CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 marzo 2010
299.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 17 marzo 2010.

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.
C. 2596 Di Stanislao.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.05 alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 marzo 2010. - Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni per la promozione e la diffusione della cultura della difesa attraverso la pace e la solidarietà.
C. 2596 Di Stanislao.
(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 3 febbraio 2010.

Edmondo CIRIELLI, presidente, ricorda che, nella seduta del 3 febbraio 2010, la Commissione ha istituito un Comitato ristretto ai fini della formulazione di un nuovo testo della proposta di legge in esame.

Salvatore CICU (PdL), relatore, nell'illustrare i contenuti del testo elaborato dal Comitato ristretto, propone di assumerlo quale testo base ai fini del prosieguo dell'esame in sede referente.

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Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera all'unanimità di adottare come testo base, per il seguito dell'esame, il nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto (vedi allegato).

Edmondo CIRIELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e di attività di concorso del medesimo Corpo alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero, di organizzazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, nonché di trattamento dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati alla cessazione dal servizio per raggiungimento del limite d'età.
C. 3269 Cicu.
(Esame e rinvio - Richiesta di stralcio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, osserva che la proposta di legge C. 3269 (Cicu ed altri) reca norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, delle attività del medesimo Corpo durante le operazioni militari di guerra e le missioni militari all'estero, di organizzazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa, nonché di trattamento dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati alla cessazione dal servizio per raggiungimento del limite d'età. Al riguardo, rileva che l'articolo 1 della proposta di legge ha contenuto identico all'articolo unico della proposta di legge C. 3244 (Bocchino ed altri), assegnata in sede legislativa alla Commissione Difesa, il cui esame, in abbinamento alle proposte di legge C. 864 (Vannucci e altri) e C. 3254 (Di Pietro ed altri), è stato avviato lo scorso 9 marzo 2010.
Pertanto, non si sofferma sui contenuti di tale articolo, avendoli già illustrati, in qualità di relatore, nell'ambito della discussione in sede legislativa.
Passa, quindi, ad illustrare l'articolo 2 che reca disposizioni ordinamentali concernenti l'Amministrazione della difesa. In particolare, le lettere a) e c) intervengono sulla disciplina vigente in materia di rapporti tra Segretario generale della difesa, Capo di stato maggiore della difesa e Ministro della difesa, dettata dalla legge n. 25 del 1997. Al riguardo, ricorda che, secondo tale disciplina, il Segretario generale della difesa risponde al Ministro della difesa in relazione alle proprie attribuzioni amministrative ed al Capo di stato maggiore della difesa con riferimento alle proprie attribuzioni tecnico-operative.
Ai sensi delle citate lettere a) e c), invece, si esclude, con riferimento alle attribuzioni tecnico-operative, la dipendenza del Segretario generale della difesa dal Capo di stato maggiore della difesa e, conseguentemente, si pone il Segretario generale stesso alle dipendenze esclusive del Ministro della difesa.
Per quanto riguarda le attribuzioni tecnico operative, segnala peraltro che, sempre in base della predetta lettera c), le funzioni di direttore nazionale degli armamenti e di responsabile delle attività di ricerca e sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi d'arma, sono trasferite dal Segretario generale della difesa a uno dei vice segretari generali che, per l'esercizio delle predette funzioni, dipende funzionalmentedal Capo di stato maggiore della difesa.
Inoltre, alla medesima lettera c) precisa che la designazione di un dirigente privato da parte del Segretario generale della difesa - ai fini dell'eventuale delega delle competenze nell'area tecnico-amministrativa e nell'area tecnico-industriale in materia di armamenti, già prevista a legislazione vigente - avvenga con nomina effettuata ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che fissa, tra l'altro, i requisiti per l'individuazione del soggetto da nominare e la durata

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del relativo incarico. Al riguardo, rileva una discrasia tra il tenore di tale disposizione - quale risultante dalla modifica introdotta dalla presente proposta di legge, che prevede la possibilità di una delega di competenze in materia di armamenti da parte del Segretario generale - e quanto stabilito dalla stessa lettera c) che prevede invece, una volta per tutte, il trasferimento delle competenze in materia di armamenti dal Segretario generale stesso a un vice segretario generale.
Peraltro ritiene che andrebbe chiarita la coerenza tra tale trasferimento di competenze e il rafforzamento - disposto dal comma 4 dell'articolo in esame - della dipendenza di tutte le direzioni generali, comprese quelle degli armamenti, dal Segretario generale.
La lettera b) del comma 1 dispone che i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per i compiti militari dell'Arma, siano responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle direttive impartite dal Capo di stato maggiore della difesa ai fini dell'integrazione interforze. Conseguentemente, viene soppressa la disposizione che consentiva ai Capi di stato maggiore e al Comandante generale dei carabinieri di avvalersi, nell'esercizio delle responsabilità sopraindicate, delle competenti direzioni generali del Ministero.
Infine, in base alla successiva lettera d), il Segretario generale della difesa non è più membro del Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate, ma partecipa alle sue riunioni, insieme al direttore nazionale degli armamenti e al Capo di gabinetto del Ministro della difesa. Inoltre, le determinazioni assunte dal Capo di stato maggiore della difesa costituiscono disposizioni anche per il vice segretario generale della difesa con funzioni di direttore nazionale degli armamenti, per le materie ad esse connesse e non più per il Segretario generale della difesa.
Il comma 2 dell'articolo 2, attraverso una modifica all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 490 del 1997, in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli Ufficiali, estende anche al Direttore nazionale degli Armamenti del Ministero della difesa, l'applicazione della norma che consente, tra gli altri, al Segretario generale del Ministero della difesa di restare in servizio oltre il limite massimo di età per il conseguimento del periodo minimo di due anni previsto per l'espletamento dell'incarico.
Il comma 3, modifica la denominazione di «Segretario generale della difesa - direttore nazionale degli Armamenti», novellando il comma 1 dell'articolo 8 del regolamento che attua la legge istitutiva del Consiglio supremo di difesa.
Il comma 5 dell'articolo 2 istituisce le cariche vicarie del Capo di stato maggiore della difesa e dei Capi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare - corrispondenti a quelle del Vice comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza - prevedendo che esse vengano conferite con decreto del Ministro della difesa.
L'articolo 3 della proposta di legge in esame modifica le disposizioni perequative in materia di personale militare di cui al comma 6 dell'articolo 32 della legge n. 224 del 1986. Al riguardo, ricorda che, ai sensi di tale disposizione, la promozione al grado superiore, considerata ai fini dell'anzianità, è attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, prescindendo dal grado rivestito ed anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della guardia di finanza, con l'esclusione dei soli generali di Corpo d'armata e gradi equiparati.
La modifica introdotta prevede che, ferma restando la citata esclusione dei generali di Corpo d'armata e gradi equiparati, siano fatti salvi, per questi ultimi, gli effetti economici e previdenziali del grado superiore, di generale o grado corrispondente, senza il computo delle indennità previste da talune disposizioni legislative.

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Infine, viene escluso il cumulo del beneficio introdotto con le medesime indennità comunque percepite dagli attuali beneficiari o con altri emolumenti ricevuti per le funzioni svolte per i servizi di informazione e sicurezza, nonché l'applicazione dell'indennità di ausiliaria in relazione ai citati effetti economici del grado superiore per i generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti.
Il successivo articolo 4 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 3 a cui si provvede, fino al 2011, mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica e, per l'anno 2012, attraverso una corrispondente riduzione delle proiezioni per il medesimo anno degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze.
In conclusione, considerato che l'articolo 1 della presente proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge C. 864 Vannucci, C. 3244 Bocchino, C. 3254 Di Pietro, già all'esame della Commissione Difesa in sede legislativa, propone di richiedere all'Assemblea lo stralcio del medesimo articolo 1, al fine di consentirne l'abbinamento alle medesime proposte di legge.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, nel dichiarare di non avere nulla da aggiungere a quanto evidenziato dal relatore in merito ai contenuti della proposta di legge in oggetto, per quanto riguarda la proposta di stralcio, invece, fa presente che vi sarebbero altre disposizioni, oltre all'articolo 1, che potrebbero essere abbinate ai provvedimenti all'esame della Commissione in sede legislativa, in quanto strettamente legate ad essi. Si riferisce, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, relative all'istituzione delle cariche vicarie del Capo di stato maggiore della difesa e dei Capi di stato maggiore dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, corrispondenti a quelle del Vice Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Comandante in seconda del Corpo della guardia di finanza.

Salvatore CICU (PdL), nel concordare con la proposta di stralcio formulata dal relatore, segnala, tuttavia, come le valutazioni del rappresentante del Governo in merito all'articolo 2, comma 5, debbano essere oggetto di un'approfondita riflessione nel corso dell'esame in sede legislativa, anche nell'ambito di un apposito Comitato ristretto che potrebbe consentire di valutare meglio la sussistenza delle necessarie condizioni per l'introduzione, nella sede legislativa, dei contenuti delle predette disposizioni.

Antonio RUGGHIA (PD), condividendo il percorso procedurale prospettato dal deputato Cicu, sottolinea come il Comitato ristretto costituisca la sede più idonea per svolgere i necessari approfondimenti in merito alle valutazioni del rappresentante del Governo.

Roberto SPECIALE (PdL), nel sottolineare come le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, corrispondano all'esigenza di attribuire i giusti riconoscimenti a tutte le Forze armate, chiede assicurazioni sulla conclusione in tempi rapidi dei lavori del Comitato ristretto.

Edmondo CIRIELLI, presidente, ritiene che il Comitato ristretto possa essere costituito in tempi assai rapidi e concludere i propri lavori in modo altrettanto celere.

Augusto DI STANISLAO (IdV) sottolinea come il Comitato ristretto rappresenti la sede più appropriata per giungere all'elaborazione di un testo unanimemente condiviso.

Antonio RUGGHIA (PD), ferma restando l'esigenza di assicurare la conclusione dei lavori del Comitato ristretto in tempi ragionevolmente brevi, ritiene che debbano comunque essere svolti i necessari approfondimenti riguardo ai contenuti delle eventuali nuove disposizioni da introdurre

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nel corso dell'esame in sede legislativa, evidenziando al riguardo che vi potrebbe essere una stretta connessione tra i contenuti del comma 5 dell'articolo 2 e quelli del successivo articolo 3 della proposta di legge in esame.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di sottoporre all'Assemblea la proposta di stralcio dell'articolo 1 della proposta di legge n. 3269.

La seduta termina alle 15.40.