CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 febbraio 2011
439.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (atto n. 313).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari;
preso atto di quanto emerso nel corso delle audizioni, svolte congiuntamente con la IX Commissione Trasporti;
rilevato che, nel dare avvio al progressivo processo di liberalizzazione dei servizi postali, l'articolo 22 della direttiva 97/67/CE, come sostituito dalla direttiva 2008/6/CE - cui il presente Schema di decreto intende dare attuazione - stabilisce che ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali di regolamentazione per il settore postale, giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti dagli operatori postali, e che gli Stati membri che mantengono la proprietà o il controllo di fornitori di servizi postali provvedono alla piena ed effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo;
ricordato che la Commissione europea ha avviato nel 2009 la procedura di infrazione n. 2009/2149 nei confronti dell'Italia, con la quale ha contestato la compatibilità della normativa italiana in materia postale con tale disposizione;
preso atto che lo Schema di decreto legislativo in esame, anche al fine di rispondere alle contestazioni della Commissione europea, sostituisce l'articolo 2 del decreto legislativo n. 261 del 1999, prevedendo la creazione di una apposita Agenzia, quale «soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto agli operatori del settore postale», che «opera sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità»;
rilevato tuttavia che all'Agenzia si applicano, per quanto non previsto dal citato articolo 2, gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999, ovvero le disposizioni riguardanti l'ordinamento delle agenzie, quali strutture che operano al servizio delle amministrazioni pubbliche;
osservato che in tale quadro si prevedono stringenti poteri di indirizzo del Governo, tra i quali anche il potere di nomina del Direttore generale, in conformità alle disposizioni previste per i capi dipartimento ministeriali, figura cui risulta applicabile anche l'articolo 6 della legge n. 145 del 2002, che disciplina la possibilità di revoca della nomina da parte del nuovo Governo;
evidenziato che, al fine di offrire adeguata risposta alle contestazioni della Commissione europea, potrebbe essere utile prevedere disposizioni che garantiscano maggiore indipendenza e separazione strutturale delle attività dell'Agenzia dalle attività del Governo inerenti alla

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proprietà o al controllo, anche a tal fine sottraendo le disposizioni riguardanti la nomina del direttore generale alla disciplina di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e di cui all'articolo 6 della legge n. 145 del 2002;
considerato inoltre che la direttiva 2008/6/CE mira a completare il mercato interno per i servizi postali e che tale completamento è - secondo la direttiva - compatibile con il mantenimento di un servizio universale di alta qualità per tutti gli utenti;
considerato, inoltre, il ruolo che la rete degli uffici postali ha storicamente rappresentato, come essenziale punto di riferimento per la popolazione, svolgendo una vera e propria funzione di presidio sociale sul territorio, riconosciuto dalle comunità quale essenziale strumento di coesione sociale e di appartenenza alla più ampia realtà nazionale;
preso atto che lo schema di decreto legislativo individua Poste Italiane Spa quale fornitore del servizio postale universale e dispone che tale affidamento abbia la durata di cinque anni, rinnovabili per non più di due volte, previa verifica del miglioramento di efficienza;
rilevato che tale affidamento è in linea con quanto previsto dalla direttiva 2008/6/CE, laddove stabilisce, all'articolo 4, comma 2, che «gli Stati membri provvedono affinché la durata di tale designazione copra un periodo sufficiente ad assicurare la redditività degli investimenti», e che in alcuni paesi europei, come Francia e Spagna, l'affidamento è stato disposto ex lege direttamente per quindici anni, senza prevedere alcuna verifica intermedia;
osservato tuttavia che lo schema di decreto, nel sostituire l'articolo 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999, prevede, all'articolo 1, comma 3, capoverso articolo 3, comma 11, che la designazione del fornitore del servizio universale sia effettuata sulla base dell'analisi dei costi nonché di alcuni criteri, tra i quali quello dell'esperienza di settore;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
siano modificate le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, al fine di prevedere che al direttore generale dell'Agenzia non si applichino le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e di cui all'articolo 6 della legge n. 145 del 2002, ma che la sua nomina avvenga con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che possono procedere all'audizione delle persone designate, fermo restando che in nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle Commissioni stesse;
e con la seguente osservazione:
all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come sostituito dal comma 11, capoverso articolo 3, del comma 3 dell'articolo 1 del presente schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di specificare che il criterio di cui alla lettera e) sia criterio di preferenza solo a parità degli altri criteri indicati, al fine di garantire pari condizioni a tutti gli operatori.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli (atto n. 322).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo Schema di decreto legislativo in esame, volto a recepire la direttiva 2009/48/CE che stabilisce le norme sulla sicurezza dei giocattoli e sulla loro libera circolazione nell'Unione europea (Atto n. 322), in attuazione della delega di cui agli articoli 1 e 36 della legge n. 96 del 2010 (Legge comunitaria 2009);
rilevato che la revisione della precedente direttiva 88/378/CEE da parte della direttiva 2009/48/CE, che il presente Schema di decreto intende recepire, ha i seguenti obiettivi: aggiornamento ed integrazione dei requisiti di sicurezza, chiarimenti in merito al campo di applicazione, rafforzamento dell'attività di vigilanza ed adeguamento al quadro normativo UE in materia di commercializzazione dei prodotti;
valutate positivamente, tra l'altro, le innovazioni introdotte con riferimento all'aggiornamento e al completamento dei requisiti di sicurezza per fronteggiare nuove problematiche connesse al progresso tecnologico, con particolare attenzione all'impiego delle sostanze chimiche presenti nei giocattoli, e all'introduzione di norme specifiche per le sostanze pericolose, nonché per le sostanze allergeniche e taluni metalli, al fine di garantire un elevato livello di protezione dei bambini da rischi causati dalla presenza di tali sostanze nei giocattoli;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.