CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 dicembre 2011
585.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Guido Improta.

  La seduta comincia alle 14.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Mario VALDUCCI, presidente, comunica che il deputato Emanuele Fiano, appartenente al gruppo Partito Democratico, ha cessato di far parte della Commissione ed è entrato a farne parte il deputato Olga D'Antona, appartenente al medesimo gruppo.

Proposta di nomina del dottor Luigi Merlo a presidente dell'Autorità portuale di Genova.
Nomina n. 130.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2011.

  Sandro BIASOTTI (PdL), nell'esprimere convintamente il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di nomina in oggetto, sottolinea, da ligure, la professionalità del dottor Merlo e la sua profonda conoscenza del territorio e della realtà portuale genovese.

  Michele Pompeo META (PD), nel condividere le considerazioni svolte dal collega Biasotti, fa presente che il dottor Merlo è un affermato professionista e profondo conoscitore della realtà ligure, che ha dimostrato negli anni le proprie capacità e la propria competenza in ambito portuale, ed esprime pertanto il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di nomina in esame.

  La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

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  Mario VALDUCCI, presidente, comunica il risultato della votazione:

   Presenti  27   
   Votanti  27   
   Maggioranza  14   
    Hanno votato  26    
    Hanno votato no  1    

  (La Commissione approva).

  Mario VALDUCCI, presidente, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Bergamini, Biasotti, Boffa, Bonavitacola, Bonciani, Cardinale, Compagnon, Crosio, Garofalo, Gentiloni Silveri, Ginefra, Landolfi, Laratta, Lovelli, Pierdomenico Martino, Mereu, Giorgio Merlo, Meta, Monai, Nicco, Nizzi, Piso, Terranova, Toto, Tullo, Valducci e Velo.

Schema di contratto di programma 2007-2009 tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAV Spa.
Atto n. 429.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di contratto all'ordine del giorno.

  Fulvio BONAVITACOLA (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 665 del 1996, il proprio parere sullo schema di contratto di programma fra Ministero delle infrastrutture e trasporti ed ENAV (Ente nazionale per l'assistenza al volo), relativo al triennio 2007-2009.
  Sottolinea che il citato articolo 9 della legge n. 665 del 1996 prevede che il contratto di programma venga stipulato dal Presidente dell'ENAV, previa delibera del Consiglio di amministrazione dell'Ente, da una parte, e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, dall'altra.
  Ricorda che i compiti dell'ENAV sono regolati dalla stessa legge n. 665, con la quale si è disposta la trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente di diritto pubblico, con la nuova denominazione di Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV), prevedendo la successiva trasformazione in società per azioni, che è stata realizzata a decorrere dal 1o gennaio 2001. Osserva che l'ENAV SpA è interamente controllato dal Ministero dell'economia e delle finanze ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Fa presente che, come si legge nella relazione illustrativa, il ritardo nel rinnovo del contratto di programma è stato determinato dalla particolare complessità della fase istruttoria, e, in particolare, dalla definizione della nuova metodologia di quantificazione dei costi tariffabili, denominata cost cap, introdotta sulla base di quanto stabilito dal decreto-legge n. 203 del 2005. La relazione precisa che per il periodo regolatorio 2007-2008 non è stato possibile prevedere l'utilizzo di tale metodologia, che viene introdotta a partire dal 2009.
  Rileva che lo schema si compone di venti articoli, e degli allegati tecnici.
  Passando ad una breve descrizione del contenuto degli articoli, evidenzia che l'articolo 1 dispone che le premesse e gli allegati fanno parte integrante del contratto. L'articolo 2 delimita la durata e l'oggetto del contratto, che ha validità dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2009, e disciplina i servizi di assistenza al volo, gli obiettivi e parametri di qualità dei servizi, il piano di investimenti correlato al perseguimento delle finalità istituzionali, i rapporti con le istituzioni della navigazione aerea, il coordinamento con l'aeronautica militare, con l'ENAC e con l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. L'articolo 3 reca i criteri per la revisione dei contenuto del contratto. Pag. 68L'articolo 4 individua i compiti dell'Ente con riferimento ai servizi istituzionali della navigazione aerea, richiamando in parte l'elencazione prevista dall'articolo 2, comma 2, della legge n. 665 del 1996, ed enucleando alcuni ulteriori compiti dovuti in particolare all'adesione ai programmi dell'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) e di Eurocontrol. Definisce, altresì, le modalità attraverso le quali possono essere autorizzati interventi di potenziamento infrastrutturale, variazioni di capacità, livelli ed orari dei servizi aeroportuali da parte della Società. L'articolo 5 prevede per l'Enav l'obbligo di adottare un sistema di contabilità analitica per ciascuno dei servizi erogati. Tali servizi sono distinti in tre categorie: servizi di assistenza in terminale; servizi di assistenza in rotta; altri servizi. A partire dal 2010, la società dovrà fornire una rendicontazione dei costi e ricavi relativi ai progetti internazionali, secondo modalità concordate con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'articolo 6 definisce i criteri tecnico-operativi per l'erogazione dei servizi di assistenza al volo. L'articolo 7 disciplina i rapporti tra Enav ed Enac, precisando che quest'ultimo ente svolge le funzioni di autorità unica di regolazione tecnica di controllo e certificazione dei servizi di navigazione aerea. Gli articoli 8 e 9 riguardano i rapporti di Enav con l'Aeronautica militare e l'Agenzia nazionale per la sicurezza al volo. L'articolo 10 indica le condizioni di sicurezza che l'Enav deve garantire nell'espletamento dei suoi servizi. L'articolo 11 stabilisce l'obbligo di ENAV di garantire, nell'erogazione dei servizi aerei, requisiti di qualità conformati ai massimi standard europei. A tal fine, si fa riferimento a specifici indicatori, contenuti nell'Allegato G del contratto. L'ultimo comma dell'articolo 11 precisa che ENAV è tenuta ad inviare quotidianamente ai ministeri delle infrastrutture e trasporti e dell'economia i dati relativi ai ritardi rilevati da Eurocontrol, con indicazione delle relative cause. L'articolo 12 reca l'indicazione delle tariffe per i servizi di assistenza al volo relative agli anni 2007-2009. Per il solo anno 2009, e limitatamente alle tariffe CUT (Coefficiente Unitario di Tariffazione per i servizi di assistenza al volo in rotta), viene utilizzata la metodologia del cost cap, la cui piena applicazione viene peraltro rinviata al successivo periodo regolatorio (2010-2012). L'articolo prevede inoltre che l'ENAV si impegni a pubblicare sul proprio sito web, ai fini della redazione del successivo contratto, le informazioni necessarie alla revisione del sistema tariffario, con particolare riferimento agli ultimi due bilanci, alle proiezioni di traffico e alle stime dei costi. L'articolo 13 prevede che l'Ente trasmetta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 31 marzo di ogni anno, un rapporto dettagliato sulla propria attività. L'articolo 14 prevede che le infrastrutture di competenza di ENAV debbano essere progettate e realizzate secondo criteri di compatibilità ambientale. L'articolo 15 reca l'impegno dell'Enav a realizzare il piano di investimenti, e precisa che i piani di intervento sono volti a soddisfare prioritariamente le esigenze dei collegamenti con gli aeroporti di intesse nazionale, con particolare riferimento a Roma Fiumicino e Milano Malpensa. L'articolo 16 concerne le relazioni internazionali dell'ente, mentre l'articolo 17 attribuisce al Ministero delle infrastrutture e trasporti il compito del monitoraggio sul corretto adempimento del contratto da parte di ENAV. A tal fine, l'ente deve fornire ogni utile informazione, e la relativa documentazione, concernente la propria attività. L'articolo 18 prevede la possibilità per l'Enav di fornire, dietro corrispettivo, servizi aggiuntivi a imprese pubbliche o private, ad istituzioni, enti e organismi nazionali e internazionali. L'articolo precisa inoltre che la gestione e manutenzione degli impianti per i servizi di navigazione aerea è assicurata, sulla base di appositi contratti di servizio, dalla società Tecnho Sky S.r.l. L'articolo 19 riguarda la risoluzione delle controversie derivanti dalla interpretazione ed applicazione del contratto, affidata ad un Pag. 69collegio arbitrale composto da tre arbitri. L'articolo 20, infine, reca norme sugli obblighi di trasparenza, prevedendo che l'Enav deve portare a conoscenza degli utenti, entro il 31 dicembre di ogni anno, la propria Carta dei servizi. Gli aggiornamenti della Carta devono essere trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro il mese di dicembre per la successiva approvazione.
  Tutto ciò considerato, propone di esprimere parere favorevole sullo schema di contratto in esame.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.