CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 ottobre 2011
543.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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Giovedì 6 ottobre 2011. - Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.20.

Esame di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti di Vincenzo Lo Zito per il reato di vilipendio delle Assemblee legislative (articoli 290 e 313 del codice penale) (doc. IV, n. 22).
(Esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente e relatore, fa presente che la domanda in titolo concerne il signor Vincenzo Lo Zito (maresciallo del corpo militare della Croce Rossa), il quale avrebbe scritto in varie sedi frasi ingiuriose e lesive del decoro di diverse istituzioni e cariche, tra cui il Parlamento. L'autorità giudiziaria ha qualificato i fatti come vilipendio delle Assemblee legislative e ha chiesto l'autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 313 del codice penale. In questo caso l'espressione «autorizzazione a procedere» non sta a indicare un istituto a protezione dei singoli membri del Parlamento in relazione a procedimenti che li riguardino, quanto piuttosto un atto di impulso del Parlamento stesso a far proseguire il procedimento penale contro un terzo. Si tratta di una condizione di procedibilità che deve rivelare l'interesse dell'Assemblea legislativa a che l'offesa sia perseguita (similmente a quel che accade alle persone fisiche con la querela).
Dal punto di vista procedurale, l'autorizzazione viene solitamente chiesta a entrambe le Camere e i regolamenti parlamentari prevedono la possibilità di un esame coordinato da parte degli organi referenti (un preventivo esame comune da parte di singoli esponenti delle Giunte della Camera e del Senato, vedi articolo 18, comma 3, r. C., e 135, comma 6, r. S.). Peraltro, tale procedura - che non pregiudica determinazioni differenziate delle Giunte plenarie e delle due Assemblee - non risulta mai utilizzata. Nel caso attuale, comunque, la procedura coordinata è esclusa dal fatto che la domanda di autorizzazione a procedere nemmeno risulta trasmessa al Senato.
Generalmente - anche se non sempre - le Giunte, e le Camere, negano l'autorizzazione a procedere, sulla base del presupposto che le Assemblee parlamentari

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hanno un prestigio e un'autorevolezza che non necessitano di replicare a singoli cittadini che perdano le staffe e si lascino andare ad espressioni volgari e sconnesse. In tal senso, per tenersi alle legislature recenti, vi sono due precedenti nella XIII e uno nella XIV, deliberati dall'Assemblea nel senso del diniego.
Sul finire della XIV legislatura, inoltre, era pervenuta una domanda di autorizzazione in relazione a una pubblicazione che accostava le Camere a contenuti pornografici, ragione per cui la Giunta adottò all'unanimità una proposta di concessione, che tuttavia l'Assemblea non esaminò, anche perché nel frattempo il Senato - per parte sua - aveva denegato l'autorizzazione con la motivazione che «non [gli] compete[va] neppure di accostarsi ad un tale truogolo di oscenità, incapace di lordare il lembo del laticlavio dell'organo di rappresentanza della sovranità popolare» (v. il doc. IV, n. 10/A, Senato della Repubblica, XIV legislatura).
Nel caso oggi in esame ritiene, consultati gli atti, che la Giunta debba con ponderazione mettere a confronto le istanze dell'opinione pubblica e di singoli cittadini, che eventualmente assumono i modi e i toni di una rivolta scomposta e antipolitica, con la necessità di ristabilire il decoro istituzionale. Crede infatti che nessun comportamento della Camera possa dare l'idea di avallare moti e sentimenti dispregiativi delle Istituzioni.
Si riserva tuttavia di avanzare una proposta solo dopo aver ascoltato i colleghi, tra i quali potrebbe esservi chi conosca la vicenda del signor Lo Zito più da vicino, tanto da poter offrire elementi di giudizio più ampi e approfonditi.

Maurizio TURCO (PD) dichiara di conoscere la vicenda del signor Lo Zito e chiede che la Giunta acquisisca le interrogazioni presentate su di essa in questa legislatura nonché le sentenze 25 maggio 2011 del tribunale penale di Roma e 26 maggio 2011 del tribunale penale militare di Roma, nonché, ancora, lo stato di servizio del maresciallo Lo Zito presso la Croce Rossa. Fa presente che, con le predette pronunzie, Lo Zito è sempre stato assolto dalle accuse.

Poiché non vi sono obiezioni, Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente e relatore, procederà nel senso richiesto dal deputato Maurizio Turco e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ACTA

Esame di una domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Papa (doc. IV, n. 23).
(Esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente e relatore, con riferimento alla domanda in titolo ricorda che essa è pervenuta il 9 agosto 2011, successivamente alla deliberazione della Camera in ordine alla richiesta d'arresto: essa si riferisce al medesimo procedimento penale e quindi agli stessi fatti. Rammenta altresì che i reati per i quali era stata richiesta la custodia cautelare in carcere erano il favoreggiamento personale e la rivelazione di segreti d'ufficio, avendo il Gip escluso la sussistenza di sufficienti elementi per configurare l'associazione per delinquere. Su ricorso della procura della Repubblica di Napoli, il tribunale del riesame ha invece ritenuto sussistenti anche i gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato associativo.
Avverte altresì che, in data 4 ottobre 2011, gli avvocati dell'on. Papa, Giuseppe D'Alise e Carlo Di Casola, hanno fatto pervenire una memoria che consiste essenzialmente di tre parti. Nella prima si fa presente che l'on. Papa vorrebbe essere sentito di persona dalla Giunta. Nella seconda, l'on. Papa disconosce la titolarità delle utenze di cui ai numeri da 8 a 14 della richiesta dell'autorità giudiziaria. Nella terza svolge ulteriori considerazioni in ordine alle intercettazioni effettuate nel corso del procedimento a suo carico. Su quest'ultimo punto, evidentemente, la

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Giunta non deve pronunziarsi, essendo la domanda all'ordine del giorno relativa a tabulati e non a intercettazioni.
Con riferimento alla richiesta dell'on. Papa di essere ascoltato di persona dalla Giunta, precisa che l'avviso di cui all'articolo 18, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento della Camera è stato ritualmente inviato al collega Papa, sia in casella sia presso entrambi i suoi avvocati a Napoli. Evidentemente, nell'invito è stato fatto presente che il collega Papa aveva ed ha la possibilità di inviare una memoria scritta, ciò che gli avvocati hanno fatto. Tale contenuto dell'invito è del resto conforme ai precedenti che risultano agli atti. Rammenta infatti il caso dell'on. Abbatangelo, a carico del quale l'Assemblea concesse l'arresto nel 1984 e che non poté partecipare di persona alle attività parlamentari, anche in virtù di un diniego a lui opposto dal giudice di sorveglianza di Roma; e quello dell'on. Cito, nei confronti del quale l'Assemblea denegò l'arresto nel 1997 ma a carico del quale - cessata la carica nel 2001 - la magistratura eseguì la misura custodiale: egli - non potendo intervenire di persona presso la Giunta per essere ascoltato in relazione a una domanda d'insindacabilità - fu invitato a inviare una memoria, ciò che effettivamente fece (v. seduta della Giunta delle autorizzazioni del 12 maggio 2004 e la relazione doc. IV-quater n. 105).
Ricorda in proposito che - come già ha avuto modo di chiarire il Presidente della Camera (nella riunione dell'Ufficio di Presidenza del 2 agosto 2011 e in una lettera in pari data inviata all'on. Laboccetta), con considerazioni che richiama testualmente - la prerogativa dell'inviolabilità dei membri delle Camere è posta, oltreché a garanzia della libertà personale e dell'indipendenza dei parlamentari e della continuità della loro funzione, a tutela della integrità delle Camere sia in relazione alla loro composizione numerica, sia considerando i rapporti di forza fra i vari gruppi. È proprio a salvaguardia di questi interessi che la Costituzione ha garantito che nessuna lesione possa operarsi sulla composizione e sul funzionamento della Camera in forza di provvedimenti restrittivi delle libertà personali che colpiscano i suoi membri senza che la Camera stessa vi acconsenta (con una deliberazione nella quale vengono a bilanciarsi i vari interessi costituzionali in gioco). Ciò fatti salvi i casi, costituzionalmente previsti, di sentenza penale passata in giudicato e di arresto in flagranza, nei quali il legislatore costituzionale non richiede neppure l'autorizzazione della Camera. In tutte le ipotesi diverse da queste ultime due è rimesso dunque alla valutazione della Camera di appartenenza l'apprezzamento sulla sussistenza o meno di quelle condizioni che giustificano la privazione della libertà personale di un parlamentare e che sono idonee a produrre i conseguenti effetti sul funzionamento dell'organo nel suo complesso. Ed è proprio in ciò che risiede la guarentigia costituzionale del Parlamento: nell'impossibilità, cioè, che si possa incidere sul mandato parlamentare del singolo, e conseguentemente sul plenum della Camera di appartenenza, senza l'autorizzazione della Camera medesima.
Alla luce delle considerazioni svolte, fondate sul chiarissimo ed univoco dettato costituzionale, non è possibile ipotizzare una pretesa necessità che - anche dopo che la Camera ha deliberato per la concessione dell'autorizzazione all'arresto - sia in ogni caso assicurata la presenza (o quantomeno la possibilità di presenza) del deputato interessato dal provvedimento restrittivo, e ciò neppure con riferimento ad una specifica fase procedurale, quale quella odierna, che pure lo riguarda direttamente. Nell'attuale quadro normativo, infatti, una volta deliberata l'autorizzazione, restano affidate all'autorità giudiziaria le concrete modalità di esecuzione della misura restrittiva irrogata, rispetto alle quali soltanto il deputato - e non certo la Camera - è legittimato a chiedere una nuova valutazione.
Con riferimento invece al disconoscimento delle utenze non intestate al collega Papa, la Giunta deve procedere come fece nei casi dei deputati Rotondi e Berlusconi lo scorso 23 febbraio. In tale occasione, su proposta del relatore Gava, la Giunta

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constatò all'unanimità che i tabulati richiesti non concernevano neanche potenzialmente conversazioni di parlamentari e quindi restituì, per il tramite del Presidente della Camera, gli atti all'autorità giudiziaria per incompetenza. La Giunta deve invece pronunziarsi sui tabulati delle utenze di cui ai numeri da 1 a 7 della richiesta.
Propone conclusivamente che l'esame della domanda sia comunque rinviato per consentire al collega Papa, se lo desidera, di redigere personalmente una memoria da far pervenire alla Giunta o - in ipotesi - per consentire al collega, se lo ritenga, di ottenere dall'autorità giudiziaria i provvedimenti di competenza di questa che eventualmente ne consentano, in una prossima riunione della Giunta, l'audizione.

Francesco Paolo SISTO (PdL) nel concordare con la proposta di rinvio del seguito dell'esame testé formulata dal Presidente, precisa che la stessa deve intendersi, a suo avviso, essenzialmente finalizzata a consentire all'on. Papa l'esercizio delle proprie facoltà.

La Giunta concorda sulle proposte del Presidente.

Sui lavori della Giunta.

Marilena SAMPERI (PD) chiede di concludere i lavori della Giunta entro le ore 9,45, ora in cui si riunirà il Comitato dei nove nominato dalla Commissione Giustizia nell'ambito dell'esame del disegno di legge sulle intercettazioni (n. 1415/C, iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea), di cui fa parte.

Maurizio PANIZ (PdL) chiede che la Giunta nella prossima seduta possa esaminare le questioni poste dall'istanza presentata dall'on. Berlusconi di cui è stata data notizia il 7 settembre scorso.

Pierluigi CASTAGNETTI, Presidente, assicura il collega Paniz che nella prossima seduta della Giunta, che sin d'ora convoca per mercoledì 12 ottobre 2011, svolgerà comunicazioni sul punto, le quali peraltro erano già previste all'ordine del giorno della seduta odierna nonché di sedute precedenti, rinviate - peraltro - su richiesta di membri della Giunta.

La seduta termina alle 9.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Comunicazioni del Presidente

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal Senatore Vincenzo Nespoli, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso il tribunale di Napoli (proc. n. 20639/02 RGNR) (Rel. Bianconi)