CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 marzo 2010
299.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO

5-02663 Fogliardi e Fluvi: Effetti dell'istituto della compensazione tributaria.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con il question time in esame, concernente l'istituto della compensazione introdotto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere se siano stati raggiunti gli obiettivi di semplificazione perseguiti con il citato provvedimento ed in quale misura siano avvenute le compensazioni tra crediti e debiti della stessa imposta (cosiddetta compensazione «verticale» o «interna») ovvero di natura diversa (cosiddetta compensazione «orizzontale» o «esterna»).
Al riguardo si osserva, in via preliminare, che l'istituto della compensazione, disciplinato dall'articolo 17 del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, era originariamente riservato alle sole imposte e contributi ivi elencati, tra i quali figurano le imposte sui redditi e relative addizionali, le ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto, l'IVA, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA, i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative, i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, gli interessi previsti in caso di pagamento rateale.
In applicazione del comma 2, lettera h-ter), del citato articolo 17, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore, sono state individuate, successivamente, altre entrate ammesse all'istituto della compensazione. Si ricordano, in proposito, a titolo esemplificativo:
il decreto ministeriale 31 marzo 2000, recante l'estensione dell'applicazione dei versamenti unitari con compensazione [con il quale è stata prevista l'applicazione delle disposizioni in materia di compensazione anche alle somme, comprese le sanzioni, dovute ai sensi:
a) dell'articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (conciliazione giudiziale);
b) del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (accertamento con adesione);
c) degli articoli 2, comma 2 (riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli automatici), e 3, comma 1 (riscossione delle somme dovute a seguito dei controlli formali), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462;
d) degli articoli 13 (ravvedimento operoso), 16 (procedimento di irrogazione delle sanzioni) e 17 (irrogazione immediata), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472];
il decreto ministeriale 2 ottobre 2000, recante l'estensione alle tasse automobilistiche liquidate per gli anni 1997 e 1998 del sistema dei versamenti unitari con compensazione;
il decreto ministeriale 18 luglio 2003, recante la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma

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dei monopoli di Stato tramite il sistema dei versamenti unitari e delle compensazioni;
l'articolo 37, comma 55, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante l'estensione della compensazione all'imposta comunale sugli immobili.

Ciò posto, per quanto attiene agli obiettivi di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, perseguiti con l'istituto della compensazione, si fa presente che l'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 241 del 1997 ha comportato i seguenti vantaggi:
i contribuenti hanno a disposizione un unico strumento (modello F24) per effettuare versamenti in favore dei vari enti percettori (Erario, Regioni, Enti Locali, INPS, INAIL, etc...), con la possibilità di compensare gli importi a debito con eventuali crediti, anche di diversa natura;
l'istituto della compensazione permette ai contribuenti di utilizzare i crediti vantati verso gli enti percettori senza doverne richiedere la restituzione, ottenendo liquidità in maniera più rapida e semplice rispetto alle ordinarie procedure di rimborso;
l'adozione del modello F24 ha agevolato la concentrazione delle operazioni di versamento entro un'unica scadenza, a differenza del passato, ove i diversi adempimenti avvenivano entro termini differenti;
per la presentazione del modello F24 sono state da tempo attivate modalità telematiche (attraverso il sito internet dell'Agenzia delle entrate oppure mediante i servizi on-line offerti dalle banche e da Poste Italiane), che consentono ai contribuenti di effettuare gli adempimenti senza doversi recare presso gli sportelli bancari e postali.

Come riferito dall'Agenzia delle entrate, i vantaggi connessi all'impiego del modello F24 e della compensazione sono confermati dal Crescente utilizzo dei citati strumenti che si è registrato nel corso degli anni; infatti, nel 2009 sono stati presentati circa 121 milioni di modelli F24, rispetto a 96 milioni di modelli presentati nel 2006 (+25 milioni di modelli, pari a +26 per cento).
Al riguardo, l'Agenzia segnala che le compensazioni effettuate nel 2009 ammontano a 4,6 miliardi di euro per crediti IRPEF, 4,3 miliardi per crediti IRES e 18,7 miliardi per crediti IVA.
In riferimento, invece, a quanto richiesto dagli Onorevoli interroganti circa la conoscenza del dato relativo alle compensazioni avvenute tra debiti e crediti della stessa imposta, nonché tra debiti e crediti di imposte di diversa natura, l'Agenzia delle entrate fa presente di non essere in grado, allo stato, di fornire i dati richiesti in quanto la quantificazione delle compensazioni «orizzontali» e «verticali» comporta l'elaborazione di basi dati voluminose e complesse, come pure dei modelli dichiarativi, che non risulta compatibile con i tempi ristretti previsti per rispondere all'interrogazione a risposta immediata.