CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 dicembre 2011
584.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-05833 Cicu: Sulla situazione concernente gli inquilini degli alloggi della difesa situati nella Provincia di Bolzano.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2011 in applicazione dell'articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, definisce i criteri di rideterminazione del canone dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, nel rispetto dei principi stabiliti dalla citata disposizione.
  La menzionata norma prevede che i canoni di occupazione dovuti dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio siano rideterminati con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare.
  In particolare, la disposizione stabilisce che tale rideterminazione avvenga sulla base dei prezzi di mercato o, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, nonché del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione.
  Con decreto del Ministro pro-tempore, come richiesto dalla legge, è stata, quindi, data attuazione alla norma primaria prevedendo che il reddito del nucleo familiare dell'occupante fosse fattore di ponderazione, tale da costituire, in applicazione, indice correttivo per la determinazione dei canoni.
  È stato previsto che la durata di detta pregressa occupazione, nella modalità di calcolo meglio ritenuta in armonia con le finalità di legge e con le disposizioni di settore, costituisse, a sua volta, criterio concorrente a determinare un reddito figurativo di riferimento, rispetto al quale sono stati individuati coefficienti correttivi da applicare ai prezzi di mercato per calcolare il nuovo canone.
  Tale adeguamento, che tiene conto anche delle reali condizioni di vetustà e d'uso dell'immobile, è stato determinato in ragione di un coefficiente correttivo – fino al 70 per cento di riduzione – parametrato sui livelli di reddito a vantaggio di quelli meno elevati, raggiungendo il totale adeguamento al canone di mercato unicamente in presenza di condizioni economiche particolarmente favorevoli per l'occupante sine titulo (reddito annuo superiore a 130.000 euro).
  Questo il quadro normativo di riferimento sulla rideterminazione dei canoni.
  Con specifico riferimento agli alloggi di servizio citati dagli Onorevoli interroganti, si precisa che, proprio «al fine di scongiurare le pesantissime conseguenze per le famiglie degli inquilini della Difesa della Provincia di Bolzano», a similitudine di quanto già in atto in ambito nazionale, sono state impartite disposizioni ai fini della costituzione, a livello territoriale periferico, di punti di contatto a beneficio dell'utenza in grado di:
   verificare la correttezza dei calcoli relativi alla rideterminazione dei canoni;
   effettuare eventuali ulteriori sopralluoghi tecnici finalizzati al controllo dei coefficienti correttivi riferiti agli immobili.

Pag. 55

  In particolare, per alcuni alloggi dell'Esercito siti in Bolzano:
   la verifica dei calcoli ha portato a correggere il valore di due canoni;
   la presenza in alcuni casi, in cui risulta elevato il rapporto tra il canone annuo rideterminato dell'alloggio ed il reddito fiscale dell'utente, è giustificata, attesa la corretta applicazione della formula prevista dal citato decreto ministeriale, dal lungo periodo di occupazione «sine titulo» (in una circostanza, dal 1963), ma soprattutto dall'ubicazione dell'immobile in area centrale del capoluogo in relazione alla tipologia dello stesso (l'alto indice dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare per metro quadro viene moltiplicato per l'ampia superficie dell'unità abitativa).

  Con riguardo, in ultimo, alla questione della concessione di «una giusta dilazione dei tempi per poter ottemperare alle necessità del Ministero», si precisa che il nuovo canone decorre dalla data di notifica del provvedimento individuale di rideterminazione, in attuazione di uno specifico impegno assunto dal precedente Governo, contemplato nella mozione n. 1-00559, approvata pressoché all'unanimità dall'Assemblea della Camera dei Deputati nella seduta n. 431 dell'8 febbraio 2011.

Pag. 56

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-05834 Rugghia: Sulla disciplina concernente i canoni e le concessioni del patrimonio abitativo della difesa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Il decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2011 in applicazione dell'articolo 6, comma 21-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, definisce i criteri di rideterminazione del canone dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, nel rispetto dei principi stabiliti dalla citata disposizione.
  La menzionata norma prevede che i canoni di occupazione dovuti dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio siano rideterminati con decreto del Ministero della difesa, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare.
  In particolare, la disposizione stabilisce che tale rideterminazione avvenga sulla base dei prezzi di mercato o, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, nonché del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione.
  Con decreto del Ministro, come previsto dalla legge, è stata, quindi, data attuazione alla norma primaria prevedendo che il reddito del nucleo familiare dell'occupante fosse fattore di ponderazione, tale da costituire, in applicazione, indice correttivo per la determinazione dei canoni.
  È stato previsto che la durata di detta pregressa occupazione, nella modalità di calcolo meglio ritenuta in armonia con le finalità di legge e con le disposizioni di settore, costituisse, a sua volta, criterio concorrente a determinare un reddito figurativo di riferimento, rispetto al quale sono stati individuati coefficienti correttivi da applicare ai prezzi di mercato per calcolare il nuovo canone.
  Tale adeguamento, che tiene conto anche delle reali condizioni di vetustà e d'uso dell'immobile, è stato determinato in ragione di un coefficiente correttivo – fino al 70 per cento di riduzione – parametrato sui livelli di reddito a vantaggio di quelli meno elevati, raggiungendo il totale adeguamento al canone di mercato unicamente in presenza di condizioni economiche particolarmente favorevoli per l'occupante sine titulo (reddito annuo superiore a 130.000 euro).
  Ciò posto, con riferimento alla questione relativa al «diritto alla continuità nella conduzione dell'alloggio», si precisa che nel citato provvedimento è stata dedicata particolare attenzione alla tutela del personale rientrante nei parametri fissati dal decreto ministeriale annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, riconoscendo la possibilità di continuare la conduzione dell'alloggio per nove anni, alle attuali condizioni, nel regolamento che prevede l'alienazione degli alloggi ritenuti non più funzionali, confluito nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
  In merito alla previsione dell'aggiornamento annuale del canone rideterminato nella percentuale del 100 per cento della variazione annuale accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, la misura di tale adeguamento risulta coerente con Pag. 57quanto previsto dalla norma primaria a cui il decreto in parola dà attuazione.
  Quanto alla misura di adeguamento annuale pari al 75 per cento della citata variazione, essa è prevista dall'articolo 295 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che attiene ai canoni applicati agli utenti «in titolo», concessionari di alloggio di servizio in esecuzione di idonea concessione, fattispecie differente dalla rideterminazione in argomento.
  Con riferimento alla circostanza che il decreto ministeriale 16 marzo 2011 non è stato oggetto di parere parlamentare, nell'evidenziare che tale passaggio procedurale non risulta essere stato previsto dal citato articolo 6, comma 21-quater, si rappresenta che, proprio in attuazione di detto articolo è stato adottato il decreto ministeriale 16 marzo 2011, predisposto da un apposito Gruppo di lavoro, coordinato dalla Direzione Generale dei Lavori e del Demanio, comprendente l'Agenzia del Demanio, sentito il Consiglio centrale della Rappresentanza militare, vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio, registrato dalla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  Quanto ai provvedimenti cautelari adottati dal TAR del Lazio citati nell'atto, si precisa che essi hanno temporaneamente sospeso l'efficacia dei singoli provvedimenti rideterminativi del canone a carico di alcuni occupanti sine titulo, limitatamente al mantenimento sino alla pronuncia di merito, senza, peraltro, sospendere l'efficacia del decreto ministeriale 16 marzo 2011.
  Con riguardo, alla mancata riassegnazione degli alloggi lasciati liberi dai conduttori sine titulo, si evidenzia che la nuova assegnazione (ad opera della componente operativa) presuppone l'effettuazione di lavori di manutenzione sugli alloggi – anch'essi di competenza delle singole Forze armate – che possono risentire, specie in un momento di chiusura dell'esercizio finanziario, della scarsa disponibilità di adeguate risorse.
  Avuto riguardo, infine, al preteso stallo del piano di ampliamento del patrimonio abitativo, si sottolinea che la Difesa ha in essere una serie di iniziative con le realtà locali territoriali (Regioni, Province e Comuni) finalizzate alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, anche attraverso specifici protocolli d'intesa con i soggetti interessati.
  Si evidenzia, altresì, che il finanziamento della realizzazione di detto piano è previsto dalla legge (articolo 306, comma 2, del decreto legislativo 66/2010 ed articolo 4 del decreto ministeriale 112/2010), mediante le risorse provenienti dalle vendite degli alloggi non più utili per l'amministrazione.
  Al riguardo, le procedure di vendita degli alloggi, ai sensi del citato articolo 306, attualmente in corso, consentiranno l'acquisizione dei corrispettivi entro il 2012 e, quindi, la loro prevedibile riassegnazione al bilancio della Difesa entro il 2013 per l'utilizzo ai fini indicati.
  A guadagno di tempo, peraltro, sono già state avviate le attività strumentali all'acquisizione della progettazione da porre a base di gara per la realizzazione di nuovi alloggi.
  In conclusione, proprio al fine di «raggiungere un punto di equilibrio che possa essere condiviso da tutti i soggetti interessati», nonché al fine di scongiurare possibili situazioni di disagio sociale, sono state impartite disposizioni, in ambito nazionale, ai fini della costituzione a livello territoriale periferico di punti di contatto a beneficio dell'utenza in grado di:
   verificare la correttezza dei calcoli relativi alla rideterminazione dei canoni;
   effettuare eventuali ulteriori sopralluoghi tecnici finalizzati al controllo dei coefficienti correttivi riferiti agli immobili.

Pag. 58

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05835 Di Stanislao: Sul riconoscimento dello status di vittima del dovere nei confronti del Lanciere Fulvio Pazzi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogante chiede di conoscere le motivazioni della mancata attribuzione dei benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243 a favore dei familiari del compianto Volontario in ferma annuale Fulvio Pazzi, deceduto in data 24 agosto 2003, in quanto l'Amministrazione difesa e il Comitato di verifica per le cause di servizio avrebbe valutato il caso sull'erroneo presupposto della sussistenza della condizione della «causa di servizio», anziché di quello molto più ampio della «permanenza in servizio» ex articolo 1 legge n. 308 del 1981 (che implicherebbe la concessione di risarcimenti in tutte le ipotesi in cui durante il servizio si verifichino incidenti o infortuni che provochino la morte o che comportino una menomazione dell'integrità fisica) nonché del fatto che il militare fosse in servizio di vigilanza ad infrastrutture militari, (articolo 5 legge n. 308 del 1981).
  Al riguardo, occorre chiarire che:
   la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (finanziaria 2006) all'articolo 1, comma 564, equipara alle vittime del dovere di cui all'articolo 3 della legge n. 466 del 1980 «coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori i confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da cause di servizio per le particolari condizioni ambientali ed operative»;
   il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243 – regolamento applicativo della sopracitata norma – prevede espressamente all'articolo 6, comma 4, che sia il Comitato di verifica per le cause di servizio ad accertare, sulla scorta degli atti (e dunque anche dall'esame del rapporto informativo) «la riconducibilità delle infermità dipendenti da causa di servizio alle particolari condizioni ambientali od operative di missione»;
   ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ivi incluse le ipotesi di patologie correlate alle particolari condizioni ambientali od operative, è demandato al «Comitato di verifica per le cause di servizio», istituito ed operante alle dipendenze del Ministero dell'economia e delle finanze, il cui parere assume carattere vincolante per ciascuna Amministrazione che ha la sola facoltà, in caso di parere negativo, di chiederne il riesame, ma di adeguarsi allo stesso qualora risultasse confermato;
   il citato organo medico-legale, con parere n. 41331/2008 del 28 gennaio 2009 e, in sede di riesame, con successivo parere n. 351/2009 del 1o aprile 2009, ha espresso giudizio negativo ai fini del riconoscimento del diritto ai benefici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006.
  In conclusione, si ritiene che la competente Direzione generale del Ministero della difesa, quindi, non ha potuto che comunicare all'interessato il giudizio negativo sul mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.

Pag. 59

ALLEGATO 4

Interrogazione n. 5-05836 Gidoni: Sulle conseguenze dell'attività del contingente italiano impegnato nella missione UNIFIL derivanti dall'evolversi degli scenari nell'area medio-orientale, con particolare riguardo alla situazione in Siria.

TESTO DELLA RISPOSTA

  La missione UNIFIL è stata dispiegata per assicurare il mantenimento del cessate il fuoco nel sud del Libano dopo la guerra del 2006 con il necessario e pieno consenso delle parti in causa. La missione svolge, pertanto, il compito di prevenire un aggravamento della tensione nell'area e assolve un'importante funzione di stabilizzazione del sud del Libano dove la sua presenza appare quanto mai necessaria a fronte di un quadro regionale fragile.
  UNIFIL, inoltre, assicura lo sviluppo del dialogo tra le parti nel formato a tre: ONU, Forze Armate Libanesi e Forze Armate Israeliane.
  Il ritorno della funzione di comando della missione UNIFIL all'Italia, su richiesta del Segretario Generale dell'ONU, è un segnale importante della continuità e della valenza del nostro impegno.
  È evidente che se le Nazioni Unite hanno chiesto all'Italia di tornare ad assumere la funzione di leadership della missione, significa non soltanto che i Paesi dell'area hanno espresso il loro consenso, ma anche l'implicito riconoscimento del nostro ruolo determinante e della capacità dimostrata dai militari di gestire con equilibrio l'impegno in quel difficile contesto.
  L'amicizia e l'equilibrio dell'Italia verso ambo le parti rappresentano un fattore di forza del nostro impegno.
  La vera variabile sarà l'evoluzione della situazione in Siria e la delicatezza dei rapporti Libano-siriani e l'influenza di tali rapporti sulla scena politica libanese oggi ben nota, per cui non si può escludere che l'eventuale innalzamento della tensione in Siria possa avere ripercussioni nell'area di operazione di UNIFIL.
  D'altro canto gli attentati del 27 maggio 2011 contro il contingente italiano e quelli del 26 luglio e del 9 dicembre contro il contingente francese, stanno a ricordare la presenza di un rischio terroristico nell'area, in un contesto politico e di sicurezza che non può non risentire della crisi in atto nel paese vicino.
  In tale ottica, viene mantenuto un costante ed elevato livello di attenzione all'evolvere della situazione da parte della missione UNIFIL.
  Con riferimento al quadro politico siriano, l'Italia punta evidentemente ad una positiva evoluzione della situazione interna, perché non è certo pensabile e neppure auspicabile un intervento dall'esterno.
  Ieri, anche il Presidente Napolitano si è detto estremamente preoccupato del deteriorarsi della situazione in Siria, ricordando che l'Italia appoggia le iniziative della Lega Araba ed incoraggia l'azione del Consiglio di Sicurezza per far cessare le violenze contro la popolazione e disinnescare le tensioni che minacciano anche la stabilità dei paesi vicini.
  La presenza di UNIFIL nel sud del Libano, rappresenta di fatto elemento di Pag. 60stabilità nello scacchiere Israelo-palestinese e può contribuire indirettamente ad una più favorevole evoluzione dello scenario siriano.
  Certo, ogni impegno comporta i suoi rischi ma questo non è il momento del disimpegno per UNIFIL, al contrario è il momento della responsabilità e del contributo allo sforzo della comunità internazionale nella gestione delle crisi in quel difficile scacchiere.
  La crisi siriana non è paragonabile a quella libica.
  Nessuna indicazione dell'ONU o della Lega Araba lascia presagire un evoluzione siriana paragonabile a quella libica.