CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 9 dicembre 2011
575.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (C. 4829 Governo).

PROPOSTA DI PARERE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (C 4829 Governo),
   premesso che:
    l'articolo 16 prevede misure fiscali per i proprietari di auto imbarcazioni e aerei, introducendo un'addizionale erariale della tassa automobilistica per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose nonché una tassa annuale di stazionamento per le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche;
    l'articolo 17 introduce l'obbligo, per le imprese e le società, di indicare nella dichiarazione dei redditi gli elementi necessari a verificare il pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale;
    l'articolo 21, comma 13, sopprime, tra l'altro, l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, recentemente istituita dal decreto legislativo n. 58 del 2011, trasferendo contestualmente le relative funzioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
    l'articolo 30, comma 2, prevede che le risorse destinate al trasporto pubblico locale di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, già stanziate nell'anno 2009, possano essere utilizzate, per l'anno 2011, per contribuire ad assicurare lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario da parte di Trenitalia S.p.A. nelle regioni a statuto ordinario;
    il comma 3 del medesimo articolo 30, a decorrere dall'anno 2012, incrementa di 800 milioni di euro annui il Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, prevedendo altresì che il Fondo stesso, a decorrere dall'anno successivo, sia alimentato da una compartecipazione al gettito delle accise sui carburanti;
    l'articolo 37 introduce norme per la completa liberalizzazione del settore dei trasporti aereo, ferroviario e marittimo, prevedendo che il Governo adotti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro 30 giorni, regolamenti di delegificazione con i quali si dovrà individuare, fra le autorità indipendenti esistenti, quella cui saranno conferite le competenze in materia di regolazione di tali settori;
    l'articolo 40, comma 6, abroga il Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui al decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 30 luglio 1997, n. 406, al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese di auto-riparazione;Pag. 52
    l'articolo 46 reca norme finalizzate alla creazione di sistemi logistici, destinati a implementare i collegamenti fra porti e aree retro portuali;
    l'articolo 47, comma 1, amplia le finalità del Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali, istituito dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, estendendole anche al finanziamento delle infrastrutture di interesse strategico;
    il comma 3 del medesimo articolo 47 autorizza la corresponsione a Trenitalia S.p.A. delle somme stanziate nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2011 ai fini dello svolgimento degli obblighi di servizio pubblico ferroviario, nelle more della stipula dei contratti di servizio pubblico;
   considerato che:
    le disposizioni di cui all'articolo 37, per quanto apprezzabili nella loro finalità di ricondurre ad un'unica Autorità già esistente le funzioni di regolazione del settore dei trasporti, presentano alcuni profili problematici, sia per quanto riguarda le modalità attraverso le quali l'intervento normativo viene realizzato, sia per quanto concerne i contenuti dell'intervento stesso;
    per quanto riguarda il primo profilo, il rinvio ai regolamenti cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in mancanza dell'indicazione delle norme legislative da abrogare, produce un effetto di delegificazione non puntualmente delimitato che potrebbe determinare problemi nella successiva fase di attuazione regolamentare, per ovviare ai quali si potrebbe individuare, già in sede di conversione del presente decreto-legge, l'autorità indipendente a cui saranno affidate le citate funzioni di regolazione;
    tale Autorità potrebbe essere opportunamente individuata, come risulta dai lavori svolti dalla IX Commissione nel corso di questa legislatura, nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
    per quanto riguarda il secondo profilo, sarebbe opportuno includere anche il settore stradale e autostradale tra quelli che dovrebbero rientrare nelle competenze della citata Autorità, al fine di assicurare una regolazione unitaria del settore dei trasporti;
    si avverte l'esigenza di rendere le misure di cui all'articolo 16 coerenti con la disciplina fiscale degli altri Paesi dell'Unione europea al fine di escludere fenomeni di elusione fiscale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) siano estese le disposizioni di cui all'articolo 37, volte alla liberalizzazione del settore ferroviario, aereo e marittimo, anche al settore stradale e autostradale;
   2) si individui nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas l'Autorità indipendente alla quale saranno attribuite le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 37, indicando conseguentemente le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dal comma 1 del medesimo articolo 37;

  e con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità di riferire le misure fiscali di cui all'articolo 16 ai velivoli effettivamente stanziati sul territorio nazionale e di graduare l'imposta che grava sui cespiti di cui al medesimo articolo 16 in funzione dell'anno di immatricolazione, attenuandone altresì la misura o escludendone l'applicazione in caso di destinazione di tali cespiti all'esercizio di un'attività commerciale, rendendo la disciplina fiscale prevista coerente con quella vigente negli altri Paesi dell'Unione europea, al fine di escludere fenomeni di elusione fiscale.

Pag. 53

ALLEGATO 2

DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (C. 4829 Governo).

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (C 4829 Governo),
   premesso che:
    l'articolo 16 prevede misure fiscali per i proprietari di auto imbarcazioni e aerei, introducendo un'addizionale erariale della tassa automobilistica per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose nonché una tassa annuale di stazionamento per le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche;
    l'articolo 17 introduce l'obbligo, per le imprese e le società, di indicare nella dichiarazione dei redditi gli elementi necessari a verificare il pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale;
    l'articolo 21, comma 13, sopprime, tra l'altro, l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, recentemente istituita dal decreto legislativo n. 58 del 2011, trasferendo contestualmente le relative funzioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
    l'articolo 30, comma 2, prevede che le risorse destinate al trasporto pubblico locale di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, già stanziate nell'anno 2009, possano essere utilizzate, per l'anno 2011, per contribuire ad assicurare lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario da parte di Trenitalia S.p.A. nelle regioni a statuto ordinario;
    il comma 3 del medesimo articolo 30, a decorrere dall'anno 2012, incrementa di 800 milioni di euro annui il Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, prevedendo altresì che il Fondo stesso, a decorrere dall'anno successivo, sia alimentato da una compartecipazione al gettito delle accise sui carburanti;
    l'articolo 37 introduce norme per la completa liberalizzazione del settore dei trasporti aereo, ferroviario e marittimo, prevedendo che il Governo adotti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro 30 giorni, regolamenti di delegificazione con i quali si dovrà individuare, fra le autorità indipendenti esistenti, quella cui saranno conferite le competenze in materia di regolazione di tali settori;
    l'articolo 40, comma 6, abroga il Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui al decreto del Ministro dei Pag. 54Trasporti e della Navigazione del 30 luglio 1997, n. 406, al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese di auto-riparazione;
    l'articolo 46 reca norme finalizzate alla creazione di sistemi logistici, destinati a implementare i collegamenti fra porti e aree retro portuali;
    l'articolo 47, comma 1, amplia le finalità del Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali, istituito dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, estendendole anche al finanziamento delle infrastrutture di interesse strategico;
    il comma 3 del medesimo articolo 47 autorizza la corresponsione a Trenitalia S.p.A. delle somme stanziate nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2011 ai fini dello svolgimento degli obblighi di servizio pubblico ferroviario, nelle more della stipula dei contratti di servizio pubblico;
   considerato che:
    le disposizioni di cui all'articolo 37, per quanto apprezzabili nella loro finalità di ricondurre ad un'unica Autorità già esistente le funzioni di regolazione del settore dei trasporti, presentano alcuni profili problematici, sia per quanto riguarda le modalità attraverso le quali l'intervento normativo viene realizzato, sia per quanto concerne i contenuti dell'intervento stesso;
    per quanto riguarda il primo profilo, il rinvio ai regolamenti cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in mancanza dell'indicazione delle norme legislative da abrogare, produce un effetto di delegificazione non puntualmente delimitato che potrebbe determinare problemi nella successiva fase di attuazione regolamentare, per ovviare ai quali si potrebbe individuare, già in sede di conversione del presente decreto-legge, l'autorità indipendente a cui saranno affidate le citate funzioni di regolazione;
    tale Autorità potrebbe essere opportunamente individuata, come risulta dai lavori svolti dalla IX Commissione nel corso di questa legislatura, nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
    per quanto riguarda il secondo profilo, sarebbe opportuno includere anche il settore stradale e autostradale tra quelli che dovrebbero rientrare nelle competenze della citata Autorità, al fine di assicurare una regolazione unitaria del settore dei trasporti;
    si avverte l'esigenza di rendere le misure di cui all'articolo 16 coerenti con la disciplina fiscale degli altri Paesi dell'Unione europea al fine di escludere fenomeni di elusione fiscale;
    rilevata l'opportunità di approfondire il tema dell'assegnazione delle frequenze per il digitale terrestre al fine di valutare i possibili maggiori introiti che potrebbero derivarne a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica;
    rilevata l'opportunità di verificare la possibilità di applicare, assicurando comunque l'invarianza del gettito, le misure fiscali di cui all'articolo 16 ai velivoli effettivamente stanziati sul territorio nazionale e di graduare l'imposta che grava su tutti i cespiti di cui al medesimo articolo 16 in funzione dell'anno di immatricolazione e delle emissioni inquinanti, attenuandone altresì la misura o escludendone l'applicazione in caso di destinazione di tali cespiti all'esercizio di un'attività commerciale, rendendo la disciplina fiscale prevista coerente con quella vigente negli altri Paesi dell'Unione europea, al fine di escludere fenomeni di elusione fiscale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 55

  con le seguenti condizioni:
   1) siano estese le disposizioni di cui all'articolo 37, volte alla liberalizzazione del settore ferroviario, aereo e marittimo, anche al settore stradale e autostradale;
   2) si individui nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas l'Autorità indipendente alla quale saranno attribuite le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 37, indicando conseguentemente le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dal comma 1 del medesimo articolo 37;
   3) sia precisato che, a decorrere dal 2013, il finanziamento statale erogato a legislazione vigente sarà sostituito dalla compartecipazione al gettito delle accise sui carburanti di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 30.

Pag. 56

ALLEGATO 3

DL 201/2011: Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (C. 4829 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (C 4829 Governo),
   premesso che:
    l'articolo 16 prevede misure fiscali per i proprietari di auto imbarcazioni e aerei, introducendo un'addizionale erariale della tassa automobilistica per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose nonché una tassa annuale di stazionamento per le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche;
    l'articolo 17 introduce l'obbligo, per le imprese e le società, di indicare nella dichiarazione dei redditi gli elementi necessari a verificare il pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale;
    l'articolo 21, comma 13, sopprime, tra l'altro, l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, recentemente istituita dal decreto legislativo n. 58 del 2011, trasferendo contestualmente le relative funzioni all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
    l'articolo 30, comma 2, prevede che le risorse destinate al trasporto pubblico locale di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, già stanziate nell'anno 2009, possano essere utilizzate, per l'anno 2011, per contribuire ad assicurare lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario da parte di Trenitalia S.p.A. nelle regioni a statuto ordinario;
    il comma 3 del medesimo articolo 30, a decorrere dall'anno 2012, incrementa di 800 milioni di euro annui il Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, prevedendo altresì che il Fondo stesso, a decorrere dall'anno successivo, sia alimentato da una compartecipazione al gettito delle accise sui carburanti;
    l'articolo 37 introduce norme per la completa liberalizzazione del settore dei trasporti aereo, ferroviario e marittimo, prevedendo che il Governo adotti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro 30 giorni, regolamenti di delegificazione con i quali si dovrà individuare, fra le autorità indipendenti esistenti, quella cui saranno conferite le competenze in materia di regolazione di tali settori;
    l'articolo 40, comma 6, abroga il Regolamento recante le dotazioni delle attrezzature e delle strumentazioni delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui al decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 30 luglio 1997, n. 406, al fine di semplificare gli adempimenti delle imprese di auto-riparazione;Pag. 57
    l'articolo 46 reca norme finalizzate alla creazione di sistemi logistici, destinati a implementare i collegamenti fra porti e aree retro portuali;
    l'articolo 47, comma 1, amplia le finalità del Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali, istituito dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98 del 2011, estendendole anche al finanziamento delle infrastrutture di interesse strategico;
    il comma 3 del medesimo articolo 47 autorizza la corresponsione a Trenitalia S.p.A. delle somme stanziate nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2011 ai fini dello svolgimento degli obblighi di servizio pubblico ferroviario, nelle more della stipula dei contratti di servizio pubblico;
   considerato che:
    le disposizioni di cui all'articolo 37, per quanto apprezzabili nella loro finalità di ricondurre ad un'unica Autorità già esistente le funzioni di regolazione del settore dei trasporti, presentano alcuni profili problematici, sia per quanto riguarda le modalità attraverso le quali l'intervento normativo viene realizzato, sia per quanto concerne i contenuti dell'intervento stesso;
    per quanto riguarda il primo profilo, il rinvio ai regolamenti cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in mancanza dell'indicazione delle norme legislative da abrogare, produce un effetto di delegificazione non puntualmente delimitato che potrebbe determinare problemi nella successiva fase di attuazione regolamentare, per ovviare ai quali si potrebbe individuare, già in sede di conversione del presente decreto-legge, l'autorità indipendente a cui saranno affidate le citate funzioni di regolazione;
    tale Autorità potrebbe essere opportunamente individuata, come risulta dai lavori svolti dalla IX Commissione nel corso di questa legislatura, nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
    per quanto riguarda il secondo profilo, sarebbe opportuno includere anche il settore stradale e autostradale tra quelli che dovrebbero rientrare nelle competenze della citata Autorità, al fine di assicurare una regolazione unitaria del settore dei trasporti;
    si avverte l'esigenza di rendere le misure di cui all'articolo 16 coerenti con la disciplina fiscale degli altri Paesi dell'Unione europea al fine di escludere fenomeni di elusione fiscale;
    appare necessario prevedere la corresponsione a Trenitalia SpA per la stipula dei contratti di servizio pubblico di cui all'articolo 47, comma 2, di risorse per gli anni successivi al 2012 almeno pari a quelle previste a legislazione vigente per il 2011;
    rilevata l'opportunità di affrontare il tema dell'assegnazione delle frequenze per il digitale terrestre al fine di valutare i possibili maggiori introiti che potrebbero derivarne a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica;
    rilevata altresì l'opportunità di verificare la possibilità di applicare, assicurando comunque l'invarianza del gettito, le misure fiscali di cui all'articolo 16 ai velivoli effettivamente stanziati sul territorio nazionale e di graduare l'imposta che grava su tutti i cespiti di cui al medesimo articolo 16, comprese le unità da diporto, in funzione dell'anno di immatricolazione e delle emissioni inquinanti, attenuandone altresì la misura o escludendone l'applicazione in caso di destinazione di tali cespiti all'esercizio di un'attività commerciale;
    rilevata infine l'opportunità di approfondire gli effetti della norma di cui all'articolo 34, che produce un'automatica liberalizzazione delle attività economiche, e che, alla luce delle esclusioni previste, sembra determinare un'abrogazione implicita dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 59 del 2010, in materia di servizi di trasporto,

Pag. 58

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) siano estese le disposizioni di cui all'articolo 37, volte alla liberalizzazione del settore ferroviario, aereo e marittimo, anche al settore stradale e autostradale;
   2) si individui nell'Autorità per l'energia elettrica e il gas l'Autorità indipendente alla quale saranno attribuite le funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 37, indicando conseguentemente le disposizioni da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dal comma 1 del medesimo articolo 37;
   3) sia precisato che, a decorrere dal 2013, il finanziamento statale erogato a legislazione vigente sarà sostituito dalla compartecipazione al gettito delle accise sui carburanti di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 30, assicurando già a partire dal 2012 risorse sufficienti a garantire i servizi concernenti il trasporto pubblico locale;
   4) sia previsto che le risorse da corrispondere a Trenitalia SpA per la stipulazione dei contratti di servizio pubblico di cui all'articolo 47, comma 2, per gli anni successivi al 2011, siano almeno pari a quelle risultanti dalla legislazione vigente per l'anno 2011.

Pag. 59

ALLEGATO 4

Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali (Nuovo testo C. 4663 Biasotti).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: procedimento sanzionatorio aggiungere le seguenti: relativo alle violazioni dell'ordinanza di cui al comma 1.
1. 100. Il Relatore.
(Approvato)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico delle società o degli enti di gestione aeroportuale interessati.
1. 200. Il Relatore.
(Approvato)

Pag. 60