CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 29 giugno 2010
345.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 29 giugno 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Minsk il 18 aprile 2003.
C. 3498 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che l'Accordo con la Bielorussia

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sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, firmato il 18 aprile 2003 a Minsk, si compone di un breve Preambolo, 22 articoli e un Allegato concernente i principi fondamentali in materia di utilizzo di dati personali. Nel Preambolo si evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con un esplicito richiamo alla Convenzione ONU del 20 dicembre 1988 e relativi allegati ed emendamenti. Nella relazione illustrativa che correda il disegno di legge viene precisato che i Governi italiano e bielorusso si impegnano a fornirsi, attraverso le rispettive Autorità doganali, assistenza e cooperazione reciproca, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e di realizzare un'efficace azione di prevenzione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, per rendere maggiormente trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi.
Dopo le definizioni che specificano l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, recate dall'articolo 1, con l'articolo 2 se ne delimita il campo di applicazione e si individuano nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per l'applicazione; il comma 3, in particolare, limita esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti l'ambito di applicazione dell'Accordo, escludendo dunque l'assistenza in campo penale.
L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione dell'assistenza precisando che essa è scambiata direttamente tra le Amministrazioni doganali le quali, su richiesta o di propria iniziativa, si forniscono reciprocamente informazioni, documenti e intelligence utili ad assicurare la corretta applicazione della legge doganale.
L'articolo 4 prevede lo scambio di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali nazionali nonché sulle tecniche di applicazione di tale legislazione e sui metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.
L'articolo 5 prevede la facoltà di ricorrere in alcuni casi a consegne controllate di merci, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali.
Nell'articolo 6 vengono indicati i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono prestarsi reciprocamente, consistenti, ad esempio, nello scambio di funzionari, nella formazione dei medesimi e nello scambio di esperti in materie doganali.
Con l'articolo 7 si prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci, mentre il successivo articolo 8 riguarda lo scambio d'informazioni ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali.
Ai sensi dell'articolo 9 ciascuna Amministrazione doganale si impegna ad esercitare una speciale sorveglianza e a fornire informazioni su persone, merci, mezzi di trasporto e luoghi che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale.
L'articolo 10 prevede lo scambio di informazioni sulle transazioni, in essere o progettate, che possono costituire infrazione doganale; la norma prevede, inoltre, la possibilità che le Amministrazioni forniscano spontaneamente informazioni nei casi suscettibili di comportare un danno sostanziale per l'economia, la salute pubblica, la sicurezza pubblica e ogni altro interesse essenziale di una delle Parti contraenti.
Nell'articolo 11 vengono descritte le procedure e le formalità da rispettare, da parte delle Amministrazioni doganali, nella formulazione delle richieste di assistenza.
L'articolo 12 prevede che, su richiesta di una delle due amministrazioni doganali, vengano avviate indagini su operazioni doganali che sono - o sembrano essere - in contrasto con la legislazione doganale della Parte richiedente.
L'articolo 13 prevede che i funzionari dell'Amministrazione richiedente possano

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svolgere indagini su un'infrazione doganale con l'autorizzazione dell'Amministrazione adita, o assistere alle indagini da quest'ultima condotte sul proprio territorio.
L'articolo 14 consente lo scambio di dossier e documenti contenenti informazioni su azioni che costituiscono - o sembrano costituire - infrazioni doganali. Tali documenti sono forniti di propria iniziativa o su richiesta alla Parte sul cui territorio si sia verificata - o sembra - l'infrazione doganale. La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni davanti le competenti Autorità dell'altra Parte sono previste dall'articolo 15.
L'articolo 16 disciplina l'uso e la tutela delle informazioni e delle informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo.
L'articolo 17 condiziona l'eventuale scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti ne garantiscano un livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato, che costituisce parte integrante dell'Accordo.
L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o differita.
L'articolo 19 prevede che le Amministrazioni doganali rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo, ad eccezione di spese e indennità corrisposte a esperti e testimoni nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori che non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. La norma stabilisce, altresì, che qualora l'attuazione a una richiesta comporti sostenere spese elevate e non usuali, le Parti debbano concordare le modalità di presa in carico di tali spese.
L'articolo 20 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con l'attuazione dell'Accordo, e istituisce una Commissione mista italo-bielorussa che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità su richiesta di una delle Amministrazioni, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi. La Commissione è composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal suo omologo bielorusso, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti.
L'articolo 21 individua l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo nei territori doganali delle due Parti.
L'articolo 22 stabilisce che l'Accordo ha durata illimitata ma è denunciabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica.
Il disegno di legge di ratifica in esame consta di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 autorizza, per l'attuazione della legge, la spesa di 21.665 euro l'anno a decorrere dal 2010, disponendo che l'onere sia coperto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze. L'articolo 4, infine, reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 29 giugno 2010. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.40.

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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI.
COM(2010)94 def.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione. - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 giugno 2010.

Enrico FARINONE (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo su un provvedimento che consentirà di ridurre fenomeni odiosi, che purtroppo coinvolgono minori.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del PdL sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore e sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, anche tenuto conto dei dati statistici, che individuano tra il 20 ed il 30 per cento i minori potenzialmente esposti a tali gravissime categorie di reati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Piano d'azione sulla mobilità urbana.
COM(2009)490 def.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto in oggetto, rinviato nella seduta del 22 giugno 2010.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), relatore, ricorda di aver presentato, nella seduta dello scorso 22 giugno, una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2), che tiene conto, tra l'altro, degli elementi di conoscenza acquisiti nel corso del ciclo di audizioni svoltosi presso la Commissione Trasporti.

Sandro GOZI (PD) rileva come il Piano d'azione in oggetto sia di particolare rilievo e risulti ben calibrato, anche sotto il profilo della sussidiarietà.
Ritenuta, in particolare, particolarmente condivisibile l'osservazione di cui alla lettera b), che evidenzia l'opportunità di assumere tutte le possibili iniziative per favorire il ricorso a fondi comunitari, diffondendo la massima conoscenza delle offerte nel settore della mobilità urbana sostenibile nell'ambito dei Fondi strutturali, del Fondo di coesione e della Banca europea per gli investimenti (BEI), considerato peraltro che ciò potrà esercitare un effetto leva sui finanziamenti privati, preannuncia il voto favorevole del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia a sua volta il voto favorevole del PdL sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.50.

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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 29 giugno 2010 - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 15.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
Atto n. 224.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto in oggetto.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), relatore, evidenzia che lo schema di decreto in esame è volto a recepire la direttiva 2008/50/CE, e provvede inoltre a sostituire le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE (recate dal decreto legislativo n. 152 del 2007), istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente. Lo schema si compone di 22 articoli, XVI allegati e XI appendici. I principi e le finalità del decreto, individuate dall'articolo 1, sono i seguenti: individuare obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso; valutare la qualità dell'aria sulla base di metodi e criteri comuni su tutto il territorio nazionale; ottenere informazioni sulla qualità dell'aria ambiente come base per individuare le misure da adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente e per monitorare le tendenze a lungo termine, nonché i miglioramenti dovuti alle misure adottate; mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove buona, e migliorarla negli altri casi; garantire al pubblico le informazioni sulla qualità dell'aria ambiente; migliorare la cooperazione con gli altri Stati dell'UE in materia di inquinamento atmosferico.
L'articolo 2 elenca le definizioni rilevanti per l'applicazione del decreto: zona, agglomerato, area di superamento, rete di misura, programma di valutazione, misurazioni in siti fissi, misurazioni indicative.
L'articolo 3 disciplina la zonizzazione dell'intero territorio nazionale da parte delle regioni e delle province autonome. Si prevede un rinvio ai criteri di zonizzazione introdotti mediante l'appendice I ed una procedura di controllo preventivo da parte del Ministero dell'ambiente sui progetti delle zonizzazioni regionali.
L'articolo 4 prevede che la classificazione delle zone e degli agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria, sia effettuata dalle regioni e dalle province autonome (comma 4); effettuata per ciascun inquinante di cui all'articolo 1, comma 2, sulla base delle soglie di valutazione superiori e inferiori e secondo la procedura previste dall'allegato II; riesaminata almeno ogni 5 anni e, comunque, in caso di significative modifiche delle attività che incidono sulle concentrazioni nell'aria ambiente degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2 (comma 2).
L'articolo 5 disciplina l'attività di valutazione della qualità dell'aria da parte delle regioni, prevedendo, anche con rinvio alle appendici II e III, le modalità di utilizzo di misurazioni in siti fissi, misurazioni indicative, tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva presso ciascuna zona o agglomerato. Si stabilisce che ciascuna regione o provincia autonoma debba disporre un programma di valutazione conforme alle nuove disposizioni e debba, a tal fine, presentare un progetto di adeguamento della rete di misurazione al Ministero dell'ambiente. Si introducono, poi, il principio secondo cui le stazioni della rete devono essere gestite o controllate da idonei soggetti pubblici e devono essere mantenute ed esercite in condizioni atte a rispettare tutti i requisiti del decreto.

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Gli articoli 6 e 7 hanno ad oggetto le stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento, individuandone anche il numero minimo in relazione alle diverse zone ed agglomerati e nei casi in cui le direttive comunitarie prevedono obblighi speciali di misurazione.
L'articolo 9 disciplina le attività di pianificazione necessarie a permettere il raggiungimento dei valori limite e il perseguimento dei valori obiettivo di qualità dell'aria. Si prevede, in via innovativa, che tali piani debbano agire sull'insieme delle principali sorgenti di emissione, ovunque ubicate, aventi influenza sulle aree di superamento, senza l'obbligo di estendersi all'intero territorio della zona o agglomerato, né di limitarsi a tale territorio.
Si prevede la possibilità di adottare misure di risanamento nazionali (attraverso la convocazione di un comitato tecnico presso la presidenza del Consiglio e l'adozione di un successivo DPCM) qualora tutte le possibili misure individuabili nei piani regionali non possano assicurare il raggiungimento dei valori limite in aree di superamento influenzate, in modo determinante, da sorgenti su cui le regioni e le province autonome non hanno competenza amministrativa e legislativa. Il ricorso alle misure nazionali è poi specificamente previsto in relazione alla procedura di richiesta delle deroghe che la Commissione europea può concedere ai sensi dell'articolo 22 della direttiva circa la data di applicazione dei valori limite relativi a benzene, biossido di azoto e materiale particolato PM10. Per tale ultimo inquinante, peraltro, la concessione della deroga determinerebbe il venir meno della procedura di infrazione n. 2008/2194.
Le attività di valutazione e modalità di gestione della qualità dell'aria con riferimento ai livelli di ozono sono disciplinate rispettivamente negli articoli 8 e 13.
L'articolo 10 disciplina i piani d'azione, finalizzati principalmente ad intervenire nel caso di rischio di superamento dei valori limite ed obiettivo causato da situazioni contingenti, non aventi carattere strutturale o ricorrente mentre l'articolo 11 reca le modalità per l'attuazione dei piani di qualità dell'aria, indicando i soggetti competenti ed il tipo di provvedimenti da adottare.
L'articolo 14 prevede l'obbligo per le regioni di adottare tutti i provvedimenti necessari per informare tempestivamente ed adeguatamente il pubblico qualora, in una zona od agglomerato i livelli degli inquinanti dovessero superare le soglia di informazione e di allarme.
L'articolo 15, prevede che le regioni comunicano al Ministero dell'ambiente l'elenco delle zone e degli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti superano i valori limite o livelli critici a causa di fonti naturali.
L'articolo 16 reca le modalità di consultazione con altri Stati qualora venga superato un valore limite aumentato del margine di tolleranza, un valore obiettivo, una soglia di allarme o un obiettivo a lungo termine a causa del trasporto transfrontaliero di quantitativi significativi di sostanze inquinanti.
L'articolo 17 disciplina il riparto delle competenze relative alle funzioni tecniche necessarie per assicurare la valutazione della qualità dell'aria.
Gli articoli 18 e 19 disciplinano, rispettivamente l'informazione al pubblico in materia di qualità dell'aria ed il passaggio di dati e di informazioni tra le regioni, l'Ispra ed il Ministero dell'ambiente per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti nei confronti della Commissione europea.
L'articolo 20 istituisce, presso il Ministero dell'ambiente, un Coordinamento tra i rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della salute, delle regioni e delle province autonome, dell'UPI, dell'ANCI, dell'ISPRA, dell'ENEA, del CNR e di altre autorità competenti all'applicazione del decreto in esame, attraverso l'indizione di riunioni periodiche e la creazione di una rete di referenti per lo scambio di dati e di informazioni.

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L'articolo 21 reca, infine, le abrogazioni, mentre l'articolo 22 stabilisce le norme transitorie e finali, apportando le integrazioni finalizzate ad armonizzare il decreto legislativo n. 152 del 2006 con il presente decreto legislativo.
In relazione alla normativa comunitaria, ricorda che la direttiva 2008/50/CE riunisce in un unico testo la normativa comunitaria in materia di qualità dell'aria aggiornandola in base agli sviluppi in campo scientifico e sanitario e alle recenti esperienze degli Stati membri, con l'obiettivo di: definire obiettivi di qualità dell'aria al fine di: evitare effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente; fissare criteri e metodi di valutazione comuni negli Stati membri; mantenere la qualità dell'aria ove sia buona e in altri casi migliorarla; mettere a disposizione del pubblico tutte le informazioni relative alla qualità dell'aria; promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l'inquinamento atmosferico.
Il 5 maggio 2010 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato (procedura d'infrazione 2008/2194) con il quale contesta all'Italia il superamento dei valori limite giornalieri ed annuali consentiti per le particelle PM10 in numerose zone nel 2006 e nel 2007.
Il 21 dicembre 2007 la Commissione ha presentato una proposta di rifusione della direttiva sulle emissioni industriali (COM(2007)844), intesa a riunire in un unico strumento normativo le disposizioni contenute nella normativa in materia di emissioni industriali al fine di contenere le emissioni complessive dei più importanti inquinanti presenti in atmosfera. Il 15 febbraio 2010 il Consiglio ha approvato una posizione comune rinviando la proposta al Parlamento europeo per l'esame in seconda lettura, secondo la procedura legislativa ordinaria, che potrebbe avere luogo all'inizio di luglio 2010.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, coordinamento del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, con altre disposizioni legislative in tema di trasparenza nonché revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi.
Atto n. 225.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, ricorda che la direttiva 2008/48/CE del 23 aprile 2008, che lo Schema di decreto in esame è volto ad attuare, è stata emanata al fine di armonizzare il quadro normativo, regolamentare ed amministrativo degli Stati membri in tema di contratti di credito ai consumatori. Dai considerando della direttiva emerge che tale necessità di armonizzazione discende dalla diversità normativa riscontrata, nel corso degli anni, presso la legislazione degli Stati membri in materia di credito al consumo. Le autorità europee hanno rilevato che «lo stato di fatto e di diritto risultante da tali disparità nazionali in taluni casi comporta distorsioni della concorrenza tra i creditori all'interno della Comunità e fa sorgere ostacoli nel mercato interno quando gli Stati membri adottano disposizioni cogenti diverse e più rigorose rispetto a quelle previste dalla direttiva 87/102/CEE [...]. Tali distorsioni e restrizioni possono a loro volta avere conseguenze sulla domanda di merci e servizi».
Il capo I della direttiva (articoli 1-3) reca l'oggetto, l'ambito applicativo e le definizioni rilevanti ai fini delle norme introdotte. In particolare, l'articolo 2 definisce il campo applicativo della direttiva, i.e. ai contratti di credito; esclude tuttavia alcune tipologie specifiche contrattuali.

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Gli articoli da 4 a 8 della direttiva in esame si occupano delle informazioni e delle pratiche preliminari alla conclusione del contratto. Per quanto stabilito dall'articolo 8, il creditore ha l'obbligo di valutare, sulla base di adeguate informazioni, il merito creditizio del consumatore; a tal fine si avvale delle informazioni fornite dal creditore, ovvero di un'apposita banca dati che ciascuno Stato ha la facoltà di creare. Ai sensi dell'articolo 9, per i crediti transfrontalieri ogni Stato membro deve garantire ai creditori di altri Stati membri l'accesso alle banche dati utilizzate nel proprio territorio.
Il capo IV (articoli da 10 a 18) reca la disciplina delle informazioni obbligatorie che devono essere contenute nei contratti di credito e dei diritti a questi inerenti.
Il capo V (articolo 19) reca, per la prima volta, una disciplina armonizzata delle modalità di calcolo del tasso debitorio annuo effettivo globale, facendo riferimento alla formula matematica espressa nella parte I dell'allegato I.
Gli articoli 20 e 21 attengono al controllo che gli Stati membri effettuano sui creditori. Si richiede che tale controllo venga esercitato da un'autorità indipendente; vengono elencati gli obblighi degli intermediari nei confronti dei creditori. Gli articoli da 22 a 24 recano le misure attuative in materia di armonizzazione e obbligatorietà della direttiva, di impianto sanzionatorio e risoluzione stragiudiziale delle controversie.
L'articolo 27 fissa il termine di recepimento della direttiva al il 12 maggio 2010, giorno da cui è abrogata la vigente direttiva 87/102/CEE in materia di armonizzazione sul credito. Si prevede altresì una verifica sull'attuazione della direttiva da parte della Commissione europea (articolo 27, par. 2) da effettuarsi con cadenza quinquennale, a partire al 12 maggio 2013.
Ricorda infine che l'articolo 30 reca alcune misure transitorie: la direttiva infatti non si applica ai contratti di credito in corso alla data dell'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione. Sono fatte salve alcune prescrizioni in tema di informazioni e di diritti dei consumatori, che gli Stati membri possono applicare anche ai contratti di credito di durata indeterminata, in corso alla data dell'entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione.
L'attuazione di questa direttiva è stato previsto dall'articolo 33 della legge comunitaria 2008, recante i principi e i criteri direttivi di delega al Governo. Esso inoltre apporta modifiche ed integrazioni alla disciplina che riguarda i soggetti operanti nel settore finanziario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), ai mediatori creditizi ed agli agenti in attività finanziaria. La disposizione prevede esplicitamente che le nuove norme si inseriscano nel corpus del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
Il Titolo I dello schema di decreto legislativo in esame si occupa pertanto dell'attuazione della direttiva 2008/48/CE nell'ordinamento italiano. Il Titolo II reca le opportune norme di coordinamento del TUB con le altre disposizioni in materia di trasparenza. Il Titolo III effettua, ai sensi della delega contenuta nell'articolo 33 della legge n. 88 del 2009, la revisione della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario. Il Titolo IV disciplina gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi. Le disposizioni finali sono contenute nel Titolo V.
Per il dettaglio delle numerose disposizioni, rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici, e ricorda ai colleghi che sul provvedimento si svolgerà presso la Commissione Finanze un nutrito ciclo di audizioni, che avranno inizio oggi stesso.
Quanto, infine, ai documenti all'esame delle Istituzioni dell'UE, ricorda che fra le iniziative strategiche e prioritarie preannunciate nel programma di lavoro della Commissione per il 2010 - attualmente all'esame della XIV Commissione - figura la presentazione di un'iniziativa sul credito responsabile che dovrebbe riguardare gli aspetti connessi alla concessione di

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credito ai consumatori al dettaglio, inclusi il ruolo degli intermediari di credito, la valutazione dell'adeguatezza dei prodotti di credito, l'informazione e le modalità per assicurare un credito responsabile.

Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.