CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 luglio 2011
505.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 5 luglio 2011. - Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 14.05.

Comunicazioni del presidente.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, a nome di tutti i colleghi della Commissione, rinnova le condoglianze alla famiglia per la morte del Caporal Maggiore Scelto Gaetano Tuccillo, caduto vittima di un attentato lo scorso 2 luglio, nei pressi del villaggio di Caghaz, a 16 chilometri ad ovest di Bakwa, nel distretto di Farah. Il Caporal maggiore Tuccillo apparteneva al Battaglione logistico «Ariete» di Maniago (Pordenone), impegnato nell'operazione ISAF in Afghanistan.
Nel comunicare, quindi, che i funerali sono stati celebrati questa mattina, ricorda che, come già reso noto dagli organi di informazione, il Caporal Maggiore Tuccillo è deceduto a seguito dell'esplosione di un ordigno posizionato lungo la strada che ha colpito il mezzo sul quale viaggiava. Nell'attentato è stato coinvolto anche un altro militare rimasto ferito, cui formula gli auguri di una rapida guarigione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006.
C. 4433 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Riccardo MAZZONI (PdL), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere un parere sul disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo nel campo della cooperazione militare

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tra il Governo della Repubblica italiana e Governo del regno del Marocco, approvato dal Senato lo scorso 16 giugno 2011 e inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal prossimo 18 luglio.
L'Accordo, siglato a Taormina il 10 febbraio 2006 e composto da 17 articoli, si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che, in tempi recenti, sono stati sempre più frequentemente conclusi dal Governo su base sia bilaterale che multilaterale. Come precisato nella relazione di accompagnamento, l'Accordo in esame «ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate per consolidarne le capacità difensive e migliorare la reciproca collaborazione in materia di sicurezza». Inoltre, la sottoscrizione di simili atti «mira anche a indurre positivi effetti diretti in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi e va intesa come azione stabilizzatrice, di squisita valenza politica, di una particolare area-regione».
Venendo ai contenuti dell'Accordo di rilievo per la Commissione, segnala in primo luogo l'articolo 1 che contiene l'impegno delle Parti a operare su base di reciprocità nella collaborazione nel settore delle rispettive capacità difensive, prevedendo che a tal fine possano essere stipulati accordi tecnici specifici.
Richiama, inoltre, l'articolo 2 che contempla i settori della cooperazione, riportando un elenco, non tassativo, che le Parti potranno estendere se di comune interesse: elaborazione di programmi addestrativi comuni; scambio di osservatori in occasione di esercitazioni e scambio di informazioni nel campo dell'addestramento e dei materiali; agevolazione della fornitura e acquisizione di materiali; sostegno delle iniziative che tendono a promuovere la cooperazione industriale tra le imprese marocchine ed italiane; agevolazione degli scali delle unità navali e degli aeromobili delle rispettive Forze armate; previsione, nell'ambito della Delegazione italiana di assistenza tecnico-militare (DIATM), della costituzione di missioni ad hoc per esigenze connesse alla cooperazione.
L'articolo 3 prevede, invece, gli obiettivi della cooperazione. In particolare, vengono menzionati la definizione di programmi comuni di ricerca, sviluppo e produzione di materiali ed equipaggiamenti e l'assistenza reciproca mediante scambio di informazioni.
L'articolo 4 reca l'istituzione di una Commissione mista per promuovere e sviluppare la cooperazione, esaminare eventuali problemi di esecuzione dell'Accordo, proporre miglioramenti dello stesso alle autorità nazionali.
L'articolo 5 definisce la pianificazione e coordinazione delle attività militari, rinviando ad apposite riunioni periodiche che si terranno alternativamente nell'uno e nell'altro Paese.
L'articolo 6 riguarda il rilascio dei visti richiesti dal personale militare ai sensi dell'Accordo.
L'articolo 7 regolamenta il risarcimento degli eventuali danni causati dal personale militare nell'espletamento delle funzioni, prevedendo che essi siano a carico dello Stato di appartenenza, che vengano regolati amichevolmente o per via diplomatica qualora riguardino personale, mezzi o installazioni militari e che, all'occorrenza, intervenga anche l'apposita Commissione mista costituita per promuovere e sviluppare la cooperazione.
L'articolo 8 stabilisce che, nel corso della permanenza sul territorio della parte ospitante, il personale militare interessato sul piano disciplinare resta soggetto allo Stato di bandiera.
L'articolo 9 prevede che in caso di infrazioni gravi alle disposizioni legali del Paese ospitante, il personale militare interessato verrà escluso dagli stage e dai corsi di addestramento. Le infrazioni saranno sanzionate conformemente alla legislazione militare e civile applicabile nel Paese dove hanno avuto luogo.
L'articolo 10 dispone che il personale interessato si conformerà alle direttive delle Autorità militari dell'ente ospitante e, in caso di inosservanza delle stesse,

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verranno informate le Autorità militari del Paese inviante, affinché adottino nei confronti del loro personale le misure disciplinari previste dai rispettivi regolamenti.
L'articolo 11 stabilisce che, in caso di assenza illegale di un membro del Paese inviante sul territorio dello Stato ricevente, le Autorità di quest'ultimo procederanno alla consegna dell'interessato alle Autorità del Paese d'origine.
Gli articoli 12, 13 e 14 regolano gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo.
L'articolo 15 disciplina il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi, specificando che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite ai terzi senza l'assenso scritto della Parte cedente, né utilizzati a danno di una delle Parti.
L'articolo 16 stabilisce che le controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione di questo Accordo, verranno risolte tramite trattative bilaterali, mentre l'articolo 17 regola l'entrata in vigore, la durata dell'Accordo, nonché le modalità per apportarvi emendamenti e quelle relative alla possibilità di recesso.
Conclusivamente, desidera richiamare l'attenzione sugli «accordi tecnici specifici» menzionati dall'articolo 1, comma 2, dell'Accordo che richiamano implicitamente le disposizioni sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento recate dalla legge n. 185 del 1990 (articolo 9, comma 4 e articolo 11, comma 5).
A tal riguardo si ricorda che la legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina l'esportazione dei materiali di armamento, prevede un regime più favorevole per le operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento contemplate da «apposite intese intergovernative».
Tale peculiare regime riguarda sia la procedura di autorizzazione alle trattative (articolo 9, comma 4) sia la procedura di autorizzazione all'esportazione ed importazione (articolo 11, comma 5) che vengono entrambe semplificate.
In particolare, l'articolo 9, comma 4, statuisce che «l'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di esportazioni, importazione e transito dei materiali di armamento da e verso Paesi NATO e UE, ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese intergovernative deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facoltà di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione della trattativa stessa». Tale disciplina è poi integrata dall'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 2005.
Segnala, al riguardo, l'opportunità di prevedere una specifica osservazione nella proposta di parere.
Passando al disegno di legge in esame, esso si compone di 4 articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica medesima e il relativo ordine di esecuzione.
L'articolo 3 è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'Accordo: in particolare, viene autorizzata la spesa di 9.268 euro, ad anni alterni, a decorrere dal 2011 per l'invio in Marocco di 4 funzionari militari del Ministero della difesa per la partecipazione alle riunioni della Commissione mista (prevista dall'articolo 4 dell'Accordo) incaricata dell'esame dei piani di cooperazione bilaterale e per le attività tecnico-militari.
Non vi sarebbero altri oneri in quanto le eventuali richieste per la partecipazione ad esercitazioni militari e addestrative saranno accolte previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente. L'articolo 4, come di consueto, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Non essendovi, pertanto, disposizioni che rivestono profili di carattere problematico per la Commissione difesa, si riserva di formulare una proposta di parere favorevole con un'osservazione.

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Francesco Saverio GAROFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 5 luglio 2011. - Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 14.10.

Avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli tecnici e degli specialisti delle Forze armate.
C. 1655 Paglia.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, in sostituzione del relatore, onorevole Gidoni, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, ricorda che la proposta di legge in esame prevede l'avanzamento, nel grado di tenente colonnello, degli ufficiali i cui ruoli ad esaurimento sono stati istituiti dall'articolo 53 della legge 10 maggio 1983, n. 212, ora confluito nell'articolo 2210 del codice dell'ordinamento militare. In particolare, tali ruoli sono così denominati: nell'Arma dei carabinieri, ruolo tecnico-operativo; nelle altre Armi e Corpi, ruolo tecnico-amministrativo; nell'Aeronautica, ruolo unico degli specialisti dell'Arma aeronautica; nel Corpo della Guardia di finanza, ruolo tecnico-operativo.
Come ricordato dalla relazione illustrativa che accompagna la proposta di legge in esame, la citata normativa che aveva istituito tali ruoli a esaurimento ha previsto come grado apicale quello di maggiore o grado corrispondente e, inoltre, ha stabilito a 63 anni il limite di età per la cessazione dal servizio permanente per tale grado.
Con il successivo decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è stato poi riordinato il reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, prevedendo, all'articolo 38 - ora confluito nell'articolo 2241 del codice dell'ordinamento militare - la cessata alimentazione del ruolo tecnico amministrativo, il conseguente esaurimento dello stesso e la promozione al grado di maggiore dopo dodici anni dalla nomina a tenente.
Venendo allo scopo della proposta di legge in esame, essa - tenuto conto che, per l'eccezione militare, il grado di maggiore è considerato assimilabile al grado di tenente colonnello - intende, come accennato, istituire il grado di tenente colonnello anche per i ruoli tecnici delle Forze armate. Al tale riguardo, segnala che nella relazione illustrativa si sostiene che «l'avanzamento nel grado di tenente colonnello appare un allineamento opportuno con gli altri ruoli, nonché un riconoscimento gratificante per il personale che ha prestato servizio nelle Forze armate per oltre trentacinque anni».
Pertanto l'articolo unico della proposta di legge, introducendo un ulteriore comma al citato articolo 38 del decreto legislativo n. 490 del 1997, prevede, con decorrenza 1o gennaio 2009, l'avanzamento ad anzianità al grado di tenente colonnello e grado corrispondente della Marina, degli ufficiali dei ruoli specificati nel citato articolo 53 della legge n. 212 del 1983. Tale comma aggiuntivo stabilisce, altresì, che nelle aliquote di valutazione siano inclusi tutti i maggiori aventi quindici anni di anzianità nel grado di tenente. L'istituzione del nuovo grado di tenente colonnello, secondo la relazione illustrativa, non comporterebbe oneri per l'amministrazione «in quanto lo stipendio del personale interessato, all'atto della promozione, sarà già omogeneizzato, cioè equiparato, ai fini stipendiali, al grado di colonnello».
Segnala, infine, che, nelle ultime due legislature, sono state presentate alla Camera

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tre analoghe proposte di legge di cui tuttavia non è mai stato iniziato l'esame. Si tratta, in particolare, delle proposte di legge n. 2884 e n. 2996 della XV legislatura e della proposta di legge n. 3719 della XIV legislatura.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.