CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 giugno 2011
491.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO
Pag. 325

ALLEGATO 1

5-04573 Miglioli: Sulle procedure di appalto per i lavori presso l'Accademia militare e la caserma sede dell'8o Reggimento Artiglieria Pesante Campale di Modena.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il 6o Reparto Infrastrutture di Bologna nell'anno 2010 ha indetto due procedure di gara nella città di Modena, di cui una riguardante il risanamento igienico-funzionale e l'adeguamento dell'impianto elettrico e di riscaldamento della palazzina «Abba» (adibita a palestra) ubicata presso l'Accademia militare e l'altra avente a oggetto la manutenzione straordinaria delle coperture con rimozione e smaltimento di cemento-amianto presso la Caserma Pisacane (sede dell'8o Reggimento Artiglieria Campale).
In entrambe le gare, per individuare il contraente, è stata adottata, ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 163 del 2006, la procedura «aperta», e il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, seguendo invece regole diverse per la verifica della congruità delle offerte.
In particolare, per quanto attiene alla palazzina «Abba», secondo quanto previsto dall'articolo 122, comma 9 del predetto Codice dei Contratti, considerato che l'importo a base di gara era inferiore a 1.000.000 di euro (nello specifico 462.208,29 euro soggetti a ribasso e 13.459,00 euro riguardanti oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso) e che il numero delle offerte ammesse era superiore a 10 (139 sono state le offerte ammesse su 149 partecipanti), la Stazione appaltante ha fatto ricorso all'esclusione automatica delle offerte che avevano presentato un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006.
Sulla base del criterio adottato è risultata aggiudicataria la DI.GI. Costruzioni, società cooperativa con sede in Casal di Principe (CE), con un ribasso del 20,726 per cento.
Per la procedura relativa alla Caserma Pisacane, poiché l'importo a base di gara superava il milione di euro, si è proceduto, ai sensi degli articoli 86, comma 1, 87 e 88 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, alla valutazione della congruità delle offerte dei concorrenti che avevano presentato un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia attraverso l'esame delle giustificazioni.
A seguito del criterio adottato, è risultata aggiudicataria dei lavori, con il ribasso del 53,710 per cento, l'impresa Quadrifoglio Costruzioni srl, con sede in Aversa, a cui è stato chiesto di produrre, come previsto dai citati articoli 87 e 88, le giustificazioni relative alle voci di prezzo, alle spese generali, all'utile dell'impresa.
Dall'esame delle stesse, effettuato da apposita Commissione Tecnica all'uopo nominata, è risultata la congruità dell'offerta.
Il Contratto è in fase esecutiva e posso assicurare che la Difesa seguirà con particolare attenzione l'esecuzione dell'opera, a che la ditta aggiudicataria provveda agli adempimenti di competenza, soprattutto quelli di carattere ambientale, nel pieno rispetto della normativa vigente.
Successivamente, nei confronti delle imprese aggiudicatarie si è proceduto alla verifica dei requisiti generali, oggetto di autodichiarazione in sede di procedura di

Pag. 326

ammissione, ex articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e speciali, ex articoli 39 e 40, con esito positivo.
Con particolare riferimento ai requisiti di carattere speciale, si evidenzia che la norma primaria non richiede, nella fattispecie, di esplicitare il requisito della capacità economica (nell'atto si contesta l'esiguità del capitale di entrambe le imprese), risultando idonea allo scopo la sola attestazione SOA (Società Organismi di Attestazione), ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000, per la categoria e la classifica idonea per l'esecuzione dei lavori oggetto delle procedure in argomento, qualificazione che entrambe le ditte posseggono.
L'attestazione SOA è oggi il documento necessario e sufficiente a comprovare la capacità dell'impresa di eseguire (direttamente o in subappalto) opere pubbliche di fornitura e posa in opera con importo a base d'asta superiore a 150.000,00 euro.
Detta qualificazione SOA abilita l'impresa a partecipare ad appalti di lavori pubblici con importi pari alla relativa classifica, accresciuta di un quinto (cioè incrementata del 20 per cento).
La classifica è ovviamente commisurata alla capacità tecnica ed economica dell'impresa, oggetto di controllo da parte degli organismi di attestazione che sono, a loro volta, autorizzati e controllati dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP).
Peraltro, a garanzia del mancato o incompleto adempimento alle prestazioni è stata prestata idonea polizza fideiussoria, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006, per importi di gran lunga superiori al capitale sociale delle stesse imprese.
Il Protocollo d'intesa sottoscritto il 3 luglio 2007 a cui la Stazione appaltante non aderisce in quanto firmato dalle amministrazioni locali modenesi, contiene misure che già la normativa nazionale e quella specifica della Difesa (decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170) adottano in materia d'appalti.

Pag. 327

ALLEGATO 2

5-04663 Porfidia: Sulla dismissione della caserma «Silvestri» di Rovigo.

TESTO DELLA RISPOSTA

A premessa si rappresenta che, coerentemente con le misure necessarie ed urgenti per attuare un intervento organico diretto a conseguire il contenimento delle risorse finanziarie dedicate alla pubblica amministrazione, poste in essere dal Governo con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge n. 133, del 6 agosto 2008, anche le Forze Armate sono state chiamate a porre in essere le opportune azioni finalizzate a conseguire gli obiettivi previsti dal citato disposto.
In particolare, stante la necessità di preservare le capacità operative dello strumento militare, è in corso una revisione virtuosa delle strutture territoriali, amministrative e di supporto, accorpando, laddove possibile, funzioni similari.
Comunque, lo strumento militare continuerà ad assicurare i concorsi al territorio, così come previsto dalla legge n. 331 del 2000, riassettata dal decreto legislativo n. 66 del 2010.
Tanto premesso, il Ministero della difesa ha in uso per le proprie esigenze istituzionali, nell'ambito del Comune di Rovigo, infrastrutture militari che potrebbero essere oggetto di provvedimenti di razionalizzazione, delocalizzazione ed accorpamento, tali da consentire la valorizzazione, l'alienazione, la permuta e la gestione, al fine di conseguire risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali ed alloggiative delle Forze Armate.
In tale quadro, il Dicastero ha già avviato lo studio di soluzioni volte a consentire l'accorpamento degli enti e reparti militari, anche al fine specifico di individuare gli immobili da valorizzare, secondo le procedure previste dall'articolo 307, comma 10 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che ha abrogato e sostituito l'articolo 14-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 112, del 2008.
Ciò posto, con specifico riferimento alla caserma «Silvestri» di Rovigo, si rappresenta che il bene in oggetto è un immobile attualmente in uso all'Esercito Italiano ed in prospettiva ritenuto non più necessario al soddisfacimento diretto delle esigenze operative della Difesa.
In ragione di ciò, la caserma è stata segnalata dallo Stato Maggiore della difesa quale bene da valorizzare, permutare, alienare e gestire ai sensi del citato articolo 307 comma 10.
Il cespite, quindi, è stato inserito nel Decreto Direttoriale n. 13/2/5/2010 del 18 settembre 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2011), atto emanato sentita l'Agenzia del Demanio, la quale ha verificato l'eventuale riutilizzo degli immobili proposti dal Ministero della Difesa per il soddisfacimento di altre esigenze governative.
In data 10 dicembre 2010 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra Ministero della difesa e Comune di Rovigo, al fine di valorizzare tale immobile non più direttamente utilizzabile dall'Amministrazione militare, con nuove destinazioni urbanistiche che, proposte dal Comune di Rovigo, titolare per legge della materia

Pag. 328

urbanistica, ed espressione politica delle esigenze del territorio, non potranno che risultare in piena aderenza al «Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari» redatto da quell'ente locale di concerto con il Ministero della difesa.
Al termine della citata valorizzazione il bene sarà valutato ai fini della sua permuta o alienazione o gestione, mediante procedure negoziali di evidenza pubblica, come previsto dalla vigente normativa.