CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 gennaio 2011
423.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04025 Bernardo e Ciccioli: Detraibilità delle spese per interventi di restauro o ristrutturazione edilizia effettuati nel corso del 2007 da imprese che abbiano successivamente rivenduto l'immobile.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in esame gli Onorevoli interroganti pongono l'attenzione sulla mancata proroga, per il solo anno d'imposta 2007, della disposizione agevolativa contenuta nell'articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001, per l'acquisto di immobili ristrutturati.
Detta norma ha esteso l'applicazione della detrazione d'imposta del 36 per cento - prevista originariamente dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997, per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, effettuate sulle unità residenziali - anche all'acquisto di unità abitative ubicate in fabbricati ristrutturati da imprese e cooperative edilizie, a condizione che le stesse provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. In tal caso, l'assegnatario o l'acquirente possono beneficiare della detrazione del 36 per cento su un importo pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
La detrazione per l'acquisto di immobili ristrutturati è stata prorogata di anno in anno così da includere nel proprio ambito applicativo gli interventi eseguiti fino al dicembre 2006, per immobili alienati o assegnati entro il 30 giugno 2007.
La misura agevolativa, però, non è stata prorogata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), pertanto la stessa non trova applicazione per gli immobili ristrutturati nel 2007.
Successivamente l'articolo 1, comma 17, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), ha prorogato tale detrazione per le spese sostenute per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie, dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2012, che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2013, non ricomprendendo, quindi, gli interventi eseguiti nell'anno 2007.
Tale scelta normativa, attuata dal legislatore «pro tempore», preclude la possibilità di estendere in via interpretativa l'agevolazione di cui trattasi agli immobili ristrutturati nel 2007.
Gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, peraltro, in diverse occasioni (si ricorda in proposito la Guida edita dall'Agenzia delle entrate nel 2010 «Agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie» consultabile sul sito www.agenziaentrate.it) hanno già evidenziato che il beneficio è stato reintrodotto a partire dall'anno 2008, con ciò sottolineando che non vi è continuità con il precedente periodo d'imposta.
Per quanto attiene gli effetti finanziari in termini di cassa per il Bilancio dello

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Stato, derivanti da un'eventuale accoglimento della richiesta degli interroganti, considerando come primo anno utile per la dichiarazione delle spese in oggetto il 2011, il Dipartimento delle Finanze ha comunicato i seguenti dati:

 2010201120122013
IRPEF0-15,5-8,9-8,9

Milioni di euro.

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ALLEGATO 2

5-04026 Fugatti: Proroga del termine per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese nei confronti delle banche.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione, l'onorevole Fugatti chiede al Governo di farsi promotore della proroga del termine della sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese italiane nei confronti delle banche.
Al riguardo, il Dipartimento del Tesoro ha comunicato che l'Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese è stato sottoscritto il 3 agosto 2009, appena tre settimane dopo che l'idea fu proposta dal Ministro dell'economia e delle finanze all'Assemblea annuale dell'Associazione Bancaria Italiana.
Dopo la firma dell'accordo, il Ministero dell'economia e delle finanze ha attivato e coordinato un tavolo tecnico per monitorare l'applicazione della moratoria e individuare eventuali modifiche necessarie per un suo miglior funzionamento.
Tale tavolo tecnico, composto dai rappresentanti di tutte le associazioni firmatarie, ha sviluppato un modello di monitoraggio quantitativo che ha offerto su base mensile i dati sulle domande di moratoria pervenute e accolte nonché sulle quote di debito residuo coinvolte. È uno dei più rilevanti casi di monitoraggio puntuale di una policy pubblica.
Il tavolo tecnico è stato poi il luogo di confronto per valutare eventuali modifiche da apportare al testo dell'Avviso Comune. Si è così deciso di allargare il campo di applicazione della moratoria anche ai mutui che avessero goduto di agevolazioni pubbliche qualora gli enti agevolanti avessero aderito. Tale modifica è stata approvata a fine 2009 e ha portato un ampio numero di Regioni, enti locali e altre amministrazioni ad aderire alla moratoria (l'elenco delle delibere sono disponibili sul sito http://www.dt.tesoro.it/it/progetti-speciali/moratoria/).
Una seconda modifica ha riguardato l'estensione al 31 gennaio 2011 della data ultima per presentare domanda di sospensione dei mutui, rispetto alla data iniziale fissata al 30 giugno 2010.
Con lo stesso spirito e metodo di lavoro, il 22 dicembre 2010 si è nuovamente riunito al Ministero dell'economia e delle finanze il tavolo tecnico per valutare eventuali nuove iniziative. Di tale riunione era stata data evidenza sulla stampa nazionale in seguito ad una dichiarazione di qualche giorno prima del Presidente dell'ABI, Giuseppe Mussari.
L'obiettivo al quale si sta lavorando è quello di trovare un punto di incontro tra le esigenze dei diversi attori coinvolti, nel rispetto della normativa vigente e delle regole della concorrenza.
L'iniziativa dovrebbe favorire sia uno riscadenzamento del debito delle imprese, sia una loro maggiore capitalizzazione, e non riguardare una semplice proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande. Questa, infatti, non riguarderebbe le imprese già beneficiarie

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della moratoria, come peraltro avvenuto con la prima proroga.
Affinché possa avere successo però è necessario sviluppare una proposta operativa semplice, facilmente comprensibile sia dagli imprenditori sia dagli operatori bancari.
In conclusione, il Ministero dell'economia si è già fatto promotore di un'iniziativa per individuare nuove forme di collaborazione tra banche e imprese. È auspicabile che una soluzione venga individuata nel corso dei prossimi 30 giorni.