CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 luglio 2010
355.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 78/2010: Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (C. 3638 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),
esaminato per le parti di competenza il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, approvato dal Senato;
apprezzato lo sforzo profuso per realizzare un risanamento complessivo della spesa pubblica, finalizzato al rispetto dei parametri di Maastricht e alla soluzione della crisi economico-finanziaria in atto, anche attraverso severe misure di contenimento alle quali tutte le articolazioni dell'Amministrazione dello Stato sono responsabilmente chiamate a contribuire;
espressa tuttavia preoccupazione per i tagli lineari alle dotazioni finanziarie dei dicasteri, che in questo caso raggiunge il 10 per cento delle risorse finanziarie iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili, con consistenti ripercussioni per la stessa funzionalità delle Amministrazioni, fino al rischio di paralisi, in settori essenziali per la vita dello Stato quale quello della politica estera in cui la rimodulabilità non sussiste;
premesso che, nel quadro di una progressiva riduzione dell'incidenza del Ministero degli affari esteri sul bilancio dello Stato, attestata sullo 0,23 per cento nel 2009 a paragone dello 0,25 nel 2008, la decurtazione a carico di tale Amministrazione ammonta a circa 44 milioni di euro nel 2011, di cui 21 milioni di euro di risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, con un'inevitabile ricaduta sulla capacità di tale istituzione di proseguire nel lavoro di promozione delle priorità di politica estera italiana e di tutela degli interessi nazionali all'estero;
tenuto conto che il Ministero degli affari esteri, a paragone con altri dicasteri, ha inteso anticipare gli obiettivi virtuosi della presente manovra ponendo a mano ad un profondo intervento di riforma interno, finalizzato ad un significativo risparmio di risorse e ad un nuovo assetto della rete italiana all'estero conforme ad esigenze di efficienza e efficacia nella rappresentanza degli interessi italiani all'estero;
considerato che, nell'ambito delle misure di contenimento della spesa per il pubblico impiego, l'articolo 6, comma 12, del decreto-legge in esame dispone la riduzione delle spese per missioni all'estero del personale del 50 per cento a partire dal 2011, con eccezione delle missioni strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare le partecipazione a riunioni presso enti ed organismi internazionali o comunitari, e sopprime le diarie per missioni all'estero che verranno sostituite da un rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero, la cui misura dovrà essere determinata con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia;
richiamato inoltre il comma 13 dello stesso articolo 6 che riduce della metà, a partire dal 2011, le spese sostenute da tutte le Amministrazioni pubbliche per

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attività di formazione e quindi anche quelle sostenute dal Ministero degli affari esteri e segnatamente dall'Istituto diplomatico;
apprezzato quanto disposto, in ordine al finanziamento delle missioni militari di pace, dall'articolo 8, comma 11, che stabilisce la riassegnazione al Fondo per il finanziamento delle missioni di pace dei rimborsi delle Nazioni Unite, nonché dall'articolo 55, comma 5, che prevede invece il rifinanziamento per ulteriori 320 milioni per il 2010 dello stesso Fondo;
richiamate le norme di cui al decreto-legge n. 1 del 2010 in tema di concorsi di accesso alla carriera diplomatica e segnalata, con riferimento al disposto dell'articolo 9, comma 5, la necessità di esplicitare che il blocco delle assunzioni nel pubblico impiego, già fissato dal decreto-legge n. 112 del 2008 per gli anni 2010-2011, non si può applicare all'assunzione di diplomatici da destinare al Servizio europeo per l'azione esterna;
esaminato, per quanto riguarda i funzionari della carriera diplomatica rientranti tra il personale non contrattualizzato, il comma 21 dell'articolo 9 che stabilisce che le progressioni di carriera comunque denominate per il triennio 2011-2013 abbiano effetto «ai fini esclusivamente giuridici» e non anche economico-retributivi (le cosiddette «promozioni bianche»);
segnalato quindi il comma 31 dell'articolo 9, come modificato nel corso dell'esame presso il Senato, che nell'equiparare i trattenimenti in servizio del personale pubblico a nuove assunzioni esplicita l'eccezione, limitatamente al 2011 e al 2012, dei Capi di rappresentanza diplomatica nominati precedentemente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;
auspicata una riflessione sulla razionalizzazione e l'adeguamento della rete diplomatico - consolare, anche nell'ambito delle sinergie realizzabili in seno all'UE;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
all'articolo 6, comma 12, dopo le parole «dei vigili del fuoco», aggiungere le seguenti: «del Corpo diplomatico»;
all'articolo 9, comma 5, aggiungere infine il seguente periodo: «Sono fatti salvi gli effetti di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto-legge 1o gennaio 2010, n. 1, convertito in legge con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, recante disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni urgenti per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa»;
all'articolo 9, comma 21, aggiungere infine il seguente periodo: «Al fine di tenere conto delle specificità della sua funzione, al personale della carriera diplomatica non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma e, conseguentemente, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 9 della legge 28 luglio 1999, n. 266 è ridotta di euro 2,1 milioni per l'anno 2011, di euro 4,2 milioni per l'anno 2012 e di euro 6,3 milioni per l'anno 2013»;

e la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare nella rete diplomatico - consolare il sistema degli uffici deputati alla promozione del commercio con l'estero.

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ALLEGATO 2

Progetto di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna (8029/10 POLGEN 43).

DOCUMENTO FINALE PROPOSTO DAL RELATORE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),
esaminato il Progetto di decisione del Consiglio che stabilisce l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE);
preso atto del parere espresso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea il 16 giugno 2010;
richiamata la risoluzione legislativa adottata dal Parlamento europeo l'8 luglio 2010, condividendone la determinazione a rafforzare la cooperazione con i Parlamenti nazionali degli Stati membri nel settore dell'azione esterna dell'Unione, in particolare con riferimento alla PESC e alla PSDC, ed apprezzando la previsione presso il SEAE di un servizio per le relazioni parlamentari;
considerata la dichiarazione resa dall'Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione circa la responsabilità politica nei confronti del Parlamento europeo, ivi inclusi gli scambi di vedute con i principali capi-delegazione;

osservato che:
la nascita del SEAE costituisce un importante adempimento nell'ambito degli assetti istituzionali definiti dal Trattato di Lisbona e dota finalmente l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza degli apparati e degli strumenti necessari allo svolgimento del suo mandato;
i sondaggi mostrano che il settanta per cento dei cittadini europei chiede che l'Unione abbia una politica estera maggiormente comune, per cui il SEAE dovrà contribuire a far sì che l'Unione parli sempre più con una sola voce sulla scena mondiale;
il SEAE rappresenta una profonda novità istituzionale in seno all'Unione in quanto deve assolvere all'ambizioso obiettivo di promuoverne la politica estera comune, secondo gli indirizzi del Consiglio europeo e sotto la direzione dell'Alto Rappresentante;
il SEAE è destinato a formare un corpo diplomatico europeo che, pur inizialmente composto secondo la provenienza dai ruoli della Commissione, del Consiglio e degli Stati membri, deve sviluppare una sua professionalità unitaria, matura e rappresentativa;

rilevato che occorre:
rafforzare le funzioni di coordinamento dell'Alto Rappresentante in relazione alle competenze degli altri Commissari rientranti nella sfera delle relazioni esterne dell'UE;
accelerare i tempi di avvio del SEAE, scontando il ritardo sin qui accumulato nelle pur necessarie fasi del concerto inter-istituzionale;
evitare ogni logica di automatismo burocratico nella selezione del personale chiamato a far parte del SEAE, evitando la

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nascita di una struttura sovrabbondante onerata dall'eccesso della burocrazia amministrativa e quindi prevedendo organici snelli ed il più possibile contenuti;
garantire l'assunzione su base meritocratica assicurando un adeguato equilibrio geografico tra gli Stati membri;
definire procedure di raccordo del SEAE con la Commissione e il Consiglio tali da favorire l'integrazione funzionale, ma da preservarne l'autonomia amministrativa e la linea gerarchica posta alle dirette dipendenze dell'Alto Rappresentante;
chiarire i rapporti del SEAE con i rappresentanti speciali dell'Alto Rappresentante al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni;
riaffermare la prassi dell'uso dell'inglese e del francese;
sviluppare la possibilità che le delegazioni del SEAE possano rappresentare gli Stati membri all'estero e coordinarne le relative posizioni nei fora multilaterali;
sostenere in seno alle Nazioni Unite il riconoscimento del nuovo ruolo che l'Unione ha assunto in virtù del Trattato di Lisbona e quindi assicurare il relativo status al SEAE;

segnalato con riferimento al testo del progetto che:
all'articolo 4, il segretario generale, con l'inopportuna aggiunta della qualificazione di «esecutivo», non sembra essere in grado di svolgere la necessaria funzione di raccordo politico-amministrativo, anche a causa dell'altrettanto inopportuna previsione che il direttore generale per il bilancio e l'amministrazione operi sotto la diretta autorità dell'Alto Rappresentante, che viene in tal modo ad essere gravato di un ulteriore onere;
sempre all'articolo 4, sarebbe preferibile specificare le funzioni dei due segretari generali aggiunti;
all'articolo 5, la predisposizione di un servizio di pianificazione politica strategica risulta particolarmente convincente in relazione all'esigenza primaria di assicurare coerenza all'azione esterna dell'Unione;
all'articolo 6, il riferimento alla formazione comune adeguata da impartire al personale del SEAE, di cui al comma 12, dovrebbe essere integrato menzionando l'Istituto universitario europeo di Fiesole;
all'articolo 9, la formulazione delle rispettive competenze della Commissione e del SEAE relativamente agli strumenti dell'azione esterna risulta incerta ed ambigua, nonostante la distinzione tra programmazione e gestione;
il trasferimento in blocco al SEAE anche del personale di supporto direttamente assegnato ai dirigenti della Commissione ed ai capi-delegazione risulta eccessivo e non in linea con gli obiettivi prefissati di snellezza burocratica;

auspicato che:
la diplomazia italiana partecipi attivamente al SEAE sin dal suo avvio sia attraverso il distacco del più qualificato personale sia attraverso la definizione in tutte le sedi possibili di scambi e sinergie, anche al fine di dare degna ed adeguata rappresentanza in sede europea alla politica estera italiana;
l'Alto Rappresentante imprima, una volta avviato il SEAE, maggiore decisione nella trattazione delle priorità della PESC e della PSDC;
la messa in comune della politica estera degli Stati membri evolva nella direzione di una comune rappresentanza nelle organizzazioni internazionali, ivi inclusa la previsione di un seggio europeo in seno al Consiglio di sicurezza dell'ONU;
l'istituzione del SEAE offra lo spunto per delineare un più efficace controllo parlamentare integrato della PESC e della PSDC da svolgersi congiuntamente da parte del Parlamento europeo e dei Parlamenti

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nazionali sviluppando le indicazioni del Trattato di Lisbona, coinvolgendo direttamente le Commissioni Esteri e Difesa;
rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico, nonché all'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza;

esprime una valutazione favorevole
impegnando il Governo a sollecitare la tempestiva istituzione del SEAE sulla base dell'accordo inter-istituzionale raggiunto, a mettere a disposizione del SEAE i propri migliori funzionari diplomatici e a sostenerne con determinazione le relative candidature adoperandosi in modo che siano loro assegnate adeguate posizioni di responsabilità, a contenere nei limiti delle effettive necessità l'assunzione del personale del SEAE promuovendone la formazione comune presso l'Istituto universitario europeo, a richiedere l'avvio di un programma volto a studiare l'eventuale trasferimento alle delegazioni dell'Unione di competenze attualmente gestite dalle rappresentanze nazionali, a favorire il raccordo a livello europeo in seno alle organizzazioni multilaterali.

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ALLEGATO 3

Progetto di decisione del Consiglio che fissa l'organizzazione e il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna (8029/10 POLGEN 43).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),
esaminato il Progetto di decisione del Consiglio che stabilisce l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE);
preso atto del parere espresso dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea il 16 giugno 2010;
richiamata la risoluzione legislativa adottata dal Parlamento europeo l'8 luglio 2010, condividendone la determinazione a rafforzare la cooperazione con i Parlamenti nazionali degli Stati membri nel settore dell'azione esterna dell'Unione, in particolare con riferimento alla PESC e alla PSDC, ed apprezzando la previsione presso il SEAE di un servizio per le relazioni parlamentari;
considerata la dichiarazione resa dall'Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell'Unione circa la responsabilità politica nei confronti del Parlamento europeo, ivi inclusi gli scambi di vedute con i principali capi-delegazione;

osservato che:
la nascita del SEAE costituisce un importante adempimento nell'ambito degli assetti istituzionali definiti dal Trattato di Lisbona e dota finalmente l'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza degli apparati e degli strumenti necessari allo svolgimento del suo mandato;
i sondaggi mostrano che il settanta per cento dei cittadini europei chiede che l'Unione abbia una politica estera maggiormente comune, per cui il SEAE dovrà contribuire a far sì che l'Unione parli sempre più con una sola voce sulla scena mondiale;
il SEAE rappresenta una profonda novità istituzionale in seno all'Unione in quanto deve assolvere all'ambizioso obiettivo di promuoverne la politica estera comune, secondo gli indirizzi del Consiglio europeo e sotto la direzione dell'Alto Rappresentante;
il SEAE è destinato a formare un corpo diplomatico europeo che, pur inizialmente composto secondo la provenienza dai ruoli della Commissione, del Consiglio e degli Stati membri, deve sviluppare una sua professionalità unitaria, matura e rappresentativa;

rilevato che occorre:
rafforzare le funzioni di coordinamento dell'Alto Rappresentante in relazione alle competenze degli altri Commissari rientranti nella sfera delle relazioni esterne dell'UE;
accelerare i tempi di avvio del SEAE, scontando il ritardo sin qui accumulato nelle pur necessarie fasi del concerto inter-istituzionale;
evitare ogni logica di automatismo burocratico nella selezione del personale chiamato a far parte del SEAE, evitando la nascita di una struttura sovrabbondante

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onerata dall'eccesso della burocrazia amministrativa e quindi prevedendo organici snelli ed il più possibile contenuti;
garantire l'assunzione su base meritocratica assicurando un adeguato equilibrio geografico tra gli Stati membri;
definire procedure di raccordo del SEAE con la Commissione e il Consiglio tali da favorire l'integrazione funzionale, ma da preservarne l'autonomia amministrativa e la linea gerarchica posta alle dirette dipendenze dell'Alto Rappresentante;
chiarire i rapporti del SEAE con i rappresentanti speciali dell'Alto Rappresentante al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni;
riaffermare la prassi dell'uso dell'inglese e del francese;
sviluppare la possibilità che le delegazioni del SEAE possano rappresentare gli Stati membri all'estero e coordinarne le relative posizioni nei fora multilaterali;
sostenere in seno alle Nazioni Unite il riconoscimento del nuovo ruolo che l'Unione ha assunto in virtù del Trattato di Lisbona e quindi assicurare il relativo status al SEAE;
segnalato con riferimento al testo del progetto che:
all'articolo 4, il segretario generale, con l'inopportuna aggiunta della qualificazione di «esecutivo», non sembra essere in grado di svolgere la necessaria funzione di raccordo politico-amministrativo, anche a causa dell'altrettanto inopportuna previsione che il direttore generale per il bilancio e l'amministrazione operi sotto la diretta autorità dell'Alto Rappresentante, che viene in tal modo ad essere gravato di un ulteriore onere;
sempre all'articolo 4, sarebbe preferibile specificare le funzioni dei due segretari generali aggiunti;
all'articolo 5, la predisposizione di un servizio di pianificazione politica strategica risulta particolarmente convincente in relazione all'esigenza primaria di assicurare coerenza all'azione esterna dell'Unione;
all'articolo 6, il riferimento alla formazione comune adeguata da impartire al personale del SEAE, di cui al comma 12, dovrebbe essere integrato menzionando l'Istituto universitario europeo di Fiesole;
all'articolo 9, la formulazione delle rispettive competenze della Commissione e del SEAE relativamente agli strumenti dell'azione esterna risulta incerta ed ambigua, nonostante la distinzione tra programmazione e gestione;
il trasferimento in blocco al SEAE anche del personale di supporto direttamente assegnato ai dirigenti della Commissione ed ai capi-delegazione risulta eccessivo e non in linea con gli obiettivi prefissati di snellezza burocratica;

auspicato che:
la diplomazia italiana partecipi attivamente al SEAE sin dal suo avvio sia attraverso il distacco del più qualificato personale sia attraverso la definizione in tutte le sedi possibili di scambi e sinergie, anche al fine di dare degna ed adeguata rappresentanza in sede europea alla politica estera italiana;
l'Alto Rappresentante imprima, una volta avviato il SEAE, maggiore decisione nella trattazione delle priorità della PESC e della PSDC;
la messa in comune della politica estera degli Stati membri evolva nella direzione di una comune rappresentanza nelle organizzazioni internazionali, ivi inclusa la previsione di un seggio europeo in seno al Consiglio di sicurezza dell'ONU;
l'istituzione del SEAE offra lo spunto per delineare un più efficace controllo parlamentare integrato della PESC e della PSDC da svolgersi congiuntamente da parte del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali sviluppando le indicazioni

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del Trattato di Lisbona, coinvolgendo direttamente le Commissioni Esteri e Difesa;
rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico, nonché all'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza;

esprime una valutazione favorevole:
impegnando il Governo a sollecitare la tempestiva istituzione del SEAE sulla base dell'accordo inter-istituzionale raggiunto, a mettere a disposizione del SEAE i propri migliori funzionari diplomatici e a sostenerne con determinazione le relative candidature, adoperandosi in modo che siano loro assegnate adeguate posizioni di responsabilità, riferendone periodicamente al Parlamento, a contenere nei limiti delle effettive necessità l'assunzione del personale del SEAE promuovendone la formazione comune presso l'Istituto universitario europeo, a richiedere l'avvio di un programma volto a studiare l'eventuale trasferimento alle delegazioni dell'Unione di competenze attualmente gestite dalle rappresentanze nazionali, a favorire il raccordo a livello europeo in seno alle organizzazioni multilaterali.