CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 febbraio 2010
285.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
(C. 3210 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato il disegno di legge C. 3210 Governo, approvato dal Senato, recante: «DL 194/09: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative»;
considerato che:
l'articolo 1, comma 23-undecies, con norma di interpretazione autentica, fissa il termine per il recepimento della direttiva 2008/118/CE sul regime generale delle accise al 1o aprile 2010, individuando conseguentemente in tale data, e non nel 1o gennaio 2010, il termine per l'attuazione della delega contenuta nella legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008);
il termine del 1o aprile 2010 è però individuato dall'articolo 47 della direttiva 2008/118/CE non come termine per il recepimento ma come termine da cui far decorrere l'abrogazione della precedente direttiva 92/12/CEE in materia di regime generale delle accise, mentre l'articolo 48 individua il 1o gennaio 2010 come termine per il recepimento e il 1o aprile 2010 unicamente come termine a decorrere dal quale le misure di attuazione nazionale devono entrare in vigore al fine di garantire l'adeguamento al contenuto della direttiva; tale articolo infatti recita: «Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o gennaio 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 1o aprile 2010»;
rilevato altresì che:
la proroga disposta dall'articolo 8, comma 1, in materia di adozione dei piani di gestione idrografici appare in contrasto con la disciplina comunitaria in materia che prescrive l'adozione di tali piani;
la proroga disposta dall'articolo 8, comma 3-bis per l'adeguamento alle norme della parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di limiti alle emissioni degli impianti appare in contrasto con la disciplina comunitaria in materia;
la proroga, disposta dall'articolo 9 comma 2, dell'entrata in vigore delle disposizioni disciplinanti le modalità di finanziamento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) appare in contrasto con il contenuto della direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE); per il non corretto recepimento di tale direttiva la Commissione europea ha tra l'altro inviato una lettera di messa in mora all'Italia;
la proroga al 31 dicembre 2011 del termine entro il quale possono continuare ad essere commercializzati i medicinali veterinari omeopatici in commercio conformemente alla normativa previgente al decreto legislativo n. 193 del 2006, disposta dall'articolo 6, comma 3, appare in contrasto con la direttiva 2009/9/CE che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai

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medicinali veterinari; per il mancato recepimento della direttiva 2009/9/CE la Commissione europea ha tra l'altro inviato una lettera di messa in mora all'Italia;
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
all'articolo 1 sopprimere il comma 23-undecies;

e con le seguenti osservazioni:
a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere il comma 3 dell'articolo 6;
b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 8;
c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere il comma 3-bis dell'articolo 8;
d) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 9.