CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 luglio 2011
507.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 89/2011: Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari (C. 4449 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il disegno di legge C. 4449 di conversione del decreto-legge n. 89 del 2011;
apprezzato il recepimento del dispositivo della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 28 aprile 2011, (cause C. 61/11);
valutato che il decreto-legge in oggetto è finalizzato a recepire nell'ordinamento interno il diritto europeo in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e di rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari;
considerato che il decreto-legge è volto a dare piena attuazione alla direttiva 2004/38/CE e che contiene al capo I disposizioni in materia di libera circolazione e permanenza dei cittadini comunitari e dei loro familiari e, a tal fine, modifica in più punti il decreto legislativo n.30 del 2007;
considerato, inoltre, che al capo II il decreto-legge reca disposizioni volte al recepimento della direttiva 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e, a tal fine, novella il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;
preso atto che la Commissione europea ha presentato una comunicazione concernente gli orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri (COM(2009)313def.);
ritenuto che, nell'ambito del margine di discrezionalità degli Stati membri nel recepimento delle direttive dell'Unione europea, la previsione di cui all'articolo 1, lettera a) del decreto-legge, ai fini dell'ingresso e del soggiorno del partner di un cittadino dell'Unione, che la stabilità della relazione sia ufficialmente attestata, può ritenersi coerente con il dettato dell'articolo 3 della direttiva 2004/38/CE, il quale prescrive che tale relazione risulti «debitamente» attestata, fermo restando che, come stabilito dalla comunicazione della Commissione europea «Orientamenti per un migliore recepimento della direttiva 2004/38/CE» (COM(2009)313), le prove documentali che dimostrino la loro qualità di partner di cittadini UE e la stabilità della relazione possono essere fornite con ogni mezzo idoneo;
ritenuto, altresì, che la fattispecie prevista dal legislatore italiano di «minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza» per procedere ad un provvedimento di allontanamento di un cittadino

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dell'Unione, di cui all'articolo 20 comma 4 del decreto legislativo n. 30 del 2007, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera g), numero 3), può ritenersi coincidente con la fattispecie del legislatore dell'Unione europea di «minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società» cui fa riferimento l'articolo 27, paragrafo 2 della direttiva 2004/38/CE;
rilevato che l'articolo 3, comma 1, lettera d), n. 10 integra il comma 7 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 prevedendo che, nel caso di indebito allontanamento dello straniero irregolare dal Centro di identificazione ed espulsione sia adottato un nuovo provvedimento di trattenimento, mentre il testo previgente si limitava a prevedere che il questore ripristinasse senza indugio il trattenimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare la portata interpretativa dell'articolo 3, comma 1, lettera d), n. 10 perché, nel caso in cui il nuovo provvedimento avesse effetto di far decorrere nuovamente i tempi massimi di durata del trattenimento, sarebbe utile valutare la coerenza della disposizione con quanto previsto dall'articolo 15 della direttiva che limita il trattenimento ad un massimo di 18 mesi.