CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 maggio 2010
321.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

INCONTRI INFORMALI

Martedì 11 maggio 2010.

Incontro informale con rappresentanti di Amnesty International e dell'Euromediterranean Human Rights Network.

L'incontro informale si è svolto dalle 12.10 alle 13.

SEDE REFERENTE

Martedì 11 maggio 2010. - Presidenza del presidente Stefano STEFANI, indi del vicepresidente Franco NARDUCCI. - Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Scotti.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 63/2010 Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all'estero.
C. 3443 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 6 maggio scorso.

Stefano STEFANI, presidente e relatore, richiama l'attenzione sul rilievo dei

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pareri che la Commissione Giustizia e il Comitato per la legislazione sono chiamati ad esprimere sul provvedimento in titolo. In considerazione della particolare complessità delle questioni giuridiche sottese all'articolo 1 del decreto-legge, propone di chiedere la disponibilità di un più ampio margine temporale per la conclusione dell'esame in sede referente al fine di consentire una riflessione più approfondita da parte della Commissione.

Francesco TEMPESTINI (PD) condivide la proposta del presidente Stefani finalizzata a garantire alla Commissione tempi di esame adeguati alla delicatezza delle norme recate dal decreto-legge. In riferimento al tema delle istanze presentate dagli ex-internati militari nei confronti della Repubblica Federale di Germania, sottolinea l'esigenza di preservare innanzitutto l'ottima qualità dei rapporti bilaterali e, al contempo, di assicurare pieno rispetto ai soggetti legittimati alla presentazione delle istanze. È inoltre opportuno, a suo giudizio, valutare la gamma di possibili soluzioni che siano soddisfacenti per entrambe le parti. Ritiene, infine, necessario procedere all'audizione di esperti giuridici per facilitare il compito della Commissione.

Roberto ANTONIONE (PdL) concorda con la proposta del presidente Stefani e condivide le considerazioni svolte dal collega Tempestini.

Il sottosegretario di Stato Enzo SCOTTI, non essendovi obiezioni da parte del Governo, si rimette alla valutazione dei gruppi presenti in Commissione.

Stefano STEFANI, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, preso atto dell'intesa emersa tra i gruppi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, segnalando che di conseguenza sarà procrastinato il termine per la presentazione emendamenti.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dello Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale, con Protocollo Aggiuntivo, fatta a Roma il 15 ottobre 2002 e del Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo Aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007.
C. 3447 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Marco ZACCHERA (PdL), relatore, illustra il provvedimento in titolo osservando che la Convenzione e l'annesso Protocollo, firmati a Roma il 15 ottobre 2002, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Qatar, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.
Ricorda che il Qatar sta acquisendo in questi ultimi anni una crescente rilevanza geopolitica, grazie al progressivo aumento dell'importanza del gas naturale come risorsa energetica: con il 15 per cento delle riserve comprovate di gas al mondo, l'Emirato gioca infatti il ruolo del gigante sul mercato energetico globale. A ciò si aggiunge il crescente ruolo di polo diplomatico regionale e internazionale svolto dall'Emirato: questo ruolo si è espresso soprattutto sul fronte della mediazione in diverse crisi internazionali, come nel caso del conflitto sudanese e si collega ad ottime relazioni con Teheran, da un lato, e con gli Stati Uniti, dall'altro. Al riguardo, ricorda che nel gennaio scorso, nel corso del suo viaggio nel Qatar, la speaker del Camera dei Rappresentanti del Congresso americano, Nancy Pelosi, ha ringraziato il premier qatariota, Sheikh Hamad bin Jassem bin Jabr al-Thani, per l'importante cooperazione in materia di sicurezza che il Paese

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ha fornito agli Stati Uniti in seguito al fallito tentativo di far esplodere l'aereo di linea in volo da Amsterdam a Detroit lo scorso 25 dicembre.
Venendo sinteticamente ai contenuti della Convenzione in esame, segnala che essa mantiene la struttura fondamentale del modello predisposto dall'OCSE e si applica esclusivamente all'imposizione sul reddito. Alla Convenzione è allegato un Protocollo di rettifica del testo in lingua italiana della Convenzione e del suo Protocollo aggiuntivo, fatto a Doha il 19 marzo 2007.
Gli articoli 1 e 2 delimitano il campo d'applicazione della Convenzione. I soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti; per l'Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche, quella sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta regionale sulle attività produttive; per il Qatar, invece, l'unica imposta considerata è quella sul reddito. È peraltro prevista l'applicazione della Convenzione in esame anche a future imposte di natura analoga a quelle sopra contemplate, che dovessero aggiungersi o sostituire le medesime. Gli articoli da 3 a 5 recano le definizioni dei termini impiegati nel testo normativo stesso: è «residente di uno Stato contraente» colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione «stabile organizzazione» indica una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività. Gli articoli da 6 a 22 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest'ultimo Stato (articolo 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (articolo 7), a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest'ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione. All'articolo 23 viene definito il metodo per evitare le doppie imposizioni che, per entrambi i contraenti, è quello dell'imputazione ordinaria. Gli articoli da 24 a 28 stabiliscono in primo luogo il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato. Si prevede lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità per facilitare l'applicazione dell'accordo e per prevenire l'evasione, l'elusione e la frode fiscale; lo scambio di informazioni potrà riguardare ogni tipo di imposta, e non solo quelle incluse nella Convenzione. Le informazioni ricevute saranno tenute segrete o comunicate solo a persone o autorità incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte. L'articolo 28 definisce le procedure di rimborso delle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte in uno Stato contraente. Gli articoli 30 e 31 contengono disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti dell'a Convenzione, la cui durata è illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia dell'accordo - ma solo dopo cinque anni dall'entrata in vigore - da parte di uno Stato contraente, mediante preavviso inoltrato per via diplomatica almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare.
Quanto ai contenuti del disegno di legge - approvato dal Senato il 28 aprile scorso - esso consta di quattro articoli, recanti, il primo, l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione, il secondo l'ordine di esecuzione ed il quarto l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo 3 contiene la clausola di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della Convenzione, valutati in 43mila euro per il 2010 e in 158 mila euro annui, a partire dal 2011, reperiti con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa, di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170, riguardante la ratifica ed

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esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione.

Il sottosegretario Enzo SCOTTI auspica un celere iter di ratifica del disegno di legge in titolo, di cui sottolinea la rilevanza.

Franco NARDUCCI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e all'articolo 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, concernenti la gestione dei fondi dell'Amministrazione degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo.
C. 3400 Pianetta e C. 3448 Evangelisti.