CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 gennaio 2010
270.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (III e IV)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 1/2010: Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia e disposizioni per l'attivazione del Servizio europeo per l'azione esterna e per l'Amministrazione della Difesa (C. 3097 Governo)

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «la spesa di euro 22.300.000» con le seguenti: «la spesa di euro 52.300.000».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, alinea, sostituire le parole: «a euro 804.208.663» con le seguenti: «a euro 834.208.663»; conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) quanto a euro 30.000.000 mediante corrispondente riduzione lineare per l'anno 2010 delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa contenute nella Tabella C di cui all'articolo 2, comma 245, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.»
1. 1.Evangelisti, Di Stanislao.

Al comma 1, sostituire la cifra: «22.300.000» con la seguente: «27.300.000».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, alinea, sostituire le parole: «a euro 804.208.663» con le seguenti: «a euro 809.208.663»; conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento delle Agenzie fiscali (Agenzia del Demanio), di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999 come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.»
1. 2.Mogherini Rebesani, Maran, Villecco Calipari, Narducci, Corsini, Tempestini, Barbi, Parisi.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: «la spesa di euro 22.700.000» con le seguenti: «la spesa di euro 52.700.000».

Conseguentemente all'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: «a euro 804.208.663» con le seguenti: «a euro 834.208.663»; conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) quanto a euro 30.000.000 mediante corrispondente riduzione lineare per l'anno 2010 delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa contenute nella Tabella C di cui all'articolo 2, comma 245, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».
2. 1.Evangelisti, Di Stanislao.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e Somalia» con le seguenti: «, Somalia e Kosovo» e sostituire

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le parole: «la spesa di euro 22.700.000» con le seguenti: «24.700.000».

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, alinea, sostituire le parole: «a euro 804.208.663» con le seguenti: «a euro 806.208.663»; conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2010 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento delle Agenzie fiscali (Agenzia del Demanio), di cui all'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999 come determinata dalla tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2009, n. 191».
2. 2. Mogherini Rebesani, Maran, Villecco Calipari, Narducci, Corsini, Tempestini, Barbi, Parisi.

ART. 6.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:
3-bis. All'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Comandante generale della Guardia di finanza è scelto fra i Generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo ovvero dell'Esercito ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa».
b) Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Il mandato del Comandante Generale, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età o per altra causa prevista dalla legge, ha una durata massima di due anni ed è rinnovabile con provvedimento da emanarsi secondo la procedura di cui al primo comma. Al termine del mandato è disposto il collocamento in congedo da equipararsi a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione delle previsioni di cui all'articolo 6 comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215».

3-ter. All'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Dopo le parole: «più anziano in ruolo» sono aggiunte le seguenti: «ovvero il parigrado che lo segue in ordine di anzianità se il primo ricopre la carica di Comandante Generale»,
b) Dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
«b-bis). rimane in carica per un periodo massimo di un anno, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o altra causa prevista dalla legge».

3-quater. Le disposizioni di cui al comma 3-bis, lettera b), ed al comma 3-ter, lettera b), entrano in vigore dalla data di assunzione della carica del Comandante Generale della Guardia di finanza nominato secondo le procedure di cui al comma 3-bis, lettera a), del presente articolo. Con la medesima decorrenza, è abrogato l'articolo 9 della legge 25 maggio 1989, n. 190.
6. 1.Bernardo.

ART. 9.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Fermi restando i benefìci previsti dalle norme vigenti, fino al 25 per cento dei posti messi a concorso:
a) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali, nonché del

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personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;
b) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;
c) per il reclutamento del personale dei marescialli dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.

1-bis. I posti relativi al reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli di cui al comma 1, lettere a) e c), sono altresì riservati ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare e dall'Opera nazionale figli degli aviatori, in possesso dei requisiti prescritti.
1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, si applicano anche al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale ivi indicato.
*9. 1.I Relatori.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Fermi restando i benefìci previsti dalle norme vigenti, fino al 25 per cento dei posti messi a concorso:
a) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali, nonché del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;
b) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;
c) per il reclutamento del personale dei marescialli dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.

1-bis. I posti relativi al reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli di cui al comma 1, lettere a) e c), sono altresì riservati ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti prescritti.

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1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, si applicano anche al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale ivi indicato.
*9. 1. I Relatori (nuova formulazione)
(Approvato)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Fermi restando i benefìci previsti dalle norme vigenti, fino al 25 per cento dei posti messi a concorso:
a) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali, nonché del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;
b) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;
c) per il reclutamento del personale dei marescialli dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.

1-bis. I posti relativi al reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli di cui al comma 1, lettere a) e c), sono altresì riservati ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare e dall'Opera nazionale figli degli aviatori, in possesso dei requisiti prescritti.
1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, si applicano anche al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale ivi indicato.
*9. 2.Ascierto, Paglia.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Fermi restando i benefìci previsti dalle norme vigenti, fino al 25 per cento dei posti messi a concorso:
a) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali, nonché del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;
b) per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti;
c) per il reclutamento del personale dei marescialli dell'Arma dei carabinieri è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa

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l'Arma dei carabinieri, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.

1-bis. I posti relativi al reclutamento del personale dei ruoli dei marescialli di cui al comma 1, lettere a) e c), sono altresì riservati ai diplomati presso le scuole militari e agli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito italiano, dall'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in possesso dei requisiti prescritti.
1-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116, si applicano anche al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale ivi indicato.
*9. 2. Ascierto, Paglia (nuova formulazione)
(Approvato)

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, fino al venticinque per cento dei posti messi a concorso per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali e speciali, nonché del personale dei ruoli dei marescialli delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, è riservato al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio, in possesso dei requisiti prescritti.
9. 3. Rugghia, Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Letta, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Sereni, Tocci, Vico.

Al comma 1, sopprimere le parole: «, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti,».
9. 4.Di Stanislao, Evangelisti.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
**9. 5.Di Stanislao, Evangelisti.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
**9. 6.Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Letta, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Recchia, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. In considerazione della specialità dei lavori effettuati dai reparti del Genio militare, in situazioni di urgenza ed emergenza, anche con riferimento alle missioni internazionali di cui alla presente legge, il Ministero della difesa, nell'ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è autorizzato a prorogare o rinnovare per una o più volte il contratto di lavoro a tempo determinato di ciascun lavoratore, fino alla durata massima complessiva di cinque anni. Con riferimento alle qualifiche per le quali è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, il Ministero della difesa, trascorso il citato periodo, qualora abbia la necessità di continuare ad avvalersi delle medesime prestazioni lavorative, procede all'assunzione diretta del lavoratore, in deroga alla vigente disciplina del collocamento obbligatorio, nel limite del dieci per cento delle assunzioni autorizzate annualmente ai sensi della normativa vigente».
9. 7 Villecco Calipari, Cicu, Gidoni, Bosi, Di Stanislao.
(Approvato)

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Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis
. All'articolo 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, dopo il primo capoverso, sono inseriti i seguenti:
«ufficiali in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni che ne facciano richiesta;
ufficiali che si trovino a non più di cinque anni dal limite di età del grado rivestito che ne facciano richiesta;»;
3-ter. All'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
«8-bis. Il personale collocato in aspettativa per riduzione quadri può chiedere all'Amministrazione militare il trasferimento anticipato dall'ultima sede di servizio al domicilio eletto. Il trasferimento è ammesso una sola volta, indipendentemente dai richiami in servizio, e non può più essere richiesto all'atto del definitivo collocamento in congedo. Si applica l'articolo 23 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e il termine di cui al primo comma, secondo periodo, decorre dalla data del definitivo collocamento in congedo. Nessun beneficio è riconosciuto al personale per il raggiungimento della sede di servizio a seguito di successivi richiami.
3-quater. All'articolo 2 della legge 29 marzo 2001, n. 86, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che elegge domicilio nel territorio nazionale a seguito del collocamento in aspettativa per riduzione quadri, di cui all'articolo 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224. Il diritto del coniuge può esser esercitato una sola volta, anche in caso di successivi richiami in servizio previsti dalle disposizioni vigenti, e non può più essere esercitato all'atto del definitivo collocamento in congedo.».
3-quinquies. Dalle disposizioni di cui ai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».
9. 8.Cicu, Villecco Calipari, Gidoni, Bosi, Di Stanislao.
(Approvato)

Al comma 4, sopprimere le parole: «nell'espletamento del servizio connesso ad attività operative o addestrative svolte»
9. 9.Di Stanislao, Evangelisti.

Al comma 4, sostituire le parole: «del servizio connesso ad» con la seguente: «di».
9. 10.Recchia, Villecco Calipari, Garofani, Beltrandi, Letta, Giacomelli, Fioroni, La Forgia, Laganà Fortugno, Migliavacca, Mogherini Rebesani, Rosato, Rugghia, Sereni, Tocci, Vico.