CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 marzo 2011
449.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (Testo unificato C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi, C. 3055 Pescante e C. 3866 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI

Art. 2.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la parola: «accompagnato» con la seguente: «assistito di norma»;
b) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Il funzionamento del CIAE è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro degli affari esteri, sentiti il ministro per i rapporti con le regioni e la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, e successive modificazioni».
2. 1.Il Relatore.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «accompagnato» con la seguente: «assistito» e, dopo la parola: «europea» inserire le seguenti: o dal Rappresentante permanente aggiunto»;
b) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. Il funzionamento del CIAE è disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro degli affari esteri, sentiti il ministro per i rapporti con le regioni e la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, e successive modificazioni».
2. 1.(Nuova formulazione). Il Relatore.
(Approvato)

Art. 8.

Ai commi 2 e 4, sostituire la parola: «45» con la seguente: «30».
8. 1.Il Relatore.

Art. 12.

Sopprimere il comma 3.
12. 1. Buttiglione.

Art. 15.

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea).

1. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente Capo III il Dipartimento per le Politiche europee si avvale direttamente della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea che opera, esclusivamente per tali funzioni, alle dirette dipendenze funzionali del Dipartimento stesso. Per le restanti funzioni, e specificamente per le attività di prevalente carattere intergovernativo, la Rappresentanza continua ad operare alle dipendenze del Ministero degli affari esteri.
15. 01.Buttiglione.

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Art. 16.

Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, sostituire le parole: «da esprimere in sede di» con le seguenti: «nella fase di formazione degli atti normativi dell'» e le parole: «che opera in stretto» con la seguente: «in».
b) al comma 9 sostituire le parole «su proposta del Ministro per le politiche europee, sentito il Ministro degli affari esteri e la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, e successive modificazioni» con le seguenti «su proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro degli affari esteri, sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, e successive modificazioni».
16. 1.Il Relatore.

Art. 18.

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo.
3-ter. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie il Sistema di monitoraggio della compatibilità comunitaria degli atti normativi, con il compito di coordinare e di supportare l'attività dei singoli nuclei europei per quanto attiene all'osservanza del diritto comunitario nell'ordinamento interno. Il Ministro per le politiche europee, con proprio decreto, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio, ne disciplina il funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività.
18. 1.Buttiglione.

Art. 18.

Dopo l'articolo 18 inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Valutazione della compatibilità comunitaria).

1. I nuclei europei di cui all'articolo 18 predispongono, per i disegni di legge e gli schemi di atti del Governo trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, una relazione tecnica, verificata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee, relativa alla valutazione della compatibilità comunitaria. La relazione può costituire parte integrante dell'analisi tecnico-normativa in tutti i casi nei quali questa venga predisposta.
2. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 1 per i progetti di legge e per gli emendamenti al loro esame ai fini della valutazione della compatibilità comunitaria.
18. 01.Buttiglione.

Art. 38.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «nel dare attuazione» fino alla fine del periodo.
38. 1.Buttiglione.

Art. 52.

Dopo l'articolo 52 inserire il seguente:

«Articolo 52-bis.
(Competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri).

1. Sono fatti salvi le competenze e il coordinamento del Ministero degli affari esteri in materia di rapporti con l'Unione europea per quanto riguarda le sue funzioni istituzionali, come disciplinate, in particolare, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 del 1967.»
52. 01.Il Relatore.