CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 febbraio 2011
435.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. (Atto n. 307).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali;
ritenuto che sia pienamente da condividere l'obiettivo strategico perseguito da un provvedimento che mira ad innalzare il livello di sicurezza delle strade italiane appartenenti alla rete transeuropea, mediante l'introduzione di una serie di misure organiche atte ad implementare la sicurezza delle infrastrutture stradali nelle varie fasi della pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di tali infrastrutture;
tenuto conto che la disciplina contenuta nel provvedimento in esame si riferisce di fatto alle infrastrutture stradali che già oggi, in termini di sicurezza stradale, rappresentano la parte migliore della rete stradale italiana e che la richiamata direttiva comunitaria consente agli Stati membri di applicare la nuova disciplina, come codice delle buone prassi, anche alle infrastrutture stradali non comprese nella rete transeuropea ma realizzate in tutto o in parte con fondi europei;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di anticipare il termine del 1o gennaio 2021 previsto all'articolo 1, comma 3, relativo all'applicazione della disciplina contenuta nello schema di decreto legislativo in esame anche alla rete stradale di interesse nazionale non compresa nella rete transeuropea;
b) valuti il Governo l'opportunità di anticipare il termine del 31 dicembre 2020 previsto all'articolo 1, comma 4, relativo al recepimento della disciplina recata decreto da parte delle regioni e delle province autonome per le infrastrutture stradali regionali e locali non comprese nella rete transeuropea.

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ALLEGATO 2

Libro verde - La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi (COM(2010)561 def.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato il «Libro verde - La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi - COM(2010)561 def.»;
premesso che:
le misure adottate, a fronte della crisi, sia a livello UE sia a livello globale per stabilizzare il sistema finanziario sono state incentrate prevalentemente sul ruolo di banche, fondi speculativi, agenzie di rating del credito, autorità di vigilanza o banche centrali, mentre non è stata prestata la dovuta attenzione alla revisione contabile;
è condivisibile pertanto l'intenzione della Commissione europea operare un riesame approfondito della normativa vigente a livello europeo e globale, anche in cooperazione con i partner internazionali in seno al Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board) e al G20;
un mercato unico europeo dei servizi di revisione richiede un'armonizzazione massima e la creazione di un «passaporto europeo» per i revisori al fine di disporre di un sistema di registrazione europeo, basato su requisiti comuni in materia di qualificazione professionale, governo societario, assetto proprietario e indipendenza applicabili in tutta l'UE. Tale registrazione potrebbe essere sottoposta alla vigilanza di un'unica autorità di regolamentazione, analogamente a quanto proposto recentemente per le agenzie di rating del credito;
un sistema così articolato potrebbe anche incoraggiare la concorrenza sul mercato della revisione delle grandi società, in quanto semplificherebbe lo sviluppo di reti europee di revisione contabile e ridurrebbe i costi dei servizi di revisione a livello europeo;
al tempo stesso, occorre in coerenza con il principio di proporzionalità che le soluzioni prescelte dalla Commissione, ai fini della revisione della normativa, assicurino un approccio differenziato e calibrato in funzione delle dimensioni e delle caratteristiche delle società sottoposte a revisione contabile, considerato che ciò che può essere necessario nel caso di grandi istituti di importanza sistemica può non essere adeguato per altre società quotate, per le PMI o per i piccoli e medi professionisti (PMP);
a questo scopo, appare necessario, in particolare, evitare una eccessiva estensione dei compiti assegnati alle società di revisione e dei relativi obblighi;
occorre inoltre valutare con estrema attenzione l'opportunità di non prevedere la revisione legale delle PMI o quanto meno di introdurre un nuovo tipo di revisione legale adeguato alle loro esigenze, ad esempio sotto forma di «revisione ridotta» o «riesame legale». Per quanto riguarda i piccoli e medi professionisti (PMP), la «revisione ridotta» o il «riesame legale» potrebbero essere accompagnati da norme proporzionate sul controllo di qualità e da una vigilanza

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adeguata da parte delle autorità di regolamentazione in materia di revisione;
la struttura del mercato della revisione e delle società quotate, caratterizzato da un elevato livello di concentrazione, non offre sufficiente possibilità di scelta ai clienti e potrebbe anche comportare un accumulo di rischi sistemici e limitare la disponibilità di informazioni finanziarie sulle grandi società sottoposte a revisione;
è necessario rafforzare la vigilanza sulle società di revisione a livello europeo; a questo scopo appare preferibile l'attribuzione della competenza sulla materia all'ESMA;
sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;
esprime

PARERE FAVOREVOLE.