CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 luglio 2011
509.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 12 luglio 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 94/2011: Misure urgenti in tema di rifiuti solidi urbani prodotti nella regione Campania.
C. 4480 Governo.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che il decreto-legge in esame reca le disposizioni necessarie a superare le attuali criticità nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella regione Campania.
In particolare, il comma 1 dell'articolo 1 consente - sino al 31 dicembre 2011 - lo smaltimento fuori regione dei rifiuti derivanti dalle attività di tritovagliatura praticate negli impianti STIR («Stabilimenti di Tritovagliatura ed Imballaggio Rifiuti») della regione Campania. Lo stesso comma precisa che tale smaltimento potrà avvenire in deroga: al divieto di smaltimento extraregionale disposto, per i rifiuti urbani, dall'articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 152/2006; alle procedure

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di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 196/2010, che prevedono, ove si verifichi la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti in Campania, che il Governo promuova, nell'ambito di una seduta della Conferenza stato-Regioni, appositamente convocata anche in via d'urgenza, su richiesta della Regione, un «accordo interregionale volto allo smaltimento dei rifiuti campani anche in altre regioni» (in attuazione della disposizione, nel dicembre 2010 sono stati approvati accordi con le Regioni Puglia, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, per il conferimento nelle discariche delle citate Regioni, di rifiuti provenienti dagli STIR campani. Ai fini dello smaltimento è comunque sempre richiesto il nulla osta della regione di destinazione.
Il comma 2 dell'articolo 1 introduce ulteriori compiti e funzioni in capo al Commissario straordinario che, nominato dal Presidente della Regione Campania per un periodo massimo di 12 mesi, ha il compito di provvedere all'individuazione ed attivazione di «ulteriori aree dove realizzare siti da destinare a discarica anche tra le cave abbandonate o dimesse, con priorità per quelle acquisite al patrimonio pubblico». Il Commissario potrà provvedere a tali compiti anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia alle province e ai comuni interessati ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonché operando con i poteri di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 90 del 2008, ferme restando le procedure di aggiudicazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 196 del 2010, con oneri a carico degli stessi enti, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate nei rispettivi bilanci. La modifica proposta pertanto, come segnalato anche dalla relazione illustrativa, fa salvo l'utilizzo per l'aggiudicazione della procedura di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), che disciplina il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.
Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione XIV, ricorda che l'articolo 16 della direttiva 2008/98/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo 205/2010 (con cui è stata profondamente modificata la parte IV del decreto legislativo 152/2006), detta i princìpi di autosufficienza e prossimità. In particolare il paragrafo 3 stabilisce che la rete di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla raccolta domestica deve permettere lo smaltimento o il recupero «in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all'utilizzazione dei metodi e delle tecnologie più idonei, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute pubblica». Il successivo paragrafo 4 però stabilisce che «i principi di prossimità e autosufficienza non significano che ciascuno Stato membro debba possedere l'intera gamma di impianti di recupero finale al suo interno».
Il recepimento nazionale di tale principio può essere individuato nell'articolo 182-bis del decreto legislativo 152/2006 (codice ambientale), introdotto dal citato decreto legislativo 205/2010, sancendo che «lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di

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protezione dell'ambiente e della salute pubblica».
Fa inoltre riferimento ai principi di autosufficienza e prossimità anche la sentenza del 4 marzo 2010 della Corte di giustizia (causa C-297/08) con la quale l'Italia è stata giudicata inadempiente agli obblighi incombenti in forza della direttiva 2006/12/CE (direttiva «rifiuti»). In particolare, la Corte ha contestato all'Italia di non avere adottato tutte le misure necessarie allo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania ovvero di non aver creato una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento idonei a consentire l'autosufficienza in materia di smaltimento di rifiuti e che tale situazione avrebbe determinato un pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
Ricorda che in seguito alla procedura di infrazione avviata a carico dell'Italia nel 2007 la Commissione europea ha deciso di sospendere il pagamento di 135 milioni di contributi Ue, che dal 2006 al 2013 avrebbero dovuto finanziare i progetti relativi ai rifiuti, e di altri 10,5 milioni del periodo 2000-2006 che sono stati aboliti.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra gli Stati del Cariforum, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, Protocolli, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008.
C. 4470 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, evidenzia che è all'esame della Commissione Affari esteri l'Accordo di partenariato economico tra i paesi caraibici riuniti nel CARIFORUM da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri dall'altro, fatto a Bridgetown, Barbados, il 15 ottobre 2008. Il disegno di legge è strettamente collegato a un altro provvedimento, sul quale la XIV Commissione si è già espressa favorevolmente la scorsa settimana, ovvero la seconda revisione dell'Accordo generale di partenariato (APE) tra la Comunità europea e i 79 paesi del gruppo Africa, Caraibi e Pacifico (ACP), noto come Accordo di Cotonou (C.4374).
Il CARIFORUM raggruppa, proprio all'interno dei paesi ACP, quelli facenti parte della Comunità e mercato comune dei Caraibi (CARICOM), unitamente alla Repubblica dominicana, che nel CARICOM figura come osservatore. Ricordo che il CARICOM esiste dal 1o agosto 1973, allo scopo di promuovere lo sviluppo e l'integrazione economica tra i propri membri: questi sono Antigua e Barbuda, le Bahamas, Barbados, il Belize, la Dominica, Grenada, la Guyana, Haiti, la Giamaica, Montserrat, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, il Suriname, Trinidad e Tobago.
Obiettivo generale della CARICOM è quello di intensificare il commercio tra gli Stati membri e favorire la competitività delle loro produzioni, mantenendo una politica di rigido protezionismo fondata su elevate barriere tariffarie al commercio con paesi terzi. Sono anche state adottate diverse misure per i paesi meno sviluppati della Comunità e un programma di armonizzazione delle politiche economiche. Per la costituzione della zona di libero commercio all'interno della CARICOM sono state eliminate le tariffe intra-zona - con alcune eccezioni - ed è prevista una tariffa esterna comune.
Negli anni '90, la CARICOM ha così varato il progetto Caribbean Single Market and Economy (CSME), finalizzato a rimuovere gli ostacoli al commercio di beni e di servizi, alla libera circolazione di capitali e di mano d'opera. Il 30 gennaio 2006, a Kingston (Giamaica) è stato rilanciato il Mercato Unico della CARICOM, indicando l'obiettivo di realizzare una vera Economia Unica entro il 2008. Oggi, malgrado persistano eccezioni per alcuni prodotti, si

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può dire che i territori dei paesi CARICOM costituiscano effettivamente una zona di libero commercio. La realizzazione della tariffa esterna comune comporterà una riduzione sostanziale della protezione esterna e potrà causare difficoltà soprattutto per i paesi che dipendono in modo significativo dalle tariffe sulle importazioni.
Oggi la CARICOM fa registrare importanti progressi nell'area della circolazione di persone, ma il ritmo della liberalizzazione dei servizi e dei movimenti di capitali dovrebbe chiaramente accelerare per raggiungere gli obiettivi fissati nel CSME. Per quanto riguarda le riforme istituzionali, c'è un consenso abbastanza diffuso sul fatto che il meccanismo di consultazione tra gli organismi della CARICOM e le autorità nazionali non ha prodotto i risultati sperati. Nel complesso si può dire che, malgrado i loro sforzi, la CARICOM e i paesi membri - fortemente dipendenti dagli Stati Uniti e dal mercato internazionale - non siano riusciti a raggiungere l'obiettivo di una vera economia comune. Inoltre, come per altri paesi e processi in America Latina, i negoziati simultanei (a livello multilaterale, continentale e biregionale) evidenziano le difficoltà di questi piccoli paesi e la mancata capacità di costruire un'agenda che sia allo stesso tempo interna, regionale e internazionale.
Gli accordi di partenariato (APE) sono lo strumento principale proprio del nuovo corso nei rapporti tra la CE e i paesi ACP inaugurato nel 2000 con l'Accordo di Cotonou: si tratta in effetti ancora di strumenti mirati a favorire lo sviluppo dei paesi svantaggiati, ma in un quadro di apertura al mercato mondiale che ne consenta una crescita autosostenuta e perciò stabilmente acquisita. In precedenza, infatti, i paesi ACP avevano goduto di un largo regime preferenziale sui dazi delle loro esportazioni nel territorio della Comunità europea, che tuttavia non aveva favorito la crescita commerciale, tanto che il livello dell'export regionale è oggi inferiore a quello di vent'anni fa. Inoltre, con la sempre maggiore integrazione commerciale internazionale dovuta ai negoziati in seno all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), i regimi preferenziali venivano ad essere sempre meno proponibili, in quanto anche esposti ai ricorsi - proprio in seno all'efficiente meccanismo di risoluzione delle controversie dell'OMC - di altri paesi da essi esclusi. In questo contesto lo strumento dell'APE si è posto come suscettibile di superare simultaneamente tutti questi problemi, soddisfacendo alla condizione OMC di una apertura di tutti gli scambi tra i partner di un accordo commerciale.
Per la stipula degli accordi di partenariato economico nel quadro delle relazioni UE-ACP sono state individuate sei regioni geografiche, tra le quali quella caraibica, con il raggruppamento, appunto, dei paesi del CARICOM. Finora, in effetti, quello con i paesi caraibici è l'unico APE completo perfezionato, mentre nelle altre aree geografiche sono stati variamente negoziati accordi meno impegnativi, limitati per lo più alla liberalizzazione nel settore dei mercati di beni.
In particolare, l'Accordo di partenariato economico tra CE e i CARICOM apre senz'altro tutti i mercati dal lato dell'Unione europea, mentre ne prevede l'apertura graduale da parte dei paesi caraibici. Al tempo stesso l'APE in esame non manca, servendosi proprio di disposizioni dell'OMC, di porre al riparo alcune merci dai regimi di liberalizzazione, né di proteggere industrie sensibili ed emergenti, come anche di prevedere tempi lunghi per la liberalizzazione, nonché salvaguardie che prevengano impennate delle importazioni pregiudizievoli per le ancora fragili economie della regione.
Il commercio dell'UE con la regione caraibica ammontava nel 2007 a più di 6 miliardi di euro: l'UE ha esportato verso i Caraibi merci per 3,275 miliardi di euro, mentre le esportazioni dai Caraibi all'UE hanno registrato un valore di quasi 3 miliardi di euro.
Al centro dell'Accordo di partenariato economico vi è la creazione di un mercato regionale integrato nei Caraibi, con l'armonizzazione progressiva delle tariffe esterne dei paesi CARIFORUM contestualmente

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alla liberalizzazione del flusso di merci tra le economie dei Caraibi. Dovrebbero in tal modo essere favorite le condizioni per stimolare gli investimenti e l'iniziativa del settore privato, innescando mediante una maggiore competitività la crescita economica durevole nella regione caraibica. Naturalmente da parte degli Stati caraibici vi è l'impegno all'avvio di riforme nazionali e regionali, che l'Unione europea vorrà dal canto suo sostenere mediante misure di cooperazione. Ciò dovrebbe anche rendere la regione più attraente in quanto mercato d'investimenti e di scambi.
L'APE, inoltre, rimuove immediatamente tutte le tariffe e le quote che venivano applicate sulle esportazioni dai Caraibi all'UE: l'unica eccezione è costituita dallo zucchero e dal riso, che verranno comunque liberalizzati in tempi brevi.
L'UE ha anche accettato di aprire nuovi mercati per le imprese e gli operatori dei Caraibi che intendono offrire servizi nell'UE e per giovani professionisti dei Caraibi, affinché possano acquisire un'esperienza di lavoro nell'UE, ben al di là delle agevolazioni solitamente offerte dall'Europa nel contesto di qualsiasi altro accordo commerciale.
Sul lato caraibico è prevista una graduale apertura dei mercati nell'arco di 25 anni, che comporterà ribassi nei prezzi delle merci a vantaggio dei consumatori e delle imprese. I paesi dei Caraibi beneficeranno di «norme sull'origine» migliorate a sostegno dello sviluppo di industrie che importano materiali per produrre beni destinati poi a essere esportati in Europa. Per settori come le industrie di trasformazione degli alimenti e quelle della pesca è importante poter importare materie prime dal di fuori della regione caraibica.
Il volume delle merci liberalizzate dai paesi CARIFORUM in virtù dell'APE in esame è pari al 61 per cento delle importazioni dall'UE in valore nell'arco di 10 anni, all'82 per cento nell'arco di 15 anni e all'86 per cento nell'arco di 25 anni. I principali settori esclusi dai tagli tariffari sono i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati, alcuni prodotti chimici, i prodotti di arredamento e altri prodotti industriali.
L'Accordo contiene anche disposizioni volte a proteggere e a far valere gli standard ambientali e i diritti dei lavoratori, garantendo allo stesso tempo il diritto dei paesi dei Caraibi a legiferare e a gestire i loro affari sovranamente.
L'APE stipulato con i Caraibi fruirà di un'assistenza finanziaria dal Fondo di sviluppo dell'Unione europea, in particolare dal programma regionale, per un ammontare di 165 milioni di euro per il periodo 2008-2013. I finanziamenti verranno usati, tra l'altro, per creare programmi di sviluppo delle aziende e per fornire assistenza nella riforma dei sistemi di tassazione dei paesi CARIFORUM.
L'accordo di Partenariato CE-CARIFORUM si compone di 250 articoli, con 7 Allegati, 3 Protocolli e alcune dichiarazioni finali.
Gli articoli 1-18 enunciano gli obiettivi dell'Accordo, come anche i principi e gli elementi essenziali di esso, che non a caso coincidono con quelli già presenti nell'Accordo di Cotonou - parità delle parti, centralità del dialogo, democratizzazione, rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, cooperazione allo sviluppo, pratiche di buon governo, monitoraggio della realizzazione degli obiettivi dell'Accordo.
Gli scambi commerciali e le connesse questioni sono oggetto degli articoli 9-59, ove si prevedono i regimi e i ritmi di liberalizzazione di cui già in precedenza.
Gli articoli 60-121 riguardano invece gli investimenti, gli scambi di servizi e il commercio elettronico, con l'ottica particolare di agevolare gli investimenti stranieri nella regione caraibica, compensando i possibili effetti pregiudizievoli per i paesi di essa con un'apertura europea molto più ampia di quanto non faccia il CARIFORUM.
Gli articoli 122-124 riguardano i pagamenti correnti e i movimenti di capitali.
Le questioni connesse agli scambi - che comprendono la concorrenza, l'innovazione e la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, l'ambiente, gli aspetti sociali, la protezione dei dati personali - sono riportate agli articoli 125-201. In particolare, si mira a prevenire distorsioni della concorrenza come cartelli o abuso di

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posizioni dominanti, lasciando tuttavia alle Parti il diritto di mantenere o istituire monopoli di carattere pubblico o privato. L'articolo 129 contiene specifiche previsioni per le imprese pubbliche che, su richiesta del CARIFORUM, vengono esentate dall'osservanza delle prescrizioni dell'Accordo limitatamente ad alcuni settori. Vi sono nell'Accordo molteplici disposizioni di cooperazione in direzione dell'innovazione scientifica, tecnologica, informatica e nelle comunicazioni. Riconoscendo i vigenti quadri pattizi internazionali con riferimento ai diritti d'autore, ai marchi e alle patenti, l'Accordo prevede invece da parte del CARIFORUM l'organizzazione di un sistema di protezione delle indicazioni geografiche entro la fine del 2013, prodromico a un accordo specifico con l'Unione europea sullo stesso argomento. Negli appalti pubblici, lungi dal prevedere per le aziende europee la partecipazione alle gare per contratti nazionali nella regione caraibica, le disposizioni dell'Accordo mirano soprattutto a stabilire nei vari paesi criteri di trasparenza.
La prevenzione e risoluzione di controversie formano oggetto degli articoli 202-223, mentre ai successivi articoli 224-226 vengono trattate eccezioni generali quali quelle in materia di sicurezza e di fiscalità.
Le disposizioni istituzionali sono contemplate agli articoli 227-232, che istituiscono diversi organismi come il Consiglio congiunto CARIFORUM-CE, il Comitato CARIFORUM-CE per il commercio e lo sviluppo, il Comitato parlamentare e il Comitato consultivo CARIFORUM-CE.
Infine, le disposizioni generali e finali, di cui agli articoli 233-250, trattano di problematiche quali quelle della collaborazione nella lotta alle attività finanziarie illecite, delle difficoltà nella bilancia dei pagamenti che alcuni paesi possono attraversare, delle relazioni giuridiche tra l'Accordo in esame e l'Accordo di Cotonou o gli accordi istitutivi dell'Organizzazione mondiale del commercio.
I 7 Allegati all'Accordo in esame riguardano rispettivamente i dazi all'esportazione, i dazi sui prodotti originari dei paesi del CARIFORUM, i dazi sui prodotti originari dei paesi della Comunità europea, gli impegni nel settore degli investimenti e degli scambi di servizi, i centri di informazione per assicurare la trasparenza nell'esecuzione dell'Accordo, gli appalti interessati e i mezzi di pubblicazione.
I 3 Protocolli, invece, riguardano rispettivamente la definizione di prodotti originari e i metodi di cooperazione amministrativa, l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale - ricalcando sostanzialmente le norme già contenute in accordi bilaterali della Comunità europea con singoli paesi -, la cooperazione culturale, i cui concetti si ispirano alla convenzione UNESCO dell'ottobre 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.
Quanto al disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato, esso si compone di 3 articoli, il primo dei quali concerne l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, mentre il secondo contiene il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica esclude che la partecipazione italiana all' Accordo di partenariato economico CE-CARIFORUM possa comportare ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto per le attività da essa previste - si fa riferimento al Protocollo II, che riguarda l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale - l'Agenzia delle Dogane si avvarrà degli ordinari stanziamenti a suo favore.
Formula quindi, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del PD alla proposta di parere formulata.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.25.

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ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 12 luglio 2011. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.25.

Proposta di direttiva che istituisce norme minime riguardanti i diritti, l'assistenza e la protezione delle vittime di reato.
COM(2011)275 def.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).
(Seguito dell'esame e conclusione - Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 luglio 2011.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, alla luce delle considerazioni esposte nella seduta dello scorso 6 luglio, propone di esprimere una valutazione di conformità.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata dal relatore, ribadendo la necessità di procedere, nel quadro dell'esame sul merito dell'atto, a adeguati approfondimenti, anche a tal fine prevedendo un'audizione di rappresentanti del governo.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore.

Proposta di regolamento relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile.
COM(2011)276 def.

(Seguito dell'esame e conclusione - Valutazione di conformità).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 luglio 2011.

Isidoro GOTTARDO (PdL), relatore, alla luce delle considerazioni esposte nella seduta dello scorso 6 luglio, propone di esprimere una valutazione di conformità.

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata dal relatore, ribadendo la necessità di procedere, nel quadro dell'esame sul merito dell'atto, a adeguati approfondimenti, anche a tal fine prevedendo un'audizione di rappresentanti del governo.

Marco MAGGIONI (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di documento formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore.

Comunicazione sul riesame dello «Small Business Act» per l'Europa.
COM(2011)78 def.
(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 luglio 2011.

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Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, si riserva di formulare una proposta di parere nella seduta di domani.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI DELL'UE

Martedì 12 luglio 2011. - Presidenza del presidente Sandro GOZI.

La seduta comincia alle 14.35.

Comunicazioni del Presidente.

Sandro GOZI, presidente, segnala che, dopo l'ultima seduta del Comitato, svoltasi l'8 giugno 2011, sono stati assegnati alla Commissione politiche dell'Unione europea, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, quattro nuovi progetti legislativi dell'Unione europea per i quali è pendente il termine di otto settimane previsto dal Protocollo n. 2 allegato al Trattato.
Tenuto conto delle decisioni dell'ufficio di presidenza della XIV Commissione, il Comitato per l'esame dei progetti di atti UE è chiamato a selezionare i progetti di atti che potrebbero costituire oggetto di esame effettivo da parte della Commissione stessa.
Sulla base di una prima valutazione, nessuna delle quattro proposte legislative sopra richiamate presenta profili rilevanti ai fini dell'esame di sussidiarietà, avendo esse ad oggetto interventi di cui appare evidente la giustificazione in ragione della natura transnazionale dei problemi da regolare e del valore aggiunto che l'azione europea può assicurare rispetto a quella nazionale.
La XIV Commissione potrebbe invece avviare, ex articolo 127 del Regolamento, l'esame, dei seguenti progetti di atti e documenti dell'Unione europea:
Relazione annuale 2010 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM(2011)345 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). L'esame della relazione - già svolto lo scorso anno - potrebbe costituire l'occasione per una riflessione generale sui rapporti della Commissione con i parlamenti nazionali sia con riferimento all'applicazione del Trattato di Lisbona sia con riguardo al dialogo politico informale. L'esame del documento potrebbe essere svolto congiuntamente alla Relazione sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità già segnalato dal Comitato nella precedente seduta;
Proposta di direttiva sull'efficienza energetica (COM(2011)370 definitivo) e relativo documento di accompagnamento - Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Sintesi della valutazione d'impatto (SEC(2011)780 definitivo), che sono assegnati in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive). La direttiva interviene su una questione di estrema rilevanza per il sistema produttivo italiano ed europeo, per i cittadini e per la tutela dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici. Appare pertanto opportuno avviarne l'esame svolgendo - come già avvenuto in relazione al pacchetto clima energia - un'accurata attività istruttoria, anche attraverso audizioni dei soggetti interessati;
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (Rifusione) (COM(2011)402 definitivo), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti). La proposta è intesa a rimuovere gli ostacoli all'accesso ai servizi di roaming all'ingrosso, dovuti alle differenze nel potere negoziale e nel grado di proprietà dell'infrastruttura da parte

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delle imprese. L'eliminazione di tali ostacoli faciliterebbe lo sviluppo di servizi di roaming alternativi e innovativi e di offerte a favore dei clienti, in particolare da parte di operatori di reti virtuali. In tal modo si agevolerebbe inoltre lo sviluppo di servizi paneuropei;
Libro verde - Modernizzare la direttiva sulle qualifiche professionali (COM(2011)367 definitivo), che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive). Il documento interviene su una questione di grande rilevanza, essendo la mobilità professionale un elemento chiave per il rilancio della competitività dell'Europa. In particolare, la Commissione europea intende prospettare soluzioni per semplificare le procedure macchinose e complesse per il riconoscimento delle qualifiche professionali e modernizzare, più in generale, la disciplina vigente in modo da rafforzare anche la posizione dell'Unione europea nei negoziati commerciali internazionali, rendendo più semplice la convergenza regolamentare e consentendo all'UE di ottenere per i propri cittadini un più facile accesso ai mercati dei paesi terzi.

Nicola FORMICHELLA (PdL) accoglie le proposte avanzate dall'onorevole Gozi. Segnala quindi che la scorsa settimana sono state adottate le proposte relative al bilancio UE 2014-2020, non ancora assegnate alle Commissioni competenti, e che assumono grande rilevanza, soprattutto con riferimento alla politica di coesione. Auspica che tali atti possano essere assegnati in sede primaria, oltre che alla Commissione Bilancio, anche alla XIV Commissione.

Sandro GOZI, presidente, condivide pienamente quanto segnalato dall'onorevole Formichella e si farà carico di rappresentare tale esigenza al Presidente Pescante.

La seduta termina alle 14.45.