CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 febbraio 2011
433.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri (C. 3921 Giancarlo Giorgetti).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminata la proposta di legge C. 3921 Giancarlo Giorgetti recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri»;
rilevata l'esigenza di un pieno ed effettivo coinvolgimento delle Camere in tutte le fasi del ciclo di coordinamento delle politiche economiche dell'Unione europea e degli Stati membri, sin dalla sua prima applicazione nel 2011;
tenuto conto che, ai fini della modifica della legge 31 dicembre 2009, n. 196 occorre tenere conto non soltanto della procedura del semestre europeo, quale stabilita dal Consiglio ECOFIN del 7 settembre 2009, ma anche delle altre importanti innovazioni prospettate dal pacchetto di proposte legislative per la riforma della governance economica europea, presentate dalla Commissione europea il 29 settembre 2010 e la cui approvazione dovrebbe intervenire entro il mese di luglio 2011, con particolare riferimento alla proposta di direttiva sui quadri nazionali di bilancio (COM(2010)523 def.);
rilevato che la legge n. 196 del 2009 disciplina compiutamente il sistema di contabilità pubblica nazionale e, pertanto, dovrebbe essere modificata ed integrata garantendo la coerenza e l'organicità complessive del suo impianto ed evitando interventi reiterati e successivi a breve distanza;
sottolineato che, anche laddove le modifiche in esame alla legge n. 196 del 2009 non fossero ancora in vigore, il ciclo nazionale di bilancio nel 2011 potrebbe essere già adeguato alle scadenze previste dal semestre europeo mediante le opportune intese tra Parlamento e Governo;
rilevata l'esigenza di assicurare l'opportuno coordinamento tra le disposizioni della proposta di legge relative all'esame parlamentare di cui all'articolo 2 della proposta di legge in esame e le modifiche ed integrazioni all'articolo 4-ter della legge n. 11 del 2005 prospettate dal testo unificato delle proposte di legge C. 2854 Buttiglione, C. 2862 Stucchi, C. 2888 Gozi e C. 3055 Pescante, approvato dalla XIV Commissione della Camera il 22 settembre 2010, e dal disegno di legge del Governo C. 3866;
tenuto conto che la procedura del semestre europeo e il nuovo sistema di governance economica europea pongono in capo agli Stati membri non soltanto l'obbligo di rispettare i vincoli di finanza pubblica previsti dal Patto di stabilità e crescita ma anche di perseguire, con risorse finanziarie adeguate, gli obiettivi di crescita, occupazione e competitività e quelli in materia sociale, fissati dalla Strategia

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Europa 2020 e da attuare con i programmi nazionali di riforma,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
provveda la Commissione di merito a modificare l'articolo 1, comma 2, in modo da stabilire che:
1) il Governo trasmette alla Camere, contestualmente alla loro ricezione, l'analisi annuale della crescita e tutti gli altri progetti di atti e documenti predisposti dalle Istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del semestre europeo;
2) il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 15 giorni dalla trasmissione dell'analisi annuale della crescita, riferisce alle Camere, per le eventuali deliberazioni, fornendo una valutazione dei dati e delle misure prospettate dal documento nonché delle implicazioni per l'Italia, anche ai fini della predisposizione del programma nazionale di riforma e del programma di stabilità;
3) prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo intese alla definizione delle linee guida di politica economica e di bilancio, il Governo riferisce alle Camere, con le modalità di cui alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, illustrando la posizione che intende assumere;
4) il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio europeo e di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere in esito all'esame di progetti o documenti predisposti dalle Istituzioni dell'Unione europea nell'ambito del semestre europeo. Nel caso in cui il Governo non si sia conformato agli indirizzi delle Camere, il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a riferire alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta;
5) i progetti di Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma sono sottoposti alle Camere, ai fini dell'adozione degli opportuni atti di indirizzo, entro il 31 marzo di ogni anno;

e con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di articolare l'esame della proposta di legge in modo da recepire organicamente e contestualmente nell'ordinamento nazionale anche le disposizioni di cui alle proposte legislative di riforma della governance economica europea, richiamate in premessa;
b) con riferimento all'articolo 3, comma 1, capoverso b), valuti la Commissione di merito la possibilità di precisare che le maggiori entrate correnti rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione a legislazione vigente possono essere utilizzate, oltre che per il miglioramento dei saldi di finanza pubblica, per la copertura finanziaria di nuove o maggiori spese destinate a finanziare interventi di sostegno alla crescita e all'occupazione o di carattere sociale previsti dal Programma nazionale di riforma in attuazione degli obiettivi della strategia Europa 2020.

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ALLEGATO 2

Libro verde - La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi (COM(2010)561 definitivo).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione,
esaminato il Libro verde - La politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi (COM(2010)561 definitivo);
premesso che:
le misure adottate, a fronte della crisi, sia a livello dell'Unione europea sia a livello globale, per stabilizzare il sistema finanziario sono state incentrate prevalentemente sul ruolo di banche, fondi speculativi, agenzie di rating del credito, autorità di vigilanza o banche centrali, mentre non è stata prestata la dovuta attenzione alla revisione contabile;
è condivisibile pertanto l'intenzione della Commissione europea di operare un riesame approfondito della normativa vigente a livello europeo e globale, anche in cooperazione con i partner internazionali in seno al Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board) e al G20;
un mercato unico europeo dei servizi di revisione richiede un'armonizzazione massima e la creazione di un «passaporto europeo» per i revisori al fine di disporre di un sistema di registrazione europeo, basato su requisiti comuni in materia di qualificazione professionale, governo societario, assetto proprietario e indipendenza applicabili in tutta l'UE. Tale registrazione potrebbe essere sottoposta alla vigilanza di un'unica autorità di regolamentazione, analogamente a quanto proposto recentemente per le agenzie di rating del credito;
un sistema così articolato potrebbe anche incoraggiare la concorrenza sul mercato della revisione delle grandi società, in quanto semplificherebbe lo sviluppo di reti europee di revisione contabile e ridurrebbe i costi dei servizi di revisione a livello europeo;
al tempo stesso occorre, in coerenza con il principio di proporzionalità, che le soluzioni prescelte dalla Commissione, ai fini della revisione della normativa, assicurino un approccio differenziato e calibrato in funzione delle dimensioni e delle caratteristiche delle società sottoposte a revisione contabile, considerato che ciò che può essere necessario nel caso di grandi istituti di importanza sistemica può non essere adeguato per altre società quotate, per le PMI o per i piccoli e medi professionisti (PMP);
a questo scopo, appare necessario, in particolare, evitare una eccessiva estensione dei compiti assegnati alle società di revisione e dei relativi obblighi;
occorre inoltre valutare con estrema attenzione l'opportunità di non prevedere la revisione legale delle PMI o quanto meno di introdurre un nuovo tipo di revisione legale adeguato alle loro esigenze, ad esempio sotto forma di «revisione ridotta» o «riesame legale». Per quanto riguarda i piccoli e medi professionisti (PMP), la «revisione ridotta» o il «riesame legale» potrebbero essere accompagnati da norme proporzionate sul controllo di qualità e da una vigilanza adeguata da parte delle autorità di regolamentazione in materia di revisione;

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la struttura del mercato della revisione e delle società quotate, caratterizzato da un elevato livello di concentrazione, non offre sufficiente possibilità di scelta ai clienti e potrebbe anche comportare un accumulo di rischi sistemici e limitare la disponibilità di informazioni finanziarie sulle grandi società sottoposte a revisione;
è necessario rafforzare la vigilanza sulle società di revisione a livello europeo; a questo scopo appare preferibile l'attribuzione della competenza sulla materia all'ESMA;
sottolineata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.