CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 giugno 2011
496.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733).

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione politiche dell'Unione europea,
esaminate congiuntamente, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta de regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733) e la proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo alle norme di commercializzazione (COM(201)738), che insieme agli orientamenti sulle buone pratiche applicabili ai sistemi di certificazione volontaria e agli orientamenti sull'etichettatura dei prodotti DOP e IGP costituiscono il «pacchetto qualità»;
valutata positivamente l'iniziativa della Commissione di perseguire il duplice obiettivo di garantire la qualità ai consumatori e un prezzo equo agli agricoltori, definendo per la prima volta una politica globale relativa ai regimi di certificazione, alle indicazioni che conferiscono valore aggiunto alle proprietà dei prodotti agricoli e alle norme di commercializzazione;
considerato che le proposte appaiono conformi al principio di sussidiarietà, in quanto i regimi che disciplinano le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità ne garantiscono la protezione o la riserva in tutto il territorio dell'Unione europea, evitando di addivenire a livelli di protezione diversi da uno Stato all'altro;
rilevato che appare altresì condivisibile quanto sostenuto dalla Commissione europea riguardo alla conformità al principio di proporzionalità, vale a dire che, se da un lato gli agricoltori devono operare una scelta consapevole nel rispettare i vincoli e gli impegni connessi alla commercializzazione di prodotti di qualità nell'ambito dei suddetti regimi, dall'altro i vantaggi di questa politica per tutto il settore agricolo e per i consumatori possono essere conseguiti solo se la partecipazione ai medesimi è aperta a tutti gli agricoltori che lo desiderino e quindi l'obbligo di applicare questi regimi nell'intero territorio di ciascuno Stato membro è proporzionato al raggiungimento dell'obiettivo;
fermo restando che la prima analisi dettagliata di una domanda concernente le denominazioni di origine e indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite può essere effettuata con maggiore efficienza ed efficacia a livello nazionale;
rilevata altresì la necessità che il presente parere sia allegato al documento finale della Commissione XII (Agricoltura) e trasmesso alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

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con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di adoperarsi per assicurare il coordinamento con le altre politiche dell'UE in materia di protezione e informazione dei consumatori, di mercato interno e competitività e di commercio estero. In particolare, appare opportuna un'attenta valutazione dell'iter della proposta di regolamento relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori (COM(2008)40), presentata dalla Commissione il 30 gennaio 2008, che interviene su due settori della legislazione in materia di etichettatura generale dei prodotti alimentari ed etichettatura nutrizionale, rispettivamente disciplinati dalle direttive 2000/13/CE e 90/496/CEE. In tale contesto è indispensabile la massima trasparenza e chiarezza e concordanza, anche dal punto di vista terminologico, sulle indicazioni del «luogo di produzione» - obbligatorie - e «luogo di origine», indicazione che dovrebbe essere specificata, almeno quando il luogo di origine non corrisponde al luogo di produzione; il «luogo di produzione» dovrebbe essere inteso come il luogo di coltivazione o allevamento, ossia il paese dal quale proviene il prodotto agricolo non trasformato o utilizzato nella preparazione o nella produzione di un alimento;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di assicurare il coordinamento con la comunicazione della Commissione europea «La Politica agricola comune (PAC) verso il 2020 - rispondere alle sfide future dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio», in cui si sottolinea l'importanza del contributo che la politica della qualità dei prodotti agricoli può offrire a principi ispiratori della riforma della politica agricola comune: il mantenimento della diversificazione delle attività agricole nelle zone rurali e il rafforzamento della competitività;
c) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di assicurare il coordinamento con le priorità stabilite dalla comunicazione «Europa 2020», in particolare all'obiettivo di promuovere un'economia più competitiva;
d) valuti la Commissione di merito - con riferimento alle modifiche di ordine procedurale introdotte nell'ambito della proposta di regolamento relativa alle norme di commercializzazione (COM(201)738), volte a razionalizzare l'impianto esistente mediante un meccanismo uniforme, che prevede una delega di poteri alla Commissione - l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di evitare che attraverso tali procedure si proceda a modificare sostanzialmente o a eliminare elementi essenziali della regolamentazione UE, per i quali, ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, occorre seguire la procedura legislativa ordinaria; ciò vale in particolare per l'articolo 112-septies della proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo alle norme di commercializzazione (COM(201)738), che prevede che la Commissione possa adottare, mediante atti delegati, ogni necessaria modifica, deroga, o esenzione con riferimento alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all'allegato XII-bis. Per eventuali modifiche sostanziali, infatti, sarebbe importante una valutazione caso per caso, previa consultazione adeguata, in particolare con i rappresentanti della filiera produttiva;
e) valuti inoltre la Commissione di merito, sempre con riferimento alla delega di poteri alla Commissione europea prevista dalla proposta di regolamento relativa alle norme di commercializzazione, l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza, nel caso specifico, di fissare un termine di scadenza della delega, che la Commissione prevede, invece, a tempo indeterminato;
f) con riferimento, infine, agli orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai sistemi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari e agli orientamenti UE sull'etichettatura dei

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prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP), valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di un approfondimento in ordine alla natura non vincolante di tali disposizioni, che lascia aperto il problema dei controlli ufficiali e della tutela a livello Ue degli schemi di certificazione, anche rispetto a quelli che non si conformeranno alle linee-guida, prospettando problemi di certezza giuridica e disparità di trattamento.

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ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733).

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine alle norme di commercializzazione (COM(2010)738).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione politiche dell'Unione europea,
esaminate congiuntamente, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la proposta de regolamento sui regimi di qualità dei prodotti agricoli (COM(2010)733) e la proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo alle norme di commercializzazione (COM(201)738), che insieme agli orientamenti sulle buone pratiche applicabili ai sistemi di certificazione volontaria e agli orientamenti sull'etichettatura dei prodotti DOP e IGP costituiscono il «pacchetto qualità»;
valutata positivamente l'iniziativa della Commissione di perseguire il duplice obiettivo di garantire la qualità ai consumatori e un prezzo equo agli agricoltori, definendo per la prima volta una politica globale relativa ai regimi di certificazione, alle indicazioni che conferiscono valore aggiunto alle proprietà dei prodotti agricoli e alle norme di commercializzazione;
considerato che le proposte appaiono conformi al principio di sussidiarietà, in quanto i regimi che disciplinano le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, le specialità tradizionali garantite e le indicazioni facoltative di qualità ne garantiscono la protezione o la riserva in tutto il territorio dell'Unione europea, evitando di addivenire a livelli di protezione diversi da uno Stato all'altro;
rilevato che appare altresì condivisibile quanto sostenuto dalla Commissione europea riguardo alla conformità al principio di proporzionalità, vale a dire che, se da un lato gli agricoltori devono operare una scelta consapevole nel rispettare i vincoli e gli impegni connessi alla commercializzazione di prodotti di qualità nell'ambito dei suddetti regimi, dall'altro i vantaggi di questa politica per tutto il settore agricolo e per i consumatori possono essere conseguiti solo se la partecipazione ai medesimi è aperta a tutti gli agricoltori che lo desiderino e quindi l'obbligo di applicare questi regimi nell'intero territorio di ciascuno Stato membro è proporzionato al raggiungimento dell'obiettivo;
fermo restando che la prima analisi dettagliata di una domanda concernente le denominazioni di origine e indicazioni geografiche e alle specialità tradizionali garantite può essere effettuata con maggiore efficienza ed efficacia a livello nazionale;
rilevata altresì la necessità che il presente parere sia allegato al documento finale della Commissione XII (Agricoltura)

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e trasmesso alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di adoperarsi per assicurare il coordinamento con le altre politiche dell'UE in materia di protezione e informazione dei consumatori, di mercato interno e competitività e di commercio estero. In particolare, appare opportuna un'attenta valutazione dell'iter della proposta di regolamento relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori (COM(2008)40), presentata dalla Commissione il 30 gennaio 2008, che interviene su due settori della legislazione in materia di etichettatura generale dei prodotti alimentari ed etichettatura nutrizionale, rispettivamente disciplinati dalle direttive 2000/13/CE e 90/496/CEE. In tale contesto è indispensabile la massima trasparenza e chiarezza e concordanza, anche dal punto di vista terminologico, sulle indicazioni del «luogo di produzione» - obbligatorie - e «luogo di origine», indicazione che dovrebbe essere specificata, almeno quando il luogo di origine non corrisponde al luogo di produzione; il «luogo di produzione» dovrebbe essere inteso come il luogo di coltivazione o allevamento, ossia il paese dal quale proviene il prodotto agricolo non trasformato o utilizzato nella preparazione o nella produzione di un alimento;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di assicurare il coordinamento con la comunicazione della Commissione europea «La Politica agricola comune (PAC) verso il 2020 - rispondere alle sfide future dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio», in cui si sottolinea l'importanza del contributo che la politica della qualità dei prodotti agricoli può offrire a principi ispiratori della riforma della politica agricola comune: il mantenimento della diversificazione delle attività agricole nelle zone rurali e il rafforzamento della competitività;
c) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di assicurare il coordinamento con le priorità stabilite dalla comunicazione «Europa 2020», in particolare all'obiettivo di promuovere un'economia più competitiva;
d) valuti la Commissione di merito - con riferimento alle modifiche di ordine procedurale introdotte nell'ambito della proposta di regolamento relativa alle norme di commercializzazione (COM(201)738), volte a razionalizzare l'impianto esistente mediante un meccanismo uniforme, che prevede una delega di poteri alla Commissione - l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di evitare che attraverso tali procedure si proceda a modificare sostanzialmente o a eliminare elementi essenziali della regolamentazione UE, per i quali, ai sensi dell'articolo 290 del TFUE, occorre seguire la procedura legislativa ordinaria; ciò vale in particolare per l'articolo 112- septies della proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo alle norme di commercializzazione (COM(201)738), che prevede che la Commissione possa adottare, mediante atti delegati, ogni necessaria modifica, deroga, o esenzione con riferimento alle definizioni e alle denominazioni di vendita di cui all'allegato XII-bis. Per eventuali modifiche sostanziali, infatti, sarebbe importante una valutazione caso per caso, previa consultazione adeguata, in particolare con i rappresentanti della filiera produttiva;
e) con riferimento, infine, agli orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai sistemi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari e agli orientamenti UE sull'etichettatura dei prodotti alimentari che utilizzano come ingredienti prodotti a denominazione di

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origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP), valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di un approfondimento in ordine alla natura non vincolante di tali disposizioni, che lascia aperto il problema dei controlli ufficiali e della tutela a livello Ue degli schemi di certificazione, anche rispetto a quelli che non si conformeranno alle linee-guida, prospettando problemi di certezza giuridica e disparità di trattamento.