CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 febbraio 2009
145.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera COM(2008)414 def.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminata la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (seguito esame COM(2008)414 def.);
considerata la particolare importanza e delicatezza della proposta in quanto volta ad istituire un quadro normativo comunitario per l'assistenza sanitaria transfrontaliera all'interno dell'UE;
rilevato, in particolare, che la proposta mira definire in modo chiaro i presupposti e i limiti dei diritti al rimborso spettante per l'assistenza sanitaria ricevuta da un cittadino dell'UE in uno Stato membro diverso da quello di appartenenza e garantire che tale assistenza transfrontaliera soddisfi i necessari requisiti di qualità, sicurezza ed efficienza;
osservato che il corretto funzionamento dei sistemi sanitari dell'Unione europea, costituendo uno degli elementi centrali dell'alto livello di protezione sociale europeo e contribuendo alla coesione e alla giustizia sociali e allo sviluppo sostenibile, è essenziale ai fini del perseguimento degli obiettivi fondamentali dell'UE;
tenuto conto che la base giuridica della proposta, costituita dall'articolo 95 del Trattato CE relativo all'instaurazione e al funzionamento del mercato interno, appare pienamente corretta e adeguata per l'adozione delle misure prospettate dalla proposta stessa;
considerata la proposta pienamente conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità per i seguenti motivi:
un'azione condotta unicamente a livello nazionale pregiudicherebbe l'efficienza e la sicurezza dell'assistenza sanitaria transfrontaliera - che presenta molti aspetti transnazionali di dimensione comunitaria - lasciando gli Stati membri privi della capacità reale di gestire il complesso dei propri sistemi sanitari;
la proposta lascia agli Stati membri la competenza di stabilire norme da applicare per il rimborso dei pazienti e per la prestazione di assistenza sanitaria e non modifica la libertà di scelta degli Stati membri in merito alle norme applicabili a un determinato caso;
la proposta enuncia soli i principi generali necessaria per l'istituzione di un quadro normativo comune, lasciando agli Stati membri ampio margine per dare attuazione a tali principi in base alle condizioni nazionali, regionali e locali;
la proposta non incide sull'autonomia degli Stati membri nella fissazione delle forme e dei livelli minimi di tutela della salute per i propri cittadini né sull'assetto delle competenze e sull'organizzazione in seno a ciascun ordinamento nazionale;

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considerato che l'articolo 8 della proposta consente agli Stati membri di prevedere un sistema di autorizzazione preventiva per la copertura dei costi delle cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro nel rispetto di alcune condizioni, tra le quali, l'esigenza di gestire il flusso di pazienti in uscita determinato dall'attuazione della direttiva e di evitare che esso possa compromettere l'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale dello Stato membro e/o la programmazione e la razionalizzazione che il settore ospedaliero effettua per evitare l'eccesso di capacità degli ospedali, lo squilibrio nell'offerta di cure ospedaliere, gli sprechi e la dispersione a livello logistico e finanziario, il mantenimento di un servizio medico ospedaliero equilibrato e aperto a tutti;
sottolineato che, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 11 del 2005, qualora le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti di atti dell'UE, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di 20 giorni, apponendo in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare;
rilevata l'esigenza di valutare con attenzione l'impatto che la proposta potrebbe avere sul sistema nazionale e sugli operatori sanitari nazionali nonché sui diritti dei pazienti italiani che si recano in altri stati membri dell'UE;
tenuto conto che la proposta non interviene sulla questione della mobilità dei professionisti del settore sanitario e che l'esclusione dei servizi sanitari dalla direttiva sui servizi ha lasciato una evidente lacuna normativa in materia;
sottolineato, in particolare, che la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, non disciplina adeguatamente la libera circolazione del personale sanitario, in particolare in materia di formazione continua, diritto di stabilimento e garanzia delle competenze degli operatori sanitari;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
1) provveda la Commissione di merito a segnalare nel documento finale la necessità che il Governo valuti, ai fini della formazione ed espressione della posizione italiana sulla proposta, l'impatto economico e finanziario che essa produrrebbe sui sistemi sanitari nazionali e regionali, sulla loro programmazione e sulle modalità di accesso alle prestazioni;
2) provveda la Commissione di merito a segnalare nel documento finale la necessità che il Governo si adoperi affinché il termine di recepimento della direttiva sia sufficiente a consentire agli Stati membri ed alle Regioni di adeguarsi ai significativi oneri di organizzazione e regolamentazione che deriverebbero dall'attuazione della direttiva stessa, con particolare riferimento alle procedure ed ai modelli organizzativi ed informativi previsti dagli articoli 6, 8, 9, 10, 11 della proposta in esame;

e con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito se segnalare, nel documento finale, l'esigenza che il Governo si adoperi affinché nel testo della proposta siano meglio precisati, in coerenza con la giurisprudenza della Corte di giustizia, i criteri e le condizioni per il ricorso ad un regime di autorizzazione preventiva per la copertura dei costi delle cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro, in particolare al fine di evitare che il flusso di pazienti in uscita determinato dall'attuazione della direttiva possa compromettere l'equilibrio finanziario del sistema sanitario nazionale e regionale o la programmazione del servizio ospedaliero. A questo scopo andrebbe valutata con attenzione l'ipotesi, prospettata negli emendamenti del Parlamento europeo, di

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offrire ai pazienti un sistema volontario di autorizzazione preventiva, grazie al quale, a fronte di tale autorizzazione, il paziente riceve un buono con l'indicazione dell'importo massimo rimborsabile;
b) valuti la Commissione di merito se segnalare, nel documento finale, l'esigenza che il Governo si adoperi affinché il riconoscimento delle prescrizioni rilasciate in un altro Stato membro per l'utilizzazione di medicinali sul proprio territorio, di cui all'articolo 14 della proposta di direttiva, non incida negativamente sulle misure nazionali e regionali relative all'uso e la rimborsabilità dei farmaci;
c) valuti la Commissione di merito se segnalare, nel documento finale, l'esigenza che il Governo promuova la presentazione da parte della Commissione europea di una proposta di direttiva volta a garantire effettivamente la libera circolazione dei professionisti della sanità;
d) valuti la Commissione di merito se segnalare, nel documento finale, l'esigenza che il Governo promuova altresì, nelle competenti sedi decisionali comunitarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà, processi di convergenza tra sistemi sanitari nazionali anche ai fini della fissazione di livelli di assistenza minimi.