprie capacità di realizzazione, di ripulire i bilanci dalla montagna di residui passivi ed anche attivi che rendono i documenti contabili poco rappresentativi di ciò che davvero si realizzerà con le risorse disponibili. Ciò premesso e dunque riconfermata la validità di tale opzione, considera necessario accompagnare il nuovo sistema con meccanismi di flessibilità, specie per le spese in conto capitale, che consentano di mantenere vincolate le risorse acquisite al bilancio per una determinata opera, ancorché non impegnate (come ad esempio i mutui) e, soprattutto, di garantire che continui ad essere rispettato il vincolo di copertura su base pluriennale per l'intero importo dell'opera. In tal senso, nonostante il carattere sperimentale del nuovo sistema, dovrebbe essere già oggi integrato il principio n. 16. Inoltre, come segnalato dalla Corte dei Conti, tale testo andrà reso coerente con l'analogo principio in materia di competenza finanziaria contenuto nel decreto riguardante la contabilità degli altri enti pubblici approvato dal Consiglio dei ministri il 15 aprile scorso.
Valuta positivamente la previsione dell'adozione da parte degli enti territoriali di bilanci consolidati con i propri enti, aziende e società ed altri organismi da essi controllati, in quanto ciò dovrebbe consentire di fare emergere la realtà finanziaria ed economica di quella miriade (a quanto risulta oltre 6.000) di organismi di varia natura e finalità cui le amministrazioni locali, nel corso dell'ultimo decennio, hanno affidato non solo l'erogazione di servizi ai cittadini, ma anche l'esercizio di funzioni pubbliche celando dietro la natura privatistica di tali organismi l'elusione dei vincoli finanziari e delle procedure pubblicistiche per l'assunzione di personale, per gli appalti di lavori e di forniture. Si tratta dunque di un indispensabile processo di emersione e di trasparenza. Al riguardo osserva innanzi tutto che il consolidamento deve riguardare non solo le controllate ma anche tutte le partecipate, in particolare quelle che svolgono attività in house.
In secondo luogo, ritiene che andrebbero meglio esplicitati gli effetti del consolidamento sul piano del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Inoltre, in attesa della sperimentazione, dovrebbe essere immediatamente operativo l'obbligo (corredato di adeguate sanzioni in caso di violazione) di allegare al bilancio - sulla base di specifici e dettagliati schemi tipo - tutti i dati non solo

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contabili ma anche quelli relativi al numero e alla tipologia dei dipendenti, alle sedi occupate, alle procedure applicate di tutta la galassia di organismi posseduti o partecipati da regioni ed enti locali. Tali informazioni dovrebbero essere raccolte in una banca dati accessibile e consultabile da chiunque.
Relativamente all'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, ritiene che questa rappresenti uno strumento essenziale affinché il nuovo sistema contabile possa effettivamente supportare un'architettura del federalismo fiscale tutta basta su costi standard ritenuti efficienti e a questi ancorare la perequazione dei fabbisogni. Fa presente a tale proposito che, come è emerso dalle audizioni, il decreto è alquanto ambiguo circa l'obbligatorietà o meno di tale sistema. In altre parole se avendo finalità meramente conoscitiva essa costituirà oppure no anche la base per la rendicontazione e, cosa fondamentale, se riguarderà anche il bilancio consolidato, da cui dovrebbe essere ricavabile il costo effettivo dei servizi esternalizzati. Se cioè, il consolidato potrà davvero divenire lo strumento attraverso cui valutare l'efficienza e l'economicità di un sistema amministrativo locale nel suo complesso.
Segnala oltre a questa ambiguità della funzione, la mancanza - ed è questa a suo avviso una lacuna che andrebbe assolutamente colmata - di una correlazione tra contabilità economico-patrimoniale e la rilevazione dei costi standard, che dovrebbe essere lo scopo principale da attribuire a tale strumento nel nuovo assetto federalista. Da questo punto di vista ritiene stupefacente che il decreto non faccia alcun riferimento a questo essenziale elemento, che regge l'intero impianto della riforma, così come non vi è relazione tra la classificazione per missioni e programmi propria dei bilanci e quella delle funzioni fondamentali come prevista dal Codice delle autonomie.
Rileva come la seconda parte del decreto, riguardante i principi contabili per il settore sanitario, sia assai più dettagliata della prima, poiché essa si giova della sperimentazione effettuata negli ultimi anni sulla base del Patto della salute e dei piani di rientro. Ciò premesso e rinviando a specifiche proposte alcune puntuali osservazioni correttive e integrative, sottolinea un punto che in qualche misura anticipa un aspetto critico dell'intero sistema del federalismo fiscale: il testo stabilisce infatti che nell'ambito del bilancio sia operata una rigida perimetrazione delle risorse, in entrata e in uscita, relative al sistema sanitario. Si tratta cioè della modalità di alimentazione della principale (o meglio dell'unica) funzione fondamentale delle Regioni. Tale perimetrazione, ancorché comprensibile nelle motivazioni, rompe tuttavia un principio fondamentale della contabilità pubblica (peraltro solennemente riaffermato anche in questo decreto), e cioè quello della unitarietà del bilancio. Il sistema costruito per le funzioni alimentate da specifiche fonti di finanziamento crea una rigida compartimentazione della spesa, riduce l'autonomia e la flessibilità e fa emergere una diretta e stretta corrispondenza tra i trasferimenti e le compartecipazioni unitamente ai fondi perequativi. Sottolinea l'importanza di tale osservazione, dal momento che se per le regioni l'impatto sarà relativo data la predominanza della sanità unica funzione fondamentale, allorché si andrà a finanziare le ben più numerose e complesse funzioni fondamentali dei comuni e delle province, se si applicherà la compartimentazione per funzioni si arriverà, come da tempo paventato, ad un sistema ben più rigido e dirigistico di quello attuale e a una difficile manovrabilità dei bilanci. Ciò condurrebbe, a suo avviso, a un risultato paradossale per una riforma federalista, in quanto, secondo quanto emerso nel corso dell'incontro con alcuni consulenti della Commissione, per gli enti territoriali, limitandosi di fatto la sfera dell'autonomia alle funzioni non fondamentali, essa riguarderebbe circa il 6 per cento dei bilanci. Ritiene pertanto che per il momento si possa affermare che, almeno

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per le Regioni, il principio della unitarietà del bilancio risulta contraddetto dal testo.
Con riferimento alla trasparenza e accessibilità dei dati, reputa che questi elementi siano allo stesso tempo obiettivo e condizione della riforma del bilancio e della contabilità pubblica. Ricorda a tale proposito il proprio dissenso circa la scelta di affidare al Ministero dell'economia e non all'ISTAT la gestione della banca dati delle amministrazioni pubbliche, per i problemi che possono sorgere in ordine alle relazioni tra i diversi livelli di governo. Ritiene inoltre quanto mai insoddisfacenti i meccanismi di consultazione dei dati previsti dalla legge n. 196 del 2009: questo rappresenta, a suo avviso, un punto decisivo su cui continuano a permanere forti resistenze che rischiano però di rendere vischioso l'intero processo, perché non basato sulla leale collaborazione e sulla accessibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, dati che dovrebbero peraltro essere sempre pubblici. Su questo punto, precisa, tarda a realizzarsi un salto culturale, dal momento che i dati contabili vengono considerati dalle burocrazie una sorta di interna corporis dei gestori della spesa e si fatica ad accettare che essi sono ormai parte fondamentale del processo di decisione politica e della partecipazione democratica.
Evidenzia poi che gli obiettivi di trasparenza, leggibilità e confrontabilità potranno essere realizzati solo a condizione che a tutti i livelli amministrativi vengano adottati sistemi informativi integrati ed interoperabili, tali da consentire una lettura semplificata non solo da parte degli operatori e degli studiosi ma anche dei cittadini. A tale riguardo, sottolinea la necessità di sistemi informativi omogenei per ciò che concerne i bilanci compresi nel piano integrato dei conti, ferma restando la facoltà dei singoli enti di adottare a fini interni e locali propri sistemi operativi. Precisato quindi che il consolidamento dei conti deve essere anche consolidamento informatico, ritiene necessario l'inserimento di una specifica indicazione normativa in tal senso, perché qualsiasi banca dati non darà informazioni leggibili se i sistemi non si fondano su rappresentazioni contabili e informatiche omogenee.
Ricordando infine le forti resistenze a innovare i sistemi contabili nella direzione della significatività economica, della trasparenza dei conti, della efficienza ed efficacia della gestione e della loro comparabilità, reputa indispensabile prevedere, in questo o nel successivo decreto, specifiche sanzioni per il mancato adeguamento al nuovo sistema contabile.
Conclude sottolineando la necessità di cogliere l'opportunità contenuta nella legge n. 42, la cui piena attuazione consentirà, a suo avviso, alla nostra contabilità territoriale di uscire dal Medioevo e auspica che il contributo della Commissione possa perfezionare il decreto all'esame al fine di consentire la positiva evoluzione del sistema.

Enrico LA LOGGIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.45 alle 12.55.

AUDIZIONI

Martedì 24 maggio 2011. - Presidenza del vicepresidente della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, Marco CAUSI.

La seduta comincia alle 14.30.

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Audizione di rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI) nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi.
Atto n. 339.

(Svolgimento ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Commissione e rinvio).

Marco CAUSI presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
Introduce quindi l'audizione.

Marco D'ACRI, Assessore al bilancio della provincia di Torino, e Francesco DELFINO, consulente dell'UPI, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Marco CAUSI presidente, ringrazia gli intervenuti per l'esauriente relazione svolta e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.