CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 gennaio 2011
425.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni in favore dei territori di montagna (Nuovo testo unificato C. 41 ed abbinate).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo unificato, trasmesso dalla Commissione Bilancio, delle proposte di legge C. 41 ed abbinate, recante disposizioni in favore dei territori di montagna;
preso atto di come la Commissione di merito abbia recepito molte delle condizioni ed osservazioni formulate dalla Commissione Finanze nel parere espresso sulla precedente versione del testo unificato,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) con riferimento all'articolo 2, il quale disciplina l'individuazione dei comuni montani svantaggiati, ai fini dell'applicazione dell'articolo 3 del provvedimento, valuti la Commissione di merito se sia opportuno introdurre un'ulteriore categoria di comune montano, ai soli fini della ripartizione del Fondo nazionale integrativo istituito dal'articolo 3;
b) con riferimento al comma 2 dell'articolo 4, il quale stabilisce che i comuni montani possono, previa autorizzazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, finanziare una quota non superiore al settanta per cento dell'importo complessivo di opere a carattere complesso e infrastrutturale con emissione di specifiche obbligazioni appositamente finalizzatesi, si ribadisce l'opportunità, già evidenziata dall'osservazione di cui alla lettera b) del parere precedentemente approvato dalla Commissione Finanze, di definire più dettagliatamente la natura, la struttura e la disciplina delle predette obbligazioni, per le quali si prevede soltanto l'applicazione, «in quanto compatibili», delle norme del codice civile, escludendo esplicitamente il ricorso a strumenti finanziari derivati, o comunque a struttura complessa, nonché chiarendo che l'autorizzazione del Ministro dell'economia deve essere richiesta per ogni singola emissione di titoli di debito, al fine di escludere ogni rischio per gli equilibri finanziari di comuni, quelli montani, generalmente di piccole dimensioni, i quali non dispongono solitamente delle professionalità necessarie a gestire in sicurezza l'emissione di strumenti finanziari complessi;
c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 5, il quale riconosce, agli sci club riconosciuti dalla Federazione italiana sport invernali e alle sezioni del Club Alpino Italiano, il regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398 del 1991, si ribadisce l'opportunità, già segnalata nel precedente parere approvato dalla Commissione, di sopprimere la previsione, la quale appare superflua, atteso che i predetti soggetti, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente, già usufruiscono del regime agevolato previsto dalla citata legge n. 398 del 1991;
d) con riferimento al comma 1 dell'articolo 9, il quale provvede alla qualificazione giuridica dei rifugi di montagna categoria nella quale sono comprese le strutture ricettive custodite da «soggetti

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qualificati», ubicate in zone disagiate o isolate di montagna, idonee a fornire ricovero e ristoro, nonché soccorso a sportivi e a escursionisti, si segnala l'opportunità di specificare maggiormente la nozione di «soggetti qualificati», ovvero di indicare le modalità attraverso cui individuare i predetti soggetti;
e) con riferimento al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 9, il quale prevede che gli immobili di proprietà statale, in uso come rifugi di montagna, possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o ad enti non aventi scopo di lucro, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere condizioni agevolative per la locazione dei rifugi in favore di talune specifiche categorie, quali ad esempio i conduttori inferiori ad una determinata età anagrafica;
f) si ribadisce l'esigenza, già evidenziata nella lettera e) delle osservazioni contenute nel parere approvato dalla Commissione Finanze sulla precedente versione del testo unificato, di introdurre specifiche agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che trasferiscano la residenza nei comuni di montagna, contestualmente obbligandosi a mantenerla per alcuni anni, ed in favore di coloro i quali avviino in tali zone attività imprenditoriali, con particolare riferimento ai piccoli esercizi commerciali, prevedendo in tale ultimo caso un regime forfetario ai fini delle imposte sui redditi.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/14/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso (Atto n. 314).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/14/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello di copertura e il termine di rimborso (Atto n. 314);
sottolineata l'urgenza di procedere all'adeguamento dell'ordinamento nazionale al contenuto della direttiva 2009/14/CE, il cui termine è fissato dall'articolo 2 della direttiva stessa al 31 dicembre 2010;
rilevato come il legislatore nazionale abbia anticipato l'evoluzione della normativa europea in materia di garanzia dei depositi, predisponendo un efficace meccanismo di tutela in favore dei depositanti, che prevede un tetto massimo del rimborso, in caso di indisponibilità del deposito, superiore a quello indicato da nuovo paragrafo 1-bis dell'articolo 7 della direttiva 94/19/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 3, lettera a), della direttiva 2009/14/CE,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti il Governo se sussistano le condizioni per mantenere, nel rispetto dei vincoli imposti al legislatore italiano dalla direttiva 2009/14/CE, il limite di 103.291,38 euro previsto dall'attuale formulazione del comma 5 dell'articolo 96-bis del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per quanto riguarda l'ammontare del rimborso che i sistemi di garanzia possono erogare in favore di ciascun depositante nel caso di indisponibilità dei depositi.