CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 giugno 2009
195.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 giugno 2009. - Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 61/09 Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria.
C. 2511 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giacomo CHIAPPORI (LNP), relatore, osserva che il presente decreto-legge, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria, introduce modifiche ed integrazioni alle disposizioni del decreto-legge n. 209 del 2008 che disciplinano la competenza territoriale per i reati di pirateria e per quelli connessi, accertati durante la missione «EUNAVFOR Atalanta».
Tale missione, come noto, è stata istituita dal Consiglio dell'Unione europea il 10 novembre 2008 per contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.
In proposito, ricorda che l'articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge n. 209 del 2008 attribuiva al Tribunale ordinario di Roma la competenza territoriale sui reati di pirateria e di sospetta pirateria - previsti, rispettivamente, dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione - nonché per quelli ad essi connessi,

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inclusi i reati a danno dello Stato o di cittadini italiani che partecipano all'operazione militare Atalanta, qualora i reati stessi siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere e siano accertati durante la missione in questione.
L'articolo 1 del presente decreto-legge interviene su tale disciplina, modificando il predetto articolo 5, comma 4, e aggiungendo al medesimo articolo 5 due commi: il comma 6-bis e il comma 6-ter.
In particolare, rammenta che l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge in oggettomodifica l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 209 del 2008, nel senso di limitare la competenza del tribunale di Roma ai reati di pirateria e di sospetta pirateria, nonché di quelli ad essi connessi, alle ipotesi in cui tali reati siano commessi in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione Atalanta, a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani. Tale limitazione di competenza si giustifica con il fatto che, recentemente, il 26 febbraio scorso, con decisione 2009/293/PESC del Consiglio, è stato approvato lo scambio di lettere tra l'Unione europea e il Governo del Kenya sulle condizioni per il trasferimento in Kenya delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria al largo della Somalia.
Alla luce di tale scambio di lettere, infatti, le persone che hanno commesso o che sono sospettate di aver commesso atti di pirateria sono consegnate o allo Stato della nave che ha operato la cattura oppure, quando tale Stato non possa o non intenda esercitare la giurisdizione, ad un altro Stato che accetti di esercitarla.
Pertanto, ai sensi del successivo comma 6-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente decreto-legge, il personale delle unità italiane può trattenere sul vettore militare le persone che abbiano commesso o che siano sospettate di aver commesso atti di pirateria per il tempo strettamente necessario al loro trasferimento nel Paese membro o terzo, che esercita la giurisdizione. Le stesse misure, se previste da accordi in materia di contrasto alla pirateria, e la detenzione a bordo del vettore militare possono essere altresì adottate se i predetti accordi sono stipulati da Organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Infatti, sempre ai sensi della citata lettera b), fuori dei casi dianzi citati riguardanti la missione Atalanta, per l'esercizio della giurisdizione, si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali.
Infine, ricorda che, con una disposizione transitoria, introdotta dal comma 6-ter aggiunto dalla predetta lettera b), è stabilita l'immediata applicazione delle nuove norme anche ai procedimenti eventualmente in corso ed è prevista la possibilità di utilizzare strumenti telematici nelle comunicazioni relative alle operazioni antipirateria.
Per quanto riguarda le competenze della Commissione Difesa, posto che il provvedimento in esame, come dianzi segnalato, mantiene comunque la competenza del Tribunale di Roma relativamente ai reati commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, propone di esprimere nulla osta sul disegno di legge in oggetto.

Il sottosegretario Guido CROSETTO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) premesso che il decreto-legge in oggetto prende le mosse dalla rinuncia dei governi europei ad esercitare - eccetto alcuni casi - la propria giurisdizione per i reati di pirateria, invita i componenti della Commissione ad una riflessione su due specifici profili.
Il primo profilo riguarda il fatto che il Kenya, pur non applicandola di fatto, non ha ancora abolito la pena di morte, nonostante le precise richieste formulate recentemente in tal senso dal Parlamento europeo. Ricorda in proposito che l'ordinamento italiano, sulla base di una disposizione di rango costituzionale, vieta l'estradizione di coloro che abbiano commesso reati, nei casi in cui per tali reati sia prevista la sanzione della pena di morte nei Paesi di estradizione. Sottolinea altresì che nel quadro dello scambio di lettere

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intervenuto tra l'Unione europea e il Kenya, se da un lato è stato espressamente previsto che la pena da infliggere in relazione ai reati di pirateria è la pena detentiva, dall'altro è stato precisato che la risoluzione di eventuali controversie deve seguire, non già la via giurisdizionale, ma quella diplomatica, con evidenti minori garanzie riguardo al rispetto degli impegni assunti dalle Parti. Il secondo profilo, invece, riguarda la mancanza di un'autorità preposta a vigilare sul reale rispetto dei citati impegni.
In conclusione invita pertanto il relatore a tener conto, nella sua proposta di parere, attraverso specifiche osservazioni, dei profili problematici dianzi evidenziati.

Edmondo CIRIELLI, presidente, nel condividere nella sostanza le osservazioni della deputata Villecco Calipari e nell'evidenziare tuttavia come la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere in relazione ai profili di sua competenza, sottolinea come rispetto a tali profili il provvedimento in esame, come rilevato dal relatore, non introduca elementi di particolare novità. Infatti, per i reati commessi nei confronti dello Stato italiano o dei beni o dei cittadini italiani, compresi quindi i militari che partecipano alla missione Atalanta, viene mantenuta la giurisdizione del Tribunale di Roma.

Giacomo CHIAPPORI (LNP), relatore, nel sottolineare la gravità della situazione al largo delle coste somale, evidenzia come il coinvolgimento del Kenya nella repressione dei reati di pirateria possa servire da deterrente, assicurando una maggiore efficacia e tempestività all'azione repressiva.

Augusto DI STANISLAO (IdV), nell'interrogarsi circa la vincolatività per il Kenya delle disposizioni contenute in uno scambio di lettere, anziché in un accordo, richiama la preoccupante situazione in cui versa l'equipaggio italiano del rimorchiatore Buccaneer per il quale si dovrebbe in qualche modo intervenire, anche attraverso un maggiore impegno del Governo italiano che potrebbe essere sollecitato in sede parlamentare.

Marco BELTRANDI (PD), nel concordare con i rilievi formulati dalla deputata Villecco Calipari, sottolinea come il fatto che le disposizioni contenute nel decreto-legge in oggetto coinvolgano comunque i militari italiani impiegati nella missione Atalanta, legittimi la Commissione Difesa ad esprimersi su tutti i profili problematici del provvedimento in esame, incluso quello dell'invio di coloro che hanno commesso reati di pirateria, in un Paese nel quale è vigente la pena di morte. Ritiene che l'interesse per quest'ultimo profilo dovrebbe risultare particolarmente elevato per un Paese come l'Italia che nel 2007 è stato protagonista della battaglia per una moratoria internazionale della pena di morte. La partecipazione dei militari italiani alla missione Atalanta deve infatti avvenire in un quadro di legalità internazionale che non può prescindere dal rispetto dei diritti inviolabili della persona.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, nel sottolineare preliminarmente che il presente decreto-legge è stato adottato per uniformare l'ordinamento nazionale ad una decisione assunta in sede europea, ricorda che le questioni problematiche sollevate nella seduta odierna circa l'esercizio della giurisdizione da parte del Kenya sono già state positivamente affrontate in ambito europeo. Tali questioni comunque potranno essere oggetto di ulteriore approfondimento, sia sul versante della costituzionalità, sia sul fronte della conformità all'ordinamento giuridico italiano, rispettivamente, nella Commissione I e nelle Commissioni riunite II e III.
Per quanto riguarda le osservazioni del deputato Di Stanislao, che ha sollecitato un maggiore impegno italiano nel quadro della missione Atalanta, ricorda che, a breve, la missione Atalanta sarà affiancata da una missione NATO e che ciò, nei prossimi mesi, comporterà un fortissimo impegno da parte dell'Italia che dovrà assicurare la presenza di ben tre navi nel Golfo di Aden. Per quanto concerne più

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specificamente la questione degli ostaggi italiani, sottolinea come la strada principale da percorrere sia la trattativa diplomatica, fermo restando che l'uso della forza dovrebbe rappresentare l'extrema ratio.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), pur concordando con il fatto che il presente decreto-legge recepisce quanto stabilito in sede europea per risolvere il problema degli arresti compiuti nel quadro della missione Atalanta, ribadisce che la Commissione Difesa non può, in sede di espressione del parere, disinteressarsi delle questioni riguardanti la tutela dei diritti umani. Ritiene pertanto che un'eventuale proposta di parere favorevole debba essere corredata da due osservazioni, che si collegano ai profili problematici in precedenza segnalati. La prima osservazione dovrebbe invitare le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di richiamare il Governo italiano a farsi promotore in sede europea di un'iniziativa volta a perfezionare e rafforzare quanto previsto dallo scambio di lettere tra l'Unione europea e il Kenya, circa la risoluzione di eventuali controversie che potrebbero sorgere in merito all'effettiva e corretta applicazione da parte del Paese africano delle disposizioni contenute e approvate con la decisione n. 2009/293/PESC del Consiglio, non risultando sufficiente il semplice richiamo alla risoluzione delle controversie stesse per via diplomatica.
La seconda osservazione dovrebbe invece invitare le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di richiamare il Governo italiano a promuovere forme di monitoraggio e di verifica circa l'applicazione delle disposizioni contenute nel predetto scambio di lettere riguardo le garanzie minime relative alle tutele giurisdizionali e ai diritti umani, con particolare riguardo al divieto di comminare la pena di morte.

Edmondo CIRIELLI, presidente, nell'esprimere apprezzamento per il contenuto delle osservazioni formulate dalla deputata Villecco Calipari, sottolinea tuttavia come, in generale, le osservazioni e le condizioni a corredo di un parere favorevole espresso dalla Commissione, poiché relative al testo del provvedimento a cui il parere si riferisce, devono potersi tradurre in disposizioni normative. Le osservazioni proposte dalla deputata Villecco Calipari, invece, poiché rivolte ad impegnare il Governo, senza alcun riflesso sulle disposizioni del presente decreto-legge, dovrebbero formare oggetto, non già di una proposta di parere, ma di un atto di indirizzo, quale ad esempio un ordine del giorno da presentare in Assemblea, in merito al quale si dichiara disponibile fin d'ora ad esprimere un voto favorevole.

I deputati Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), Marco BELTRANDI (PD) e Augusto DI STANISLAO (IdV) preannunciano la propria astensione in merito alla proposta di nulla osta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta del relatore.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 30 giugno 2009 - Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 13.35.

Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere.
C. 2120, approvato dalla 4a Commissione del Senato, e C. 1896 Cirielli.

(Discussione e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione inizia la discussione dei provvedimenti in titolo.

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Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, ricorda che, nella seduta del 16 giugno 2009, l'Assemblea ha deliberato il trasferimento alla sede legislativa della proposta di legge C. 2120, cui è abbinata la proposta di legge C. 1896 Cirielli. Nell'iniziare quindi la discussione sulle linee generali e nell'auspicare una rapida conclusione dell'iter legislativo relativo alle citate proposte di legge, rinvia ai contenuti della relazione svolta durante l'esame in sede referente e ringrazia i colleghi della Commissione, che in rappresentanza dei rispettivi gruppi, hanno reso possibile il trasferimento alla sede legislativa dei provvedimenti in discussione.

Il sottosegretario Guido CROSETTO esprime da parte del Governo una valutazione favorevole sulle proposte di legge in oggetto.

Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, non essendovi altri interventi, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Propone quindi di adottare come testo base, per il prosieguo della discussione, la proposta di legge C. 2120, approvata dalla 4a Commissione permanente del Senato.

La Commissione approva all'unanimità la proposta del relatore.

Edmondo CIRIELLI, presidente e relatore, non essendovi obiezioni, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti sul citato testo base alle ore 18 della giornata odierna. Rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Martedì 30 giugno 2009 - Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. - Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Guido Crosetto.

La seduta comincia alle 13.40.

7-00171 Di Stanislao: sull'assegnazione all'Università de L'Aquila della caserma Pace di Sulmona e della caserma Pasquali de L'Aquila.
(Discussione e conclusione - Approvazione di un nuovo testo).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Augusto DI STANISLAO (IdV), nell'illustrare la risoluzione in titolo, evidenzia come le esigenze segnalate nell'atto di indirizzo in discussione siano state rappresentate direttamente dal Rettore dell'Università de L'Aquila, che ha evidenziato la difficoltà a proseguire l'attività didattica in mancanza di adeguate strutture. Infatti, l'attuale dispersione sul territorio delle varie sedi universitarie potrebbe comportare un'ulteriore riduzione del numero degli iscritti per il prossimo anno accademico che, stando alle previsioni, dovrebbe passare da 27 mila a 10 mila.

Il sottosegretario Guido CROSETTO, tenuto conto del fatto che sulla materia in oggetto il Governo ha già assunto impegni con la risoluzione n. 8-00044, approvata dalla Commissione Difesa, nella seduta del 26 maggio 2009, nel corso della quale il sottosegretario Cossiga si era dichiarato disponibile a valutare la possibilità di integrare i citati impegni sulla base dei contenuti della risoluzione di cui il deputato Di Stanislao aveva preannunciato la presentazione, propone una riformulazione dell'atto di indirizzo in oggetto.
In particolare, le premesse della risoluzione dovrebbero essere integrate con l'espressa menzione dell'atto di indirizzo approvato dalla Commissione nella seduta del 26 maggio 2009, mentre il dispositivo

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dovrebbe essere riformulato nei seguenti termini:
«ad adoperarsi tempestivamente per assegnare, anche temporaneamente, la Caserma Pace, sita a Sulmona, per lo svolgimento di attività didattiche dell'Università degli Studi de L'Aquila, con particolare riguardo alla Facoltà di economia, e una parte della Caserma Pasquali de L'Aquila da utilizzare, per attività delle Pubbliche Amministrazioni locali e dell'Università degli studi de L'Aquila, previa verifica della fattibilità dei necessari adempimenti tecnici».

A suo avviso, infatti, il contenuto del dispositivo così riformulato terrebbe conto della complessità dell'attuale situazione in cui versano gli immobili della Difesa siti nella provincia de L'Aquila, con riferimento ai quali pervengono quotidianamente al Ministero della Difesa richieste di assegnazione da parte di numerose amministrazioni.

Edmondo CIRIELLI, presidente, ritiene che la riformulazione proposta dal Governo, nella sostanza, sia conforme alle indicazioni di fondo che emergono dalla risoluzione in discussione.

Augusto DI STANISLAO (IdV), nell'accogliere la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo, esorta il Governo stesso ad aprire un tavolo tecnico per coordinare le esigenze delle diverse amministrazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la risoluzione n. 7-00171 Di Stanislao, nel testo riformulato, che assume il numero 8-00046 (vedi allegato).

La seduta termina alle 13.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00147 Rosato: sull'attribuzione del «premio di congedamento» al personale militare.