CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 25 maggio 2010
328.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione (nuovo testo C. 3209-bis-A Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3209-bis-A, recante Disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione;
rilevato che:
la proroga dell'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, prevista dall'articolo 1-quinquies, potrebbe presentare dei profili problematici di compatibilità con la normativa comunitaria in materia, con particolare riferimento alla direttiva 2008/98/CE;
la lettera c) del comma 2 dell'articolo 5-bis introduce nell'articolo 14-ter della legge n. 241 del 1990 un nuovo comma 4-bis che prevede che, nei casi in cui l'intervento sia stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e le prescrizioni devono essere utilizzati, senza modificazioni, anche ai fini della valutazione di impatto ambientale (VIA); tale previsione appare in contrasto con l'articolo 11 della direttiva 2001/42/CE in materia di VAS, secondo cui la valutazione ambientale dei piani e programmi lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE sulla VIA;
la successiva lettera e), con una modifica al comma 7 dell'articolo 14-ter della citata legge n. 241, introduce le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità tra le amministrazioni di cui si considera acquisito l'assenso qualora il rappresentante delle stesse non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;
una simile forma di silenzio-assenso appare in contrasto con la normativa comunitaria, come testimoniato dalle sentenze 28 febbraio 1991, causa C-360/87 e 14 giugno 2001 - causa C-230/00 della Corte di giustizia delle Comunità europee che hanno escluso la possibilità di autorizzazioni tacite in materia ambientale;
la soppressione delle lettere c) ed e) dell'articolo 5-bis era già stata richiesta dalla Commissione XIV con una condizione contenuta nel parere reso nella seduta del 12 maggio 2010 sul precedente testo del provvedimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 5-bis, comma 2, sopprimere le lettere c) ed e);

e la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 1-quinquies.

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ALLEGATO 2

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia (nuovo testo C. 3290 Governo)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3290 Governo recante «Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia»;
rilevato che con il principio di delega di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), numero 2, del provvedimento viene previsto, in relazione alla misura di prevenzione della confisca dei beni, che il Governo debba prevedere l'eseguibilità della misura anche in uno Stato estero, nei limiti delle discipline ivi vigenti;
osservato altresì che la decisione quadro 2006/783/GAI, nell'affermare il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, indica tassativamente i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione della confisca;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
provveda la Commissione di merito a coordinare il richiamo ai limiti previsti dalla legislazione degli Stati esteri nei quali i beni si trovano, con la decisione quadro 2006/783/GAI che, nell'affermare il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, indica tassativamente i motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione della confisca.

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (C. 3402 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminato il disegno di legge C. 3402 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno»;
rilevato che recentemente la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva (COM(2010)95) concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime che intende integrare il quadro di misure previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, disponendo misure più avanzate in particolare in materia di giurisdizione extraterritoriale, di modalità di applicazione delle sanzioni e di assistenza e protezione alle vittime;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di apportare modifiche all'articolo 3 del disegno di legge, il quale reca le disposizioni di adeguamento dell'ordinamento penale interno ai contenuti della Convenzione del Consiglio d'Europa, in modo da introdurre fin d'ora nell'ordinamento interno le misure più avanzate prospettate dalla proposta di direttiva COM(2010)95, in particolare con riferimento alla disciplina della giurisdizione extraterritoriale, alle modalità di applicazione delle sanzioni e all'assistenza e alla protezione delle vittime.

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ALLEGATO 4

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (COM(2010)61 def.).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;
esaminata la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) (COM(2010)61 def.);
rilevato che:
1) appare pienamente condivisibile l'obiettivo di rafforzare Frontex, strumento indispensabile per la gestione a livello europeo del controllo delle frontiere esterne dell'UE e per il contrasto all'immigrazione illegale;
2) il controllo alle frontiere esterne è nell'interesse non solo del singolo Paese, ma di tutti gli Stati membri che hanno abolito i controlli di frontiera interni nell'ambito del progetto Schengen;
3) il contrasto all'immigrazione illegale costituisce una priorità nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata che gestisce i flussi migratori e sfrutta le vittime per lo svolgimento di attività illegali o per il lavoro nero;
4) il rafforzamento di Frontex prospettato nella proposta corrisponde alle richieste ripetutamente avanzate dall'Italia, particolarmente esposta, per la sua collocazione geografica, ai flussi migratori via mare;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) si proceda affinché si possa pervenire ad una rapida approvazione della proposta in modo da assicurarne la concreta attuazione per consentire a Frontex di rafforzare le sue capacità operative, in particolare per quanto riguarda i controlli delle frontiere marittime;
b) si rafforzi la collaborazione tra Frontex e gli Stati membri e tra i diversi Stati membri secondo una logica solidale che consenta di ripartire più equamente gli oneri derivanti dalla gestione degli immigrati clandestini, dalla loro ospitalità presso le strutture di accoglienza e dal loro rimpatrio;
c) si rafforzi il ruolo di Frontex nella cooperazione con i paesi terzi, anche sulla base della positiva esperienza di alcuni accordi stipulati in particolare dall'Italia, che hanno consentito di attivare i controlli anche nei territori di provenienza o di partenza degli immigrati;
d) si proceda in modo da assicurare la massima efficienza da parte di Frontex, riducendo i costi di funzionamento di carattere amministrativo per concentrare le risorse disponibili nello svolgimento delle attività operative.