CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 giugno 2010
333.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI (COM(2010)95 def.).

DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;
esaminata la proposta di direttiva sulla prevenzione e repressione della tratta degli esseri umani e protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GA (COM(2010)95, ai fini della valutazione della sua conformità con il principio di sussidiarietà;
tenuto conto della valutazione di impatto che accompagna la proposta (SEC(2009)358);
considerato che:
a) la base giuridica della proposta, costituita dall'articolo 82, paragrafo 2, e articolo 83, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), alla luce dei contenuti e della finalità della proposta stesa, appare pienamente adeguata;
b) le misure prospettate dalla proposta appaiono necessarie e opportune, stanti le dimensioni preoccupanti e crescenti del fenomeno della tratta degli esseri umani ed il suo carattere prettamente transnazionale;
c) la motivazione della proposta sotto il profilo della sua conformità al principio di sussidiarietà, quale risulta dalla relazione illustrativa e dalla valutazione di impatto, appare complessivamente adeguata;
d) rispetto alla decisione quadro vigente 2002/629/GAI, la proposta presenta un evidente valore aggiunto in quanto consente di ravvicinare il diritto penale sostanziale e le norme procedurali degli Stati membri in modo più ampio, con ripercussioni positive sulla cooperazione internazionale fra le autorità di contrasto e le autorità giudiziarie, e sulla protezione e sull'assistenza offerte alle vittime;
e) la proposta presenta un chiaro valore aggiunto, in termini di obiettivi finalità ed efficacia anche rispetto alla Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sulla lotta contro la tratta degli esseri umani, entrata in vigore il 1o febbraio 2008 e firmata da tutti gli Stati membri UE ad eccezione della Repubblica ceca;
f) in particolare, rispetto alla Convenzione la proposta: assicurerebbe una definizione puntuale della misura delle pene tenuto conto della gravità del reato (articolo 4); introdurrebbe una giurisdizione extraterritoriale più ampia e più vincolante, obbligando gli Stati membri a perseguire i propri cittadini e residenti abituali che abbiano commesso il reato della tratta, anche se al di fuori del proprio territorio (articolo 9); garantirebbe in misura più ampia la non applicazione di sanzioni alle vittime coinvolte in attività illecite, a prescindere dal mezzo illecito utilizzato dai trafficanti (articolo 7) nonché più alti livelli di assistenza alle vittime, specialmente per quanto riguarda le cure mediche (articolo 10) e misure di

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protezione specifiche per i minori vittime della tratta degli esseri umani (articoli da 12 a 14);
g) il ricorso ad un atto normativo dell'Unione europea è in ogni caso più efficace rispetto alla Convenzione, in quanto consente di attivare tutti gli strumenti e le procedure previsti dai Trattati per una tempestiva applicazione negli ordinamenti nazionali e per un'interpretazione convergente;

VALUTA CONFORME

la Proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.