CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 marzo 2010
295.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (atto n. 171).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato lo schema di decreto legislativo n. 171 recante Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi sul mercato interno;
considerato che:
il considerando 40 della direttiva 2006/123/CE individua tra i motivi imperativi di interesse generale esclusi dal campo di applicazione della direttiva anche la sicurezza stradale, che tuttavia non è citata dall'articolo 8, comma 1, lettera h) del provvedimento;
l'articolo 17 della direttiva 2006/123/CE individua tra le attività che possono derogare alla libera prestazione di servizi anche le attività di recupero giudiziario dei crediti mentre l'articolo 22 dello schema di decreto legislativo non richiama tale fattispecie;
l'articolo 26 della direttiva 2006/123/CE prevede che gli Stati membri adottino misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi, mentre il testo del provvedimento non reca alcuna attuazione di tale disposizione; risulta pertanto opportuno affidare ad appositi organismi indipendenti compiti di valutazione e certificazione delle attività dei prestatori di servizi;
l'articolo 44 dello schema di decreto legislativo non appare riprodurre fedelmente l'articolo 3 della direttiva 2006/123/CE; infatti l'articolo 44 stabilisce tra le altre cose che rimangono ferme le disposizioni nazionali di attuazione delle norme comunitarie, mentre l'articolo 3 della direttiva stabilisce la prevalenza della normativa comunitaria tout-court, e quindi anche della normativa che, risultando immediatamente applicabile, come i regolamenti, non necessita di attuazione nazionale;
rilevato altresì che:
l'articolo 1 comma 2 della direttiva 2006/123/CE stabilisce che la direttiva non riguarda la liberalizzazione dei servizi d'interesse economico generale riservati a enti pubblici o privati e che lo schema di decreto legislativo in oggetto esclude espressamente, all'articolo 2, che le disposizioni ivi contenute si applichino «ai servizi d'interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati (...) che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico»; potrebbe pertanto risultare opportuno includere tra i servizi esclusi, all'articolo 7, le reti di acquisizione del gettito anche derivante dal gioco;
l'articolo 8, comma 1, lettera m), dello schema di decreto legislativo rinvia per la definizione di professione regolamentata alla definizione contenuta nell'articolo 4, comma lettera a) del decreto legislativo n. 206 del 2007, la quale tuttavia non appare pienamente coerente con la definizione recata dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE;

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in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2005/36/CE, a differenza della disposizione di attuazione nazionale sopra richiamata, definisce professioni regolamentate anche quelle che indirettamente siano subordinate, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative al possesso di determinate qualifiche professionali;
le disposizioni di cui agli articoli da 63 a 80 modificano la disciplina di esercizio di numerose attività professionali, quali la somministrazione di bevande (articolo 63); vendite presso il domicilio dei consumatori (articolo 68); diffusione della stampa quotidiana e periodica (articolo 71); attività di facchinaggio (articolo 72); attività di intermediazione commerciale e di affari (articolo 73); attività di acconciatore (articolo 77); estetista (articolo 78) e tintolavanderia (articolo 79); con riferimento a tali attività risulta opportuno contemperare la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi con altri principi oggetto di tutela da parte del legislatore comunitario, come la tutela della salute, ovvero quella della libertà di informazione e la difesa dei consumatori;
con riferimento all'articolo 70 risulta opportuno includere anche altre fattispecie presenti nell'ordinamento penale italiano tra quelle che escludono dalla possibilità di esercizio dell'attività commerciale, quali misure di sicurezza non detentive; ciò al fine di garantire un pieno rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2006/123/CE, all'articolo 1, paragrafo 5, che prevede che la direttiva non incida sulla normativa degli Stati membri in materia di diritto penale;
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 8, comma 1, lettera h), dopo le parole: «la sanità pubblica,» aggiungere le seguenti: «la sicurezza stradale»;
2) all'articolo 22, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) alle attività di recupero giudiziario dei crediti»;
3) provveda il Governo a dare attuazione alla disposizione di cui all'articolo 26 della direttiva 2006/123/CE, istituendo nuovi organismi indipendenti o affidando ad organismi esistenti (tra i quali si richiamano ACCREDIA ed UNI) compiti di valutazione e certificazione delle attività dei prestatori di servizi;
4) all'articolo 44 sostituire le parole: «e dalle disposizioni nazionali di attuazione delle norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni» con le seguenti: «e dalle normative comunitarie che disciplinano specifiche professioni»;
e con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di inserire all'articolo 7, comma 1, lett. d), dopo le parole «case da gioco» le seguenti parole «nonché alle reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco»;
b) valuti il Governo l'opportunità di riformulare la definizione di professione regolamentata di cui all'articolo 8 in termini pienamente coerenti con il disposto della direttiva 2005/36/CE, richiamata pure dall'articolo 3 della direttiva 2006/123/CE, anche prendendo in considerazione l'eventualità di successive modifiche al decreto legislativo n. 206 del 2007;
c) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 63 sulla somministrazione di alimenti e bevande alla luce degli indubbi motivi di tutela della salute che inducono ad una più attenta riflessione e necessitano di un più approfondito esame del settore ai fini del recepimento della normativa sui servizi del mercato interno;
d) con riferimento all'articolo 68, al fine di evitare contenziosi e garantire un corretto indirizzo dell'attività ispettiva, valuti il Governo l'opportunità di chiarire, ulteriormente, gli adempimenti e gli ambiti di intervento dei soggetti incaricati alla

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vendita diretta a domicilio, nonché l'assenza, nella fattispecie, delle caratteristiche del rapporto di agenzia;
e) con riferimento all'articolo 69 in materia di esercizio del commercio su aree pubbliche tramite l'utilizzo di un posteggio, in considerazione della possibile applicazione in combinato disposto con l'articolo 16, valuti il Governo l'opportunità di disciplinare, mediante apposita intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, nuovi criteri rispettosi della direttiva n. 2006/123/CE, che consentano un equilibrato contemperamento degli interessi pubblici e privati;
f) con riferimento all'articolo 70, comma 1, lett. e), valuti il Governo l'opportunità di inserire anche il caso in cui i soggetti si trovino sottoposti a misure di sicurezza non detentive, considerato che anche tali misure sono previste dall'ordinamento penale; nonché, al comma 3, valuti il Governo l'eventualità di prevedere esplicitamente la riabilitazione, considerato che, ai sensi delle norme vigenti, può essere ottenuta dopo tre anni e, pertanto, risulta più favorevole. Si segnala infine la necessità di rimodulare in modo corretto la numerazione dei commi dell'articolo;
g) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 71;
h) con riferimento all'articolo 72, valuti il Governo l'opportunità di enucleare, al fine di garantire maggiore chiarezza, anche gli articoli che regolamentano la dichiarazione di inizio di attività per l'attività di facchinaggio e non solo gli estremi delle leggi che vengono richiamate nel testo;
i) con riferimento all'articolo 73, valuti il Governo l'opportunità di chiarire, mediante adeguato raccordo e integrazione tra le norme, il rapporto tra lo stesso articolo e le disposizioni della legge n. 39 del 1989, per le parti non interessate dall'abrogazione del ruolo, anche ai fini della vigenza della relativa disciplina sanzionatoria. Valuti il Governo, altresì, l'opportunità di chiarire se continuano ad applicarsi, in materia di attività di agente di affari, le attuali discipline previste dalla legislazione vigente e, in particolare, quelle relative al recupero di crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni;
l) in via generale, con riferimento agli articoli 73, 74, 75 e 76, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che i richiami al ruolo contenuti nelle leggi che disciplinano le attività di intermediazione commerciale, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere devono intendersi riferiti a tutti gli effetti previsti dalla legislazione vigente al registro delle imprese e al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);
m) con riferimento alle attività di acconciatore (articolo 77), estetista (articolo 78), tintolavanderia (articolo 79), valuti il Governo l'opportunità di utilizzare, quale modalità per l'esercizio delle attività, la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990 (cd. «d.i.a. immediata») al fine di favorire una maggior semplificazione delle procedure amministrative rispetto a quelle attualmente previste dalle legislazioni regionali;
n) con riferimento all'articolo 80, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un termine maggiore per l'emanazione del decreto che dovrà disciplinare le nuove procedure di iscrizione per le attività di intermediazione commerciale, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, nonché modalità e termini per l'iscrizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli. Valuti, altresì, il Governo l'opportunità di inserire idonei meccanismi di semplificazione delle procedure al fine di consentire una rapida messa a disposizione dell'utenza della nuova piattaforma informatica che sostituisce i ruoli soppressi.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (atto n. 171).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO FORMULATO DAGLI ONOREVOLI GOZI, FARINONE, ALBONETTI, BINDI, CASTAGNETTI, FRANCESCHINI, GARAVINI, LOSACCO, LUCÀ, LUONGO, MERLONI, POMPILI, SORO, VERINI, ZAMPA

La Commissione XIV (politiche dell'Unione europea);
esaminato, ai sensi dell'articolo 126, comma 2 del regolamento della Camera, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, autorizzato ai sensi dell'articolo 41 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008);
considerati i principi ed i criteri direttivi specificati nella delega di cui all'articolo 41, comma 1 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) con cui è stato disposto che il Governo nella redazione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2006/123/CE sia tenuto a seguire, tra gli altri, i seguenti principi e criteri direttivi:
1. promuovere l'elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche (articolo 41, c.1, lett. b);
2. definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione (articolo 41, c.1, lett. d);
3. prevedere un allegato al decreto di recepimento che elenchi i regimi autorizzatori che si intende mantenere perché ricorrono specifici presupposti di necessità (articolo 41, c.1, lett. e);
4. individuare espressamente, per tutti i servizi rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva, gli eventuali requisiti compatibili con la direttiva medesima e necessari per l'accesso alla relativa attività e per il suo esercizio (articolo 41, c.1, lett. i);
5. garantire l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente (articolo 41, c.1, lett. s);
considerati i principi ed i criteri direttivi della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno ed in particolare:
1. il considerando 7 della direttiva 2006/123/CE in cui si afferma che la direttiva «istituisce un quadro giuridico generale» (...) che «si basa su un approccio dinamico e selettivo che consiste nell'eliminare in via prioritaria gli ostacoli che possono essere rimossi rapidamente e nell'avviare un processo di valutazione, consultazione e armonizzazione (..) grazie al quale sarà possibile modernizzare progressivamente ed in maniera coordinata i

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sistemi nazionali che disciplinano le attività di servizi»;
2. l'articolo 39 della direttiva 2006/123/CE che introduce un meccanismo di valutazione reciproca tra gli stati membri e la Commissione europea in cui risulta basilare il monitoraggio e l'elencazione dei regimi di autorizzazione esistenti nei vari stati membri al fine di valutarne i requisiti oggettivi e soggettivi per realizzare una normativa coordinata a livello nazionale indispensabile per realizzare un vero mercato interno dei servizi;
3. il considerando 17 in cui sia afferma che la «presente direttiva si applica soltanto ai servizi che sono prestati dietro corrispettivo economico» e che «i servizi di interesse generale (SIG) non rientrano nella definizione di cui all'articolo 50 del trattato e sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva.» Pertanto è fondamentale che gli Stati membri nella titolarità della propria legislazione definiscano precisamente i Servizi di interesse generale al fine di tutelare aspetti fondamentali del nostro modello sociale;
4. nel medesimo considerando 17 si afferma che al contrario dei Servizi di interesse generale , i Servizi di interesse economico generale (SIEG) sono servizi che essendo prestati dietro corrispettivo economico, rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva. Tuttavia per alcuni di essi la direttiva prevede la non applicazione (trasporti) mentre per altri prevede delle deroghe specifiche solo in relazione alla libera prestazione dei servizi. Anche in questo caso la definizione dei SIEG appare fondamentale. Infatti il considerando 70 afferma che «possono essere considerati SIEG solo i servizi la cui fornitura costituisca adempimento di una specifica missione d'interesse pubblico affidata al prestatore dallo Stato mediante atti la cui forma è stabilita da ciascuno Stato membro, e precisare la natura di tale specifica missione», mentre il considerando 72 afferma che sono correlati «ai compiti importanti relativi alla coesione sociale e territoriale»;
5. l'articolo 10 in cui viene sancito il principio della libertà di accesso ed esercizio delle attività di servizi prefigurando il superamento della pianificazione regionale;
6. il considerando 40 della direttiva in cui viene esplicitata la nozione di «motivi imperativi di interesse generale» elaborata dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza relativa agli articoli 43 e 49 del trattato elencando quei motivi che rivestono un interesse generale e tra i quali sono ricompresi «la tutela dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori»;
7. l'articolo 6 in cui si afferma che «La presente direttiva non pregiudica la legislazione del lavoro»;
8. l'articolo 3 «Relazione con le altre disposizioni del diritto comunitario» in cui si afferma che in caso di conflitto tra le disposizioni della direttiva e determinati altri atti comunitari questi ultimi prevalgono. Tra di essi vi è la direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72 che prevede che i prestatori debbano conformarsi alle condizioni di lavoro e di occupazione applicabili nello stato membro in cui viene prestato il servizio.
9. l'articolo 26 della direttiva recante «Politica in materia di qualità dei servizi» in cui si prevede che gli stati membri adottino misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori di servizi a garantire volontariamente la qualità del servizio reso mediante certificazione da parte di un organismo indipendente o accreditato o con ricorso a carte di qualità o marchi predisposti da ordini professionali a livello comunitario;
10. l'articolo 25, recante la disciplina sullo Sportello Unico quale interlocutore unico per espletare le procedure e le formalità necessarie allo svolgimento delle attività di servizi;

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rilevato che lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, autorizzato ai sensi dell'articolo 41 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) presenta dei profili problematici in relazione alle tematiche illustrate nei precedenti punti A) e B) ed in particolare:
1. con riferimento all'elaborazione volontaria di codici di condotta e disciplinari e all'adozione di misure di accompagnamento per la qualità dei servizi, prevista sia tra i criteri della legge delega (articolo 41 L. 88/09) sia all'articolo 26 della direttiva 2006/123/CE, lo schema di decreto legislativo non appare conforme in quanto non reca alcuna disposizione in materia;
2. con riferimento al processo di valutazione, consultazione ed armonizzazione della normativa nazionale e comunitaria e al meccanismo di valutazione reciproca di cui al considerando 7 ed all'articolo 39 della direttiva 2006/123/CE, il monitoraggio delle procedure autorizzatorie per il commercio a livello regionale risulta iniziato ma non concluso e questo implica una grande incertezza sulla modalità di applicazione regionale e locale delle previsioni della direttiva con probabili sfasature nel recepimento della direttiva. Infatti, anche alla luce di tali difficoltà la delega legislativa di cui all'articolo 41 della legge 88/09 ha indicato quale ulteriore criterio direttivo per il recepimento della delega quello di «definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione» della direttiva servizi. Lo schema di decreto non risulta conforme a tale criterio in quanto individua solo i settori esclusi e demanda ad un Decreto interministeriale l'individuazione di ulteriori settori che, a seguito di approfondimenti, saranno ulteriormente esclusi;
3. tale lacuna determina una grave opacità sulle concrete modalità applicative della direttiva servizi che, configurandosi come quadro giuridico generale, ha solo il compito di definire la struttura e le regole dell'istituendo sistema dei servizi del mercato interno europeo. Allo stato membro compete invece definire nel dettaglio per ciascun settore che rientra nell'ambito di applicazione della direttiva quali siano i servizi che ritiene di dover continuare a sottoporre a regime autorizzatorio e quali possono essere semplificati. In considerazione del mancato recepimento del criterio direttivo della delega e della mancata conclusione del monitoraggio delle procedure autorizzatorie per il commercio a livello regionale, sarebbe auspicabile che il Governo predisponesse un testo legislativo a parte, distinto dal recepimento del quadro giuridico generale della direttiva servizi, suddiviso per settori, in cui risulti in maniera univoca, per ciascun settore, quali procedure si semplificano e quali regimi autorizzatori si intendono mantenere;
4. inoltre, lo schema di decreto legislativo non recepisce nemmeno un altro criterio direttivo della legge delega, strettamente connesso al precedente, laddove si prevedeva «l'individuazione, in allegato al decreto di recepimento, di tutti i regimi autorizzatori che si intende mantenere». A riguardo si ribadisce quanto affermato al punto 3, ossia che lo schema di decreto recependo una direttiva «quadro» reca solo i principi generali attraverso cui effettuare, appunto in via di principio, una distinzione tra le attività che necessitano di autorizzazione e quelle per le quali è sufficiente la dichiarazione di inizio attività ad efficacia immediata che non costituisce regime autorizzatorio, senza fornire alcun elenco di quelle discipline o di quei settori in cui si intende mantenere un regime autorizzatorio;
5. lo schema di decreto legislativo non reca nessuna definizione dei Servizi di interesse generale laddove è fondamentale che vengano definiti con precisione nell'ambito del margine di manovra consentito dalla direttiva alla luce del valore sociale di tali servizi;
6. allo stesso modo manca una precisa definizione di Servizi di interesse

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economico generale ed anche in questo caso sarebbe opportuno precisare in maniera più dettagliata possibile il perimetro di tali servizi compresi nell'ambito di applicazione della direttiva ma sottoposti a regimi derogatori;
7. in relazione all'articolo 10 nonostante si possa concordare in senso generale con il principio ivi recato per cui l'accesso alle attività di servizio e il loro esercizio non è soggetto ad autorizzazione salvo che in alcuni casi (la salvaguardia di alcune disposizioni come quelle in materia fiscale, sanitaria, ambientale i motivi imperativi di interesse generale e le deroghe specifiche in attuazione di norme comunitarie) è necessario considerare attentamente quale sarà l'impatto sulla normativa nazionale e soprattutto regionale in materia di pianificazione commerciale, in particolare per quanto riguarda le strutture di distribuzione medio-grandi;
8. lo schema di decreto legislativo non recepisce tra i motivi imperativi di interesse generale «la protezione sociale dei lavoratori» prevista nella direttiva;
9. sul tema del regime giuslavoristico applicabile ai dipendenti del prestatore di servizi comunitario che agisce in regime di libera prestazione di servizi lo schema di decreto fa salve le regole definite dalla direttiva del 1996 sul distacco dei lavoratori, prevedendo all'articolo 23 che a tali lavoratori si applichino, per il tempo della loro utilizzazione in Italia, le medesime condizioni contrattuali garantite al lavoratore italiano. Tuttavia l'articolo 20 introduce un'altra fattispecie di prestazione definita «temporanea», i cui prestatori sembrerebbero assoggettabili ai «requisiti applicabili ai prestatori di servizi stabiliti in Italia (..) in caso di prestazione temporanea e occasionale solo se sussistono ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente». A riguardo bisognerebbe approfondire vari aspetti. Innanzitutto è necessario chiarire se la norma comporti anche la non applicazione del diritto giuslavoristico italiano in caso di prestatore temporaneo o occasionale; in ogni caso è opportuno un approfondimento ulteriore dell'articolo 20 comma 2 che prefigura una «zona franca» per i prestatori occasionali e temporanei rispetto al sistema di regole e controlli delineato dalla direttiva e dal decreto di recepimento. Per tali ragioni risulta fondamentale definire la nozione di «temporaneo», in particolare qualora venisse confermata l'interpretazione che esclude tali soggetti dall'applicazione del diritto del lavoro italiano se non in casi specifici. È evidente altrimenti che a un prestatore di servizio che vincesse un appalto in Italia potrebbe convenire portare con sé «temporaneamente» (per quanto tempo?) e non distaccare i propri lavoratori. Sarebbe altresì opportuno inserire al comma 2 dell'articolo 20 tra le ragioni che determinano l'applicazione di regole nazionali anche quelle connesse alla tutela del lavoratore e alla protezione sociale del lavoratore. A riguardo la legge delega è molto chiara nei criteri direttivi disponendo che il decreto di recepimento deve «garantire l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente»;
10. per quel che concerne lo Sportello Unico si rileva che l'articolo 25 si limita a ribadire e confermare quanto stabilito dall'articolo 38 del decreto-legge 112/2008 estendendo la competenza dello Sportello unico alle prestazioni di servizi oltre che alla realizzazione e trasformazione di impianti produttivi. Si rileva a riguardo che il regolamento di riordino dello Sportello unico previsto nel suddetto articolo 38 non è stato ancora emanato e quindi l'applicazione della norma risulta condizionata dall'assenza della disciplina attuativa. Si evidenzia come in mancanza di tale disciplina l'articolo 25 del decreto

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legislativo introduce un'innovazione, prevedendo che laddove i comuni non istituiscano tale Sportello le relative funzioni siano surrogate dalle sole Camere di commercio in maniera automatica. Tale previsione risulta in contrasto con quanto stabilito alla lettera c), comma 3 dell'articolo 38 del D-L 112/08 in cui è previsto anche l'utilizzo delle agenzie per le imprese quali soggetti privati accreditati per l'attestazione della sussistenza di requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio di attività di impresa. Inoltre mentre la normativa del D-L 112/08 prevede che per il passaggio delle funzioni dello sportello unico dai comuni alle camere di commercio sia necessaria una delega espressa, lo schema di decreto lo rende automatico. A riguardo si segnala che nel decreto legislativo di riordino del funzionamento delle camere di commercio, di recente approvazione definitiva, non compare nessun riferimento specifico all'esercizio delle funzioni dello sportello unico.
11. sempre in relazione allo Sportello unico si rileva una lacuna nella documentazione che i prestatori di servizi devono fornire all'amministrazione nazionale relativa alle condizioni contrattuali dei lavoratori impiegati. Occorre che i prestatori di servizio comunitari comunichino alle autorità italiane, anche attraverso lo sportello unico, tra i documenti da presentare previsti all'articolo 25 e seguenti, il numero, le qualifiche, il tipo e le condizioni contrattuali dei lavoratori che svolgeranno in Italia la loro opera. Senza tale comunicazione si rivelerebbe difficoltoso verificare la corretta applicazione delle norme di diritto del lavoro ma soprattutto difendersi dal pericolo di ricorso al lavoro nero. Di fronte a ispezioni nei luoghi di lavoro di prestatori di servizi non italiani si dovrebbe fare affidamento solo sulla collaborazione amministrativa tra autorità nazionali competenti, attraverso il sistema telematico di reciproca assistenza IMI (internal market information) il cui funzionamento potrebbe richiedere non poco tempo. In ogni caso il novero di informazioni necessarie e l'asimmetria delle norme giuslavoristiche tra i diversi paesi potrebbe causare lacune che favorirebbero il ricorso al lavoro nero di cittadini comunitari presenti in Italia che magari figurerebbero assunti nei paesi di provenienza;
considerato che il recepimento della direttiva 2006/123/CE al momento risulta effettuato solo in Spagna con una diversa modalità. Infatti la Spagna ha recepito la «direttiva quadro» 2006/123/CE con una «legge quadro» (Ley 17/2009) ed ha poi approvato la Ley 25/2009 di applicazione della «legge quadro» che contiene la modifica di oltre 40 leggi in diverse materie, tra cui procedimento amministrativo, tutela dei consumatori e utenti dei servizi, servizi professionali;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) il Governo recepisca la direttiva servizi solo come una norma «quadro» e predisponga, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ulteriori testi normativi, suddivisi per settori, in cui risulti in maniera univoca, per ciascun settore, quali procedure si semplificano e quali regimi autorizzatori si intendono mantenere sulla base di un accordo con la Conferenza Stato-Regioni nelle materie di competenza legislativa esclusiva e concorrente delle medesime;
2) si dia attuazione a quanto disposto dall'articolo 41, comma 1, lettera d) e lettera e) della legge 88/09 al fine di definire puntualmente l'ambito oggettivo di applicazione del decreto legislativo e al fine di predisporre un allegato in cui siano indicati con precisione i regimi autorizzatori che si intende mantenere perché ricorrono specifici presupposti di necessità;
3) il Governo dia completa attuazione all'articolo 26 della direttiva, prevedendone il recepimento nel decreto legislativo al fine di incoraggiare i prestatori a garantire

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volontariamente la qualità dei servizi facendo certificare o valutare la loro attività da organismi indipendenti o accreditati e promuovendo l'elaborazione di carte di qualità, anche a livello comunitario;
4) si inserisca nello schema di decreto legislativo una chiara definizione dei Servizi di interesse generale (SIG) e di Servizi di interesse economico generale (SIEG) al fine di precisare il più possibile i casi di esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva o di deroga, utilizzando il margine di manovra consentito dalla direttiva alla luce del valore sociale ed economico di tali servizi;
5) all'articolo 3 dello schema di decreto si sostituiscano le parole «associazioni caritative riconosciute come tali» con le seguenti: «ONLUS» in ragione del fatto che nel quadro giuridico nazionale tali associazioni caritative sono denominate Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e disciplinate dal decreto legislativo 460/97;
6) all'articolo 8 comma 1, lettera h) si inserisca tra i motivi imperativi di interesse generale «la normativa urbanistica ed edilizia»;
7) si inserisca all'articolo 8 comma 1, lettera h) tra i motivi imperativi di interesse generale «la protezione sociale dei lavoratori» e, allo stesso modo si inserisca tale principio anche all'articolo 20, comma 2 tra le ragioni che determinano l'applicazione dei requisiti nazionali ai prestatori temporanei;
8) in relazione all'articolo 20 si chiarisca l'ambito di applicazione della norma in particolare per stabilire quanto segue: a) se la norma comporti anche la non applicazione del diritto giuslavoristico nazionale al ricorrere delle fattispecie ivi previste; b) se la norma prefigura una «zona franca» per i prestatori occasionali e temporanei rispetto al sistema di regole, controlli e requisiti delineato dalla direttiva e dal decreto di recepimento. In generale si definisca la nozione di «lavoratore temporaneo» così come è definito a livello comunitario e nazionale la nozione di «lavoratore distaccato»;
9) si dia attuazione all'articolo 41, comma 1, lettera s) della legge n. 88 del 2009 garantendo l'applicazione della normativa legislativa e contrattuale del lavoro del luogo in cui viene effettuata la prestazione di servizi, fatti salvi trattamenti più favorevoli al prestatore previsti contrattualmente, ovvero assicurati dai Paesi di provenienza con oneri a carico di questi ultimi, evitando effetti discriminatori nonché eventuali danni ai consumatori in termini di sicurezza ed eventuali danni all'ambiente;
10) all'articolo 25 del decreto legislativo si preveda il coordinamento con quanto disposto alla lettera c), comma 3 dell'articolo 38 del decreto-legge 112/08 in cui è consentito anche l'utilizzo delle agenzie per le imprese quali soggetti privati accreditati per l'attestazione della sussistenza di requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio di attività di impresa;
11) con riferimento all'articolo 26 del decreto legislativo, siano inserite, tra le informazioni cui i prestatori ed i destinatari hanno accesso attraverso lo sportello unico, anche quelle relative alla normativa legislativa e contrattuale del lavoro;
12) si sopprima l'articolo 63 sulla somministrazione di alimenti e bevande alla luce degli indubbi motivi di tutela della salute che inducono ad una più attenta riflessione e necessitano di un più approfondito esame del settore ai fini del recepimento della normativa sui servizi del mercato interno;
13) si sopprima l'articolo 71 (Sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica);
14) all'articolo 69 sopprimere i commi 1 e 2 che prevedono l'estensione a società di capitali o cooperative dell'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche al fine di evitare che gruppi

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economici con rilevanti disponibilità di capitali possano falsare totalmente l'essenza di tale esercizio connesso strutturalmente alle manifestazioni culturali sociali e storiche delle nostre città;
15) si subordini l'applicazione dell'articolo 16 dello schema di decreto legislativo ad una preventiva ricognizione dei settori interessati al fine di evitare pesanti ricadute economiche sugli stessi, accompagnando il passaggio dal sistema esistente a quello delineato nell'articolo 16 con norme transitorie di applicazione graduale con l'obiettivo di procedere ad una revisione normativa coordinata con le disposizioni legislative vigenti.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (atto n. 171).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
considerato che:
il considerando 40 della direttiva 2006/123/CE individua tra i motivi imperativi di interesse generale esclusi dal campo di applicazione della direttiva anche la sicurezza stradale, che tuttavia non è citata dall'articolo 8, comma 1, lettera h) del provvedimento;
l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo fa riferimento alla fattispecie delle «associazioni caritative riconosciute come tali» che non appare riconducibile a realtà giuridiche presenti nell'ordinamento italiano;
l'articolo 17 della direttiva 2006/123/CE individua tra le attività che possono derogare alla libera prestazione di servizi anche le attività di recupero giudiziario dei crediti mentre l'articolo 22 dello schema di decreto legislativo non richiama tale fattispecie;
l'articolo 26 della direttiva 2006/123/CE prevede che gli Stati membri adottino misure di accompagnamento volte ad incoraggiare i prestatori a garantire, su base volontaria, la qualità dei servizi, mentre il testo del provvedimento non reca alcuna attuazione di tale disposizione; risulta pertanto opportuno affidare ad appositi organismi indipendenti compiti di valutazione e certificazione delle attività dei prestatori di servizi;
l'articolo 44 dello schema di decreto legislativo non appare riprodurre fedelmente l'articolo 3 della direttiva 2006/123/CE; infatti l'articolo 44 stabilisce tra le altre cose che rimangono ferme le disposizioni nazionali di attuazione delle norme comunitarie, mentre l'articolo 3 della direttiva stabilisce la prevalenza della normativa comunitaria tout-court, e quindi anche della normativa che, risultando immediatamente applicabile, come i regolamenti, non necessita di attuazione nazionale;
rilevato altresì che:
l'articolo 1 comma 2 della direttiva 2006/123/CE stabilisce che la direttiva non riguarda la liberalizzazione dei servizi d'interesse economico generale riservati a enti pubblici o privati e che lo schema di decreto legislativo in oggetto esclude espressamente, all'articolo 2, che le disposizioni ivi contenute si applichino «ai servizi d'interesse economico generale assicurati alla collettività in regime di esclusiva da soggetti pubblici o da soggetti privati (...) che operino in luogo e sotto il controllo di un soggetto pubblico»; potrebbe pertanto risultare opportuno includere tra i servizi esclusi, all'articolo 7, le reti di acquisizione del gettito;
l'articolo 8, comma 1, lettera m), dello schema di decreto legislativo rinvia per la definizione di professione regolamentata alla definizione contenuta nell'articolo 4,

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comma lettera a) del decreto legislativo n. 206 del 2007, la quale tuttavia non appare pienamente coerente con la definizione recata dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2005/36/CE; in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2005/36/CE, a differenza della disposizione di attuazione nazionale sopra richiamata, definisce professioni regolamentate anche quelle che indirettamente siano subordinate, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative al possesso di determinate qualifiche professionali;
risulta opportuno inserire, all'articolo 20, comma 2, dello schema di decreto legislativo, il principio della protezione sociale dei lavoratori, tra le ragioni che determinano l'applicazione dei requisiti nazionali ai prestatori temporanei;
le disposizioni di cui agli articoli da 63 a 80 modificano la disciplina di esercizio di numerose attività professionali, quali la somministrazione di bevande (articolo 63); vendite presso il domicilio dei consumatori (articolo 68); diffusione della stampa quotidiana e periodica (articolo 71); attività di facchinaggio (articolo 72); attività di intermediazione commerciale e di affari (articolo 73); attività di acconciatore (articolo 77); estetista (articolo 78) e tintolavanderia (articolo 79); con riferimento a tali attività risulta opportuno contemperare la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi con altri principi oggetto di tutela da parte del legislatore comunitario, come la tutela della salute, ovvero quella della libertà di informazione e la difesa dei consumatori;
con riferimento all'articolo 70 risulta opportuno includere anche altre fattispecie presenti nell'ordinamento penale italiano tra quelle che escludono dalla possibilità di esercizio dell'attività commerciale, quali misure di sicurezza non detentive; ciò al fine di garantire un pieno rispetto di quanto previsto dalla direttiva 2006/123/CE, all'articolo 1, paragrafo 5, che prevede che la direttiva non incida sulla normativa degli Stati membri in materia di diritto penale;
esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 8, comma 1, lettera h), dopo le parole: «la sanità pubblica,» aggiungere le seguenti: «la sicurezza stradale»;
2) all'articolo 22, comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
«d-bis) alle attività di recupero giudiziario dei crediti»;
3) provveda il Governo a dare attuazione alla disposizione di cui all'articolo 26 della direttiva 2006/123/CE, istituendo nuovi organismi indipendenti o affidando ad organismi esistenti (tra i quali si richiamano ACCREDIA ed UNI) compiti di valutazione e certificazione delle attività dei prestatori di servizi;
4) all'articolo 44 sostituire le parole: «e dalle disposizioni nazionali di attuazione delle norme comunitarie che disciplinano specifiche professioni» con le seguenti: «e dalle normative comunitarie che disciplinano specifiche professioni»;
e con le seguenti osservazioni:
a) valuti il Governo l'opportunità di una migliore formulazione dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo, al fine di precisare meglio a quale fattispecie dell'ordinamento giuridico italiano corrispondano le «associazioni caritative riconosciute come tali»;
b) valuti il Governo l'opportunità di inserire all'articolo 7, comma 1, lett. d), dopo le parole «case da gioco» le seguenti parole «nonché alle reti di acquisizione del gettito»;
c) valuti il Governo l'opportunità di riformulare la definizione di professione regolamentata di cui all'articolo 8 in termini pienamente coerenti con il disposto della direttiva 2005/36/CE, richiamata pure dall'articolo 3 della direttiva 2006/123/CE, anche prendendo in considerazione

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l'eventualità di successive modifiche al decreto legislativo n. 206 del 2007;
d) valuti il Governo l'opportunità di inserire, all'articolo 20, comma 2, il principio della «protezione sociale dei lavoratori» tra le ragioni che determinano l'applicazione dei requisiti nazionali ai prestatori temporanei;
e) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 63 sulla somministrazione di alimenti e bevande alla luce degli indubbi motivi di tutela della salute che inducono ad una più attenta riflessione e necessitano di un più approfondito esame del settore ai fini del recepimento della normativa sui servizi del mercato interno;
f) con riferimento all'articolo 68, al fine di evitare contenziosi e garantire un corretto indirizzo dell'attività ispettiva, valuti il Governo l'opportunità di chiarire, ulteriormente, gli adempimenti e gli ambiti di intervento dei soggetti incaricati alla vendita diretta a domicilio, nonché l'assenza, nella fattispecie, delle caratteristiche del rapporto di agenzia;
g) con riferimento all'articolo 69 in materia di esercizio del commercio su aree pubbliche tramite l'utilizzo di un posteggio, in considerazione della possibile applicazione in combinato disposto con l'articolo 16, valuti il Governo l'opportunità di disciplinare, mediante apposita intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, nuovi criteri rispettosi della direttiva n. 2006/123/CE, che consentano un equilibrato contemperamento degli interessi pubblici e privati;
h) con riferimento all'articolo 70, comma 1, lett. e), valuti il Governo l'opportunità di inserire anche il caso in cui i soggetti si trovino sottoposti a misure di sicurezza non detentive, considerato che anche tali misure sono previste dall'ordinamento penale; nonché, al comma 3, valuti il Governo l'eventualità di prevedere esplicitamente la riabilitazione, considerato che, ai sensi delle norme vigenti, può essere ottenuta dopo tre anni e, pertanto, risulta più favorevole. Si segnala infine la necessità di rimodulare in modo corretto la numerazione dei commi dell'articolo;
i) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 71;
l) con riferimento all'articolo 72, valuti il Governo l'opportunità di enucleare, al fine di garantire maggiore chiarezza, anche gli articoli che regolamentano la dichiarazione di inizio di attività per l'attività di facchinaggio e non solo gli estremi delle leggi che vengono richiamate nel testo;
m) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l'articolo 73;
n) in via generale, con riferimento agli articoli 73, 74, 75 e 76, valuti il Governo l'opportunità di esplicitare che i richiami al ruolo contenuti nelle leggi che disciplinano le attività di intermediazione commerciale, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere devono intendersi riferiti a tutti gli effetti previsti dalla legislazione vigente al registro delle imprese e al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA);
o) con riferimento alle attività di acconciatore (articolo 77), estetista (articolo 78), tintolavanderia (articolo 79), valuti il Governo l'opportunità di utilizzare, quale modalità per l'esercizio delle attività, la dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 19, comma 2, secondo periodo della legge n. 241 del 1990 (cd. «d.i.a. immediata») al fine di favorire una maggior semplificazione delle procedure amministrative rispetto a quelle attualmente previste dalle legislazioni regionali;

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p) con riferimento all'articolo 80, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un termine maggiore per l'emanazione del decreto che dovrà disciplinare le nuove procedure di iscrizione per le attività di intermediazione commerciale, agente e rappresentante di commercio, mediatore marittimo e spedizioniere, nonché modalità e termini per l'iscrizione nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli. Valuti, altresì il Governo, l'opportunità di inserire idonei meccanismi di semplificazione delle procedure al fine di consentire una rapida messa a disposizione dell'utenza della nuova piattaforma informatica che sostituisce i ruoli soppressi.