CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 giugno 2010
334.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 15 GIUGNO 2010

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ALLEGATO 1

DL 67/10: Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato «Intercreditor Agreement» e dell'accordo denominato «Loan Facility Agreement» stipulati in data 8 maggio.
(C. 3505 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 67/10, recante Disposizioni urgenti per la salvaguardia della stabilità finanziaria dell'area euro. Ordine di esecuzione dell'accordo denominato «Intercreditor Agreement» e dell'accordo denominato «Loan Facility Agreement» stipulati in data 8 maggio 2010, approvato dal Senato;
sottolineata l'importanza delle misure adottate, pur tardivamente, dall'Unione europea per l'erogazione di un sostegno finanziario alla Grecia - cui il presente provvedimento dà attuazione, per la parte di competenza dell'Italia - nonché del più generale meccanismo di stabilizzazione dell'Area euro;
rilevato che, opportunamente, la comunicazione sul rafforzamento del coordinamento delle politiche economiche, presentata dalla Commissione europea lo scorso 12 maggio 2010, prospetta la messa a regime del meccanismo di stabilizzazione dell'Area euro, mediante atti e procedure dell'Unione europea in senso stretto;
l'articolo 1 del disegno di legge di conversione contiene una previsione volta a dare «piena ed intera esecuzione» agli accordi assunti in sede europea relativi al funzionamento del programma di prestiti bilaterali alla Grecia;
tale previsione appare incongrua in quanto la natura giuridica dei predetti accordi non appare equiparabile puramente e semplicemente ad accordi internazionali in forma semplificata, dal momento che essi, pur assumendo forme atipiche e non codificate nei Trattati, danno attuazione a decisioni dell'Eurogruppo e ad una dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo della zona euro del 7 maggio 2010;
i predetti accordi sono pertanto strettamente strumentali al funzionamento dell'Unione economica e monetaria e costituiscono la cornice politica e giuridica per l'adozione, da parte di ciascuno Stato membro, delle misure necessarie a livello nazionale per l'erogazione della rispettiva quota di prestito alla Grecia;
il ruolo dell'«Eurogruppo» è riconosciuto da un apposito protocollo allegato al Trattato di Lisbona;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

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ALLEGATO 2

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM(2010)119 def.)

NOTA TRASMESSA DAL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE, ANDREA RONCHI

Ad integrazione di quanto già riferito nel corso della mia precedente audizione dell'11 maggio 2010, cui ha fatto seguito - su richiesta del Presidente Pescante - la trasmissione, in data 3 giugno 2010, di un documento tecnico, desidero fornire ulteriori elementi di aggiornamento sullo stato del negoziato.
Come noto, il Consiglio dell'Unione ha approfondito l'esame del dossier sia in sede di gruppi di lavoro che di Consiglio Affari Generali. Il dibattito ha evidenziato una molteplicità di posizioni, delicate e complesse, sia a livello tecnico che politico, rispetto alle quali si sono verificate utili condizioni per consolidare taluni elementi negoziali ritenuti di interesse da parte italiana.
Prima di procedere, per completezza di trattazione, riepilogherò i principali punti che hanno contribuito a definire la nostra posizione, elaborata, anche sulla base delle indicazioni formulate da questa Commissione, all'interno del gruppo di coordinamento CIACE, al quale hanno per la prima volta attivamente partecipato anche funzionari di Camera e Senato:
a) parere Non Favorevole alla doppia valutazione di ammissibilità dell'iniziativa da parte della Commissione e preferenza per l'accorpamento degli articoli 4 e 8 della proposta;
b) parere Favorevole alla possibilità di organizzare i necessari controlli sulla base di verifiche a campione;
c) termini maggiori per la verifica e la certificazione delle dichiarazioni di sostegno all'iniziativa da parte degli SM;
d) parere Favorevole alla raccolta on line anche in ragione dei minori costi di gestione rispetto al sistema cartaceo, pur nella consapevolezza di dover evitare utilizzi fraudolenti dei dati;
e) opportunità che l'obbligo di traduzione della documentazione sia posto a carico dei promotori;
f) utilizzo della carta di identità e del passaporto ai fini dell'identificazione dei sostenitori dell'iniziativa;
g) criticità legate all'ampiezza della delega attribuita alla Commissione, in assenza dell'indicazione nel testo della proposta di specifici criteri;
h) opportunità di intensificare gli incontri tecnici su specifici argomenti, quali la raccolta on line, la certificazione di sicurezza del sistema che compete agli SM ed in particolare quella relativa ai siti web utilizzati dai promotori dell'iniziativa;
i) termini ragionevoli per l'attuazione del futuro regolamento, soprattutto per effettuare le eventuali modifiche alla normativa interna, in particolare di carattere penale;
j) opportunità di allestire un sistema semplice, credibile, efficace e poco costoso.

Rispetto a quanto già comunicato, il negoziato ha subìto, nel corso dell'ultima settimana, una notevole accelerazione e le attività di coordinamento si sono susseguite a ritmo serrato. I pili significativi

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elementi di novità riguardano la presentazione da parte della Presidenza di un testo di compromesso in base al quale il Consiglio Affari Generali del 14 giugno 2010. dovrebbe definire la propria posizione generale. Tale documento prevede:
pur mantenendo il duplice livello di valutazione da parte della Commissione, la riduzione da 300.000 a 100.000 del numero dei sottoscrittori della proposta di iniziativa legislativa ai fini del sindacato di ammissibilità;
che l'iniziativa, per poter essere registrata, non risulti manifestamente estranea agli obiettivi dei Trattati;
l'esplicita indicazione della possibilità di realizzare verifiche basate su controlli a campione, segnalando tassativamente, per ogni Stato Membro, le tipologie di documenti identificativi richiesti;
precisazioni circa le modalità di computo dei cittadini che sostengono l'iniziativa;
l'obbligo per gli organizzatori di fornire informazioni circa tutti i fondi e altre forme di sostegno ricevute, argomento sul quale questa Commissione ha manifestato particolare sensibilità.

L'azione svolta dalla Presidenza ha raccolto un consenso molto ampio; permangono tuttavia le perplessità di taluno circa: la tempistica troppo ravvicinata del programma; l'assenza di una valutazione dell'impatto (specie con riferimento agli oneri della certificazione dei siti web dei promotori e della realizzazione di un sito web centrale gestito dalla Commissione); l'opportunità di conoscere l'orientamento del Parlamento europeo prima di definire la Posizione Comune.
In considerazione del carattere equilibrato delle ipotesi di compromesso delineate dalla Presidenza e alla luce degli obiettivi miglioramenti del negoziato, intenderei sostenere il documento della stessa Presidenza ai fini di un accordo sulla Posizione Comune in sede di Consiglio il 14 giugno 2010.
Dopo la pronuncia del Parlamento Europeo (Commissione Affari Costituzionali) prevista ad ottobre, è ragionevole ritenere che la Presidenza belga ricerchi un accordo in vista dell'adozione in prima lettura del Regolamento, già entro la fine di quest'anno. Qualora tale previsione dovesse verificarsi, sarà mia cura inserire nel disegno di legge comunitaria 2011 le necessarie norme di attuazione. A tale riguardo, nel corso delle riunioni di coordinamento svolte, è già emersa l'esigenza di disciplinare taluni specifici profili tecnico-giuridici, quali le modalità di verifica a campione e gli aspetti sanzionatori.
Mi auguro che prima dell'adozione del Regolamento in sede UE venga opportunamente definita - per quanto riguarda l'Italia - la questione relativa alla individuazione dell'Autorità chiamata ad effettuare le verifiche delle dichiarazioni di supporto. Nonostante la possibilità di operare con metodologie a campione, infatti, le Amministrazioni che già svolgono funzioni analoghe a livello nazionale non hanno sinora manifestato disponibilità ad assumere tale onere. Su questo tema il lavoro di coordinamento già avviato proseguirà alla ricerca di un'auspicata soluzione consensuale.

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ALLEGATO 3

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM(2010)119 def.).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto di iniziativa dei cittadini (COM(2010)119);
vista la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 7 maggio 2009;
vista la relazione tecnica trasmessa dal Ministro per le politiche europee in data 3 giugno 2010;
tenuto conto della riserva di esame parlamentare apposta il 17 maggio dal Governo in seno al Consiglio, in seguito all'avvio dell'esame della proposta di regolamento da parte della Camera dei deputati e alla conseguente comunicazione del Presidente della Camera;
considerati elementi di conoscenza acquisiti nel corso dell'audizione del Coordinatore del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), ministro Massimo Gaiani;
premesso che:
la proposta di regolamento in esame è stata presentata in attuazione dell' articolo 11, paragrafo 4, del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, nella prospettiva di un rafforzamento della vita democratica dell'Unione e della partecipazione dei cittadini ai processi decisionali europei;
è fondamentale che le procedure e le condizioni necessarie per l'iniziativa dei cittadini siano chiare, semplici e di facile applicazione;
è opportuno prevedere che le dichiarazioni di sostegno per l'iniziativa siano raccolte non solo su carta, ma anche per via elettronica, al fine di assicurare la più ampia possibilità di partecipazione da parte dei cittadini;
sia nei sistemi di raccolta su carta, ma tanto più nei sistemi di raccolta elettronica devono essere incorporati adeguati dispositivi per assicurare, tra l'altro, l'identificazione della persona e la sicurezza nell'archiviazione dei dati, soprattutto affinché tali raccolte non si prestino a operazioni surrettizie e potenzialmente lesive degli interessi generali dei cittadini dell'Unione;
a tale scopo è opportuno chiedere alla Commissione di stabilire particolareggiate specifiche tecniche per i sistemi di raccolta elettronica, e che gli Stati membri accertino la rispondenza della raccolta a tali specifiche;
è opportuno che la Commissione decida contestualmente sia sulla registrabilità delle proposte presentate (corredate del numero richiesto di firme), sia riguardo all'ammissibilità delle proposte d'iniziativa - anche tenuto conto della conformità al principio di sussidiarietà - soprattutto al fine di evitare che, dopo la registrazione di una proposta, la eventuale

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delibazione di inammissibilità possa determinare situazioni e reazioni politicamente delicate;
una proposta d'iniziativa dei cittadini va considerata ammissibile se rientra - nel rispetto del principio di sussidiarietà - nell'ambito delle attribuzioni della Commissione e riguarda un tema per il quale, ai fini dell'attuazione dei trattati, può essere adottato un atto legislativo dell'Unione;
è di fondamentale importanza che gli organizzatori dell'iniziativa forniscano tutte le informazioni sulle fonti di finanziamento e di sostegno relative all'iniziativa stessa; a questo riguardo è necessario prevedere una forma di controllo sulla veridicità delle informazioni fornite;
è opportuno che, quando un'iniziativa dei cittadini ha ottenuto le necessarie dichiarazioni di sostegno, e purché essa sia ritenuta ammissibile, ogni Stato membro sia responsabile della verifica e certificazione delle dichiarazioni di sostegno dei propri cittadini;
rilevata altresì l'esigenza che il presente documento finale sia trasmesso al Parlamento europeo e alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;
esprime una

VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:
a) invita il Governo ad adoperarsi affinché nel corso degli ulteriori negoziati sulla proposta di regolamento si adoperi per una stesura della stessa che sia chiara nei contenuti delle norme, al fine di evitare difficoltà nell'interpretazione e nella sua concreta applicazione;
b) invita il Governo a tenere costantemente informato il Parlamento sui successivi esiti del negoziato;
c) sottolinea l'importanza che le procedure e le condizioni necessarie per la raccolta delle adesioni sia su carta, sia per via elettronica siano garantite da adeguati dispositivi di sicurezza e di controllo;
d) in particolare, per quanto riguarda la raccolta delle dichiarazioni di sostegno in via elettronica, attesa la sussistenza di una soglia di rischio di comportamenti fraudolenti - fisiologicamente connessa alla raccolta on line di dichiarazioni di sostegno - è fondamentale che, nella definizione delle specifiche tecniche, la Commissione europea adotti, secondo quanto previsto dall'articolo 6, par 4, standard della massima sicurezza;
e) invita il Governo a individuare con la massima tempestività l'Autorità nazionale competente, ai sensi dell'articolo 6, par. 2, della proposta di regolamento, a certificare che i sistemi di raccolta on line siano conformi agli standard adottati dalla Commissione europea;
f) sottolinea l'opportunità che, nel corso del negoziato, si insista sulla necessità che la Commissione europea decida contestualmente sia sulla registrabilità delle proposte presentate (corredate del numero richiesto di firme), sia riguardo allo loro ammissibilità, fondendo in un unico momento la delibazione della Commissione sulla proposta;
g) considera fondamentale che gli organizzatori dell'iniziativa forniscano tutte le informazioni, corredate delle opportune certificazioni, sulle fonti di finanziamento dell'iniziativa stessa. A questo riguardo si considera negativamente che, all'articolo 10 della proposta di regolamento sia stata soppressa la previsione che la Commissione europea possa richiedere gli originali della certificazione di finanziamento;
h) invita il Governo a verificare che le norme civili e penali vigenti in Italia prevedano sanzioni adeguate e dissuasive per violazioni del regolamento, ed in particolare per false dichiarazioni e uso fraudolento dei dati.