CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 giugno 2010
342.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (IX e X)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. Atto n. 215.

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

Le Commissioni riunite IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo),
esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (atto n. 215),
visti i rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio) nella seduta del 16 giugno 2010,
premesso che:
con l'articolo 20-bis del decreto-legge 25 settembre 2009, n.135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, il legislatore ha espresso una scelta a favore dell'introduzione nell'ordinamento italiano del regime cosiddetto dell'opt-out (opzione di esclusione) per quanto concerne le modalità di effettuazione delle chiamate commerciali;
ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 20-bis, per l'istituzione del registro di cui allo schema di regolamento in oggetto è stato fissato il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo e fino a tale termine è stato consentito l'utilizzo dei dati personali presenti nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1o agosto 2005;
alla scadenza del termine sopra richiamato si è determinata una situazione di incertezza giuridica per gli operatori economici, per cui risulta necessario addivenire quanto prima possibile all'istituzione e all'attivazione del registro delle opposizioni; ai sensi dell'articolo 4 dello schema in esame si definisce un'ulteriore procedura di attivazione del registro, per la quale si fissa il termine di novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento; ai sensi del comma 1 dell'articolo 14 si prevede quindi un'ulteriore fase transitoria, per la quale, decorso inutilmente il termine di novanta giorni senza che il registro sia stato attivato, si individuano specifiche modalità per l'esercizio del diritto di opposizione, in modo da permettere l'effettuazione delle chiamate commerciali;
appare opportuno, proprio al fine di limitare nel tempo la situazione di incertezza che si è creata, far decorrere la disposizione transitoria di cui al comma 1 dell'articolo 14 dello schema in esame dalla data di entrata in vigore del regolamento;
occorre altresì segnalare che il disegno di legge, recante disposizioni in materia di semplificazione dei rapporti della Pubblica Amministrazione con cittadini e imprese e delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche e per la codificazione in materia di pubblica amministrazione, approvato dalla Camera e attualmente

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all'esame del Senato (A.S. 2243), reca, al comma 2 dell'articolo 34, una disposizione che modifica ulteriormente l'articolo 130, comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, estendendo alla posta cartacea il regime introdotto dall'articolo 210-bis del citato decreto-legge n. 135 del 2007 per le comunicazioni commerciali mediante impiego di telefono; ciò potrà determinare l'esigenza di rivedere il regolamento in esame, per tener conto dell'estensione dell'ambito di applicazione delle modalità di opposizione da esso disciplinate;
si rileva infine l'opportunità, in linea con quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 dello schema in esame, di evitare ogni discriminazione tra operatori telefonici e non telefonici per quanto concerne la consultazione del registro delle opposizioni, in modo da garantire il buon funzionamento del regime di opt-out,
esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
al comma 1 dell'articolo 14, sostituire le parole da: «Decorso» fino a «comunque» con le seguenti: «Fino all'attivazione del registro, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, gli interessati i cui dati personali sono riportati negli elenchi di abbonati di cui all'articolo 129 del Codice possono, ai fini di cui all'articolo 130, comma 3-bis, del Codice,»;
conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 4;
e con la seguente osservazione:
valuti il Governo l'opportunità, anche intervenendo, se necessario, sulla norma primaria, di prevedere l'istituzione di più registri, in relazione a diverse tipologie commerciali, stabilendo che il Ministero dello sviluppo economico provveda alla disciplina delle modalità con cui organizzare tali banche dati e gestisca direttamente soltanto quelle riferite a settori privi di interesse di mercato, mentre affidi a soggetti terzi le restanti».

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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali. Atto n. 215.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO PRESENTATA DAI DEPUTATI MONAI, CIMADORO, BORGHESI

Le Commissioni IX (Trasporti e Comunicazioni) e X (Attività Produttive) della Camera dei Deputati,
in sede di esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento concernente l'istituzione e la gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (A.G. 215),
premesso che:
il provvedimento in esame disciplina l'istituzione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono al trattamento del proprio numero telefonico per vendite o promozioni;
l'istituzione del registro, prevista dall'articolo 20-bis del decreto-legge n. 135/2009 recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee», convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 novembre 2009, n. 166, rappresenta il passaggio dal principio della necessità del consenso esplicito per l'utilizzo dei dati per finalità commerciali chiarito dall'articolo 129 del Codice della Privacy (decreto legislativo 196/2003), al principio opposto della necessaria manifestazione di dissenso da parte dell'abbonato, in mancanza della quale, sono legittime le telefonate per finalità commerciali;
con riferimento al citato articolo 20-bis, si segnala che il Garante della Privacy, in un comunicato stampa diffuso in data 4 novembre 2009, aveva espresso gravi perplessità, sottolineando gli effetti negativi di tale norma sulle telefonate promozionali. Al riguardo, il Commissario alla Privacy, Mauro Paissan, aveva addirittura dichiarato: «Si tratta di un errore. Gli utenti telefonici verranno bombardati di messaggi e si vedranno costretti a iscriversi a un apposito registro per opporsi. Ma questi registri non hanno funzionato in nessun paese dove sono stati istituiti. E comunque molti cittadini, soprattutto gli anziani, troveranno molta difficoltà a manifestare il loro dissenso. Infine, l'Italia con questa norma si rende responsabile di un'ulteriore infrazione comunitaria e Bruxelles ce la farà pagare»;
neanche tre mesi dopo, in data 28 gennaio 2010 la Commissione Europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2009/2356) per non aver recepito correttamente la direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche. I rilievi formulati dalla Commissione riguardano sostanzialmente due profili: il primo attiene alla violazione dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva, che stabiliscono l'obbligo per gli Stati membri di garantire che gli abbonati i cui nominativi figurano in un elenco pubblico siano informati

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sugli scopi dell'elenco e diano il proprio consenso per l'uso dei dati personali che vi sono contenuti. Al riguardo la Commissione ha contestato alle autorità italiane di non avere ottemperato a tale obbligo nel momento in cui sono state costituite banche dati per le televendite, ricavate da elenchi pubblici di abbonati senza che gli interessati fossero stati informati del trasferimento dei loro dati personali o avessero acconsentito esplicitamente all'inserimento di tali dati nelle predette banche dati. In base alla normativa italiana, infatti, non è richiesto il consenso degli interessati, né che essi siano informati circa l'uso dei loro dati personali a fini promozionali e con la legge 20 novembre 2009, n. 166 (di conversione del decreto-legge n. 135/2009, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee) è stata prorogata fino al 25 maggio 2010 la possibilità di usare banche dati contenenti dati personali di cui non è stato consentito l'utilizzo. Il secondo profilo, riguarda infine la violazione dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva che fissa l'obbligo per gli Stati membri di vietare le comunicazioni indesiderate a scopo di commercializzazione diretta senza il consenso degli abbonati interessati, o se gli abbonati esprimono il desiderio di non ricevere questo tipo di chiamate;
con riferimento a tali questioni di incompatibilità con la disciplina comunitaria, la Commissaria Europea alleTelecomunicazioni, Viviane Reding ha dichiarato che:»Il pieno rispetto della privacy degli utenti dei servizi di telecomunicazione è di fondamentale importanza per una moderna società digitale. La direttiva UE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche attribuisce ai singoli un insieme di strumenti per proteggere la loro privacy e dei dati personali. Non solo è preoccupante vedere che la normativa italiana non è conforme ai requisiti della privacy stabiliti nella direttiva, ma che le autorità italiane hanno ulteriormente prolungato l'uso di banche dati che includono i dati personali per l'impiego di cui il consenso non era stato concesso. Dobbiamo garantire che le norme comunitarie siano rispettate da tutti gli Stati membri dell'UE affinché i cittadini si sentono sicuri nel mercato unico delle telecomunicazioni»,
considerato che:
il silenzio, a differenza del comportamento concludente che pure costituisce forma, sebbene tacita, di manifestazione di volontà, è omissione di qualsiasi comportamento, in quanto inerzia o inattività;
il silenzio, sostanziandosi in un contegno di per sé neutro ed equivoco, non può da solo costituire manifestazione di volontà negoziale;
il silenzio, può assumere il valore giuridico di espressione di volontà negoziale solo quando è la legge ad attribuire ad esso un siffatto significato (cosiddetto silenzio con significato legalmente tipico), o è il contesto di circostanze, in cui detto comportamento silente è inserito, a conferire complessivamente allo stesso un significato rilevante agli effetti contrattuali (cosiddetto silenzio circostanziato);
in forza del combinato disposto delle disposizioni contenute sia nel citato articolo 20-bis, sia nel provvedimento al nostro esame, non deve essere richiesto il consenso dei cittadini affinché essi siano informati circa l'uso dei loro dati personali a fini promozionali;
viene, dunque, introdotto il principio della presunzione del consenso per chi tace e si chiede al cittadino di dover esprimere il proprio rifiuto, la propria opposizione, come anche l'onere di formalizzare tale opposizione attraverso l'iscrizione in un registro pubblico per non essere più molestato da contatti commerciali indesiderati;
appare quanto mai assurdo che la tutela della privacy, difesa a spada tratta dall'attuale Governo con riferimento - ad esempio - all'applicazione della disciplina delle intercettazioni telefoniche, sia invece

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gravemente colpita nel momento in cui si intende favorire la diffusione delle pratiche commerciali per via telefonica, a discapito in particolare degli utenti più indifesi e suggestionabili, come gli anziani e i minori e come tutte le persone comuni che hanno scarsa attitudine all'utilizzo e la gestione delle nuove tecnologie;
appare quanto mai necessario riequilibrare, anche sotto il profilo strettamente normativo, le asimmetrie esistenti nel rapporto tra cittadini-utenti ed operatori;
il provvedimento in esame contiene disposizioni che operano chiaramente in favore degli operatori commerciali, mettendoli in condizione di poter utilizzare ogni dato del cittadino che risulti disponibile, mentre fa obbligo all'utente che intenda sottrarsi alle telefonate commerciali di sottoporsi ad una procedura di opposizione;
sarebbe opportuno adottare con un successivo atto normativo di rango primario misure volte a modificare la norma delegante in modo tale da prevedere l'istituzione di uno o più registri dei consenzienti, in relazione alle diverse tipologie commerciali;
sarebbe opportuno adottare una inversione della procedura di accesso ai dati, che obblighi gli operatori commerciali a contattare solo gli utenti che abbiano preventivamente manifestato il loro consenso ad essere destinatari di messaggi pubblicitari e commerciali;
sarebbe stato necessario quantomeno prevedere una disposizione volta ad obbligare l'operatore commerciale a chiedere, in seguito al contatto telefonico con il cittadino, se l'utente intenda ricevere o meno altre chiamate simili e, in caso di diniego, a segnalare al registro pubblico l'opposizione ricevuta dall'utente,
considerato ancora che:
l'articolo 4, comma 3 del provvedimento in esame, inoltre, introduce surrettiziamente una sostanziale proroga di tre mesi per l'istituzione del registro pubblico degli abbonati, rispetto ai termini previsti dall'articolo 20-bis, comma 2, del decreto-legge n. 135 del 2009, violando il principio di gerarchia delle fonti,
esprimono

PARERE CONTRARIO.