CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 dicembre 2011
585.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell’acquis di Schengen (COM(2011)559 def.) – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali (COM(2011)560 def.) – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne (COM(2011)561 def.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminata la «Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di valutazione e monitoraggio per verificare l'applicazione dell’acquis di Schengen – COM(2011)559 def.», la «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne in circostanze eccezionali – COM(2011)560 def.», la «Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Governance Schengen – Rafforzare lo spazio senza controlli alle frontiere interne – COM(2011)561 def.»;
   considerato che:
    il complesso delle misure proposte, volte a modificare l'attuale meccanismo di valutazione e monitoraggio per la verifica della corretta applicazione dell’acquis di Schengen nonché la disciplina sul ripristino dei controlli alle frontiere interne, prevede la «comunitarizzazione» dei due aspetti, in considerazione del fatto che i fenomeni sottostanti, quali il contrasto all'immigrazione clandestina e la lotta alla criminalità organizzata transfrontaliera, eccedono le dimensioni dei singoli Stati membri;
    in base alle nuove norme proposte la Commissione diventerebbe, infatti, l'istituzione responsabile, sia pur in cooperazione con gli Stati membri, dell'attuazione del meccanismo di valutazione e monitoraggio sull'applicazione dell’acquis di Schengen (fino ad oggi affidato ad un gruppo di lavoro del Consiglio, e dunque a carattere intergovernativo); così come nella proposta riguardante il controllo alle frontiere interne, lo Stato membro non potrà più limitarsi a comunicare alla Commissione e agli Stati membri l'intenzione di ripristinare le frontiere, ma dovrà indirizzare una richiesta in tal senso alla Commissione, alla quale pertanto la nuova proposta attribuisce la decisione di merito, sia pur attraverso un procedimento cui partecipano anche altri soggetti;
    non appaiono in tal senso condivisibili le obiezioni avanzate da alcuni Stati membri in merito al mancato rispetto del principio di sussidiarietà, posto che l'impegno Pag. 107degli Stati membri nel contrasto all'immigrazione clandestina e alla criminalità organizzata transfrontaliera non può prescindere da un'azione coordinata a livello dell'Unione basata sul coinvolgimento attivo delle istituzioni e degli organismi competenti tanto europei che nazionali;
    al contrario la base giuridica utilizzata dalla Commissione europea per l'adozione delle due proposte in esame – ossia l'articolo 77 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea – appare quella non solo più corretta, ma anche la più idonea al fine di garantire un adeguato controllo democratico in materia di diritti fondamentali dei cittadini, come nel caso del principio della libera circolazione delle persone;
    rilevato altresì che appare importante ribadire la necessità che nella gestione dei fenomeni in questione sia garantita una concreta solidarietà ed una equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario, soprattutto nei confronti dei paesi più esposti ai flussi migratori, come l'Italia,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) per quanto riguarda la proposta di regolamento COM(2011)560, valuti la Commissione di merito la necessità di specificare meglio l'ambito di riferimento per le fattispecie relative alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della sicurezza interna, specificando meglio che le situazioni atte a ripristinare i controlli alle frontiere debbono essere riconducibili a fenomeni quali la criminalità organizzata o il terrorismo;
   b) valuti la Commissione di merito la necessità di controbilanciare il nuovo potere della Commissione europea di ripristino delle frontiere interne, con un obbligo esplicito di solidarietà comune e condivisa tra gli Stati membri, tanto nell'affrontare l'emergenza, quanto nella redistribuzione del numero degli immigrati, sulla base della considerazione che le frontiere esterne sono «frontiere europee» e non più meramente nazionali, e dunque tale assunto dovrebbe comportare un obbligo di solidarietà tra gli Stati membri sia in caso di gravi minacce all'ordine pubblico e alla sicurezza interna, sia in caso di un afflusso massiccio e imprevisto di flussi migratori;
   c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di una modifica del testo proposto dalla Commissione, sia nel senso che la difficoltà nel gestire procedure di rimpatrio per i paesi più esposti al flusso migratorio irregolare non diventi un nuovo criterio atto a giustificare il ripristino delle frontiere interne da parte della Commissione; sia nel senso di prevedere comunque un obbligo di solidarietà tra gli Stati membri a tutela delle frontiere esterne dell'Europa;
   d) valuti la Commissione di merito la necessità, al fine di garantire un adeguato controllo democratico in materia di diritti fondamentali dei cittadini, come nel caso del principio della libera circolazione delle persone, di mantenere le basi giuridiche utilizzate dalla Commissione per l'adozione delle due proposte in esame.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura (Atto n. 426).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura;
   rilevato che:
    l'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1005/2008 prevede che gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che hanno commesso un'infrazione grave o le persone giuridiche ritenute responsabili di un'infrazione grave siano passibili di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive; gli Stati membri possono anche imporre, in aggiunta o in alternativa, sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive;
    si potrebbe ipotizzare, in sede di attuazione interna del regolamento, un più ampio ricorso a sanzioni penali di quello prospettato dallo schema di decreto, al fine di un più efficace contrasto delle fattispecie illecite;
    il medesimo articolo 44 prevede che gli Stati membri impongano una sanzione massima almeno pari a cinque volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l'infrazione grave; in caso di infrazione grave reiterata entro un periodo di cinque anni, gli Stati membri impongono una sanzione massima almeno pari a otto volte il valore dei prodotti della pesca ottenuti commettendo l'infrazione grave,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti il Governo se l'entità dell'ammenda di cui all'articolo 8 e quella delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 10 risultino effettivamente idonee a garantire il rispetto di quanto prescritto dall'articolo 42 del regolamento (CE) N. 1005/2008, vale a dire l'irrogazione di una sanzione pari a cinque volte il valore dei prodotti della pesca, elevabile ad otto volte in caso di sanzione grave reiterata entro cinque anni, ovvero se non si ritenga, nei casi di recidiva, di prevedere anche la revoca dell'autorizzazione all'esercizio della pesca.