CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 marzo 2011
450.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 220

ALLEGATO 1

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (Testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI DAL RELATORE

ART. 2.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la parola: «accompagnato» con la seguente: «assistito di norma»;
b) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Il funzionamento del CIAE è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro degli affari esteri, sentiti il ministro per i rapporti con le regioni e la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, e successive modificazioni».
2. 1. Il Relatore.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola:
«accompagnato» con la seguente: «assistito» e, dopo la parola: «europea» inserire le seguenti: o dal Rappresentante permanente aggiunto»;
b) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Il funzionamento del CIAE è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro degli affari esteri, sentiti il ministro per i rapporti con le regioni e la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, e successive modificazioni».
2. 1.(Nuova formulazione). Il Relatore.
(Approvato)

ART. 8.

Ai commi 2 e 4, sostituire la parola: «45» con la seguente: «30».
8. 1.Il Relatore.
(Approvato)

ART. 16.

Apportare le seguenti modificazioni:
a)
al comma 2, sostituire le parole: «da esprimere in sede di» con le seguenti: «nella fase di formazione degli atti normativi dell'» e le parole: «che opera in stretto» con la seguente: «in».
b) al comma 9 sostituire le parole «su proposta del Ministro per le politiche europee, sentito il Ministro degli affari esteri e la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, e successive modificazioni» con le seguenti «su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro degli affari esteri, sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, e successive modificazioni».
16. 1.Il Relatore.
(Approvato)

Pag. 221

ART. 52.

Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:
«Art. 52-bis.
(Competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri).

1. Sono fatti salvi le competenze e il coordinamento del Ministero degli affari esteri in materia di rapporti con l'Unione europea per quanto riguarda le sue funzioni istituzionali, come disciplinate, in particolare, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 del 1967».
52. 01.Il Relatore.

Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:
«Art. bis.
(Competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri).

1. Sono fatti salvi le competenze e il coordinamento del Ministero degli affari esteri in materia di rapporti con l'Unione europea per quanto riguarda le sue funzioni istituzionali, come disciplinate, in particolare, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 del 1967 e successive modifiche ed integrazioni».
52. 01.(Nuova formulazione) Il Relatore.
(Approvato)

Pag. 222

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio (atto n. 327).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio;
considerato che tale provvedimento si compone di due parti, la prima recante approvazione del codice della normativa statale in materia di turismo, e la seconda, recante modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ai fini dell'attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio;
ritenuto, relativamente alla prima parte, che occorrerebbe coordinare le disposizioni contenute nell'articolo 8, contenente misure di liberalizzazione in materia di guide turistiche ed accompagnatori, con quanto previsto all'articolo 10 del disegno di legge comunitaria 2010 (C. 4059), attualmente all'esame della Camera, recante delega al Governo per il riordino della disciplina della professione di guide turistiche;
considerato che il provvedimento in esame non sembra tener conto della grande diffusione, registrata negli ultimi tempi nel mercato italiano del turismo, di pacchetti contenenti idee regalo differenziate per interessi tematici, contenenti al proprio interno una guida illustrativa relativa alle attività commercializzate ed un voucher per il beneficiario da utilizzare presso i partner convenzionati, entro un determinato periodo;
ritenuto che occorra prevedere una disposizione che espressamente escluda dalla nozione di agenzia di viaggio, di intermediario, venditore o organizzatore di viaggio, i distributori dei cosiddetti cofanetti regalo, precisando, altresì, che in questi casi la qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete soltanto a chi emette e produce i suddetti voucher regalo;
considerato che le disposizioni relative alla seconda parte ed attuative della direttiva 2008/122/CE risultano pienamente rispondenti alle indicazioni contenute nella citata normativa europea;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità di inserire nel provvedimento una specifica disposizione nella quale prevedere l'esclusione dalle nozioni di «agenzia di viaggio e turismo», di «intermediario», «venditore» o «organizzatore di viaggio», i distributori dei cofanetti regalo, precisando che la qualifica di agenzia di viaggio e turismo compete soltanto a chi emette e produce i voucher di detti cofanetti.