CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 giugno 2011
496.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 giugno 2011. - Presidenza del presidente della X Commissione Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006.
Atto n. 367.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Luigi LAZZARI (PdL), relatore per la X Commissione, sottolinea che lo schema di decreto legislativo, sul quale le Commissioni riunite VIII e X sono chiamate ad esprimere un parere entro il prossimo 10 luglio, ai sensi degli articolo 1 e 16 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009), si compone di 36 articoli e tre allegati che riguardano rispettivamente: i criteri per la caratterizzazione e la valutazione del potenziale complesso di stoccaggio e dell'area circostante; i criteri per la preparazione e l'aggiornamento del piano di monitoraggio (previsto dall'articolo 19, comma 2) e per il monitoraggio nella fase di post-chiusura; i requisiti necessari per i soggetti richiedenti il rilascio di una licenza di esplorazione o di un'autorizzazione allo stoccaggio.
Avverte che la sua relazione si concentra in particolare sul Capo I (articoli 1-6), recante le norme relative alle finalità ed all'ambito di applicazione del decreto, nonché disposizioni sulle amministrazioni competenti per lo svolgimento delle istruttorie tecniche e delle attività di monitoraggio, nonché per le attività di vigilanza e controllo. Sono altresì sinteticamente illustrate le disposizioni dei Capi V e VI (articoli 28-33) relative alle modalità di accesso da parte di terzi alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio, alla cooperazione transnazionale, alle modalità di informazione al pubblico ed all'istituzione di un apposito sistema sanzionatorio, nonché

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quelle contenute nel Capo VII (articoli 34-36) in materia di modifiche agli allegati, modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 (c.d. Codice ambientale) ed entrata in vigore.
L'articolo 1 reca l'oggetto dello schema di decreto in esame, ovvero la trasposizione nell'ordinamento interno delle disposizioni della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio (CO2).
Lo schema di decreto è volto, pertanto, ad istituire un quadro di misure per garantire lo stoccaggio geologico permanente di biossido di carbonio (CO2) in formazioni geologiche profonde, da realizzarsi con il massimo livello di efficienza e di sostenibilità ambientale, nonché di sicurezza e tutela della salute della popolazione, al fine di contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici attraverso la riduzione delle emissioni in atmosfera.
L'articolo 2, comma 1, indica l'ambito di applicazione delle disposizioni dello schema di decreto nel territorio italiano, nonché nella zona economica esclusiva e nella piattaforma continentale come definite nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS). I commi 2 e 3 dell'articolo 2 introducono una procedura autorizzativa semplificata (prevista dall'articolo 16, comma 11) per lo stoccaggio di CO2 con volumi complessivi inferiori a 100.000 tonnellate ed effettuato a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti, ma vietano lo stoccaggio di CO2 nella colonna d'acqua.
L'articolo 3, comma 1 recepisce, pressoché nell'identica formulazione, le definizioni recate dall'articolo 3 della direttiva. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, allo schema di decreto si applicano anche le definizioni recate dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 216/2006, con cui si è data attuazione alle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.
Per le istruttorie tecniche e le attività di monitoraggio, vigilanza e controllo, l'articolo 4, comma 1, 4 e 5 prevede che il Ministero dello sviluppo economico (d'ora in poi MSE) e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (d'ora in poi MATTM) si avvalgano, quale organo tecnico, del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, di cui all'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 216/2006 (d'ora in poi Comitato). Per far fronte, come sottolineato dalla relazione illustrativa, alle nuove competenze attribuite al Comitato dallo schema di decreto in esame, il consiglio direttivo del Comitato viene integrato con tre componenti: uno nominato dal MISE, uno dal MATTM ed uno designato dalla Conferenza unificata. Nell'ambito del Comitato è istituita anche una Segreteria tecnica per lo stoccaggio di CO2. Vengono quindi elencate al comma 5 le attività nell'ambito delle quali il Comitato ha il compito di fornire supporto tecnico al MISE e al MATTM. I commi 2 e 3 riguardano, invece, l'istituzione e la composizione dell'apposita Segreteria tecnica che, in casi eccezionali, ovvero, come precisa la relazione illustrativa, qualora le competenze dei componenti della segreteria non siano sufficienti ad affrontare le problematiche tecnico-scientifiche che si dovessero presentare, può avvalersi dell'ausilio di enti ed istituti di ricerca. Al riguardo, segnala che - secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni - il Governo si è impegnato ad integrare la composizione della Segreteria tecnica da 11 a 13 membri, includendovi due componenti designati dalla Conferenza Stato-regioni, con il presupposto che sia personale distaccato continuativamente presso la Segreteria tecnica. Il Comitato gestisce e aggiorna il Registro per il confinamento e lo stoccaggio di CO2 (d'ora in poi Registro), istituito dall'articolo 5. L'istituzione del Registro, presso il Comitato, non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto, come sottolinea la relazione illustrativa, le relative attività

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verranno realizzate con le risorse economiche già disponibili. Nel Registro dovranno confluire i seguenti dati: le infrastrutture di trasporto esistenti e progettate; le licenze, le autorizzazioni e le delibere del Comitato; l'elenco dei siti di stoccaggio di CO2 chiusi, di quelli per i quali sia avvenuto un trasferimento di responsabilità ai sensi del successivo articolo 24 e dei complessi di stoccaggio circostanti, incluse anche le mappe e le sezioni relative alla loro estensione territoriale e tutte le informazioni utili per valutare se il CO2 stoccato sarà confinato completamente e in via permanente. Il Comitato dovrà, inoltre, assicurare l'accesso del pubblico ai dati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 195/2005, con cui è stata data attuazione alla direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, anche consentendo la consultazione per via telematica.
L'articolo precisa, infine, che i dati contenuti nel registro dovranno essere considerati nell'ambito delle procedure di pianificazione territoriale e per l'autorizzazione di attività che potrebbero avere o subire ripercussioni dallo stoccaggio geologico di CO2.
L'articolo 6, comma 1, prevede l'istituzione, presso il MiSE, di una banca dati, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio statale, nella quale dovranno confluire tutti i dati acquisiti ed elaborati nel corso delle varie fasi delle attività di esplorazione e di stoccaggio di CO2.
Ai fini dell'individuazione delle aree del territorio nazionale all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio, previste dal successivo articolo 7, comma 1, il comma 2 dell'articolo 6 prevede che gli operatori minerari, petroliferi, geotermici e gli istituti di ricerca siano tenuti a mettere a disposizione del MSE e del MATTM i dati geofisici, geologici e geominerari acquisiti ed elaborati durante le attività minerarie e di ricerca scientifica pregresse; segnalare le potenziali criticità derivanti dall'eventuale coesistenza con un sito di stoccaggio di CO2. I commi 3 e 4 dell'articolo 6 garantiscono, da un lato la riservatezza sui dati forniti nell'ambito dell'utilizzo ai fini dell'applicazione del decreto e, dall'altro, indicano il contenuto minimo delle informazioni da inserire in banca dati che i gestori sono tenuti a fornire qualora si presentino richiesta di autorizzazione o di chiusura dei siti di stoccaggio di CO2. Da ultimo, il comma 5 dell'articolo 6 prevede che il MiSE promuova la stipula di accordi tra gli operatori minerari, petroliferi e geotermici ed i titolari di licenza di esplorazioni al fine di permettere lo scambio dei dati acquisiti durante le attività minerarie pregresse.
Passando alle disposizioni relative al Capo V segnala che l'articolo 28, commi 1 e 2, impone ai gestori dei siti di stoccaggio e delle reti di trasporto di CO2 l'obbligo di garantire il collegamento e l'accesso alla propria rete ed ai siti di stoccaggio anche ad altri operatori secondo modalità trasparenti e non discriminatorie che dovranno essere stabilite dal MISE e dal MATTM, tenendo conto dei seguenti elementi: capacità di stoccaggio disponibile o che può essere ragionevolmente resa disponibile all'interno delle aree individuate sul territorio nazionale dall'articolo 7 e capacità di trasporto disponibile o ragionevolmente resa disponibile; parte degli obblighi di riduzione di CO2 assunti in ambito internazionale e comunitario ai quali intendono ottemperare con la cattura e lo stoccaggio geologico; necessità di negare l'accesso in caso di incompatibilità delle specifiche tecniche cui non si possa ragionevolmente ovviare; necessità di conciliare le esigenze motivate del proprietario o del gestore del sito di stoccaggio o della rete di trasporto con gli interessi di tutti gli altri utilizzatori del sito o della rete o dei relativi impianti di trattamento o di movimentazione eventualmente interessati.
L'articolo 28, commi 3 e 4, disciplina i casi in cui può essere negato l'accesso.
I gestori dei siti di stoccaggio e gli operatori delle reti di trasporto possono, infatti, negare l'accesso sia per mancanza di capacità sia di collegamento, mentre l'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva indica quale motivo per giustificare il

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diniego unicamente la mancanza di capacità. Inoltre, tale diniego deve essere debitamente motivato in forma scritta e deve essere immediatamente comunicato al MISE e al MATTM, nonché per conoscenza anche al Comitato. Da ultimo, viene previsto che i due Ministeri si attivino affinché il gestore che nega l'accesso per mancanza di capacità o di collegamento provveda al potenziamento necessario nella misura in cui ciò risulti economico, oppure se il potenziale cliente è disposto a sostenerne i costi, a condizione che ciò non abbia un'incidenza negativa sulla sicurezza delle operazioni di trasporto e stoccaggio geologico di CO2.
L'articolo 29, sulla risoluzione delle controversie, prevede che colui che intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti di accesso di cui all'articolo 28, comma 2, possa promuovere un previo tentativo di conciliazione presso il Comitato.
Passando alle disposizioni del Capo VI, l'articolo 30, sulla cooperazione transnazionale, dispone che per il trasporto transfrontaliero di CO2, i siti di stoccaggio transfrontalieri o i complessi di stoccaggio transfrontalieri, il MISE ed il MATTM debbano dare attuazione alle disposizioni del decreto in esame ed alle altre normative comunitarie applicabili, oppure favorire la stipula di accordi specifici con Paesi non appartenenti all'Unione europea.
L'articolo 31 sull'informazione del pubblico, demanda al MISE ed al MATTM il compito di mettere a disposizione del pubblico le informazioni ambientali sullo stoccaggio geologico di CO2.
L'articolo 32 riguarda, invece, gli obblighi di comunicazione dei dati alla Commissione europea. Viene stabilito che sia il MiSE, dopo aver sentito il MATTM ed il Comitato, a presentare alla Commissione europea - con cadenza triennale - una relazione sull'attuazione del decreto, che dovrà includere anche i dati previsti dall'articolo 5, comma 2, lett. c), relativi ai siti di stoccaggio chiusi e ai complessi di stoccaggio circostanti, nonché di quelli per i quali sia avvenuto un trasferimento di responsabilità ai sensi dell'articolo 24. Viene, quindi, previsto che la prima relazione venga trasmessa alla Commissione entro il 30 giugno 2011, su un modello predisposto dalla stessa Commissione.
L'articolo 33 istituisce un sistema sanzionatorio per coloro che violano le norme introdotte dal decreto in esame.
Al riguardo l'articolo 28 della direttiva dispone unicamente che le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive e che gli Stati sono tenuti a notificarle entro il 25 giugno 2011, insieme alla notifica immediata di eventuali modifiche successive.
Le sanzioni sono irrogate dal Comitato di cui all'articolo 4 del presente schema di decreto.
Con riferimento alle disposizioni del Capo VII segnala, infine, che l'articolo 34 consente la modifica degli allegati anche a seguito di eventuali modifiche apportate dalla Commissione europea. Segnala che - secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni - il Governo si è impegnato a prevedere che la modifica degli allegati avvenga con decreto interministeriale (adottato di concerto da MSE e MATTM) sentita la Conferenza Stato-Regioni.
Aggiunge che il Capo VII reca una serie di modifiche legislative: al comma 1 dell'articolo 35 integra l'articolo 104 del decreto legislativo n. 152/2006, che vieta scarichi diretti nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, al fine di consentire in deroga alla citata disposizione, l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di CO2 in formazioni geologiche che per motivi naturali sono definitivamente inadatte a altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata secondo la normativa di recepimento della direttiva 2009/31/CE recata dallo schema in esame. Segnala che - secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni - il Governo si è impegnato ad aggiungere, quale condizione aggiuntiva, che le citate formazioni geologiche devono essere prive di scambio di fluidi con altre formazioni.
Il comma 2 dell'articolo 35 integra l'articolo 185 del decreto legislativo n. 152/2006 al fine di escludere dalla disciplina

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sui rifiuti il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche secondo la normativa di recepimento della direttiva 2009/31/CE recata dallo schema in esame. Si segnala che - secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni - il Governo si è impegnato ad aggiungere, quale condizione aggiuntiva, che le citate formazioni geologiche devono essere prive di scambio di fluidi con altre formazioni.
Il comma 3 dell'articolo 35 introduce due nuovi commi all'articolo 273 del decreto legislativo n. 152/2006 che disciplina le emissioni dei grandi impianti di combustione. Le nuove disposizioni introdotte sono finalizzate a creare le premesse, in fase di autorizzazione alle emissioni per gli impianti di potenza termica nominale pari o superiore a 300 MW, all'installazione delle strutture necessarie alla cattura e alla compressione di CO2.
I commi da 4 a 7 dell'articolo 35 recano modifiche e integrazioni puntuali agli allegati II, III e IV alla parte II del decreto legislativo n. 152/2006 che individuano i progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità nonché l'autorità decisoria competente.
Il comma 8 dell'articolo 35 aggiunge all'Allegato VIII della parte II del decreto legislativo n. 152/2006 la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti inclusi nel medesimo allegato e destinati allo stoccaggio geologico secondo la normativa di recepimento della direttiva 2009/31/CE recata dallo schema in esame.
Il comma 9 dell'articolo 35, infine, aggiunge all'Allegato 5 della parte VI del decreto legislativo n. 152/2006 (in materia di danno ambientale) la gestione dei siti di stoccaggio secondo la normativa di recepimento della direttiva 2009/31/CE recata dallo schema in esame.
L'articolo 36 prevede, come di consueto, l'entrata in vigore dello schema di decreto in esame il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Guido DUSSIN (LNP), relatore per l'VIII Commissione, illustra le disposizioni dei capi II e III (articoli 7-17) che disciplinano l'analisi e la valutazione del potenziale di stoccaggio permanente del territorio nazionale, nonché le procedure per il rilascio di licenze di esplorazione e autorizzazioni allo stoccaggio.
Le norme contenute nel Capo IV (articoli 18-27) riguardano gli obblighi in materia di gestione degli impianti di stoccaggio, nonché quelli previsti per la fase di chiusura e post-chiusura, accanto alla procedura del trasferimento di responsabilità dal gestore all'autorità competente. In particolare, l'articolo 7 prevede l'individuazione - entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto (che, secondo gli emendamenti delle regioni accolti dallo Stato in sede di Conferenza Stato-regioni, dovrebbero essere prorogati a 24 mesi) - delle aree del territorio nazionale e della zona economica esclusiva all'interno delle quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio e le aree escluse.
Ai fini dell'individuazione delle aree, gli operatori minerari, petroliferi, geotermici e gli istituti di ricerca sono tenuti a mettere a disposizione del MiSE e del MATTM i dati geofisici, geologici e geominerari acquisiti ed elaborati durante le attività minerarie e di ricerca scientifica pregresse; a segnalare le potenziali criticità derivanti dall'eventuale coesistenza con un sito di stoccaggio di CO2. Sulla base delle indicazioni fornite dai citati operatori e/o desumibili da studi, progetti di ricerca e sperimentazioni relative alla cattura, trasporto e confinamento di CO2 in formazioni geologiche profonde, disponibili in materia, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente effettuano, con il supporto del Comitato, una valutazione della capacità di stoccaggio permanente disponibile nelle formazioni geologiche di sottosuolo del territorio nazionale individuate sulla base di un'analisi tecnica.
Nelle more dell'individuazione delle suddette aree, è prevista una fase transitoria in cui eventuali licenze di esplorazione ed eventuali autorizzazioni allo stoccaggio sono rilasciate in via provvisoria seguendo comunque le procedure previste per il rilascio dai successivi articoli del

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decreto (articoli 8, 11, 12 e 16), salvo successivo obbligo di conferma delle medesime autorizzazioni provvisorie. L'idoneità di una formazione geologica ad essere adibita a sito di stoccaggio e la relativa sicurezza sono stabilite in sede di esame della domanda di autorizzazione allo stoccaggio in base alla valutazione del potenziale complesso di stoccaggio e dell'area circostante secondo i criteri fissati all'allegato I: l'idoneità e la sicurezza citate possano essere riconosciute solo se non vi è un rischio significativo di fuoriuscita e se non sussistono rischi rilevanti per l'ambiente o la salute.
L'articolo 7 disciplina poi i casi in cui la domanda di autorizzazione allo stoccaggio di CO2 sia relativa ad un sito potenzialmente utilizzabile per la produzione di idrocarburi o risorse geotermiche, o lo stoccaggio di idrocarburi (In tal caso viene stabilito che il MSE e il MATTM, valutate le diverse opzioni, stabiliscono quale dei diversi possibili utilizzi sia prioritario ai fini dell'interesse nazionale) o ad un'area già oggetto di titolo minerario (in tal caso viene previsto che MSE e MATTM valutino la compatibilità dell'attività di stoccaggio con le attività già in atto). Sottolinea che - secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-regioni - il Governo si è impegnato ad introdurre due commi aggiuntivi all'articolo in esame che prevedono il divieto di effettuare stoccaggi di CO2 in formazioni geologiche interessate da falde acquifere le cui acque possono avere uso potabile o irriguo e nei territori dei Comuni classificati in zona sismica 1, ai sensi dell'OPCM 3274/2003. Per le aree ricadenti nelle zone 2, 3 e 4, invece, il proponente dell'impianto dovrà allegare al progetto una relazione sulle possibili interferenze tra le azioni sismiche e la formazione geologica interessata.
Ricorda che in Conferenza Stato-Regioni, il Governo si è impegnato ad introdurre nel testo del provvedimento in esame una serie di modifiche volte a riconoscere un maggiore ruolo delle regioni nello svolgimento dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle licenze e delle autorizzazioni ed un loro pieno coinvolgimento nel flusso delle informazioni relative alle attività di gestione, di vigilanza e di controllo degli impianti e delle attività che in essi si svolgono.
L'articolo 8 disciplina le licenze di esplorazione che sono rilasciate al soggetto richiedente, su parere del Comitato, dal MiSE di concerto con il MATTM, nonché (secondo quanto richiesto in sede di Conferenza Stato-regioni ed accettato dal Governo) d'intesa con la regione territorialmente interessata, con procedimento unico in cui sono compresi tutti i nulla osta necessari alla realizzazione delle relative attività, secondo la procedura di cui al successivo articolo 11. Lo stesso articolo 8 dispone che la licenza di esplorazione ha una durata di tre anni prorogabile - a richiesta del soggetto interessato - per un ulteriore termine massimo di 2 anni, previo parere - secondo quanto concordato con le Regioni in sede di Conferenza - della regione territorialmente interessata.
L'articolo 9 disciplina l'utilizzo del suolo di terzi disponendo che le opere necessarie all'esplorazione sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e quindi imponendo ai proprietari e agli eventuali utilizzatori dei terreni compresi nel perimetro che delimita l'area della licenza di consentire alla propria presenza - ai fini dell'indagine - l'accesso al suolo da parte delle persone autorizzate all'indagine o loro incaricati. Una volta terminata l'indagine, il titolare della licenza dovrà provvedere al ripristino immediato dello stato di fatto e di diritto antecedente all'occupazione temporanea. Qualora poi a seguito delle attività autorizzate insorgano pregiudizi patrimoniali, il titolare dovrà di versare un adeguato indennizzo in denaro al proprietario o altro legittimo utilizzatore del suolo. L'articolo 10 disciplina i casi di revoca della licenza alla quale procede il MSE di concerto con il MATTM, previa diffida, e sentita - secondo l'impegno del Governo in sede di Conferenza Stato-Regioni - la Regione territorialmente interessata.
Quanto al rilascio e al rifiuto della licenza, il cui termine è in ambedue i casi

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fissato dall'articolo 11 in 180 giorni, il Governo si è impegnato, secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni, a modificare il comma 5 con due commi destinati a disciplinare, rispettivamente, il rilascio o il rifiuto della licenza. Ai fini del rilascio verrebbe previsto che la regione renda la propria intesa (espressamente prevista dalla nuova formulazione accettata dal Governo all'articolo 8, comma 2, del provvedimento) entro 120 giorni, fatto salvo il dettato della parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 (norme in materia di VIA). In caso di diniego al rilascio della licenza verrebbe previsto inoltre che il provvedimento di rifiuto, da emanare qualora ne siano ravvisati i presupposti, debba essere motivato. Lo stesso articolo 11 demanda poi l'individuazione dei criteri su cui dovrà basarsi la valutazione delle istanze concorrenti ad appositi decreti ministeriali da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. Secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-regioni, il Governo si è impegnato ad esplicitare nel testo i criteri da utilizzare nelle more dell'emanazione della disciplina regolamentare.
I successivi articoli da 12 a 17 recano la disciplina delle autorizzazioni allo stoccaggio di CO2. In particolare, l'articolo 12 ricomprende fra le attività soggette ad autorizzazione, quelle relative alla realizzazione, alla gestione, al monitoraggio e alla chiusura dei siti di stoccaggio di CO2. Lo stesso articolo prevede, inoltre, che ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, i richiedenti devono dimostrare di essere in possesso delle capacità tecniche, organizzative ed economiche necessarie per l'espletamento delle attività da autorizzare. È riconosciuta, poi, una precedenza al titolare della licenza di esplorazione. A differenza dell'analoga disposizione della direttiva che prevede il divieto di utilizzi incompatibili, l'articolo 12 dispone che nel corso della procedura di autorizzazione allo stoccaggio non sono consentiti usi diversi del complesso di stoccaggio che possano pregiudicare l'idoneità del sito a essere adibito a sito di stoccaggio di CO2.
L'articolo 13 disciplina il contenuto della domanda di autorizzazione che deve contenere, tra l'altro, gli elementi idonei a comprovare la competenza tecnica del richiedente; la caratterizzazione del sito e del complesso di stoccaggio e una valutazione della sicurezza di stoccaggio; la descrizione dell'impianto e delle tecnologie impiegate; il programma dei lavori con la descrizione delle attività; i quantitativi di CO2 da iniettare e stoccare; i piani di monitoraggio e post-chiusura e la quietanza dell'avvenuto pagamento delle tariffe. Secondo quanto emerge dal parere della Conferenza Stato-Regioni - il Governo si è impegnato ad eliminare dal contenuto della domanda la prova dell'avvenuta prestazione della garanzia finanziaria o altro mezzo equivalente richiesto, prima che abbiano inizio le operazioni di iniezione. Nei casi di volumi complessivi di stoccaggio inferiori a 100.000 tonnellate, effettuati ai fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti o processi (assoggettati alla procedura semplificata prevista dall'articolo 16, comma 11), la domanda ha un contenuto informativo ridotto.
L'articolo 14 reca disposizioni relative alle condizioni e alle limitazioni temporali dell'autorizzazione allo stoccaggio il cui contenuto è disciplinato dal successivo articolo 15.
L'articolo 16, in parallelo a quanto previsto dall'articolo 11 per le licenze di esplorazione, disciplina il procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio, prevedendosi anche in questo caso un termine di 180 giorni per il rilascio o il rifiuto dell'autorizzazione; che la regione territorialmente interessata, secondo l'impegno assunto dal Governo in sede di Conferenza Stato-regioni, renda la propria intesa entro 120 giorni (fatto salvo il dettato del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di VIA); che siano individuati i criteri su cui dovrà basarsi la valutazione delle istanze concorrenti ad appositi decreti ministeriali da emanarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, con esplicitazione nel

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testo di quelli da utilizzare nelle more dell'emanazione della disciplina regolamentare.
L'articolo 17, unitamente all'articolo 12, comma 6, disciplina i casi di modifica, riesame, aggiornamento, revoca e decadenza dell'autorizzazione, in linea con le disposizioni recate dall'articolo 11 della direttiva. In particolare, il gestore del sito di stoccaggio ha l'obbligo di comunicare - con le stesse forme previste per la presentazione della domanda di autorizzazione - le eventuali modifiche che intende apportare alla gestione del sito. Sulla base di una valutazione dell'entità di tali modifiche e fatta salva l'ottemperanza agli obblighi in materia di VIA concernenti le modifiche proposte, il MSE, di concerto con il MATTM, su parere del Comitato, adotta i relativi provvedimenti in termini di modifica, riesame e aggiornamento dell'autorizzazione allo stoccaggio. In caso di modifiche sostanziali, il gestore è previamente autorizzato, mentre, quanto alla decadenza, essa è dichiarata dal MSE anche su proposta del Comitato.
Le successive norme contenute nel Capo IV (articoli da 18 a 27) riguardano, invece, gli obblighi in materia di gestione degli impianti di stoccaggio, nonché quelli previsti per la fase di chiusura e post-chiusura, accanto alla procedura del trasferimento di responsabilità dal gestore all'autorità competente. In particolare, l'articolo 18 stabilisce i criteri e la procedura di iniezione del flusso di CO2 nei siti di stoccaggio, specificando, fra l'altro, che il gestore inietta i flussi di CO2 solo previa effettuazione delle analisi della loro composizione. Il successivo articolo 19 impone al gestore l'obbligo di effettuare il controllo e il monitoraggio dei flussi di CO2 iniettati e di certificare al Comitato, ogni sei mesi, i risultati di tali attività, in attuazione del piano di monitoraggio predisposto dallo stesso gestore.
L'articolo 20 impone, inoltre, al gestore di presentare al Comitato una relazione annuale sulle attività svolte.
L'articolo 21 istituisce, quindi, un sistema di vigilanza e controllo, attraverso la previsione di ispezioni periodiche ed occasionali, individuando l'UNMIG e i suoi uffici territoriali come organo di vigilanza e controllo per quanto riguarda l'applicazione delle norme di polizia mineraria e l'ISPRA come organo deputato alla vigilanza e ai controlli ambientali, da svolgere - secondo l'impegno assunto dal Governo in sede di Conferenza Stato-regioni - avvalendosi anche delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
L'articolo 22 disciplina le azioni da intraprendere in caso di fuoriuscite o rilevanti irregolarità, mentre l'articolo 23 disciplina la fase di chiusura e post-chiusura del sito di stoccaggio di CO2, prevedendosi al comma 1 che le relative attività sono soggette ad autorizzazione ministeriale rilasciata - secondo l'impegno assunto dal Governo in sede di Conferenza Stato-regioni - d'intesa con la regione territorialmente interessata. I successivi commi 3 e 4 introducono, poi, una specifica disciplina per la fase di post-chiusura consistente in una serie di obblighi a carico del gestore, quali la sigillazione del sito e lo smantellamento degli impianti di iniezione, secondo un piano provvisorio di post-chiusura.
L'articolo 24 reca le disposizioni che regolano il trasferimento della responsabilità del complesso di stoccaggio dal gestore all'autorità competente, che viene individuata nel MiSE, una volta chiuso il sito di stoccaggio nei casi previsti dall'articolo 23, comma 2, lettere a) e b), ovvero se sono soddisfatte le condizioni indicate nell'autorizzazione alla chiusura oppure su richiesta motivata del gestore.
L'articolo 25 disciplina l'obbligo di prestazione di apposita garanzia finanziaria da parte del soggetto autorizzato allo stoccaggio del CO2.
Prima che sia avvenuto il trasferimento di responsabilità con le modalità indicate nell'articolo 24, l'articolo 26, comma 1 impone al gestore di versare all'autorità competente un contributo finanziario, la cui entità con le relative modalità di versamento, sono determinate da un decreto interministeriale da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

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L'articolo 27, comma 1, prevede la tariffazione, a carico degli operatori interessati, in base al costo effettivo del servizio, per la copertura degli oneri relativi a talune attività, fra le quali quelle relative alla effettuazione delle ispezioni da parte degli organi di vigilanza e controllo.
Le disposizioni dei Capi V e VI (articoli da 28 a 33) recano una serie di norme relative alle modalità di accesso da parte di terzi alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio, alla cooperazione transazionale, alle modalità di informazione al pubblico ed all'istituzione di un apposito sistema sanzionatorio.
L'articolo 35 reca, quindi, alcune modifiche al Codice ambientale, mentre l'articolo 36 prevede l'entrata in vigore dello schema in esame il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Sottolinea che gli allegati allo schema in esame riguardano i criteri per la caratterizzazione e la valutazione del potenziale complesso di stoccaggio e dell'area circostante (Allegato I), i criteri per la preparazione e l'aggiornamento del piano di monitoraggio (previsto dall'articolo 19, comma 2) e per il monitoraggio nella fase di post-chiusura (Allegato II) e i requisiti necessari per i soggetti richiedenti il rilascio di una licenza di esplorazione o di un'autorizzazione allo stoccaggio (Allegato III). Ricorda, infine, che l'articolo 34 del provvedimento in esame, infine, consente la modifica degli allegati anche a seguito di eventuali modifiche apportate dalla Commissione europea.

Manuela DAL LAGO, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.