CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 giugno 2010
343.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 206, n. 152, recante norme in materia ambientale (Atto n. 220).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 206, n. 152, recante norme in materia ambientale (atto n. 220);
ricordato che:
il 14 aprile 2009 la Commissione europea con una lettera di messa in mora (procedura d'infrazione 2009/2086) ha contestato all'Italia il mancato rispetto di alcune disposizioni della direttiva 85/337/CE in materia di valutazione d'impatto ambientale (VIA);
l'8 ottobre 2009 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura d'infrazione 2009/2235) in relazione a un non corretto recepimento della direttiva 2001/42/CE in materia di valutazione ambientale strategica (VAS);
il 25 gennaio 2010 la Commissione europea ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro l'Italia (procedura d'infrazione 2008/2071) per non aver adottato le misure necessarie affinché gli impianti industriali contemplati dalla direttiva 2008/1/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (Integrated Pollution Prevention and Control - IPPC) funzionino secondo i requisiti previsti dalla direttiva stessa;
valutato che lo Schema di decreto in esame risponde nella sostanza ai rilievi formulati dalla Commissione europea;
rilevato che, tra l'altro, anche al fine di dare attuazione alla nuova direttiva 2008/1/CE inerente l'IPPC, lo Schema di decreto introduce nel decreto legislativo n. 152 del 2006 il Titolo III-bis, in materia di autorizzazione integrata ambientale, volto a sostituire il decreto legislativo n. 59 del 2005 di recepimento della direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
osservato tuttavia che alcune disposizioni non appaiono coincidenti con le direttive dell'Unione europea di riferimento e che, in particolare:
la definizione di autorizzazione integrata ambientale (AIA) introdotta dallo Schema di decreto (articolo 2, comma 1, lettera c)) non definisce in maniera univoca gli ambiti di azione della VIA e dell'AIA e non risulta conforme a quanto disposto dalla direttiva 2008/1/CE;
l'articolo 2, comma 2, lettera j), dello Schema di decreto definisce gestore unicamente qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto, laddove la direttiva 2008/1/CE, all'articolo 2, comma 13, definisce «gestore», qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce l'impianto oppure, ove la legislazione nazionale lo preveda, che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso;
le disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della Direttiva 42/2001/CE individuano le «modifiche minori dei piani e programmi» come da sottoporre alla verifica di assoggettabilità e che la direttiva

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stabilisce - all'articolo 3, commi 3, 4 e 5 e alla lettera f) dell'Allegato I - la necessità di valutazione ambientale per i piani o programmi che possono avere «effetti significativi sull'ambiente», mentre lo Schema di decreto, all'articolo 2, comma 3, lettera a), sopprime il riferimento alle modifiche minori come da assoggettare alla verifica di assoggettabilità e, alla medesima lettera a), fa riferimento solo alla funzione di valutazione dei possibili impatti negativi sull'ambiente;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 2, comma 1, lettera c), di definire l'autorizzazione integrata ambientale nei medesimi termini utilizzati all'articolo 1 della direttiva 2008/1/CE per definire l'ambito di applicazione della direttiva medesima («ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento proveniente dalle attività di cui all'allegato I. Essa prevede misure intese a evitare oppure, qualora non sia possibile, a ridurre le emissioni delle suddette attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso, lasciando impregiudicate le disposizioni comunitarie in materia»);
b) valuti il Governo l'opportunità di integrare la definizione di gestore di cui all'articolo 2, comma 2, lettera j), dello Schema di decreto al fine di renderla maggiormente aderente a quella prevista dalla direttiva 2008/1/CE, ossia definendo quale gestore anche qualsiasi persona fisica o giuridica che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso;
c) valuti il Governo l'opportunità di adeguare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), dello Schema di decreto a quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, dall'articolo 3, commi 3, 4 e 5 e dalla lettera f) dell'Allegato I della Direttiva 42/2001/CE, a tal fine espungendo la previsione della soppressione della parola «minori» e sopprimendo le parole «e negativi»; analogamente, all'articolo 2, comma 3, lettera b), sopprimere le parole «e negativi» e sopprimere la lettera b) del comma 10 del medesimo articolo 2.