CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 3 marzo 2011
448.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-04302 Fugatti: Attuazione della disciplina in materia di compensazione tra le somme iscritte a ruolo ed i crediti maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il documento in esame l'Onorevole interrogante, nel ricordare che l'articolo 31, comma 1-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) ha previsto la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture ed appalti, con le somme dovute a seguito di iscrizioni a ruolo, evidenzia talune criticità nelle modalità di attuazione della norma e chiede, inoltre, di conoscere i tempi di adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, attuativo della predetta disposizione, senza il quale non è possibile beneficiare della predetta compensazione.
Al riguardo, si fa presente che gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria e dell'Agenzia delle entrate stanno fattivamente collaborando alla predisposizione del decreto in argomento, consapevoli che le problematiche da risolvere, come evidenziato anche nell'interrogazione, richiedono delicati approfondimenti tanto di ordine giuridico che gestionale.
In particolare si sottolinea la necessità, come enunciato nell'articolo 1-bis, del citato articolo 31, del decreto legge n. 78 del 2010, che l'attuazione della norma garantisca il rispetto degli «equilibri programmati di finanza pubblica».
Ad ogni buon conto si rappresenta che le criticità segnalate dall'Onorevole interrogante saranno tenute in debita considerazione nella predisposizione del decreto.

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ALLEGATO 2

5-04303 Barbato: Congelamento del patrimonio finanziario libico in Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'Onorevole Barbato pone quesiti in ordine all'ammontare del patrimonio finanziario detenuto presso banche o intermediari finanziari italiani da parte di istituzioni libiche, del colonnello Gheddafi o da soggetti direttamente o indirettamente riconducibili alla sua persona, nonché le ragioni di un eventuale ritardo, da parte del Governo Italiano, nell'adozione di misure volte al congelamento di tali beni.
Al riguardo, occorre premettere che l'adozione di sanzioni nei confronti di un Paese terzo trova nei provvedimenti normativi comunitari il migliore strumento per un'applicazione puntuale ed omogenea all'interno dell'Unione europea.
Con specifico riferimento alla Libia, l'azione dell'Unione europea è stata tempestiva, ed è attesa nel corso dei prossimi giorni la pubblicazione sia della Decisione che del Regolamento, che permetteranno, tra l'altro, una omogenea applicazione delle sanzioni nel territorio dell'Unione europea.
In linea con tali iniziative, il Comitato di sicurezza finanziaria ha seguito e continua a seguire costantemente l'evoluzione della situazione libica, curando gli aspetti tecnici ed operativi di propria competenza legati all'applicazione delle sanzioni comunitarie.
Sulla questione la Banca d'Italia, sentita tramite la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, ha comunicato che valuterà le eventuali iniziative da adottare, in coerenza con le linee d'intervento elaborate presso le competenti sedi istituzionali e, in particolare, in seno al Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF).
In proposito, anche il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato lo scorso 26 febbraio una risoluzione contenente misure di congelamento nei confronti dei membri della famiglia Gheddafi e delle entità controllate, direttamente o indirettamente, dallo stesso nucleo familiare.
L'Unità di informazione finanziaria (UIF), ha segnalato che sul sito della Banca d'Italia sono stati pubblicati due comunicati rispettivamente in data 9 febbraio 2011 e 1° marzo 2011 relativi alle segnalazioni di operazioni sospette da parte di soggetti libici.
In particolare, il comunicato del 9 febbraio 2011, in relazione alle turbolenze verificatesi in alcuni Paesi del Nord Africa e alle possibili implicazioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, richiama l'attenzione dei soggetti tenuti alla segnalazione di operazioni sospette, che l'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 2007 prevede nei confronti delle «persone politicamente esposte», ad adottare procedure di adeguata verifica rafforzata.
Anche il Provvedimento recante indicatori di anomalia per gli intermediari emanato dalla Banca d'Italia richiama specificamente l'attenzione dei destinatari su rapporti e operazioni riconducibili a persone politicamente esposte, che presentino profili di incoerenza e inusualità.
Qualora emergano operazioni sospette riconducibili a fenomeni di riciclaggio o

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finanziamento del terrorismo, recita il comunicato, è necessario che i soggetti tenuti le segnalino con la massima tempestività, anche al fine di consentire alla Unità di informazione finanziaria l'esercizio dei potere di sospensione previsto dall'articolo 6, comma 7, lettera c) del decreto legislativo n. 231 del 2007.
Il Comunicato del 1o marzo richiama la Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dello scorso 26 febbraio (1970/2011), la quale ha previsto, tra l'altro, l'adozione di misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche possedute, direttamente o indirettamente, da alcuni membri della famiglia di Muammar Qadhafi e precisa che sul piano internazionale sono state avviate iniziative volte a congelare le attività riconducibili a persone ed entità del Governo della Libia.
Pertanto, il comunicato in questione richiama l'attenzione dei destinatari dell'obbligo di segnalare le operazioni sospette sull'attività dei soggetti sopra indicati, ai fini di un adempimento tempestivo di detto obbligo, in modo da consentire all'Unità di informazione finanziaria l'eventuale esercizio del potere di sospensione, di cui all'articolo 6, comma 7, lettera c) del decreto legislativo n. 231 del 2007.
Infine, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, quest'ultima ha precisato che dalle comunicazioni di partecipazioni rilevanti effettuate da soggetti libici alla Consob, ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, ossia di partecipazioni al capitale sociale di una società italiana con azioni quotate con diritto di voto superiori al due per cento, risulta che alla data odierna:
Unicredit S.p.A. è partecipata da Central Bank of Libya con una quota del capitale azionario pari al 4,613 per cento e da Libyan Investment Authority con una quota del capitale azionario pari al 2,594 per cento;
Finmeccanica S.p.A. è partecipata da Libyan Investment Authority con una quota del capitale azionario pari al 2,010 per cento;
Juventus Football Club S.p.A. è partecipata da Libyan Arab Foreign Investment Company SA con una quota del capitale azionario pari al 7,502 per cento;
Retelit SpA è partecipata da Libyan Post Telecommunications Information Technology Company - LPTIC con una quota del capitale azionario pari al 14,798 per cento.

Risulta, inoltre, una partecipazione di controllo in Banca UBAE.