CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 gennaio 2011
426.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04067 Fluvi e Strizzolo: Chiarimenti in merito all'imponibilità a fini ICI dei fabbricati rurali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in esame si vuole conoscere l'orientamento del Governo in merito alla rilevanza che la categoria catastale assume per la qualificazione dei fabbricati rurali e la relativa applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).
Ciò in relazione all'ormai consolidato orientamento della Corte di Cassazione, inizialmente espresso dalle Sezioni Unite nelle sentenze n. 18565 e n. 18570 entrambe del 21 agosto 2009, successivamente confermato dalla Sezione tributaria in numerose altre sentenze, da ultimo nella sentenza n. 20867 dell'8 ottobre 2010.
Con tali pronunce i giudici di legittimità hanno affermato che la ruralità può essere riconosciuta solo qualora i fabbricati rurali siano accatastati nella categoria A/6 ovvero D/10, a seconda che siano rispettivamente abitativi o strumentali all'esercizio dell'attività agricola.
A tale riguardo è opportuno evidenziare che a legislazione vigente la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di ICI «l'immobile che sia iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 e D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti di ruralità previsti dall'articolo 9 del decreto-legge n. 557 del 1993, non è soggetto ad imposta ai sensi del combinato disposto del decreto-legge n. 207 del 2008, articolo 23, comma 1-bis, e del decreto legislativo n. 504 del 1992, articolo 2, comma 1, lettera a).
In virtù delle predette decisioni della Suprema Corte di Cassazione si può affermare che si sia ormai consolidato un nuovo orientamento giurisprudenziale, di cui si è innanzi fatto cenno, a cui nel tempo si stanno attenendo sia gli enti locali sia i contribuenti.
Resta fermo, allo stesso tempo, che se il fabbricato non sia stato catastalmente classificato come «rurale», il proprietario che ritenga invece sussistenti i requisiti per il riconoscimento come tale, ai fini dell'esenzione ICI, può sempre impugnare la classificazione operata per ottenerne la relativa variazione (evidentemente dimostrando l'effettiva sussistenza dei requisiti di «ruralità» occorrenti per giustificare la variazione dell'accatastamento).
In pratica, a legislazione vigente, non paiono sussistere in materia residui dubbi interpretativi per effetto delle ripetute affermazioni giurisprudenziali della Corte di Cassazione.

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ALLEGATO 2

5-04068 Comaroli: Trasparenza degli strumenti finanziari diffusi e collocati presso il pubblico.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, l'Onorevole Comaroli ed altri chiedono al Governo chiarimenti riguardo a talune dichiarazioni rese di recente dal Presidente della Consob sul tema dei messaggi pubblicitari relativi ad offerte al pubblico e/o ammissioni alle negoziazioni su di un mercato regolamentato di prodotti finanziari non-equity.
Al riguardo per quanto di competenza, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato che la normativa comunitaria nell'armonizzare le regole che disciplinano la forma e i contenuti dei prospetti, mediante la redazione di appositi schemi di prospetto, ha sottratto il potere di definire i contenuti degli stessi alle singole autorità competenti, Consob compresa.
Principio cardine dell'armonizzazione comunitaria della normativa sui prospetti è la disciplina del passaporto europeo e l'attribuzione delle competenze in materia di vigilanza alla sola Autorità del paese d'origine.
In base a tale disciplina il prospetto approvato da qualsiasi autorità competente dell'Unione Europea, in quanto redatto secondo gli schemi declinati nel regolamento comunitario, può essere utilizzato per l'offerta e/o l'ammissione in borsa in qualsiasi paese dell'Unione. A tal fine l'autorità del paese d'origine che ha approvato il prospetto deve solo notificare alle autorità dei paesi ospitanti il prospetto unitamente al certificato di approvazione. Il prospetto può essere redatto in inglese a condizione che la nota di sintesi dello stesso sia tradotta nella lingua del paese ospitante.
Tale procedura è consentita anche nel caso in cui il prospetto, riguardando un'offerta inserita nell'ambito di un programma di emissioni, sia stato redatto secondo il sistema del «prospetto base». In tale ipotesi il prospetto di base che viene notificato all'autorità del paese ospitante non contiene le informazioni rilevanti relative alla singola emissione in quanto queste vengono definite a ridosso dell'emissione e sono oggetto di mi altro documento informativo redatto a complemento del prospetto di base: le «condizioni definitive».
Le condizioni definitive non sono approvate dall'autorità competente del paese d'origine e, fino alle modifiche appena introdotte con la direttiva 2010/73/UE del 24 novembre 2010, non dovevano nemmeno essere trasmesse alle autorità dei paesi ospitanti.
Ancora oggi le condizioni finali continuano a non essere approvate da alcuna autorità e a non dover essere tradotte nella lingua dei destinatari dello strumento finanziario.
Anche relativamente ai messaggi pubblicitari la competenza è attribuita all'autorità del paese d'origine che, nel caso di prodotti non-equity di valore nominale almeno pari a 1.000 euro, può essere scelta dall'emittente/offerente tra quelle dei paesi dove si intende fare l'offerta o richiedere la quotazione o in cui l'emittente ha la sede legale.
La vigilanza sulla correttezza dei messaggi pubblicitari e del rispetto dei principi

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fissati nella direttiva comunitaria resta attribuita all'autorità che ha approvato il prospetto anche se il messaggio è diffuso esclusivamente in altri paesi dell'Unione.
Ne consegue che, a prescindere dalla nazionalità dell'emittente, se un prospetto è approvato da un'autorità competente diversa dalla Consob, il messaggio pubblicitario diffuso in Italia e destinato agli investitori italiani non può, in linea di principio, essere oggetto di un provvedimento interdittivo o sanzionatorio da parte della Consob. La Consob qualora dovesse riscontrare che un messaggio pubblicitario, afferente ad un'operazione oggetto di un prospetto approvato da altra Autorità, non è in linea con i criteri della direttiva, può soltanto segnalano all'Autorità del paese d'origine ed eventualmente intervenire solo se l'Autorità del paese d'origine non lo ha fatto o l'intervento si è rilevato inefficace.
Ciò posto, considerato che i messaggi pubblicitari vengono diffusi per pochi giorni e che anche le offerte si esauriscono in un breve arco temporale, la Consob, al fine di salvaguardare gli investitori italiani, ha ritenuto opportuno, anche al fine di non penalizzare gli emittenti nazionali rispetto a quelli esteri, richiamare l'attenzione degli operatori sulla disciplina riguardante i messaggi pubblicitari.
Più in particolare la Consob ha avviato la consultazione su di una comunicazione (vedi annesso 1) che, nel declinare alcuni comportamenti ritenuti non corretti, raccomanda agli emittenti di trasmettere i messaggi pubblicitari alla Consob contestualmente alla loro diffusione anche quando la Consob non risulta essere «l'autorità competente». Tale iniziativa è volta evidentemente a rendere più immediata la vigilanza e tempestiva la tutela degli investitori.
Resta fermo che, ove tale strumento si rivelasse inefficace, la Consob si riserva di intervenire, da un lato, presso le Autorità del paese d'origine di volta in volta competenti e, dall'altro lato, promuovendo un miglioramento della cooperazione a livello europeo.
In sede di definizione delle norme a livello europeo, continua l'impegno italiano a favore dell'armonizzazione delle regole a condizione tuttavia che questa non si traduca, per la mancata contestuale armonizzazione delle prassi di vigilanza, in una riduzione della tutela degli investitori.

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ALLEGATO 3

5-04069 Barbato: Trasparenza degli strumenti finanziari diffusi presso il pubblico e revisione della disciplina sui meccanismi di remunerazione dei manager bancari.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, l'Onorevole Barbato esprime preoccupazioni sul livello di tutela offerto agli investitori dalle nuove regole contenute nella direttiva UCITS IV. In particolare, l'interrogante ritiene che le nuove regole implicheranno un minore grado di trasparenza sui costi di gestione e i rendimenti degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, potendo ingenerare comportamenti opachi o, addirittura, illeciti da parte degli intermediari.
Al riguardo, sentita la Banca d'Italia, il Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio ha fatto presente, per quanto di competenza, che la normativa comunitaria citata dall'interrogante, nell'introdurre una nuova disciplina armonizzata sui prospetti informativi semplificati, non richiede di modificare la disciplina in materia di regime delle spese dei fondi, contenuta nel regolamento della Banca d'Italia del 14 aprile 2005. In particolare, il regolamento del 2005 prevede un elenco tassativo di costi addebitabili ai fondi comuni e una disciplina stringente delle provvigioni di incentivo; è altresì previsto che il rendiconto del fondo indichi analiticamente, in un'apposita tabella, tutte le spese nell'anno addebitate al fondo.
Con riferimento alle iniziative relative alla disciplina sulla remunerazione dei manager bancari, l'Autorità di vigilanza è intervenuta ripetutamente nel corso degli anni per richiamare gli intermediari al pieno rispetto delle linee guida e delle norme emanate in materia. In particolare ai sei gruppi bancari di maggiori dimensioni è stato chiesto di verificare la coerenza dei propri sistemi di retribuzione e incentivazione anche con gli standard dettati dal Financial Stability Board. Inoltre, è stato fatto presente che le relazioni alle prossime assemblee dei soci delle banche dovranno contenere informazioni esaurienti e dati puntuali circa l'effettivo adeguamento dei contratti e dei sistemi di incentivazione alla normativa.
Si soggiunge che lo scorso dicembre la Banca d'Italia ha posto in consultazione una bozza di disposizioni di vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche, volta a dare attuazione alle previsioni in materia contenute nella direttiva comunitaria 2010/76. Per quanto le disposizioni vigenti, emanate dalla Banca d'Italia sin dal 2008, siano sostanzialmente già allineate agli standard internazionali, la bozza di regolamentazione intende fornire una revisione organica della materia per tener conto anche delle norme di maggiore dettaglio previste dalla regolamentazione comunitaria e dalle Guidelines applicative adottate dal CEBS.
Nel complesso, la disciplina di vigilanza pone regole stringenti per quanto riguarda: il processo di elaborazione, attuazione e controllo sui sistemi di remunerazione e incentivazione; la struttura dei compensi, che deve essere coerente con le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo e deve opportunamente tener conto dei rischi,

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attuali e prospettici, della banca, del suo grado di patrimonializzazione e di liquidità; gli obblighi di trasparenza sulle politiche di remunerazione e sui compensi effettivamente erogati.
Al riguardo per quanto di competenza la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ha comunicato che per quanto riguarda il «rischio che il prossimo recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva UCITS IV possa segnare un pericoloso passo indietro nella tutela dei piccoli risparmiatori» occorre premettere che in data 13 luglio 2009 è stata emanata la Direttiva n. 2009/65/EC concernente «il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)», alla fine del processo di revisione della normativa comunitaria dei fondi comuni armonizzati avviata nel 2005-2006 con la pubblicazione del libro verde e del libro bianco, ove veniva evidenziato il fallimento, nel contesto europeo extra-domestico, del prospetto semplificato.
La Direttiva n. 2009/65/EC (cosiddetta di «primo livello») e le successive direttive 2010/42/UE e 2010/43/UE emanate in data 1o luglio 2010 (cosiddetta di «secondo livello») sostituiscono, abrogandola, la direttiva cosiddetta UCITS 85/611/CEE in tema di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) armonizzati.
Tutte queste nuove direttive vengono generalmente e complessivamente identificate con la locuzione «UCITS IV».
La Commissione Europea ha altresì approvato due regolamenti (il n. 583/2010/EC e il n. 584/2010/EC), direttamente applicabili senza necessità di recepimento a livello nazionale e recanti modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/EC in tema, rispettivamente, di informazioni-chiave per gli investitori (Key Investor Information - KII) e di procedure di notificazione per l'offerta transfrontaliera di OICR.
Nel contempo la Commissione Europea ha pubblicato sul proprio sito le linee-guida da inserire nel Key Investor Information document adottate dal CESR (ora ESMA, European Securities and Markets Authority) sulla metodologia per il calcolo:
a) dell'indicatore sintetico di rischio-rendimento (linee-guida CESR/10-673);
b) dell'indicatore dei costi da inserire (linee-guida CESR/10-674).

Infine, il 20 dicembre scorso il CESR ha approvato altre quattro «linee-guida» per la definizione di alcuni aspetti specifici del KII (scenari di rendimento dei fondi strutturati, formato e linguaggio del KII, disciplina transitoria per il passaggio a quest'ultimo).
I lavori di recepimento in sede nazionale di tale corpus normativo richiederanno, tra l'altro, taluni interventi di adeguamento del regolamento in materia di emittenti adottato con delibera CONSOB n. 11971/1999.
Il quadro delle nuove disposizioni comunitarie in tema di fondi comuni d'investimento, avviato con l'emanazione della Direttiva n. 2009/65/EC, è comunque ormai definito.
La normativa europea di derivazione UCITS IV ha imposto agli intermediari di redigere, per ciascun OICR gestito, un documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KII), in sostituzione dell'attuale prospetto semplificato, affidando ad un regolamento comunitario - fonte di diritto direttamente applicabile nell'ordinamento degli stati membri - la definizione del contenuto dello stesso (il KII sostituirà in via definitiva il prospetto semplificato entro il 30 giugno 2011 per i fondi di nuova costituzione, mentre nel caso di fondi già esistenti la sua adozione potrà essere rinviata al 30 giugno 2012). Il documento contenente le informazioni-chiave per gli investitori andrà consegnato all'investitore prima della sottoscrizione e inviato all'autorità di vigilanza, oltreché pubblicato sul sito web dell'emittente. La medesima normativa prevede, poi, un regime di consegna a richiesta del prospetto d'offerta.

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La circostanza che il regolamento comunitario sia direttamente applicabile in ciascun Stato membro obbligherà la Consob a rivedere la disciplina nazionale in materia (i.e. il Regolamento Emittenti) al fine di espungere le eventuali norme in contrasto con la nuova disciplina comunitaria, disciplina da recepire anche alla luce delle sopra richiamate linee-guida del CESR sul contenuto del KII.
Sempre nell'ambito della disciplina dettata dalla normativa UCITS IV, la Consob dovrà anche verificare la modalità di adattamento degli schemi del prospetto completo attualmente vigenti al contenuto e alla forma del KII, al fine di evitare che la lettura congiunta di tali documenti possa ingenerare fraintendimenti. Ciò in considerazione di quanto prescritto dall'articolo 79 della direttiva di «primo livello», a mente della quale «gli Stati membri assicurano che un soggetto non incorra in responsabilità civile unicamente sulla base delle informazioni chiave per gli investitori, ivi compresa la relativa traduzione, a meno che esse siano fuorvianti, non accurate o non coerenti con le corrispondenti parti del prospetto. Le informazioni chiave per gli investitori contengono una chiara avvertenza al riguardo».
Con riferimento al tema delle remunerazioni di esponenti delle società con azioni quotate si osserva in via preliminare come negli ultimi anni la Commissione Europea sia intervenuta diverse volte: dapprima con la Raccomandazione 2004/913/CE che prevede la predisposizione da parte delle società quotate di una relazione sulla politica delle remunerazioni da sottoporre all'assemblea e successivamente con la Raccomandazione 2005/162/CE che regola il ruolo e la remunerazione degli amministratori non esecutivi.
Più di recente la Commissione ha emanato la Raccomandazione 2009/385/CE, che integra le due citate raccomandazioni e che risulta applicabile a tutte le società quotate e la Raccomandazione 2009/384/CE in materia di politiche retributive nel settore finanziario.
Successivamente l'articolo 24 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009), ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo per l'attuazione delle sezioni II e III della Raccomandazione della Commissione europea n. 2004/913/CE e della sezione II, paragrafi 5 e 6 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2009/385/CE. Tale delega prevede interventi volti, da un lato, ad incrementare il livello di trasparenza sulle politiche di remunerazione in essere e sui compensi corrisposti in virtù di tali politiche e, dall'altro, a favorire «il coinvolgimento dell'assemblea dei soci nell'approvazione della politica di remunerazione».
In data 22 dicembre 2010, dopo una fase di consultazione pubblica svoltasi dal 15 novembre al 3 dicembre 2010, il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di decreto legislativo attuativo delle citate Raccomandazioni.
Con specifico riferimento all'aspetto della trasparenza delle remunerazioni, il nuovo articolo 123-ter del decreto legislativo n. 58/98 («TUF») stabilisce che le società con azioni quotate debbano mettere a disposizione del pubblico, almeno 21 giorni prima dell'assemblea ordinaria annuale, una relazione sulla remunerazione articolata in due sezioni. La prima sezione deve illustrare la politica di remunerazione dei componenti dell'organo di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento quantomeno all'esercizio successivo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione di tale politica e per darvi attuazione. La seconda sezione deve illustrare analiticamente i compensi effettivamente corrisposti o comunque attribuiti nel corso dell'esercizio a tali soggetti (nominativamente per i componenti degli organi di amministrazione e controllo e per i direttori generali ed in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche, salva diversa indicazione stabilita in via regolamentare dalla Consob).

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Per quanto concerne il ruolo dei soci, il comma 3 del nuovo articolo 123-ter del TUF prevede che l'assemblea si esprima con un voto non vincolante sulla prima sezione della relazione e che gli esiti del voto siano messi a disposizione del pubblico.
La Consob dal canto suo è stata delegata ad adottare un regolamento indicante le informazioni da includere nella prima sezione della relazione (tale regolamento verrà adottato sentite la Banca d'Italia e l'Isvap per quanto concerne i soggetti rispettivamente vigilati e tenuto conto della normativa comunitaria di settore, nonché le informazioni da includere nella seconda sezione).
L'articolo 2 del citato decreto legislativo (rubricato «Entrata in vigore») prevede, infine, che la relazione sulla remunerazione prevista dal nuovo articolo 123-ter del TUF sia presentata all'assemblea ordinaria annuale «convocata nell'esercizio successivo a quello nel corso del quale entra in vigore il regolamento» emanato dalla Consob ai sensi dei commi 7 e 8 del medesimo articolo 123-ter. Non sono previsti specifici termini per l'emanazione di tale regolamento.
A seguito della pubblicazione del menzionato decreto legislativo la Consob dovrà dare avvio (sentita la Banca d'Italia e l'Isvap per quanto concerne i soggetti rispettivamente vigilati) alla procedura di consultazione per l'attuazione delle citate deleghe regolamentari. È quindi previsto che le informazioni sulle remunerazioni ai sensi della nuova disciplina saranno fornite nel corso dell'esercizio 2012 in occasione dell'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2011.
Nelle more dell'attuazione del citato decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2010 la Consob e con specifico riferimento alle società con azioni quotate, la Consob, in data odierna, ha pubblicato sul proprio sito internet www.consob.it, un documento di consultazione avente ad oggetto una bozza di comunicazione che contiene:
i) una richiesta di portata generale (adottata ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF) alle medesime società di indicare nella «Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari» l'esistenza di accordi che, in caso di scioglimento anticipato del rapporto di lavoro, prevedono indennità a favore dei componenti dei consigli di amministrazione, di gestione o di sorveglianza, piani di sostituzione degli amministratori esecutivi e meccanismi di autovalutazione dell'organo amministrativo;
ii) raccomandazioni in merito all'informativa da rendere al mercato ai sensi dell'articolo 78 del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 («Regolamento Emittenti») in merito ai compensi attribuiti ai componenti degli organi sociali e ai direttori generali da fornire.

Dette informazioni saranno pubblicate dalle società quotate in occasione delle prossime assemblee ordinarie annuali.
L'obiettivo dell'intervento è quello di migliorare la trasparenza nei confronti nel mercato su aspetti della governance societaria che assumono particolare rilevanza nelle attuali fasi di mercato e sui quali, come è emerso dalle analisi compiute dalla Consob, le informazioni attualmente fornite dalle società sono spesso incomplete, generiche e difficilmente comparabili.
In un'ottica di contenimento dei costi della regolamentazione, le richieste in tema di autovalutazione e di piani di successione è rivolta solo alle 38 società italiane appartenenti all'indice FtseMib, in quanto si tratta di elementi fondamentali della corporate governance soprattutto nelle realtà più complesse dove più accentuata è l'articolazione delle funzioni nell'organo di amministrazione e maggiore è la connotazione manageriale delle funzioni esecutive.
Si rammenta, infine, che sul piano dell'autoregolamentazione, il Codice di Autodisciplina delle società quotate («Codice») è stato modificato nel marzo 2010 nella parte relativa alle remunerazioni degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategica proprio al fine di

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recepire i principali contenuti delle citate Raccomandazioni europee in merito al processo di definizione delle politiche di remunerazione e al loro contenuto.
Gli emittenti quotati che aderiscono al Codice sono stati pertanto invitati ad applicare i nuovi principi e i relativi criteri applicativi contenuti nel nuovo articolo 7 del Codice entro la fine dell'esercizio che inizia nel 2011, informandone il mercato con la relazione sul governo societario da pubblicarsi nel corso del 2012.