CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 aprile 2011
467.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Testo unificato delle proposte di legge recanti «Disposizioni sulla Corte penale internazionale» (C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),
esaminato il testo unificato delle proposte di legge recanti Disposizioni sulla Corte penale internazionale, quale risultante dall'esame degli emendamenti approvati presso la Commissione di merito;
richiamato il ruolo determinante svolto dall'Italia per l'istituzione della Corte Penale Internazionale, confermato dalla convocazione nel 1996 a Roma, da parte dell'Assemblea Generale dell'ONU, della Conferenza diplomatica dei plenipotenziari che nel 1998 ha elaborato lo Statuto della stessa Corte;
sottolineata l'urgenza di provvedere all'adeguamento dell'ordinamento interno per dare attuazione allo Statuto della Corte in coerenza con l'impegno assunto nel 1998 in qualità di primo paese europeo firmatario e nel più generale quadro dell'azione internazionale dell'Italia per la tutela e la promozione dei diritti umani;
richiamata l'esigenza di portare a termine tale impegno auspicabilmente entro il nono anniversario dell'entrata in vigore dello Statuto di Roma del 2 luglio 2011, affinché l'Italia sia nelle condizioni di collaborare pienamente con la Corte in ragione dei drammatici eventi in atto in Nordafrica e dell'apertura di un'indagine della Corte nei confronti della leadership libica in conformità con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'Onu n. 1970 del 26 febbraio 2011;
segnalata l'opportunità di provvedere all'inserimento nel nostro ordinamento di norme di diritto penale sostanziale utili a contemplare fattispecie di reato in tema di genocidio, di crimini contro l'umanità o di crimini contro la libertà e dignità dell'essere umano, con particolare riferimento al reato di tortura, in ottemperanza con quanto stabilito dallo Statuto della Corte;
in considerazione del necessario coinvolgimento del Ministero degli affari esteri ai fini dell'eventuale intesa da raggiungere nella cura dei rapporti con la Corte penale internazionale, affidata in via principale al Ministro della giustizia, e in materia di trasmissione di atti e documenti,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
con riferimento agli articoli 2, comma 1, e 5, comma 2, del testo unificato in esame, valuti la Commissione di merito l'inserimento di un espresso richiamo al Ministero degli affari esteri, rispetto a quello generale agli altri Ministeri interessati, ai fini dell'intesa da raggiungere con il Ministero della giustizia.

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ALLEGATO 2

Testo unificato delle proposte di legge recanti «Disposizioni sulla Corte penale internazionale» (C. 1439 Melchiorre, C. 1782 Di Pietro, C. 2445 Bernardini e C. 1695 Gozi).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),
esaminato il testo unificato delle proposte di legge recanti Disposizioni sulla Corte penale internazionale, quale risultante dall'esame degli emendamenti approvati presso la Commissione di merito;
richiamato il ruolo determinante svolto dall'Italia per l'istituzione della Corte Penale Internazionale, confermato dalla convocazione nel 1996 a Roma, da parte dell'Assemblea Generale dell'ONU, della Conferenza diplomatica dei plenipotenziari che nel 1998 ha elaborato lo Statuto della stessa Corte;
sottolineata l'urgenza di provvedere all'adeguamento dell'ordinamento interno per dare attuazione allo Statuto della Corte in coerenza con l'impegno assunto nel 1998 in qualità di primo paese europeo firmatario e nel più generale quadro dell'azione internazionale dell'Italia per la tutela e la promozione dei diritti umani;
richiamata l'esigenza di portare a termine tale impegno auspicabilmente entro il nono anniversario dell'entrata in vigore dello Statuto di Roma del 2 luglio 2011, affinché l'Italia sia nelle condizioni di collaborare pienamente con la Corte in ragione delle drammatiche evenienze che abbiamo di fronte;
segnalata l'opportunità di provvedere all'inserimento nel nostro ordinamento di norme di diritto penale sostanziale utili a contemplare fattispecie di reato in tema di genocidio, di crimini contro l'umanità o di crimini contro la libertà e dignità dell'essere umano, con particolare riferimento al reato di tortura, in ottemperanza con quanto stabilito dallo Statuto della Corte;
in considerazione del necessario coinvolgimento del Ministero degli affari esteri ai fini dell'eventuale intesa da raggiungere nella cura dei rapporti con la Corte penale internazionale, affidata in via principale al Ministro della giustizia, e in materia di trasmissione di atti e documenti,
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
con riferimento agli articoli 2, comma 1, e 5, comma 2, del testo unificato in esame, valuti la Commissione di merito l'inserimento di un espresso richiamo al Ministero degli affari esteri, rispetto a quello generale agli altri Ministeri interessati, ai fini dell'intesa da raggiungere con il Ministero della giustizia.

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ALLEGATO 3

7-00533 Tempestini: Sulla tutela delle imprese italiane in Libia, in Tunisia e in Egitto.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),
premesso che:
la crisi apertasi nel Mediterraneo nei primi mesi dell'anno 2011 ha pesantemente investito molte imprese italiane che operavano in Libia, Tunisia ed Egitto costrette ad interrompere le proprie attività, ad abbandonare i siti produttivi e far rimpatriare maestranze e dirigenze italiane;
l'effetto più drammatico si è avuto dapprima in Tunisia con saccheggi e distruzioni di numerosi stabilimenti stranieri;
il blocco dell'attività amministrativa, sommata alla necessità di lasciare il Paese ha bloccato in molti casi la riscossione di crediti vantati dalle nostre imprese;
la stessa amministrazione della giustizia risulta sospesa con edifici pubblici e tribunali dati alle fiamme, cosa che può compromettere il recupero di pratiche aperte;
in Libia la situazione, ancora aperta ad esiti imprevisti, per le nostre imprese è ancora più grave e pericolosa;
numerose piccole e medie imprese esercenti le più disparate attività, oltre ai numerosi ed importanti nostri gruppi industriali impegnati in Libia, hanno dovuto lasciare il Paese, abbandonare cantieri e stabilimenti;
molte imprese hanno attività differenziate con presenza in Italia ed in altri paesi ma molte avevano presenze e commesse soltanto in Libia, Tunisia ed Egitto;
la sospensione prolungata dell'attività potrebbe compromettere la tenuta delle aziende che non operano in altri mercati;
come è noto i meccanismi della cassa integrazione non operano per i lavoratori italiani assunti per contratti all'estero;
nessun ammortizzatore sociale è previsto con gravi difficoltà per le famiglie e con il rischio che le specializzate maestranze non possano attendere la riapertura della attività nei singoli paesi pregiudicando il futuro delle loro aziende;
vari e diversificati possono essere i problemi delle aziende in questione che possono raggrupparsi nelle seguente tematiche:
a) danni a cantieri e stabilimenti;
b) mancati pagamenti;
c) perdita contratti;
d) impegni fiscali e doganali non rispettati per causa di forza maggiore;
e) impegni contrattuali non onorati per causa di forza maggiore;
f) spese di funzionamento (locazioni, guardiania e altro) necessarie anche in caso di inattività;
g) spese per il personale inattivo;
molte imprese verosimilmente non hanno adeguata copertura assicurativa per i rischi di cui si tratta;

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il problema più pressante è comunque determinato dalla esposizione delle imprese con il sistema bancario italiano essendovi il rischio di non poter onorare gli impegni a seguito della sospensione delle attività e delle mancate riscossioni;
andrebbe prevista una moratoria per l'esposizione riferita a crediti, fidi e garanzie con le banche per un limitato periodo in attesa della ripresa delle attività o comunque della definizione della situazione circa il riconoscimento dei danni conseguenti e successivi «claim» che verosimilmente verranno negoziati fra i Paesi;
andrebbero previsti ammortizzatori sociali per i dipendenti inattivi;
analoghe misure furono assunte dal Parlamento italiano nel 1991 per la crisi del Golfo Persico con la legge 19 ottobre 1991 n. 337 «Disposizioni a favore dei connazionali coinvolti dalla crisi del Golfo Persico»;
in ordine alle eventuali «coperture finanziarie» necessarie per poter assumere impegni potrebbe farsi riferimento alla sospensione «di fatto» del trattato di amicizia fra Italia e Libia del 30 agosto 2008 ratificato con la legge 6 febbraio 2009 n. 7;
il trattato prevede risorse che al momento non possono essere spese ed in ogni caso lo stesso andrà rinegoziato con la diversa rappresentanza che si determinerà in Libia e che dovrà riconoscere i danni sopportati dalle imprese italiane in forza dell'articolo 4 dell'accordo in materia di promozione e protezione degli investimenti sottoscritto con la Libia il 13 dicembre 2000;
è urgente una ricognizione puntuale delle aziende interessate, dei danni subiti e delle problematiche aperte,

impegna il Governo:

ad effettuare una completa ricognizione della situazione circa le aziende coinvolte, anche per valutare l'esigenza di una «moratoria» con il sistema bancario per le esposizioni bancarie delle aziende, in particolare medie e piccole, riferite alle loro attività in Libia, Tunisia ed Egitto e la compatibilità di eventuali opportune iniziative, sulla base dell'esperienza di modelli sperimentati in passato da parte del sistema bancario, nonché per valutare la possibilità di applicare, in considerazione della peculiare situazione determinatasi in Libia, Tunisia ed Egitto, forme di sostegno in favore dei lavoratori connazionali inattivi dipendenti dalle aziende coinvolte, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia e con la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie;
ad aprire uno specifico tavolo di consultazione a tutela degli interessi imprenditoriali italiani nelle aree di crisi del Maghreb e dei Paesi del Golfo, sia nel medio che nel lungo periodo;
a promuovere il rilancio degli investimenti italiani nel Mediterraneo, richiamando l'opportunità di istituire la Banca euromediterranea per lo sviluppo e di accrescere l'impegno della BEI nonché negoziando nuovi accordi bilaterali al fine di consentire alle economie locali di accrescere i livelli occupazionali garantendo alle imprese italiane le necessarie garanzie giuridiche.
(8-00118)
«Tempestini, Vannucci, Stefani, Antonione, Dozzo».