CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 febbraio 2010
286.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 febbraio 2010. - Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 11.05.

DL 2/2010: Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.
C. 3146 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Riccardo MAZZONI (PdL), relatore, ricorda che il provvedimento è composto da 5 articoli. Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione segnala, nell'ambito delle disposizioni per la funzionalità degli enti locali, di cui all'articolo 4, quelle riguardanti il Comune di Roma. In particolare, i commi da 6 a 8 recano modifiche alla legge finanziaria per il 2010 con riferimento alle disposizioni relative all'attribuzione di un contributo di 600 milioni di euro per l'anno 2010 al Comune di Roma, finalizzato, per la gran parte, al ripiano dei debiti ricompresi nel piano di rientro dall'indebitamento del comune predisposto dal Commissario straordinario del Governo, nominato ai sensi dell'articolo 78 del decreto-legge n. 112 del 2008.
Prima di entrare nel merito delle citate modifiche è opportuno ricordare che, in base alla normativa introdotta dall'articolo 2, commi da 194 a 196, della legge finanziaria per il 2010, l'assegnazione del predetto contributo di 600 milioni di euro in favore del Comune di Roma è legata alla costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, ad opera del Ministero della difesa, disciplinata dai commi da 189 a 194 dell'articolo 2 della stessa legge finanziaria. Più specificamente, il citato comma 189 autorizza il Ministero della difesa a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, d'intesa con i comuni con i quali saranno sottoscritti accordi di programma, al fine di realizzare le risorse necessarie a soddisfare le esigenze infrastrutturali e alloggiative delle Forze armate, attraverso la valorizzazione e l'alienazione degli immobili militari.

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Ai sensi del comma 190, con uno o più decreti del Ministro della difesa saranno individuati gli immobili da trasferire o da conferire ai fondi comuni, che potranno essere oggetto di accordi di programma con i comuni presso i quali sono ubicati. Il successivo comma 191 precisa che, ai sensi dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del protocollo d'intesa corredato dallo schema di accordo di programma, costituisce autorizzazione alle varianti allo strumento urbanistico generale, per le quali non occorre la verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni, salva l'ipotesi in cui la variante comporti variazioni volumetriche superiori al 30 per cento dei volumi esistenti. Inoltre, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, è prevista l'adozione di un decreto del Ministro della difesa che determini - fermo restando l'importo dovuto in favore del Comune di Roma e del suo Commissario straordinario del Governo - le risorse derivanti dalla cessione delle quote dei fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 189, o dal trasferimento degli immobili ai fondi, da destinare al Ministero della difesa.
Passando ora al contenuto delle citate modifiche apportate dal presente decreto-legge alla legge finanziaria 2010, segnala che quelle relative al contributo di 600 milioni di euro, stabilito al comma 195 dell'articolo 2 della predetta legge, sono volte a precisare che l'importo complessivamente autorizzato è attribuito per la quota di un sesto (100 milioni di euro) in favore del Comune di Roma e per i restanti cinque sesti (500 milioni di euro) in favore del Commissario straordinario del Governo responsabile del piano di rientro dall'indebitamento del comune stesso. Inoltre, viene precisato che l'anticipazione di tesoreria, che la legge finanziaria 2010 assegnava impropriamente al Comune di Roma, deve essere invece assegnata al Commissario straordinario, fino a concorrenza dell'importo ad esso attribuito. Infatti, secondo quanto disposto dal comma 196, tale anticipazione è finalizzata proprio a provvedere al pagamento di specifiche esigenze ricomprese nel piano di rientro dall'indebitamento del Comune di Roma, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2008. Tale anticipazione è erogata secondo condizioni disciplinate in una apposita convenzione che, in base alle modifiche apportate dal comma 8, lettera c), in esame, sarà definita tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Commissario straordinario del Governo, in luogo del Comune di Roma. Al riguardo, il comma 196 come modificato prevede che quota-parte di tale anticipazione, per un importo pari a 200 milioni di euro, sia erogata già entro il mese di gennaio 2010, mentre la restante quota (ulteriori 300 milioni di euro) sia erogata soltanto subordinatamente al conferimento nonché al trasferimento degli immobili ai fondi comuni costituiti dal Ministero della difesa ai sensi dei già citati commi da 189 a 194 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010 (comma 8, lettera d)). L'anticipazione di tesoreria concessa al Commissario straordinario del Governo può essere estinta, entro il termine già previsto del 31 dicembre 2010, anche tramite il ricavato della vendita delle quote dei fondi immobiliari spettanti al Commissario straordinario del Governo (comma 8, lettera e)).
In conclusione, ritiene opportuno ricordare che la Corte costituzionale con sentenza n. 340 del 30 dicembre 2009 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008 a cui le disposizioni in esame si ricollegano. In particolare, la Corte ha affermato che la citata previsione normativa - secondo cui la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale, che non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni, tranne alcune eccezioni - si pone in contrasto con l'articolo 117, terzo comma, ultimo periodo della Costituzione. Secondo la Corte «in tali materie lo Stato

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ha soltanto il potere di fissare princìpi fondamentali, spettando alle regioni il potere di emanare la normativa di dettaglio. La relazione tra normativa di principio e normativa di dettaglio va intesa nel senso che alla prima spetta prescrivere criteri ed obiettivi, essendo riservata alla seconda l'individuazione degli strumenti concreti da utilizzare per raggiungere detti obiettivi». Pertanto, al fine di assicurare il concreto funzionamento della disciplina in esame, ritiene che il comma 191 dell'articolo 2 della legge finanziaria 2010 debba essere modificato in conformità con le indicazioni della Corte costituzionale. Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere sul provvedimento in oggetto, anche sulla base degli ulteriori elementi di valutazione che dovessero emergere nel corso della discussione.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA, nel concordare con i rilievi formulati dal relatore, fa presente che presso la Commissione Bilancio è stato presentato un emendamento volto a risolvere i profili di illegittimità costituzionale evidenziati dalla Consulta.

Francesco Saverio GAROFANI (PD) ritiene che la questione dell'illegittimità costituzionale, evidenziata dal relatore, debba essere adeguatamente affrontata per evitare che il Governo incorra in una nuova brutta figura dopo quelle già fatte con la previsione dell'illegittima procedura di cui al secondo periodo dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008 e dell'impropria attribuzione al Comune di Roma, anziché al Commissario straordinario, di 500 milioni di euro.

Riccardo MAZZONI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con una condizione, che illustra (vedi allegato).

Franco GIDONI (LNP), pur precisando che il gruppo della Lega Nord Padania sosterrà il provvedimento in oggetto, manifesta tuttavia disagio per disposizioni, come quelle esaminate, che assumono sostanzialmente carattere premiale nei confronti di amministrazioni che hanno mal governato e che, ciò nonostante, si vedono attribuite parti cospicue del patrimonio immobiliare pubblico. Auspica, pertanto, che analoghe misure di conferimento di beni pubblici ad enti locali possano essere adottate anche nei confronti di enti territoriali, come ad esempio quelli situati nel confine orientale del Paese - che invece hanno ben governato - nel cui territorio insistono numerose infrastrutture militari che potrebbero essere dismesse.

Luciano ROSSI (PdL) chiede chiarimenti sul termine del mese di gennaio 2010 - entro il quale deve essere assegnato al Commissario straordinario l'importo di 200 milioni di euro - che, a suo avviso, appare improprio, in quanto già trascorso.

Edmondo CIRIELLI, presidente, sottolinea come il termine per l'erogazione del citato contributo debba essere considerato corretto, poiché all'atto dell'adozione del decreto-legge tale termine non era ancora decorso.

Antonio RUGGHIA (PD) preannuncia, anche a nome del suo gruppo, l'astensione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.15 alle 11.20.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 284 del 17 febbraio 2010, a pagina 65, seconda colonna, ventesima riga, sopprimere le seguenti parole: «all'articolo».