CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 giugno 2009
192.
XVI LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Proposta di direttiva che modifica le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE per quanto riguarda gli enti creditizi collegati a organismi centrali, taluni elementi dei fondi propri, i grandi fidi, i meccanismi di vigilanza e la gestione della crisi COM(2008)602.

Comunicazione della Commissione: Revisione della procedura Lamfalussy. Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza COM(2007)727 def.

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,
esaminate la «Comunicazione della Commissione: Revisione della procedura Lamfalussy. Rafforzamento della convergenza in materia di vigilanza (COM(2007)727 def.)» e la «Comunicazione della Commissione - Vigilanza finanziaria europea» COM(2009)252 def.»;
tenuto conto delle conclusioni del Consiglio europeo del 18-19 giugno 2009 e del Consiglio ECOFIN del 9 giugno 2009 in materia di riforma del quadro regolamentare e vigilanza dell'Unione europea;
considerata altresì la relazione presentata nel febbraio 2009 dal gruppo ad alto livello (c.d. gruppo de Larosière), istituito dalla Commissione europea nell'ottobre 2008, al fine di individuare le iniziative necessarie per riformare il quadro europeo di vigilanza finanziaria;
premesso che:
l'esame dei documenti richiamati ha consentito alla Commissione politiche dell'Unione europea di svolgere sia un'analisi accurata del modello vigente di convergenza della regolamentazione e vigilanza finanziaria nell'UE sia una valutazione delle ipotesi di riforma;
sono stati inoltre approfonditi gli aspetti relativi all'adeguatezza del quadro normativo nazionale ad assicurare una partecipazione coerente del Governo e delle autorità di regolamentazione e vigilanza al processo di formazione della normativa comunitaria nel settore finanziario nonché una consultazione sistematica dei partecipanti al mercato;
importanti elementi di valutazione e di conoscenza sono stati acquisiti nel corso dell'esame istruttorio svolto dal Comitato per l'esame dei progetti di atti dell'UE, mediante audizioni informali di rappresentanti di CONSOB, Banca d'Italia, ABI, ASSONIME, del segretario generale del Comitato europeo dei valori mobiliari (CESR), nonché del professor Raffaele Lener, del professor Luigi Spaventa e del dott. Carlo Biancheri, in qualità di esperti;
sottolineato che:
il modello vigente di convergenza della regolamentazione e vigilanza finanziaria (c.d. metodo o procedura Lamfalussy) ha fatto registrare risultati ampiamente positivi in termini di riallocazione dei poteri normativi al livello politicamente e tecnicamente più adeguato, migliorando la qualità della legislazione finanziaria, riducendo i tempi di approvazione della legislazione e assicurando la consultazione sistematica dei partecipanti al mercato;

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il metodo Lamfalussy, pur determinando una più articolata cooperazione tra le autorità nazionali competenti, non ha ridotto la frammentazione delle attività di vigilanza e di regolamentazione, frammentazione che non risulta compatibile con un mercato finanziario integrato nell'Unione europea, in cui operano istituzioni finanziarie transfrontaliere e multifunzionali. In particolare, la crisi economica e finanziaria in corso ha posto in rilievo gravi mancanze in materia di cooperazione, coordinamento, coerenza e fiducia tra le autorità nazionali di vigilanza;
appare necessario conseguentemente approntare una risposta alla crisi rafforzando sia la regolamentazione sia la vigilanza;
occorre assicurare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di sussidiarietà, una maggiore uniformità della regolamentazione comunitaria, in modo da garantire condizioni di concorrenza e di tutela dei risparmiatori equivalenti in tutta l'UE. In questo contesto, è altresì necessario eliminare nella normativa vigente e nelle future proposte legislative deroghe, eccezioni ed opzioni a favore di singoli Stati membri;
considerato, inoltre, con specifico riferimento agli interventi proposti dalla Commissione europea nella comunicazione «Vigilanza finanziaria europea» COM(2009)252 e alle conclusioni al riguardo del Consiglio europeo del 18-19 giugno 2009 e del Consiglio ECOFIN del 9 giugno 2009, che:
l'intervento proposto dalla Commissione europea appare condivisibile nelle sue linee generali ma non sufficientemente ambizioso quanto alle modalità e agli strumenti proposti;
il Consiglio europeo per i rischi sistemici è privo di personalità giuridica e di poteri vincolanti, potendo adottare esclusivamente raccomandazioni e allarmi precoci;
anche le tre autorità costituite nell'ambito del Sistema europeo di vigilanza finanziaria dispongono di poteri vincolanti «indiretti» con riguardo a fattispecie limitate da stabilire di volta in volta nella legislazione comunitaria;
non appare giustificata l'esclusione dal Consiglio europeo per i rischi sistemici dei ministri delle finanze. Questa cautela sarebbe stata comprensibile se al Consiglio per i rischi sistemici fossero stati attribuiti effettivi poteri di vigilanza. Poiché questo organismo si occuperà di valutare la stabilità del sistema finanziario dell'UE alla luce degli sviluppi macroeconomici e delle tendenze generali dei mercati finanziari e di segnalare i rischi per la stabilità finanziaria la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni politiche sarebbe stata appropriata;
non sono altresì chiare le modalità e gli effetti della trasmissione delle raccomandazioni del Consiglio europeo per i rischi sistemici al Consiglio ECOFIN ed eventualmente alle nuove autorità di vigilanza europee e delle possibili deliberazioni al riguardo del Consiglio ECOFIN stesso;
andrebbe altresì precisato se, nel caso in cui gli Stati membri destinatari non si conformino alle raccomandazioni o agli allarmi, la Commissione europea possa avviare una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del Trattato istitutivo della Comunità europea;
la costituzione di tre distinte autorità europee di vigilanza settoriali appare non adeguata rispetto a mercati e prodotti sempre più integrati e multifunzionali e potrebbe determinare complicazioni e sovrapposizioni;
la base giuridica per la costituzione dei nuovi organismi, individuata nell'articolo 95 del Trattato CE appare adeguata rispetto alle proposte della Commissione ma potrebbe essere integrata dall'articolo 308, relativo alla attribuzione sussidiaria di poteri, laddove si intendesse attribuire ulteriori poteri vincolanti alle autorità europee di vigilanza;

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il progetto della Commissione, sia con riguardo alla vigilanza macroprudenziale che a quella microprudenziale, appare solo in parte conforme al principio di sussidiarietà, in quanto il corretto funzionamento del mercato finanziario unico, sembra richiedere il trasferimento di più ampi ed incisivi poteri vincolanti a livello europeo;
rilevata altresì l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;
esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
provveda la Commissione di merito a segnalare nel documento finale la necessità che il Governo promuova tempestivamente nelle competenti sedi decisionali dell'UE iniziative volte:
1) a privilegiare, nel settore dei servizi finanziari, il ricorso al regolamento piuttosto che alla direttiva, sia a livello legislativo che di misure di attuazione delegate della Commissione europea, evitando il ricorso a deroghe ed eccezioni per singoli Stati membri nonché clausole opzionali;
2) a stabilire, nella legislazione comunitaria in materia, la previsione di requisiti minimi di indipendenza e l'attribuzione di poteri minimi comuni alle autorità nazionali di regolamentazione e vigilanza;
3) a prevedere la partecipazione al Consiglio europeo per i rischi sistemici dei ministri competenti per l'economia e delle finanze, quali membri con diritto di voto;
4) a precisare le modalità e gli effetti delle deliberazioni del Consiglio ECOFIN a seguito della ricezione delle raccomandazioni del Consiglio europeo per i rischi sistemici al Consiglio ECOFIN;
5) a stabilire che, nel caso in cui gli Stati membri destinatari non si conformino alle raccomandazioni o agli allarmi, la Commissione europea possa avviare una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del Trattato istitutivo della Comunità europea;
6) a stabilire la costituzione di un'unica autorità europea di vigilanza per i mercati finanziari, con competenza per il settore bancario, assicurativo e mobiliare, dotata di poteri generali di regolamentazione mediante l'adozione di standard vincolanti da recepire eventualmente in atti normativi della Commissione europea;
7) a disporre a tale scopo, sistematicamente, nella legislazione comunitaria in materia di mercati finanziari, l'adozione di standard di vigilanza vincolanti da parte delle autorità europea di vigilanza;
8) ad attribuire all'autorità di vigilanza europea la competenza a rilasciare le autorizzazioni a istituzioni finanziarie di dimensioni paneuropee, quali le agenzie di valutazione del credito e le camere di compensazione a contropartita centrale dell'UE, e vigilare sugli stessi;
9) ad assicurare che l'autorità di vigilanza europea sia coinvolta nella valutazione prudenziale delle operazioni di concentrazione e di acquisizione nell'ambito del settore finanziario;
10) a stabilire una rappresentanza unitaria dell'Unione europea nelle istituzioni e nelle sedi di cooperazione economica e finanziaria internazionale;
11) ad inserire negli atti legislativi con cui sarà definito il nuovo sistema europeo di vigilanza micro e macro prudenziale una clausola che impegni le Istituzioni dell'UE a procedere alla revisione del medesimo sistema entro due anni dalla sua istituzione;
12) a promuovere, ove non fosse possibile raccogliere il sostegno necessario sulle proposte sopra indicate, il ricorso a

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cooperazioni rafforzate, in particolare tra i Paesi dell'area euro;
e con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito se segnalare, nel documento finale, l'esigenza che il Governo:
a) promuova un'accurata riflessione in merito alla possibilità di attribuire alla Banca centrale europea, ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 6, del Trattato istitutivo della Comunità europea, compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi;
b) proponga, in alternativa, l'attribuzione di valore vincolante alle decisioni del Consiglio europeo per i rischi sistemici, eventualmente mediante il recepimento in decisioni del Consiglio o della Commissione europea.