CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 giugno 2009
195.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 giugno 2009. - Presidenza del vicepresidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 13.35.

Riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma.
C. 2434 Governo.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Elena CENTEMERO (PdL), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che il disegno di legge del Governo C. 2434 reca norme in materia di riconoscimento della personalità giuridica alla Scuola per l'Europa di Parma.
In particolare, all'articolo 1, il comma 1 attribuisce alla Scuola per l'Europa di Parma, qualificata quale istituzione ad ordinamento speciale, la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia amministrativa, finanziaria e patrimoniale. Prevede, inoltre, che la Scuola, istituita in attuazione dell'articolo 3, c. 5, dell'accordo di sede fra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare,

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ratificato con legge n. 17 del 2006, è associata al sistema delle Scuole europee e ne adotta gli ordinamenti, i programmi, il modello didattico e il modello amministrativo. Su questi punti, le specifiche sono recate dai commi 3, 4, 5 e 6. Ai sensi del comma 2, la Scuola è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Ricorda che la scuola rientra nel sistema delle Scuole europee, che sono state create nel 1953 per l'istruzione in comune dei figli dei dipendenti delle Comunità europee. In base alla Convenzione recante Statuto delle Scuole europee, ratificata dall'Italia con legge 6 marzo 1996, n. 151, l'insegnamento impartito nelle Scuole comprende l'istruzione fino al termine degli studi medi superiori. Gli studi sono compiuti nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca: si tratta, peraltro, di un elenco che può essere adeguato dal Consiglio superiore. Al termine degli studi secondari viene rilasciata la licenza liceale europea. I titolari della licenza godono, nello Stato membro di cui sono cittadini, di tutte le prerogative attribuite a coloro che sono in possesso del diploma rilasciato al termine degli studi medi superiori e possono iscriversi all'università. Nelle Scuole europee l'insegnamento è impartito da insegnanti comandati o designati dagli Stati membri, conformemente alle decisioni assunte dal Consiglio superiore. A ciascuna Scuola europea è riconosciuta la personalità giuridica necessaria per il conseguimento dello scopo perseguito e, in ogni Stato membro, la Scuola è trattata come istituto scolastico di diritto pubblico. Gli organi comuni a tutte le Scuole europee sono il Consiglio superiore - che stabilisce il regolamento generale delle Scuole e definisce l'orientamento degli studi e l'organizzazione -, il Segretario generale - che risponde del proprio operato al Consiglio superiore -, i Consigli di ispezione - di cui uno per il ciclo materno ed elementare e uno per il ciclo secondario, i quali vigilano sulla qualità dell'insegnamento impartito nelle Scuole - e la Camera dei ricorsi. Ogni Scuola europea è amministrata dal Consiglio di amministrazione - competente in materia di bilancio - ed è gestita dal Direttore che ha autorità sul personale assegnato alla Scuola e risponde del proprio operato al Consiglio superiore, dal quale è nominato. Il bilancio delle Scuole è alimentato con i contributi degli Stati membri - ai quali spetta il mantenimento della retribuzione dei docenti -, il contributo dell'UE - che deve coprire la differenza fra l'importo globale delle spese delle Scuole e il totale delle altre entrate - i contributi degli organismi non comunitari con i quali il Consiglio superiore ha concluso un accordo, le entrate proprie della scuola, in particolare le tasse scolastiche, e altre entrate varie.
Ricorda altresì che la Scuola per l'Europa di Parma è stata istituita con decreto interministeriale n. 41 del 23 luglio 2004 e funziona dal 1o settembre 2004. Il decreto è stato adottato a seguito della decisione assunta il 13 dicembre 2003 dal Consiglio dei Capi di governo europei, che ha assegnato alla città di Parma l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, e del conseguente Accordo di sede fra la Repubblica italiana e l'Autorità stessa, sottoscritto a Parma il 27 aprile 2004. Questo Accordo - poi ratificato con legge 10 gennaio 2006, n. 17 - all'articolo 3, comma 5, prevede che l'Italia si impegna a fornire una adeguata istruzione scolastica materna, primaria e secondaria ai figli del personale dell'Agenzia, garantendo un apprendimento plurilingue coerente con il sistema delle Scuole europee, attraverso una istituzione scolastica statale o paritaria associata al sistema delle Scuole europee. Il decreto n. 41/2004 ha, quindi, autorizzato l'attivazione della Scuola per il triennio scolastico 2004/05-2006/2007 e ha previsto tre sezioni linguistiche - francofona, anglofona e italiana - e un progressivo ampliamento, nel corso del triennio, delle classi. Ha previsto, inoltre, che alle classi fossero ammessi, oltre ai figli dei dipendenti dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, anche i figli dei dipendenti delle aziende convenzionate con la medesima Agenzia e gli studenti, sia

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italiani che non italiani, che avessero scelto di frequentare la Scuola di Parma, nel numero massimo stabilito dal Comitato tecnico scientifico: per le ultime due categorie di studenti ha previsto il pagamento di un contributo scolastico. Quanto al personale docente, è stata prevista - con esclusione di quello occorrente per il funzionamento delle classi della sezione linguistica italiana - l'assunzione in deroga alle procedure di reclutamento previste dalla normativa nazionale. Ciò, in considerazione dei requisiti particolari richiesti (docenti di madre lingua con titoli di studio conseguiti nel Paese d'origine e dichiarati equipollenti a titoli abilitanti alla professione di insegnante secondo la normativa nazionale). Nell'ottobre 2006, il Consiglio superiore delle Scuole europee ha accreditato la Scuola per l'Europa di Parma, associandola al sistema delle Scuole europee quale Scuola convenzionata. Di conseguenza, nel mese di luglio 2007 è stata sottoscritta la Convenzione di accreditamento e cooperazione, il cui preambolo ricorda che il Consiglio superiore delle Scuole europee ha approvato, sulla base della relazione «Baccalaureato europeo e cooperazione con le altre istituzioni» «i requisiti dell'insegnamento europeo, nonché le procedure che le autorità nazionali/locali o le scuole interessate sono tenute a soddisfare per ottenere il beneplacito del Consiglio superiore». Sempre il preambolo evidenzia che la Scuola per l'Europa di Parma è un'istituzione pubblica che fa parte del sistema scolastico nazionale italiano. Con decreto interministeriale n. 66 del 30 luglio 2007, è stata, quindi, autorizzata la prosecuzione del funzionamento della Scuola per l'Europa di Parma, associata al sistema delle Scuole europee. Rispetto al decreto interministeriale del 2004, l'assunzione in deroga alle procedure di reclutamento previste dalla normativa nazionale viene riferita a tutto il personale docente e si prevede che l'organico del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario è definito dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna. Si stabilisce, altresì, che il servizio prestato nella Scuola è da considerarsi equiparato al corrispondente servizio prestato nelle Scuole italiane. Si disciplinano, inoltre, gli organi della Scuola. L'articolo 1, c. 1342, della legge finanziaria per il 2007 ha, poi, autorizzato, per ciascun anno del triennio 2007-2009, la spesa di 2,8 milioni di euro, per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede della Scuola europea di Parma. Nell'anno scolastico 2008/2009 la Scuola accoglie 506 alunni, di cui 229 italiani, e prevede che si possa arrivare a 850-950 alunni nei prossimi tre o quattro anni. Questo, unitamente al fatto che la sede provvisoria in cui la Scuola funziona non consente di poter ospitare ulteriori alunni, rende necessario l'intervento normativo.
I commi 3 e 4 individuano la platea dei soggetti che possono frequentare la Scuola e il tipo di istruzione prevista. A tal fine, si conferma che la Scuola fornisce un'istruzione scolastica materna, primaria e secondaria - nelle sezioni linguistiche anglofona, francofona e italiana - ai figli dei dipendenti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, nonché, nei limiti stabiliti da apposito decreto, ai figli dei dipendenti delle società convenzionate con la medesima Autorità e ai figli dei cittadini italiani. Si ribadisce, quindi, che l'apprendimento plurilingue deve essere coerente con il sistema delle Scuole europee e che, quindi, devono essere adottati i relativi ordinamenti e i programmi. A conclusione del percorso di studi si consegue il titolo di «baccelliere europeo». Il comma 5 concerne la costituzione delle sezioni e delle classi, per la quale si conferma la deroga al numero di alunni frequentanti e ai parametri numerici previsti dalla normativa nazionale. Il comma 6 disciplina gli organi della scuola, prevedendo il consiglio di amministrazione, il comitato tecnico-scientifico, il direttore, il collegio dei revisori dei conti e gli organi collegiali presenti nelle 14 Scuole europee. Il comma 7 affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro

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degli affari esteri, adottato ai sensi dell'articolo 17, c. 3, della legge n. 400 del 1998: la disciplina dell'assetto amministrativo della Scuola e del trattamento giuridico-economico del personale; l'indicazione delle funzioni e della composizione degli organi di cui al comma 6; l'indicazione del numero dei contratti a tempo determinato attivabili; l'indicazione dei criteri di accesso per gli alunni che non siano figli di dipendenti dell'Autorità per la sicurezza alimentare.
I commi da 8 a 11 concernono le diverse figure professionali presenti nella Scuola. Il comma 8 prevede che la Scuola si avvale solo di personale assunto con contratto a tempo determinato, annuale ma comunque rinnovabile, stipulato a seguito di una procedura concorsuale definita con regolamento della Scuola, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di svolgimento delle prove concorsuali. Si prevede, però, che la Scuola può procedere all'assunzione di personale anche mediante contratti di prestazione d'opera. Il comma 9 riguarda il dirigente della Scuola, nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca fra soggetti in possesso di specifiche competenze e di comprovate capacità di direzione, nonché di adeguata conoscenza degli ordinamenti delle Scuole europee e di proprietà di espressione in almeno 2 lingue comunitarie. Il direttore è il rappresentante legale della Scuola e il suo incarico non può essere inferiore a 3 anni, né superiore a 5. Il comma 10 prevede che il personale dirigente, docente e ATA dei ruoli metropolitani che presta servizio presso la Scuola a seguito della stipula di un contratto è collocato in posizione di fuori ruolo - purché abbia superato il periodo di prova - per tutta la durata dell'incarico, con assegni a carico della Scuola. Il comma 11 disciplina il trattamento economico del personale della Scuola.
L'articolo 2 pone a carico del comune e della provincia di Parma le spese relative alla sede in cui deve operare la Scuola per l'Europa. In particolare, il comma 1, richiamando l'accordo di programma stipulato il 9 novembre 2007, pone a carico degli enti indicati gli oneri per la costruzione della nuova sede della Scuola. Resta fermo il finanziamento di 2,8 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, disposto con la legge finanziaria 2007 per le spese di funzionamento e per la costruzione della nuova sede: al riguardo, la relazione illustrativa evidenzia che, allo stato attuale, l'ufficio scolastico provinciale di Parma dispone di 4,6 milioni di euro, che saranno trasferiti al comune di Parma dopo aver acquisito la progettazione definitiva ed esecutiva dell'opera e la quantificazione dei relativi costi di costruzione. Il comma 2 pone a carico dei medesimi enti le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della sede della Scuola, nonché le spese per l'arredamento e quelle per le utenze (elettricità, telefono, acqua, gas, riscaldamento) e per i relativi impianti, sulla base di quanto prevede la legge n. 23 del 1996. Il comma 3 prevede il parere obbligatorio preventivo della provincia e del comune di Parma sull'adeguatezza dei locali ai fini dell'allestimento e dell'impianto del materiale didattico e scientifico che implica rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'adeguamento degli impianti. Ove i locali non siano adeguati, i medesimi enti assumono l'impegno ad adeguarli contestualmente all'impianto delle attrezzature.
L'articolo 3 quantifica, al comma 1, gli oneri derivanti dall'attuazione della legge in 2,569 milioni di euro per l'anno 2009 e in 9,562 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Si prevede, quindi, che l'onere quantificato per il 2009 è coperto mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009. In particolare, si prevede l'utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per 1,926 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per

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643.000 euro. L'onere quantificato a decorrere dal 2010, pari, come si è detto, a 9,562 milioni di euro, è coperto mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE). Il comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Tenuto conto del fatto che la VII Commissione Cultura intende procedere all'esame del provvedimento in sede legislativa e che sul testo del disegno di legge, come modificato dalla Commissione medesima, vi è il consenso di tutti i gruppi, formula una proposta di parere favorevole.

Antonio RAZZI (IdV) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Enrico FARINONE, presidente, preannuncia il voto favorevole del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

ATTI COMUNITARI

Martedì 30 giugno 2009. - Presidenza del vice presidente Enrico FARINONE.

La seduta comincia alle 13.45.

Libro verde sulla revisione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
COM(2009)175 def.

Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
COM(2009)174 def.

(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 23 giugno 2009.

Nicola FORMICHELLA (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato).

Enrico FARINONE, presidente, avverte che il parere formulato dal relatore potrà essere posto in votazione nella prossima seduta della Commissione, al fine di consentire a tutti i colleghi di prenderne visione.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Rifusione) - Attuazione del quadro fondamentale per la piccola impresa (Small Business Act).
COM(2009)126 def.

(Parere alle Commissioni II e X).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 giugno 2009.

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Elena CENTEMERO (PdL), relatore, ritiene opportuno segnalare ai deputati membri della Commissione una importante novità intervenuta nella materia oggetto della proposta di direttiva all'ordine del giorno. Si riferisce alla disposizione che il Governo avrebbe inserito nel decreto-legge di manovra adottato nei giorni scorsi e che dovrebbe quanto prima essere trasmesso al Parlamento. Sulla base del testo che è stato pubblicato sulla stampa si tratterebbe di una disciplina riferita alla generalità delle amministrazioni pubbliche salvo alcune, peraltro non irrilevanti, eccezioni le quali sarebbero tenute a monitorare lo stato dei debiti contratti nei confronti di fornitori con il divieto di assumere ulteriori debiti in assenza delle necessarie disponibilità per farvi fronte. In questo modo si intenderebbe parametrare l'entità delle fornitore acquisite e delle conseguenti posizioni debitorie, alla misura delle risorse effettivamente disponibili per farvi fronte. Alla violazione del divieto si accompagnerebbe la previsione della responsabilità contabile a carico del funzionario amministrativo competente.
Osserva come si tratti di capire la portata della novità intervenuta, e in particolare se essa possa intendersi come direttamente finalizzata a rispondere agli obiettivi che si prefigge di conseguire la proposta di direttiva all'ordine del giorno. Occorre in particolare comprendere se quella prospettata del Governo debba intendersi come una misura di carattere prevalentemente procedurale ovvero se essa sia suscettibile di evitare, quanto meno per il futuro, l'accumulazione di nuovi consistenti debiti a causa di ritardati pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. In altri termini, occorre chiarire se le misure assunte dal Governo possano intendersi come finalizzate a recepire le indicazioni contenute nella proposta di direttiva ovvero se si tratti di assicurare l'integrale applicazione della disciplina già vigente. Allo scopo di chiarire la portata della modifica intervenuta riterrebbe opportuno procedere, insieme alle due Commissioni competenti per materia (II Commissione giustizia e X Commissione attività produttive) ad alcune audizioni, in primo luogo di rappresentanti del Governo e del sistema delle imprese.

Enrico FARINONE, presidente, ritiene che la richiesta avanzata dalla collega Centemero potrà essere oggetto di valutazione da parte dell'Ufficio di Presidenza della Commissione.
Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) 2005/183/CE che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi.
Atto n. 94.

ATTI COMUNITARI

Libro verde sui mezzi di ricorso collettivo dei consumatori.
COM(2008)794 def.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 194 del 24 giugno 2009, a pagina 242,
prima colonna:
alla seconda riga;
alla nona riga;
alla tredicesima riga;
alla ventesima riga;

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alla venticinquesima riga;
alla trentottesima riga;
alla quarantasettesima riga;

seconda colonna:
alla prima riga;
all'ottava riga;
alla dodicesima riga;
alla ventesima riga;
alla ventiquattresima riga;
alla trentunesima riga,
le parole: «un'ammenda» sono sostituite dalle seguenti «una sanzione pecuniaria amministrativa».