CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 febbraio 2009
143.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

Martedì 24 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE.
Atto n. 58.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), relatore, ricorda che la XIV Commissione è chiamata ad esprimere il parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio n. 58, che recepisce la direttiva 2005/45/CE, in materia di reciproco riconoscimento dei certificati di abilitazione rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. La normativa sui requisiti di formazione della gente di mare è regolamentata dal decreto del Presidente della Repubblica 324/2001, che ha adeguato l'ordinamento interno alle norme dettate dalle direttive emanate in materia (89/48/CE e 92/51/CE, poi assorbite dalla 2001/25/CE). Il presente schema di regolamento apporta pertanto alcune modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 324/2001.
Sottolinea che la principale finalità della direttiva 2005/45, e, quindi, del provvedimento in esame, consiste nel favorire ed incentivare la mobilità professionale dei marittimi all'interno dell'Unione europea.
In particolare, l'articolo 1 dello schema, nel recepire le modifiche recate dalla Direttiva

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2005/45, specifica il campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 324/2001, includendo, oltre i marittimi italiani, anche cittadini europei e di Paesi terzi purché muniti di certificato rilasciato da uno Stato membro.
L'articolo 2 inserisce le definizioni di «convalida», intesa come documento valido rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro, e «riconoscimento», quale accettazione dei certificati rilasciati da un altro Stato membro. Aggiunge, inoltre, un inciso con il quale si definisce lo «Stato membro ospitante» quello nel quale al marittimo è data facoltà di chiedere il riconoscimento dei certificati in proprio possesso.
L'articolo 3 prevede direttamente l'applicazione dell'articolo 292-bis del Codice della Navigazione introdotto in seguito ad una procedura d'infrazione avviata dalla Commissione UE con riguardo all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 324, che riservava ai soli cittadini italiani gli incarichi di Comandante e Primo ufficiale. Ricorda che, ai sensi del predetto articolo 292-bis, a bordo delle navi italiane, comandante e primo ufficiale di coperta devono essere cittadini di uno Stato membro o altro facente parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo. L'accesso a tali funzioni è subordinato al possesso di una qualificazione professionale e ad una conoscenza della lingua e della legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l'esercizio delle funzioni pubbliche delle quali il comandante è investito.
L'articolo 3 in esame, dunque, aggiunge il comma 2-bis all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324, prevedendo che, in attesa che venga emanato il suddetto decreto ministeriale, spetta all'armatore, sotto forma di autocertificazione, attestare la conoscenza della lingua e della normativa italiana da parte del comandante e primo ufficiale, consentendone il valido utilizzo nei soli primi sei mesi dall'entrata in vigore del decreto in esame. Tale scelta, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale, mira a responsabilizzare l'armatore qualora scelga, durante tale lasso di tempo, un cittadino comunitario non italiano quale comandante di navi italiane.
L'articolo 4 dello schema abroga l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 324 in quanto recante disposizioni transitorie che, ad oggi, non risultano attuali giacché il modello di certificazioni, oggetto della norma abrogata, sono scadute il 31 gennaio 2007.
L'articolo 5 prevede che la Direzione generale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possa determinare, con propri provvedimenti da comunicare alla Commissione europea, una riduzione dei requisiti di istruzione e formazione per i lavoratori marittimi che operano su unità adibite esclusivamente alla navigazione costiera. Questa possibilità è riconosciuta dall'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2005/45/CE.
L'articolo 6 novella l'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 324/2001, che elenca i requisiti per la formazione della gente di mare fissati dalla convenzione STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping), introducendo, come ulteriore requisito, il possesso di adeguate conoscenze linguistiche e la conoscenza della lingua e della normativa italiane.
L'articolo 7 reca attuazione all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2005/45/CE, che prevede che gli Stati membri assicurino il diritto di ricorso contro il rifiuto di convalidare un certificato valido o contro l'assenza di risposta.
Ricorda infine che il 27 novembre 2008 la Commissione europea ha deciso di inoltrare, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, un ricorso (procedura n. 2007/1123) alla Corte di giustizia contro l'Italia per il mancato recepimento della direttiva 2005/45/CE relativa al reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare. Il termine di recepimento della direttiva era il 20 ottobre 2007. La direttiva figurava nell'allegato C alla legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria per il 2006).

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Mario PESCANTE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 24 febbraio 2009. - Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.45.

Sugli esiti della riunione dei Presidenti della COSAC a Praga (9-10 febbraio 2009).

Mario PESCANTE, presidente, illustra la relazione da lui predisposta sul tema in titolo (vedi allegato).

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.50.