CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 gennaio 2010
274.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (III e IV)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 2 FEBBRAIO 2010

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ALLEGATO

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa (C. 3097 Governo).

EMENDAMENTO

ART. 3.

Al comma 5, sostituire le parole da: Per le finalità e nei limiti fino a: incarichi temporanei con le seguenti: Per le finalità e nei limiti temporali di cui agli articoli 1 e 2, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, il Ministero degli affari esteri può conferire, entro il limite di spesa di euro 405.000 per l'anno 2010, incarichi temporanei.

Conseguentemente:
all'articolo 4, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da:
segretari di legazione in prova, fino a: cessazioni del personale con le seguenti: segretari di legazione in prova, comprensivo delle assunzioni già consentite, ai sensi dell'articolo 3, comma 102. della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni dell'articolo 66, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma;
all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: euro 7.169.600 con le seguenti: euro 7.615.600;
all'articolo 9, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede nell'ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente per il reclutamento del personale relativo al Ministero della difesa e nel rispetto dei limiti in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni.
all'articolo 9, sopprimere il comma 2-bis;
all'articolo 9, sopprimere il comma 3;
all'articolo 10, comma 1, alinea, sostituire le parole:
escluso l'articolo 4, comma 3 con le seguenti: ad esclusione di quelli derivanti dall'articolo 4, comma 3 e dall'articolo 9, comma 2;
all'articolo 10, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: mediante riduzione fino alla fine del comma, con le seguenti: mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa;

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all'articolo 10, comma 1, lettera b), sostituire le parole da: nonché quelle relative al Ministero dell'interno fino alla fine del comma, con le seguenti: nonché gli stanziamenti iscritti nella missione «istruzione universitaria» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e quelli relativi al Ministero dell'interno e al Ministero della difesa.
3. 100. I relatori.
(Approvato)