CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 febbraio 2009
144.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 123

ALLEGATO

Schema di regolamento recante recepimento della direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE (Atto n. 58).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,
esaminato lo schema di regolamento recante recepimento della direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE;
evidenziato che lo schema di regolamento in oggetto consente di risolvere positivamente la procedura di infrazione n. 2007/1123 relativa al mancato recepimento della direttiva 2005/45/CE;
valutato che - nelle more della definizione, mediante decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle procedure di cui al secondo comma dell'articolo 292-bis del codice della navigazione - lo schema di regolamento prevede che, nei primi sei mesi dalla sua entrata in vigore, la conoscenza della lingua e della normativa italiana da parte del comandante e del primo ufficiale sia attestata dall'armatore;
rilevato che la disciplina comunitaria relativa alla formazione per la gente di mare è da ultimo confluita, per ragioni di chiarezza e di organicità, nella direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare del 19 novem-bre 2008, n. 2008/106/CE, entrata in vigore il 23 dicembre 2008;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:
1) con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 3, valuti il Governo l'opportunità di definire sin d'ora, nell'ambito dello schema di regolamento in oggetto, le procedure per la verifica dei programmi di qualificazione professionale e della conoscenza della lingua e della legislazione italiana da parte del comandante e del primo ufficiale, sopprimendo conseguentemente il rinvio al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui all'articolo 292-bis del codice della navigazione; in subordine, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la novella all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 (nuovo comma 2-bis), in modo da garantire che il termine di 6 mesi fissato per la validità dell'attestazione rilasciata dall'armatore in ordine alla conoscenza della lingua e della normativa italiana da parte del comandante e del primo ufficiale decorra dalla data di entrata in vigore del presente schema di regolamento e non dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 2001;

Pag. 124

2) valuti il Governo l'opportunità di garantire che le disposizioni di cui all'articolo 5 dello schema di regolamento - che prevedono, modificando l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 324/2001, la determinazioni di eventuali disposizioni più favorevoli in materia di requisiti di accesso relativi all'istruzione e alla formazione per i lavoratori marittimi che prestano la propria opera a bordo di unità adibite esclusivamente a viaggi costieri - siano comunque conformi ai requisiti minimi definiti dalla normativa comunitaria.