CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 27 luglio 2009
210.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 28 LUGLIO 2009

Pag. 36

SEDE CONSULTIVA

Lunedì 27 luglio 2009. - Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 15.40.

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013.
Doc. LVII, n. 2.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Angelo ALESSANDRI, presidente, sostituendosi al relatore, impossibilitato ad intervenire in seduta per impegni istituzionali, presenta la proposta di parere favorevole (vedi allegato 1). Avverte che il gruppo del Partito democratico ha presentato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 2), contraria al DPEF.

Mauro PILI (PdL) svolge alcune considerazioni in ordine al fatto che occorre riportare il quadro degli investimenti infrastrutturali nel nostro Paese ad un'insieme omogeneo ed organico, misurabile in relazione al divario infrastrutturale nazionale, interregionale e nazionale. Ritiene,

Pag. 37

a tal fine, che occorra dare priorità alle aree paese dove maggiori sono le carenze infrastrutturali ed, in tale ambito, a quelle opere immediatamente cantierabili e completabili, coordinando e correttamente ripartendo le risorse statali, comprese quelle in dotazione a società a capitale pubblico. Al riguardo, fa presente che dal quadro finanziario relativo alle opere infrastrutturali e dalle effettive disponibilità emerge una palese e consistente discriminazione, con particolare riferimento alla Regione Sardegna, per la quale risultano disponibili solo 13 milioni per il 2010, 26 milioni per il 2011 e 91 milioni dopo il 2011.
Per questa ragione, crede sia indispensabile che il governo stesso assuma preventivi impegni perché sin dalla prossima programmazione finanziaria e comunque non oltre la prossima riunione del Cipe venga avviata una seria azione di riequilibrio territoriale, tesa non solo ad una mera ripartizione finanziaria ma ad una puntuale analisi dei relativi divari infrastrutturali e alla determinazione di precisi piani di riallineamento, così come previsto nell'ordine del giorno approvato dal governo in sede di approvazione del federalismo fiscale. Annuncia, in relazione alle considerazioni svolte, il proprio voto di astensione sulla proposta di parere presentata dal relatore, salvo, poi, riservarsi un'ulteriore riflessione nel corso del dibattito che si svolgerà in Assemblea.

Agostino GHIGLIA (PdL) esprime dispiacere per la posizione espressa dal deputato Pili, anche se ne comprende le motivazioni. Ritiene, tuttavia, che la proposta di parere presentata dal relatore sia un documento positivo che presta particolare attenzione a questioni importanti come quelle relative all'implementazione delle misure per il risparmio energetico e per il sostegno all'innovazione tecnologica e all'uso di materiali eco-compatibili nell'edilizia; all'introduzione di una certificazione energetica delle costruzioni non velleitaria - come, purtroppo, avvenuto in alcune regioni -, ad un realistico rafforzamento delle politiche per la difesa del suolo e la messa in sicurezza del territorio, teso anche ad evitare prassi negative di richieste ingiustificate o sovrastimate da parte degli enti territoriali. Conclude, annunciando un convinto voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Raffaella MARIANI (PD) illustra brevemente la proposta di parere contrario, soffermandosi, in particolare, sul fatto da lei ritenuto grave della mancanza in allegato al DPEF del documento sugli indirizzi e sullo stato di attuazione degli impegni derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto. Chiede, inoltre, al Presidente di esprimersi sulla questione da lei sollevata nella precedente seduta circa la mancata trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti, ai fini dell'espressione del parere prescritto dall'articolo 6-quinquies del decreto-legge n. 112 del 2008, dello schema di delibera CIPE del 26 giugno 2009 che ha provveduto alla ripartizione delle risorse relative al Fondo per il potenziamento delle rete infrastrutturale.

Tommaso FOTI (PdL) invita il deputato Pili a rivedere la propria posizione alla luce di una proposta di parere, come quella presentata dal relatore, che appare completa e costruttiva. Al tempo stesso, segnala al deputato Mariani che in tale proposta di parere sono ben evidenziate alcune delle questioni da lei sollevate, a partire da quelle relative alla mancata trasmissione alla commissione dello schema di delibera del CIPE e alla predisposizione di un adeguato programma di piccole e medie opere basato sulla loro immediata cantierabilità su tutto il territorio nazionale.
Conclude, quindi, esprimendo la propria convinta adesione alla proposta di parere del relatore, nella quale è opportunamente richiamata l'esigenza di integrare il programma delle infrastrutture di cui all'allegato infrastrutture, con la previsione di un'ulteriore opera relativa alla costruzione di un nuovo ponte sul Po, di collegamento tra le province di Lodi e Piacenza, in considerazione del crollo avvenuto il 30 aprile scorso.

Angelo ALESSANDRI, presidente, preso atto che non vi sono richieste di intervento, mette in votazione la proposta di parere presentata dal relatore, avvertendo che, qualora fosse approvata, risulterebbe preclusa, e non sarebbe quindi posta in votazione, la proposta di parere alternativo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
Nuovo testo C. 2411 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite III e VII).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame.

Pag. 38

Renato Walter TOGNI (LNP), relatore, ad integrazione della precedente relazione, avverte che le Commissioni riunite III Affari esteri e VII Cultura hanno trasmesso un nuovo testo relativo al provvedimento in esame, risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente. Le modifiche introdotte hanno riguardo alla possibilità che la denuncia di ritrovamento di oggetti ascrivibili al patrimonio culturale subacqueo possa avvenire anche mediante comunicazione trasmessa per via radio o con mezzi elettronici e che in caso di denuncia presentata dopo il termine, al posto delle pene previste, venga applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 2.500 euro. Nel confermare, quindi, il giudizio positivo sul provvedimento di ratifica in esame, propone, quindi, che la Commissione esprima parare favorevole sul nuovo testo trasmesso dalle Commissioni III e VII.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra, con Allegati, Protocolli e Atto finale con dichiarazioni allegate, fatto a Lussemburgo il 15 ottobre 2007.
C. 2539 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 22 luglio 2009.

Angelo ALESSANDRI, presidente, sostituendosi al relatore, nel richiamare quanto detto nella precedente seduta, ribadisce la proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo, raccomandandone l'approvazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.
C. 2551 Governo, approvato, in un testo unificato, dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite II e III).
(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 22 luglio 2009.

Tommaso FOTI (PdL), relatore, richiama la proposta di parere favorevole da lui presentata nella seduta precedente, sollecitandone l'approvazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Euromediterraneo sul trasporto aereo, fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Regno del Marocco, dall'altro, fatto a Bruxelles il 12 dicembre 2006.
C. 2542 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Alessio BONCIANI (PdL), relatore, illustra il provvedimento precisando che esso si riferisce alla ratifica dell'Accordo euromediterraneo sul trasporto aereo, stipulato tra la Comunità europea ed i suoi Stato membri e il regno del Marocco. Ricorda, in proposito, che l'accordo, concluso il 12 dicembre 2006, costituisce un significativo superamento della precedente - e tuttora vigente - dimensione bilaterale nel campo degli accordi sui servizi aerei. Infatti, oltre ad aprire gradualmente i rispettivi mercati del trasporto aereo, esso prevede l'allineamento completo delle parti contraenti - in questo caso del Marocco - ad alcuni elementi di base della legislazione comunitaria, come la sicurezza dei voli, la tutela della concorrenza, la gestione del traffico aereo, la tutela dei consumatori e dell'ambiente.

Pag. 39

L'accordo in esame è il primo stipulato con un paese non europeo sulla scia delle linee-guida inaugurate dalla Commissione europea nel marzo 2005, allo scopo di giungere alla conformità degli accordi bilaterali - vigenti nel settore tra ciascuno Stato membro e paesi terzi - con la normativa comunitaria in vigore. Segnala, altresì, che l'accordo in esame appartiene alla categoria degli accordi cosiddetti «misti», in quanto esso, oltre alle disposizioni più strettamente economico-commerciali, da tempo delegate alla Comunità europea, contiene anche ulteriori previsioni di competenza del diritto interno degli Stati membri, dei quali pertanto è necessaria la ratifica.
Passando propriamente al contenuto dell'accordo in esame, riferisce che esso si compone di un preambolo, 30 articoli e 6 allegati. Il Titolo I dell'Accordo è dedicato alle disposizioni economiche, e comprende gli articoli 2-13.
L'articolo 2 concerne i diritti di traffico e stabilisce le possibilità operative concesse ai vettori di una parte con riferimento al territorio dell'altra parte: in nessun caso, tuttavia, i vettori europei in Marocco e quelli marocchini nel territorio dell'Unione europea potranno effettuare servizio di mero trasporto interno. In base all'articolo 3, le autorità competenti di una parte contraente rilasciano celermente al vettore aereo dell'altra parte contraente che ne abbia fatto richiesta le autorizzazioni previste, subordinatamente una serie di condizioni, che si possono riassumere essenzialmente nell'appartenenza effettiva della proprietà prevalente del vettore che ha richiesto l'autorizzazione al territorio di una delle parti contraenti l'accordo in esame, nonché nella subordinazione del vettore medesimo al controllo regolamentare effettivo e costante da parte dello Stato di riferimento, e, infine, nel soddisfare il vettore tutti i requisiti legislativi, regolamentari ed amministrativi in vigore per l'esercizio del trasporto aereo internazionale del territorio della parte contraente che rilascia l'autorizzazione. Il disposto dell'articolo 4 è strettamente correlato al precedente articolo, poiché riguarda i casi di revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio, che possono essere adottate solo dopo consultazione con le competenti autorità dell'altra parte contraente, eccezion fatta per i provvedimenti immediatamente indispensabili per impedire ulteriori violazioni. Ai sensi dell'articolo 5 sarà il comitato misto istituito dall'accordo in esame, con decisione preliminare, a stabilire le questioni relative alla partecipazione di maggioranza o al controllo effettivo di un vettore aereo: nella decisione verranno, altresì, precisate le condizioni di gestione dei servizi oggetto dell'accordo, inclusi quelli implicanti paesi terzi. In base al successivo articolo 6 vige l'obbligo di osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nel territorio di ciascuna delle parti contraenti l'accordo: tale obbligo riguarda tanto i vettori e le operazioni di volo, quanto i passeggeri e gli equipaggi, come anche, con riferimento alle merci, gli spedizionieri. Particolarmente rilevanti risultano gli obblighi in capo a passeggeri ed equipaggi in relazione alle normative sull'immigrazione e sulle misure sanitarie.
Osserva, quindi, che il Titolo IV dell'Accordo, di cui fanno parte gli articoli dal 33 al 41 compreso, s'intitola «Pagamenti, capitali, concorrenza e altre disposizioni economiche». In tale contesto le Parti contraenti si impegnano ad autorizzare, in una moneta liberamente convertibile, tutti i pagamenti relativi ad operazioni correnti. Esse garantiscono inoltre, a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo, la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti in Marocco insieme alla liquidazione e al rimpatrio dei corrispondenti profitti. In materia di concorrenza, l'Accordo prevede che alle imprese marocchine venga applicata la normativa comunitaria. Le Parti assicurano, inoltre, un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, in conformità ai massimi standard internazionali. Assai rilevante è quanto previsto dall'articolo 8 in materia di sovvenzioni, che in linea generale vanno escluse in quanto distorsive della concorrenza

Pag. 40

e dannose per l'obiettivo della liberalizzazione dello spazio aereo comune; quando si ritenga, comunque, indispensabile accordare una sovvenzione, la parte interessata ne informa preventivamente la controparte, la quale può investire della questione il comitato misto. In difetto di composizione della controversia ciascuna delle parti potrà applicare le misure antisovvenzione più appropriate. L'articolo 8 si conclude salvaguardando il diritto delle parti di assicurare in ogni caso i servizi aerei essenziali e di far fronte agli oneri di servizio pubblico. Il capitolo delle opportunità commerciali è affrontato nell'articolo 9, in base al quale i vettori di ciascuna delle parti hanno il diritto di istituire uffici sul territorio dell'altra parte per promuovere e vendere servizi di trasporto aereo e attività collegate, come anche di inviare sul territorio dell'altra parte personale commerciale, tecnico e di ogni altra categoria necessaria alle attività da porre in essere. Inoltre, è espressamente specificato il diritto dei vettori aerei di ciascuna delle parti di provvedere in proprio alla vendita di servizi di trasporto aereo nel territorio dell'altra parte, ovvero tramite propri intermediari: l'acquisto di tali servizi da parte di chicchessia è libero, in valuta vocale o in altra convertibile. È altresì liberalizzato il trasferimento in patria dei redditi prodotti con tali attività sul territorio dell'altra parte contraente, senza restrizioni temporali o imposizioni fiscali, a un tasso di cambio determinato al momento della richiesta. L'articolo 10 disciplina la materia delle esenzioni fiscali e daziarie su carburanti, lubrificanti, materiali di consumo, provviste di bordo, pezzi di ricambio, che siano necessari per la effettiva operatività dei servizi aerei. Concludono il Titolo I gli articoli 11, 12 e 13, in base ai quali è vietato per una parte imporre ai vettori dell'altra parte oneri d'uso superiori a quelli imposti ai propri vettori aerei impegnati in analoghi servizi internazionali.
Riferendosi, poi, al Titolo II, dedicato alla cooperazione in campo normativo, che si compone degli articoli da 14 a 20, rileva anzitutto che, in base all'articolo 14, concernente specificamente la sicurezza aerea, le parti si impegnano ad applicare la pertinente normativa comunitaria; in particolare, è prevista la facoltà di ispezione a bordo e attorno ad un aeromobile impiegato nel traffico aereo internazionale, a fini di controllo dei documenti e dello stato della macchina. Particolare rilievo assume l'articolo 15, con il quale le parti dispongono affinché nei propri territori si prendano misure efficaci per sottoporre a controlli di sicurezza i passeggeri e i loro bagagli, le merci trasportate e ogni altro elemento suscettibile di recare minaccia. Gli articoli 17-20 riportano l'impegno, di particolare interesse per le competenze della Commissione, delle parti al rispetto della normativa comunitaria nei campi, rispettivamente, della protezione dell'ambiente, della tutela dei consumatori, dei sistemi telematici di prenotazione e per quanto concerne gli aspetti sociali. La specifica analitica delle normative comunitarie riguardanti detti settori è contenuta nell'allegato VI alle lettere C, D, E e F. Nel solo settore ambientale è riservata alle parti la più ampia facoltà di adozione di misure di salvaguardia dall'impatto del traffico aereo internazionale, a condizione di non discriminazione. In conclusione, propone, senz'altro, che la Commissione esprima un parere favorevole sul disegno di legge in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.10.