CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 maggio 2009
182.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 maggio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 10.

DL 39/2009: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile.
C. 2468, approvato dal Senato

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, osserva che il provvedimento in esame reca

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interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009. Composto di 19 articoli nella versione approvata dal Consiglio dei ministri, risulta ora di 22 articoli, a seguito dell'iter al Senato del relativo disegno di legge di conversione.
Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Giustizia segnala, in primo luogo, l'articolo 5, recante disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonché alle comunicazioni e notifiche di atti.
L'articolo in esame, nel testo modificato presso l'altro ramo del Parlamento, sospende fino al 31 luglio 2009 i processi civili, penali e amministrativi nonché quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma ed individuati dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge (commi 1 e 5).
La citata sospensione, tuttavia, non si applica alle cause di competenza del tribunale dei minorenni, nonché alle cause relative: ad alimenti; ai procedimenti cautelari; ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione; ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; a provvedimenti sulla sospensione (parziale o totale) in appello dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado (articolo 283 del codice di procedura civile); alle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In tale ultima ipotesi, il presidente dichiara l'urgenza (per iscritto) in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.
Segnala che la disposizione fa generico riferimento al «presidente», senza specificare a quale ufficio giudiziario si riferisce.
Il comma 1-bis, aggiunto dal Senato, prevede la sospensione fino alla stessa data del 31 luglio 2009 dei termini per il compimento di atti del procedimento che debba svolgersi presso gli uffici giudiziari dei comuni terremotati individuati dall'articolo 1, comma 2.
Il comma 2 dispone il rinvio d'ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, delle udienze dei processi civili, amministrativi e davanti ad ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori nominati prima del 5 aprile erano residenti (o avevano sede) nei medesimi comuni alla data del 5 aprile 2009. Con un emendamento introdotto dal Senato, è stata in ogni caso fatta salva la facoltà delle parti interessate di rinunciare al rinvio.
I commi 3 e 4 dispongono, dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, la sospensione di numerosi termini (salva espressa rinuncia degli interessati), a favore dei soggetti che, al 5 aprile 2009, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività professionale nei comuni e nei territori terremotati individuati dal decreto-legge in esame. Si tratta, in particolare, dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione; termini per gli adempimenti contrattuali.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo (quindi al 1o agosto 2009).
Il comma 3 prevede anche la sospensione dei termini relativi ai processi esecutivi, con esclusione delle procedure di esecuzione coattiva tributaria. Con riferimento a tali ultime procedure, una disposizione introdotta dal Senato precisa che si provvede ai sensi dell'articolo 6 (che provvede alla sospensione di termini in materia tributaria, creditizia, previdenziale e assistenziale). Tale rinvio all'articolo 6 desta talune perplessità e ritiene che sarebbe più opportuno che la norma prevedesse espressamente la sospensione anche delle procedure di esecuzione coattiva tributaria.

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Sono inoltre sospesi: i termini relativi alle procedure concorsuali, i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.
Il comma 4 sospende, dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel medesimo periodo, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, nei confronti degli stessi soggetti che, al 5 aprile 2009, risiedevano, avevano sede operativa o lavoravano nei comuni terremotati. La suddetta sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà di rinunciarvi espressamente da parte degli interessati.
Il comma 5 sospende fino al 31 luglio 2009 i processi penali pendenti alla data del 6 aprile 2009 davanti agli uffici giudiziari dei comuni terremotati. Sono altresì sospesi fino alla stessa data del 31 luglio 2009 i termini per la fase delle indagini preliminari e quelli di proposizione della querela.
Un emendamento approvato dal Senato ha integrato la formulazione del comma 5 prevedendo l'osservanza, in quanto compatibile, della disciplina dell'articolo 240-bis delle disposizioni di attuazioni al codice processuale penale, relativo alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Ai sensi del comma 6, con riferimento ai processi penali in cui, al 6 aprile 2009, una parte o un difensore (nominato prima di tale data) risulti residente nei comuni terremotati individuati dall'articolo 1 del decreto-legge. In particolare, il giudice rinvia d'ufficio tali processi a data successiva al 31 luglio 2009 - fatte salve le ipotesi di cui al comma 7 - quando una delle parti o uno dei loro difensori risulti contumace o assente. Sono poi sospesi fino alla stessa data del 31 luglio 2009 i termini previsti dal codice di rito penale, a pena di inammissibilità o decadenza, per lo svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni.
Il comma 7 stabilisce che la sospensione di cui ai commi 5 e 6 non opera: per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo; per il giudizio direttissimo; per la convalida dei sequestri; nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La medesima disposizione prevede, inoltre, che: la sospensione di cui al comma 5 non opera nei processi a carico di imputati minorenni; la sospensione dei termini di svolgimento di attività difensiva e per la proposizione di reclami o impugnazioni non opera, altresì, qualora le parti processuali interessate o i relativi difensori vi rinuncino.
Il comma 8 sospende il corso della prescrizione per il periodo in cui - ai sensi dei commi 5 e 6 - il processo penale o i termini procedurali sono sospesi o - ai sensi del comma 6 - il processo è rinviato.
Il comma 9 prevede l'istituzione, presso la sede temporanea degli uffici giudiziari de L'Aquila, del presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari. Fino al 31 luglio 2009, la comunicazione e la notifica di atti del procedimento o del processo nei confronti delle parti o dei loro difensori, già nominati alla data del 5 aprile 2009 e che, alla stessa data, erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività nei comuni e nei territori individuati nei decreti di cui al comma 1, devono essere eseguite, a pena di nullità, presso il citato presidio per le comunicazioni e le notifiche de L'Aquila (comma 10). A seguito di modifica introdotta dal Senato, tali obblighi di comunicazione e notifica sono limitati ai soli atti di competenza degli uffici giudiziari aquilani. In forza della stessa modifica, è fatta salva la facoltà del giudice civile e amministrativo di ordinare ex articolo 663 del codice di procedura civile il rinnovo della citazione ove risulti che l'intimato non abbia avuto conoscenza dell'atto o non sia potuto comparire per caso fortuito o per causa di forza maggiore.
Analogamente, il comma 11 dispone che le notificazioni da eseguirsi presso l'Avvocatura dello Stato in L'Aquila dovranno

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essere eseguite, fino al 31 luglio 2009, presso la sede temporanea della medesima Avvocatura.
Segnala, inoltre l'articolo 12, che introduce una serie di disposizioni in materia di giochi finalizzate al reperimento di risorse finanziarie e prevede, tra l'altro, che in caso di effettuazione di concorsi ed operazioni a premio di cui è vietato lo svolgimento, si applica la sanzione amministrativa da euro cinquantamila ad euro cinquecentomila (sanzione raddoppiata nell'ipotesi di concorsi continuati dopo che ne è stato vietato lo svolgimento) e che la stessa sanzione è applicabile nei confronti di tutti coloro che, in qualunque modo, partecipano all'attività distributiva di materiale di concorsi a premio vietati.
L'articolo 15, reca norme in materia di erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dal sisma, nonché norme a tutela della fede pubblica. Il comma 3 introduce il reato di utilizzo indebito del segno distintivo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile nei territori dove è stato dichiarato lo stato di emergenza. Per la determinazione della sanzione la norma richiama l'articolo 497-ter del codice penale., relativo al delitto di possesso di segni distintivi contraffatti, che a sua volta richiama le pene dell'articolo 497-bis del codice penale., relativo al delitto di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Il nuovo reato è dunque punito con la reclusione da uno a quattro anni.
L'articolo 16, infine, reca disposizioni volte a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione. A tal fine il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere è posto a immediato e diretto supporto del Prefetto di L'Aquila, attraverso una Sezione specializzata istituita presso la Prefettura; al medesimo Comitato viene demandato il compito di definire linee guida per i controlli antimafia sui contratti pubblici (e sui successivi subappalti e subcontratti) anche in deroga a quanto previsto dal regolamento sulle certificazioni antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 1998.
Si riserva di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito.

La seduta termina alle 10.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 27 maggio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 10.10.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i princìpi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.
Atto n. 55-bis.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione - parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

Maurizio SCELLI (PdL), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo prevede la disciplina sanzionatoria per la violazione del cd. regolamento REACH (reg. n. 1907/2006 in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche).
Il provvedimento, già esaminato dalle Commissioni parlamentari competenti, è stato nuovamente trasmesso ai sensi dell'articolo 1, comma 8, della legge comunitaria per il 2007. Tale disposizione, richiamata dal successivo articolo 3 (recante la delega per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie) prevede, nel caso di mancato adeguamento ai pareri parlamentari relativi a sanzioni penali, la ritrasmissione da parte del Governo dello schema di decreto con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni.

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Sullo schema di decreto, nella seduta del 25 febbraio scorso, la II Commissione della Camera ha espresso parere favorevole con una condizione testuale riferita all'articolo 14, relativo alla violazione degli obblighi di immissione sul mercato e di utilizzo delle sostanze incluse nell'allegato XIV del regolamento al di fuori dei casi consentiti. In considerazione delle caratteristiche di tali sostanze, ritenute particolarmente in grado di nuocere alla salute o all'ambiente e rientranti tra quelle che il regolamento definisce «estremamente preoccupanti», la Commissione ha chiesto di sostituire alla sanzione amministrativa una sanzione di natura penale (arresto fino a tre mesi o ammenda da euro 40.000 a euro 150.000).
Il nuovo schema di decreto recepisce la condizione posta dalla Commissione giustizia della Camera.
Analoga modifica (sostituzione della sanzione amministrativa con la sanzione penale) è stata apportata all'articolo 16, relativo alla violazione degli obblighi di immissione sul mercato e di utilizzo delle sostanze incluse nell'allegato XVII. La relazione illustrativa spiega la modifica con ragioni di coerenza del sistema, spiegando che le sostanze richiamate dall'articolo 16 rappresentano il medesimo livello di rischio rispetto alle sostanze di cui all'articolo 14.
La Commissione Giustizia del Senato, nella seduta del 10 febbraio, ha espresso parere favorevole con diverse osservazioni, alcune delle quali di mero drafting. In attuazione di tali osservazioni, sono state apportate modifiche agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 11, comma 1 e 12, comma 3, finalizzate a rendere più chiara la formulazione di tali disposizioni.
Preso atto che è stata accolta la condizione apposta al parere espresso il 25 febbraio scorso, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 27 maggio 2009.

Audizione del Professor Giuseppe Terranova, Ordinario di diritto commerciale presso l'Università La Sapienza di Roma, di rappresentanti dell'Associazione antiusura protestati d'Italia, del Professore avvocato Lucio Ghia, nonché di rappresentanti del Centro studi procedure esecutive e concorsuali e dell'Associazione nazionale magistrati, nell'ambito dell'esame del progetto di legge C. 2364, approvato dal Senato, e della petizione n. 638, in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.30 alle 12.35 e dalle 12.45 alle 13.25.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 27 maggio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.35.

5-01415 Contento: Sul ritardo nel pagamento degli emolumenti dovuti ai magistrati onorari.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Manlio CONTENTO (PdL), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta, anche perché ritiene che il ministero avrebbe comunque potuto ottenere i dati oggetto dell'interrogazione, inoltrando apposita richiesta agli uffici giudiziari interessati.

Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento dell' interrogazione all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.40.

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INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 27 maggio 2009. - Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 12.40.

Giulia BONGIORNO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01466 Ferranti e Fluvi: Sulla abolizione del libro dei soci.

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Alberto FLUVI (PD) replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta fornita. Ricorda, peraltro, che l'obiettivo dell'interrogazione era quello di chiarire l'interpretazione di una normativa che, a suo avviso, rischia di complicare anziché semplificare la vita delle società commerciali. La ratio della normativa in questione dovrebbe essere quella della semplificazione. Tuttavia è innegabile che oggi, per conoscere le vicende ed i trasferimenti delle quote, i soci debbano rivolgersi alle camere di commercio anziché limitarsi a consultare il libro dei soci.

Giulia BONGIORNO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 12.45.