CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 dicembre 2010
415.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

DL 196/10: Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti (nuovo testo C. 3909 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3909 Governo, di conversione del DL 196/10 recante «Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti»;
considerato che la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nella regione Campania presenta tuttora profili problematici;
preso atto che la Corte di giustizia ha giudicato inadempiente l'Italia con sentenza 4 marzo 2010 per non aver creato una rete adeguata di impianti di smaltimento di rifiuti nella regione Campania;
valutato quanto richiesto dalla Commissione europea all'Italia in ordine alla necessità che le autorità della Campania adottino con urgenza un nuovo piano di gestione dei rifiuti;
valutato che il provvedimento in esame è volto a rispondere alle questioni sollevate in sede europea, favorendo in particolare il subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
considerato che è stata avviata la procedura per la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento, segnatamente a Napoli e Salerno, e che è stato definito l'accordo in merito al nuovo piano di gestione dei rifiuti,
esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Proposta di regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea (COM(2010)350 def.).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione,
esaminata ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento la proposta di regolamento (UE) del Consiglio sul regime di traduzione del brevetto dell'Unione europea (COM(2010)350);
considerato che:
a) la proposta verte su una questione di primaria importanza per il sistema produttivo e soprattutto per le prospettive di crescita e di innovazione delle imprese;
b) l'obiettivo che la proposta si prefigge è di semplificare gli adempimenti e ridurre i costi attualmente molto elevati connessi alla convalida del brevetto europeo;
c) i suddetti costi appaiono particolarmente gravosi per le PMI che costituiscono la maggior parte del sistema produttivo nazionale;
d) la soluzione prospettata dalla proposta per rispondere all'obiettivo indicato, che assumerebbe la prassi attualmente vigente in seno all'Ufficio europeo dei brevetti (UEB), per cui il brevetto UE dovrebbe essere trattato, rilasciato e pubblicato in una delle lingue di lavoro dell'UEB, vale a dire francese, inglese o tedesco, appare palesemente contraria alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'UE (articoli 118 e 342) che stabiliscono il principio della parità fra tutte le lingue ufficiali dell'UE;
e) per questo motivo assai opportunamente il Governo italiano ha apposto il veto in sede di Consiglio;
f) la soluzione prospettata, inoltre, appare inaccettabile e inadeguata allo scopo in quanto, per un verso, crea ingiustificate sperequazioni tra le imprese italiane e le imprese dei paesi le cui lingue fanno parte del regime di traduzione proposto dalla Commissione e, per altro verso, impone comunque alle imprese italiane i costi della traduzione, in tal modo gravandole di maggiori oneri rispetto alle concorrenti di altri paesi, a scapito della loro competitività;
tenuto conto che l'ipotesi alternativa che è stata prospettata in sede negoziale, nonché dalla stessa presidenza belga al fine di favorire una soluzione di compromesso, per cui si utilizzerebbe quale unica lingua per il rilascio e il riconoscimento di brevetti europei l'inglese avrebbe almeno il vantaggio di una maggiore semplificazione e di non creare sperequazioni, considerato che tale lingua è la più diffusa nel mondo degli affari e dell'economia;
considerato che l'iniziativa assunta da alcuni paesi membri di superare il veto espresso dall'Italia, dalla Spagna e da altri Stati, di ricorrere allo strumento della cooperazione rafforzata per assumere la proposta avanzata dalla Commissione sembrerebbe lesiva del principio dell'unanimità che in base ai citati articoli 118 e 342 deve regolare la materia dei regimi linguistici all'interno dell'UE;
preso atto con compiacimento che sulla posizione molto ferma assunta dal Governo italiano si è registrato nel nostro paese un ampio consenso, soprattutto da parte delle organizzazioni rappresentative del sistema delle imprese,
esprime

PARERE CONTRARIO

sulla proposta di regolamento.