CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 giugno 2010
334.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

5-03005 Barbato: Indagini nei confronti del Colonnello della Guardia di finanza Salvatore Paglino.

TESTO DELLA RISPOSTA

In relazione alla vicenda evidenziata con l'interrogazione in esame il Comando Generale della Guardia di finanza ha riferito che nei riguardi del Tenente Colonnello Salvatore Paglino è stata eseguita, il 31 maggio 2010, un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nell'ambito del procedimento penale (n. 14218/09 R.G.N.R.) incardinato presso il Tribunale di Bari.
L'ufficiale superiore è indagato per i reati di:
a) concorso continuato in peculato, in quanto si sarebbe appropriato di utenze fisse e mobili, di cui aveva la disponibilità per ragioni d'ufficio, per effettuare chiamate personali;
b) rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio e stalking.

Per effetto della citata misura restrittiva della libertà personale, l'interessato è da considerarsi sospeso precauzionalmente dall'impiego, a titolo obbligatorio, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della legge 10 aprile 1954, n. 113 (il relativo provvedimento è in corso di formalizzazione).
Il predetto Comando Generale precisa, inoltre, che, come risulta agli atti, il tenente colonnello Paglino nell'anno 1997 è stato richiamato, ai sensi dell'articolo 62 del Regolamento di disciplina militare, per non aver esercitato, quale Comandante dell'allora Gruppo di Catanzaro, una adeguata azione di controllo sull'attività di riorganizzazione dello schedario in dotazione a un Reparto dipendente.
È stato oggetto di un procedimento penale acceso presso l'Autorità Giudiziaria di Crotone nel 2003 in ordine alle ipotesi di reato di peculato e abuso d'ufficio.
La vicenda in questione è stata archiviata sia dall'Autorità Giudiziaria procedente, che, ha escluso responsabilità penali dell'interessato, sia in ambito amministrativo.
Nell'anno 2005 è stato destinatario di un esposto anonimo per fatti analoghi a quelli del procedimento penale che lo aveva riguardato nel 2003. L'esposto, sottoposto al vaglio dell'Autorità Giudiziaria di Crotone, che non ha ritenuto di iscrivere alcuna persona nel registro degli indagati, è stato successivamente archiviato anche in ambito amministrativo.
Per quanto attiene ai meccanismi di monitoraggio e controllo interni al Corpo della Guardia di Finanza, volti ad escludere l'uso di dotazioni di servizio per scopi privati, il Comando Generale ritiene utile evidenziare che i militari del Corpo soggiacciono, oltre che alla Costituzione e alle leggi ordinarie:
1) ai codici penali militari di pace e di guerra;
2) alla legge sui principi (11 luglio 1978, n. 382) e al Regolamento di disciplina militare (decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545);
3) alle leggi di Stato, nel cui ambito sono previste rigorose misure disciplinari e cautelari applicabili, tra l'altro, in caso di commissione di gravi reati ed illeciti di natura amministrativa (oltre a quelle già previste nell'ambito del Testo unico sul pubblico impiego, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

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4) a un codice deontologico interno;
5) a numerose circolari interne in materia di azione di comando e disciplina, attività di servizio nei diversi settori e gestione amministrativa.

Tale complesso normativo prevede rigorose misure di monitoraggio e controlli interni, infatti, nel settore della telefonia, puntuali disposizioni in materia sono contenute in una specifica circolare («Disciplina sulla dotazione dei sistemi di telefonia del Corpo» - n. 72957/5432 in data 4 marzo 2008), che in sintesi prevede:
1) un definito piano di assegnazione delle utenze fisse e mobili, correlato ad effettive esigenze di servizio;
2) la possibilità di effettuare chiamate «personali», con addebito a carico dell'utente, attraverso l'anteposizione di un codice al numero da chiamare (funzione «dual billing»);
3) la ricognizione, con cadenza annuale, delle esigenze di servizio che determinano l'assegnazione delle utenze mobili «operative» (cioè con traffico uscente a carico dell'Amministrazione);
4) il rilascio di una dichiarazione di responsabilità da parte dell'assegnatario di dotazione telefonica di servizio, affinché sia attestato che il traffico a carico dell'Amministrazione sia effettuato nell'esclusivo interesse del servizio;
5) specifici meccanismi di autorizzazione e controllo da parte dei Dirigenti dei Comandi responsabili della gestione delle risorse. Più in particolare è prevista un'attività di monitoraggio dei costi di telefonia fissa e mobile attraverso report bimestrali. Nell'ipotesi di fondato sospetto di irregolarità amministrative, sono disposte - da parte dei Comandanti competenti - appropriate attività di controllo e verifica.

Inoltre, un'analitica disciplina riguardante la gestione e l'utilizzo delle autovetture di servizio è contenuta nelle «Istruzioni sul servizio automobilistico», che il Corpo ha emanato già da tempo e costantemente aggiornato.

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ALLEGATO 2

5-03006 Fugatti: Proroga dei termini di versamento delle imposte per i contribuenti soggetti agli studi di settore.

TESTO DELLA RISPOSTA

In riferimento alla richiesta di proroga della scadenza dei versamenti delle imposte per i contribuenti soggetti agli studi di settore, si fa presente che è di imminente emanazione un provvedimento con il quale il Governo interviene nel senso auspicato dagli Onorevoli interroganti.
Tale intervento verrà adottato in considerazione della contingente situazione economica che ha comportato la profonda revisione degli stadi di settore, per venire incontro anche alle richieste delle categorie rappresentative dei soggetti interessati.

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ALLEGATO 3

5-03007 Fluvi: Contributo aggiuntivo a carico dei soggetti che hanno usufruito della procedura per la regolarizzazione dei capitali detenuti illegalmente all'estero.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il documento in esame attiene la normativa in materia di emersione di attività detenute all'estero, introdotta dal decreto legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
In particolare, si propone, per i soggetti che hanno usufruito della procedura di regolarizzazione, il pagamento di un contributo aggiuntivo determinato, fissando ad una soglia superiore al 20 per cento annuo il rendimento presuntivo dei capitali detenuti all'estero nel periodo di riferimento.
Al riguardo, preliminarmente è opportuno far presente che le disposizioni introdotto con il decreto-legge n. 78 del 2009 si configurano come misure di carattere «non permanente» volte a favorire l'emersione di attività sia finanziarie sia di altra natura, detenute all'estero in violazione della normativa fiscale.
La possibilità di accedere alla regolarizzazione si è quindi caratterizzata proprio per la temporaneità della disciplina introdotta, essendo stato previsto per la sua attivazione un arco temporale limitato (inizialmente dal 15 settembre al 15 dicembre 2009, successivamente prorogato fino al mese di aprile 2010).
In concreto, attraverso l'emersione si è consentito di far rientrare in Italia denaro e attività di natura finanziaria (rimpatrio) oppure di continuare a mantenere le attività all'estero (regolarizzazione).
Alla luce di quanto riferito, il Dipartimento delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate rilevano che si è, quindi, in presenza di situazioni giuridiche ormai definite, in relazione alle quali non sembra possibile intervenire.
Per quanto concerne poi la considerazione sulla circostanza che i capitali detenuti all'estero e successivamente regolarizzati abbiano ottenuto rendimenti superiori al 2 per cento annuo, misura presa come parametro del rendimento presunto delle attività rimpatriate o regolarizzate, si evidenzia che nella fattispecie si tratta di una presunzione assoluta che esplica effetti esclusivamente ai tini dell'applicazione dell'imposta straordinaria, senza tener conto del reale rendimento conseguito e, quindi, non incide in alcun modo sui profili applicativi della normativa sullo scudo fiscale.

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ALLEGATO 4

5-03008 Occhiuto: Adozione del decreto ministeriale per la determinazione delle modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le zone franche urbane.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si chiede di conoscere le eventuali iniziative volte ad adottare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - di cui all'articolo 1, comma 341-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - per la determinazione delle condizioni, dei limiti e delle modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali previste per le Zone franche urbane.
I competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria stanno in verità proseguendo i lavori d'intesa con le altre amministrazioni coinvolte, per la stesura del provvedimento in questione.
Non si possono del resto sottacere le alterne vicende della norma primaria riguardante le Zone franche urbane, recentemente abrogata dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 194 del 2009 e, poi, ripristinata in sede di conversione del medesimo decreto-legge per effetto di una soppressione della disposizione abrogativa. Né tacere i non indifferenti problemi tecnici connessi con l'eventuale coniugazione delle risorse effettivamente stanziate e la gestione di un beneficio articolato su quattro diverse esenzioni (imposte sui redditi, IRAP, ICI e contributi previdenziali).
Va poi segnalato l'articolo 43, comma 2, lettera b), del recentissimo decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che ha previsto l'istituzione delle Zone a burocrazia zero.
Per le Zone a burocrazia zero, eventualmente coincidenti con le ZPU presenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, si consente al Sindaco territorialmente competente di concedere contributi diretti alle nuove iniziative produttive, ivi avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010 (31 maggio 2010), utilizzando le stesse risorse stanziate dal comma 340 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
Il nuovo strumento agevolativo, oltre a distinguersi dal regime delle Zone franche urbane per la modalità di erogazione del beneficio (non più sotto forma di esenzione fiscale ma di contributo diretto), diverge, altresì, per l'ambito soggettivo di applicazione, circoscritto alle sole nuove iniziative produttive avviate successivamente alla data del 31 maggio 2010 (il regime ZFU è, invece, fruibile dalle piccole e microimprese che hanno iniziato una nuova attività economica nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012 e da quelle che hanno iniziato la propria attività antecedentemente al 1o gennaio 2008 ma in quest'ultimo caso nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 de minimis).
Data l'identità delle risorse disponibili, l'attivazione delle Zone a burocrazia zero, rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, costituisce ora inevitabilmente una eventualità del tutto preliminare rispetto alla applicazione del più risalente strumento delle ZFU.